Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 I 159



124 I 159

20. Estratto della sentenza 20 marzo 1998 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Manuele Bertoli e Lorenza Hofmann contro Gran
Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Art. 4 Abs. 1 BV; Tessiner Gesetz vom 13. November 1996 über die
amtliche Schätzung des unbeweglichen Vermögens; Rechtsgleichheit im
Steuerrecht; abstrakte Normenkontrolle.

    Eintretensvoraussetzungen im Falle einer staatsrechtlichen
Beschwerde (Art. 84 ff. OG) gegen einen kantonalen Erlass, welcher nach
Darstellung der Beschwerdeführer Dritten Vorteile einräumt und dadurch
das Rechtsgleichheitsgebot verletze (E. 1, Bestätigung der Rechtsprechung).

    Art. 45 des Tessiner Gesetzes vom 13. November 1996 über die
amtliche Schätzung des unbeweglichen Vermögens sieht vor, dass der
amtliche Schätzungswert der im Kanton gelegenen Liegenschaften in allen
Anwendungsfällen nur zu 70% anzurechnen sei ("Ausgleichswert"). Diese
Regel verletzt das Gebot, Eigentümer von beweglichen und unbeweglichen
Gütern steuerlich gleich zu behandeln (E. 2).

Sachverhalt

    Dando seguito al messaggio governativo n. 4375 del 21 febbraio 1995,
il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino ha adottato il
13 novembre 1996 una nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare (Lst.). Quest'ultima, che stabilisce il valore degli immobili
determinante ai fini fiscali (art. 1 Lst.), definisce il valore di
stima dei fondi edificabili ed edificati pari al loro valore venale, a
dipendenza del grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.). A sua volta,
il valore venale è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile per
un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv. 1 Lst.). Per
i fondi edificati, esso va determinato tenendo conto del valore metrico e
di quello di reddito (art. 16 cpv. 2 Lst.). La normativa precisa poi che
le stime immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità
(art. 20 Lst.) ed indica che la revisione generale delle stime viene
ordinata dal Consiglio di Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore
della stima precedente (art. 6 cpv. 3 Lst.); sono tuttavia previsti
aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst.) o particolari (art. 8 Lst.) nonché
revisioni eccezionali (art. 9 Lst.). Infine, all'art. 45, la legge prevede
testualmente che:
       "Art. 45  Perequazione È stabilita una quota di perequazione del
       70% da applicare ai fini di
   tutte le utilizzazioni del valore ufficiale di stima".
      La nuova legge è stata pubblicata il 24 dicembre 1996 sul Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (BU 1996
n. 50, pag. 470 e segg.). Scaduti infruttuosi i termini di referendum,
essa è entrata in vigore il 1o gennaio 1997.
      Il 19 dicembre 1996 Manuele Bertoli e Lorenza Hofmann hanno
      inoltrato un
ricorso di diritto pubblico contro l'art. 45 della legge citata. Fanno
valere una disparità di trattamento tra proprietari di sostanza mobiliare
e immobiliare.

    Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 1

      1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con
pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 123 II
419 consid. 1 e rinvii).
      a) Il ricorso di diritto pubblico, rivolto, come in concreto,
      contro un
decreto cantonale di portata generale e astratta, è l'unico rimedio di
diritto federale con cui si possa censurare una violazione di diritti
costituzionali ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (art. 84 cpv. 2 OG;
DTF 122 I 70 consid. 1a; 119 Ia 197 consid. 1b).
      b) Il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali, di cui
      all'art.
86 cpv. 1 OG, si applica anche ai ricorsi di diritto pubblico esperiti
contro decreti cantonali (DTF 119 Ia 197 consid. 1b, 321 consid. 2a).

    Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo
astratto delle leggi cantonali, anche tale presupposto è adempiuto nella
fattispecie.
      c) Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai privati
      o agli
enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o da
decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere
obbligatorio generale. Se l'atto impugnato è un decreto, la via del ricorso
di diritto pubblico è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica che è
colpita dalla regolamentazione impugnata nei suoi interessi giuridicamente
protetti o che, con un minimo di verosimiglianza, potrebbe esserlo in
futuro (DTF 123 I 221 consid. 2; 122 I 70 consid. 1b, 90 consid. 2a,
222 consid. 1a e rispettivi riferimenti); il ricorrente non può invece
limitarsi a lamentare un semplice pregiudizio di fatto né può presentare un
ricorso di diritto pubblico in difesa di meri interessi pubblici. Egli può
tuttavia far valere che un decreto cantonale favorisce in modo illecito dei
terzi. Una simile censura è ammissibile solo a condizione che l'interessato
si trovi in una situazione equiparabile a quella di detti terzi e che il
privilegio concesso a quest'ultimi comporti nel contempo uno svantaggio
per il ricorrente. Tra il contestato privilegio istituito a favore di
terzi e la situazione in cui versa il ricorrente deve dunque sussistere
una stretta correlazione (cosiddetta "AVLOCA-Praxis"; cfr. DTF 116 Ia
316 consid. 1a; 114 Ia 221 consid. 1b; 109 Ia 252 consid. 4). Nel caso
di specie, gli insorgenti hanno impugnato l'art. 45 Lst., facendo valere
che il tasso di perequazione introdotto mediante tale norma darebbe luogo,
sul piano dell'imposizione della sostanza, ad una situazione che favorisce
i soli proprietari d'immobili rispetto ai restanti contribuenti. Sostengono
dunque di essere vittime di una disparità di trattamento lesiva dell'art. 4
Cost. Ora, richiamati i principi giurisprudenziali sopra esposti, si deve
riconoscere che nel caso concreto i ricorrenti sono legittimati a far
valere in questa sede una simile censura. In effetti, la loro situazione,
in quanto persone domiciliate nel Cantone Ticino nonché proprietari
di sostanza mobiliare, è comparabile sul piano contributivo a quella
di quei soggetti fiscali a cui torna applicabile la norma impugnata.
Esiste dunque una stretta correlazione tra la situazione in cui versano
le due rispettive categorie di proprietari, non fosse altro per il fatto
che il preteso privilegio accordato agli uni dà luogo, nel medesimo tempo,
ad un possibile svantaggio per gli altri.
      d) Il presente ricorso, anche se prematuro, poiché proposto prima
      della
pubblicazione della normativa contestata sul Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi, è, conformemente alla prassi, ammissibile
alla luce dell'art. 89 cpv. 1 OG (DTF 121 I 291 consid. 1b).
      e) I ricorrenti criticano unicamente l'art. 45 Lst., di modo che
      le altre
disposizioni di questa legge sfuggono ad un esame nella presente
sede. Come sopra accennato (cfr. consid. 1c), essi sostengono che tale
norma è contraria all'art. 4 Cost., poiché porrebbe i soli proprietari
di immobili al beneficio di una riduzione ai fini dell'imposizione della
sostanza. Visto che, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il
Tribunale federale esamina soltanto le censure addotte con il gravame
(DTF 118 Ia 245 consid. 2c con rinvii) e sufficientemente motivate
(art. 90 cpv. 1 OG), nel caso in rassegna si impone di esaminare soltanto
le argomentazioni che gli insorgenti hanno saputo dedurre dall'asserita
violazione della citata norma costituzionale. Per contro, questa Corte non
può pronunciarsi sulla questione di sapere se la disposizione impugnata
violi o meno la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni, del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), non
avendo i ricorrenti sollevato una simile censura (in merito a quest'ultima
problematica si confronti DTF 124 I 151 consid. 2).

Erwägung 2

      2.- a) La legge tributaria del Cantone Ticino, del 21 giugno 1994
      (LT),
stabilisce all'art. 40 cpv. 1 che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto
la sostanza netta totale. Salvo particolari disposizioni di legge, il
patrimonio è valutato al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT).

    Un'eccezione sussiste tuttavia per gli immobili: quelli non agricoli
sono imposti al loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT), mentre
il terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale può, su richiesta del
proprietario, essere imposto al suo valore di reddito (art. 43 cpv. 1 LT).
      b) I ricorrenti sostengono che la nuova legge ticinese sulla
      stima della
sostanza immobiliare viola il principio della parità di trattamento sancito
all'art. 4 Cost. A loro avviso, grazie alla nuova normativa, non solo i
fondi saranno valutati con prudenza (combinati art. 16 cpv. 1 e 20 Lst.),
ma il loro valore di stima sarà preso in considerazione solo nella misura
del 70% (art. 45 Lst.). A mente degli interessati, una simile normativa
discrimina in modo incostituzionale i proprietari di sostanza mobiliare:
ai fini dell'imposta sulla sostanza, i fondi saranno infatti imposti al
70% del loro valore (determinato in modo prudenziale), mentre la sostanza
mobiliare continuerà ad essere imposta al suo valore venale.
      c) Anche il legislatore cantonale è vincolato dal principio
dell'uguaglianza di trattamento e dal divieto dell'arbitrio: sotto
questo profilo, viola l'art. 4 Cost. una disposizione che non si
fonda su motivi seri ed oggettivi, che appare priva di senso o di
scopo o che fa distinzioni che non trovano ragionevole riscontro
nella diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa
(DTF 119 Ia 123 consid. 2b con rinvii). In materia di diritto fiscale
il principio della parità di trattamento è poi concretizzato da quello
della generalità e dell'uguaglianza dell'imposizione, così come da quello
della proporzionalità dell'onere fiscale, che deve essere adeguato alla
capacità economica del singolo contribuente (DTF 122 I 101 consid. 2b/aa;
118 Ia 1 consid. 3a; 114 Ia 221 consid. 2c). Sempre in ambito tributario,
il legislatore cantonale dispone di una larga libertà di azione; ciò vale,
in particolare, per quanto concerne la scelta dei tipi di imposta nonché
in merito alla ripartizione dell'onere fiscale tra categorie di persone
con capacità economiche diverse (ripartizione verticale). Il legislatore
cantonale gode invece di minore libertà nello stabilire l'imposizione,
mediante la medesima imposta, di persone dotate di un'identica capacità
economica (ripartizione orizzontale) (ASA 64 662 consid. 3a; in merito al
diritto tedesco cfr. pure la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 22
giugno 1995 consid. II.1.d, pubblicata in: Neue juristische Wochenschrift
(NJW) 1995 pag. 2615 segg.). Orbene, nel caso di specie, oggetto della
vertenza è la stima della sostanza immobiliare e, di riflesso, la diversa
imposizione mediante l'imposta sulla sostanza del patrimonio mobiliare
da un lato e di quello immobiliare dall'altro: si tratta di conseguenza
di vagliare una modalità di riparto orizzontale del carico contributivo.
      d) Nelle proprie osservazioni, il Consiglio di Stato ticinese
      rileva che
l'art. 45 Lst. è stato esplicitamente voluto dal legislatore ticinese, il
quale ha inteso, in questo modo, evitare che l'adozione della normativa
citata avesse come effetto un brusco aumento dell'onere impositivo per
numerosi proprietari d'immobili. In effetti, le stime nel Cantone sono
spesso anziane e sovente divergono in misura notevole dal valore attuale
di mercato, creando importanti disparità tra proprietari di fondi di
stima recente, da un lato, e fondi di stima anziana, dall'altro. La
contemporanea entrata in vigore, in tutti i Comuni, delle nuove stime,
prevista dalla nuova regolamentazione (art. 6 cpv. 2 Lst.), porrà rimedio a
tali disparità. In molti casi, essa condurrà tuttavia a notevoli aumenti
del valore di stima e dunque dell'imposizione. Al fine di evitare un
onere fiscale eccessivo, il legislatore ha pertanto introdotto la quota
di perequazione di cui all'art. 45 Lst. Il Consiglio di Stato ticinese
rileva inoltre che uno scarto del 30% dal valore di mercato è già stato
ammesso dal Tribunale federale nell'ambito della determinazione del valore
locativo. A mente dell'Esecutivo cantonale, le medesime ragioni consentono
di applicare una quota di perequazione del 70% al valore di stima degli
immobili. Un'imposizione limitata consentirebbe inoltre di tenere conto in
modo adeguato degli oneri fiscali che gravano esclusivamente la proprietà
fondiaria (o il relativo reddito), quali l'imposta immobiliare delle
persone giuridiche (art. 95 LT), l'imposizione degli utili immobiliari
(art. 123 seg. LT), l'imposta immobiliare comunale (art. 291 LT),
i contributi di miglioria e le tasse per le operazioni nel registro
fondiario.
      e) L'imposta ticinese, che grava, con un'aliquota moderata
      (art. 49 LT
[0,2-3,5 %o]), la sostanza netta del contribuente, viene usualmente
intesa come un tributo complementare all'imposta sul reddito (THOMAS
HERZOG, Funktion und Verfassungsmässigkeit der Vermögenssteuer, Basilea e
Francoforte 1985, pag. 5 e 8; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des Steuerrechts,
5a ed., Zurigo 1995, pag. 149 e seg. e pag. 208; KATHRIN KLETT, Der
Gleichheitssatz im Steuerrecht in: ZSR 111/1992 II pag. 111). Conformemente
allo scopo di una simile imposta, di massima, l'intera sostanza dovrebbe
essere valutata in modo realistico e uniforme, onde evitare che l'onere
fiscale dipenda dal tipo di bene posseduto, invece che dalla capacità
economica del contribuente (cfr. ERNST BLUMENSTEIN, Die Steuergleichheit
vor dem Gesetz, Vierteljahresschrift für Steuer- und Finanzrecht, Berlino
1930, pag. 360; HERZOG, op.cit., pag. 62 e 68; in merito al diritto
tedesco cfr. NJW 1995 pag. 2615 seg., consid. II.2). Il principio della
parità di trattamento applicato all'imposta in discussione tende dunque
a escludere delle valutazioni privilegiate per determinati tipi di beni
(KLETT, op.cit., pag. 111/112; JOHANNES WALTER HENSEL, Die Verfassung als
Schranke des Steuerrechts, Diss. San Gallo 1972, pag. 103 n. 181). Ciò
non significa tuttavia che il legislatore cantonale non possa stabilire
metodi di valutazione diversi per beni diversi (BLUMENSTEIN/LOCHER,
op.cit., pag. 207). Un simile procedere può essere innanzitutto dettato
dalla necessità di realizzare un'effettiva parità di trattamento
nell'imposizione di beni che divergono tra loro per caratteristiche e
per importanza economica (BLUMENSTEIN, op.cit., pag. 360); eventualmente,
esso potrebbe parimenti essere giustificato da altri motivi (ad esempio
d'orientamento dei contribuenti o di politica economica e sociale),
i quali possono condurre a prescindere da una rigida applicazione del
principio della parità di trattamento nell'ambito dell'imposta in rassegna
(cfr. pure ERNST HÖHN, Verfassungsgrundsätze über die Besteuerung, in:
Aktuelle Probleme des Staats- und Verwaltungsrechts, Festschrift für
OTTO K. KAUFMANN, Berna e Stoccarda 1989, pag. 130 segg.; XAVIER OBERSON,
Les taxes d'orientation. Nature juridique et constitutionnalité, Basilea e
Francoforte 1991, pag. 191 segg.; NJW 1995 pag. 2615 segg. consid. II.5.a e
III.2.c.aa). In questo senso, la stessa legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette prevede, ad esempio, la stima al valore di reddito
dei fondi destinati all'agricoltura e alla silvicoltura (art. 14 cpv. 2
LAID; cfr. pure BLUMENSTEIN/LOCHER, op.cit., pag. 208) per sostenere gli
obbiettivi di politica economica fissati dalla Costituzione federale in
tale settore (ZIGERLIG/JUD in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/1, Basilea e Francoforte 1997, ad art. 14 LAID n. 8), nonché
l'esenzione dall'imposta sulla sostanza delle suppellettili domestiche e
degli oggetti personali di uso corrente (art. 13 cpv. 4 LAID). Si deve
inoltre considerare che, benché i vari ordinamenti tributari cantonali
tendano in generale ad imporre la sostanza in base al suo valore venale,
esistono categorie di beni per le quali un simile criterio di valutazione
è assai difficile da adottare, a causa, ad esempio, della mancanza di
un mercato a cui fare riferimento. In tali casi, è dunque necessario far
capo a parametri sostitutivi per determinare il valore attribuibile ad un
bene, ai fini della sua imposizione fiscale (cfr. sull'argomento HERZOG,
op.cit., pag. 70-71).
      f) Come rilevato dal Governo ticinese, nella fattispecie in esame, la
scelta di imporre gli immobili unicamente nella misura del 70% del
valore di stima scaturisce da una legge in senso formale: essa è dunque
espressione della volontà del legislatore cantonale. Ora, il Tribunale
federale lascia ai Cantoni ampia libertà nel determinare il proprio
sistema fiscale. Affinché codesta Corte intervenga non è sufficiente che
il metodo di imposizione concretamente adottato sia discutibile o che
esso non segua sempre con rigore considerazioni giuridiche o economiche,
ma è necessario che la regolamentazione cantonale si scosti senza ragioni
sufficienti dal principio della generalità e della parità d'imposizione:
l'onere finanziario, che deriva all'ente pubblico da spese effettuate
nell'interesse pubblico generale deve infatti, di principio, essere
sopportato dall'insieme dei cittadini (DTF 116 Ia 321 consid. 3d con
rinvii).
      g) A sostegno della normativa impugnata, il Consiglio di Stato
      del Cantone
Ticino nonché la Commissione speciale del Gran Consiglio ticinese in
materia tributaria (cfr. rapporto n. 4375 R, del 20 settembre 1996)
adducono innanzitutto le ragioni che hanno condotto il Tribunale federale
ad ammettere un valore locativo pari al 70%, rispettivamente in casi
eccezionali al 60%, della pigione usualmente versata per un appartamento
corrispondente (cfr. DTF 123 II 9 consid. 4a con rinvii). In quest'ultimo
giudizio, il Tribunale federale ha rilevato che il godimento di un
bene in genere non è imponibile, salvo per quanto concerne l'uso della
propria abitazione. Il valore locativo che ne deriva non è un reddito
monetario, bensì un reddito in natura. Ne discende che il suo ammontare
può essere determinato unicamente in base a una stima. Il Cantone può
prevedere un metodo di stima prudente, che eviti valutazioni eccessive,
le quali condurrebbero a imporre redditi fittizi. Nella valutazione del
valore locativo, il Cantone può inoltre tenere conto del fatto che gli
inquilini, di regola, dispongono di maggiore libertà nella scelta del loro
alloggio. Per converso, i proprietari non possono sempre far corrispondere
in modo adeguato le loro esigenze alle caratteristiche dell'immobile:
anche da questo punto di vista si giustifica quindi di valutare con
particolare riserbo l'ammontare del valore locativo (DTF 116 Ia 321
consid. 3g). In due successive occasioni, il Tribunale federale ha inoltre
ammesso dei valori locativi inferiori al prezzo di mercato di pigioni
corrispondenti, ritenendo tale procedere giustificato dall'interesse
pubblico per l'incoraggiamento alla proprietà di abitazioni (DTF 123 II 9
consid. 4a con rinvii). Chiamata a pronunciarsi su di un ricorso di diritto
pubblico presentato avverso alcune disposizioni tributarie introdotte
nel Cantone di Zurigo, codesta Corte ha comunque avuto modo di precisare
in un giudizio reso in data odierna che, per risultare ancora conforme
alla parità di trattamento tra proprietari d'abitazioni e inquilini, il
valore locativo non può in ogni caso essere inferiore al 60% del valore
di mercato effettivo (DTF, 124 I 145 consid. 4 e 5).
      h) Contrariamente a quanto preteso dal Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, le considerazioni esposte sopra non possono venire riportate
senza ulteriore approfondimento alla vertenza in esame. Innanzitutto, la
quota di perequazione litigiosa non si applica unicamente agli immobili
abitativi, bensì a tutti i fondi, siano essi edificati o inedificati,
abitativi o industriali. Una normativa con un'applicazione tanto ampia
non può manifestamente essere destinata all'incoraggiamento dell'accesso
alla proprietà di abitazioni, ciò che, del resto, non viene neppure
sostenuto dal Consiglio di Stato ticinese né risulta in alcun modo
dal predetto messaggio governativo o dal summenzionato rapporto della
Commissione speciale in materia tributaria. Inoltre, è perlomeno dubbio
che il proprietario immobiliare debba superare maggiori ostacoli per
alienare i propri beni (fabbricati, stabili locati, ecc.) rispetto al
proprietario mobiliare. Certo, in genere, la vendita di un immobile
comporta difficoltà superiori alla cessione di titoli: non solo essa
sottostà a delle severe esigenze formali (atto pubblico, iscrizione nel
registro fondiario) ed è sovente legata alla corresponsione di diversi
tributi pubblici (imposta sugli utili immobiliari, tassa di iscrizione
nel registro fondiario), ma spesso l'alienante non dispone neppure di un
mercato tanto efficiente quanto quello dei titoli. Simili circostanze
potrebbero giustificare l'adozione di criteri di stima prudenziali, che
tengano debito conto delle eventuali difficoltà legate alla realizzazione
degli immobili. Nondimeno, va osservato che numerosi altri beni sono
soggetti a difficoltà di realizzazione; si pensi ad esempio ad azioni o
altri titoli di partecipazione di piccole e medie società, non negoziati
in borsa o in mercati stabili, nonché a gioielli, quadri, battelli o
automobili di lusso (cfr. pure HERZOG, op.cit., pag. 69). D'altra parte
però, in una certa misura, il proprietario di un immobile può rapidamente
monetizzare una parte del valore del fondo, gravandolo di ipoteche.
      Le ragioni appena esposte conducono alle seguenti considerazioni. Il
      valore
di un immobile - analogamente a quanto avviene per altri beni - può essere
determinato unicamente mediante una stima. Quest'ultima, in genere, viene
effettuata in modo schematico (cfr. art. 20 Lst.), al fine di evitare
costi amministrativi sproporzionati al risultato conseguito. L'incertezza
necessariamente legata ad una simile valutazione, nonché le eventuali
difficoltà connesse con l'alienazione di un bene immobiliare, giustificano
l'adozione di criteri di stima prudenziali. La legge ticinese lo ha
esplicitamente previsto, sancendo che le stime immobiliari seguono
criteri di schematicità e prudenzialità (art. 20 Lst.). Una valutazione
prudenziale, così come il trascorrere del tempo dall'ultima valutazione,
possono condurre, nella pratica, a valori che si scostano da quelli
effettivamente conseguiti per oggetti analoghi in libere contrattazioni. Se
mantenute entro determinati limiti, simili differenze possono poggiare su
delle ragioni obbiettive ed essere costituzionalmente ammissibili. Non sono
invece conformi al principio della parità di trattamento stime volutamente
basse, ossia volte ad ottenere un valore nettamente inferiore a quello
reale. Per quanto concerne la fattispecie in esame, va rilevato che
differenze esistenti tra la sostanza immobiliare e quella mobiliare non
sono sufficienti per permettere il cumulo di una valutazione prudente con
una quota di perequazione del 70%, come previsto dalla normativa impugnata:
un simile disciplinamento non tende infatti a una valutazione prudente
del reale valore del fondo, ma ad un importo considerevolmente inferiore.
      i) Lo stesso Consiglio di Stato ticinese ammette che l'introduzione
      dei
nuovi valori di stima e il loro costante aggiornamento avrebbe portato,
complessivamente, a valori più attendibili, ma pure più elevati rispetto a
quelli attuali. L'autorità menzionata sostiene tuttavia che un'imposizione
"piena" della sostanza immobiliare non si giustifica, poiché quest'ultima
è già gravata da numerosi tributi specifici, non previsti per la sostanza
mobiliare. In altri termini, il Governo ticinese, riconosce che, grazie
alla quota di perequazione sancita all'art. 45 Lst., la valutazione degli
immobili, applicata anche a fini fiscali, non corrisponderà al loro
intero valore. Ciò nonostante, a mente dell'esecutivo cantonale, tale
provvedimento è giustificato dal fatto che esso permette di compensare
un'eccessiva imposizione della sostanza immobiliare mediante altri tributi,
quali le tasse di iscrizione nel registro fondiario, l'imposta immobiliare
comunale (art. 291 seg. LT), l'imposta immobiliare delle persone giuridiche
(art. 95 LT), l'imposta sugli utili immobiliari (art. 123 seg. LT), nonché
i contributi di miglioria. A tale proposito va tuttavia rilevato, in primo
luogo, che il prelievo di pubblici tributi presso i proprietari di beni
immobiliari non presta il fianco ad alcuna critica, perlomeno nella misura
in cui tali oneri sono esclusivamente destinati a coprire i costi generati
dalla proprietà fondiaria (come ad esempio i contributi di miglioria,
che, notoriamente, servono a risarcire parzialmente l'ente pubblico delle
spese sostenute per l'esecuzione di opere di carattere pubblico che danno
luogo a vantaggi particolari per la proprietà immobiliare privata). Va
poi rilevato come anche la sostanza mobiliare sia gravata da taluni oneri
fiscali specifici, che non colpiscono per contro gli immobili, quali, ad
esempio, le tasse di bollo previste dalla legislazione federale e dagli
ordinamenti di taluni Cantoni. Inoltre, appare quantomai problematico
voler "compensare" una disparità di trattamento creandone un'altra di segno
inverso (cfr. DANIELLE YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, in:
ZSR 111/1992 II pag. 223). Nella fattispecie, non vi è alcuna garanzia che
i tributi menzionati dall'esecutivo cantonale saranno compensati in modo
generalizzato ed equo attraverso i vantaggi derivanti da un'insufficiente
imposizione della sostanza mobiliare. Ne discende che la compensazione
proposta non costituisce un rimedio adeguato ad un'eventuale disparità di
trattamento derivante dal cumulo di diversi tributi cantonali gravanti
gli immobili (cfr. YERSIN, op.cit., pag. 223): la quota di perequazione
litigiosa si appalesa pertanto contraria all'art. 4 Cost.