Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 IV 59



124 IV 59

10. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 20
febbraio 1998 nella causa P. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino
(ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 70 ff. StGB, art. 146 Abs. 2 StGB, Art. 148 Abs. 2 aStGB;
Verfolgungsverjährung, gewerbsmässiger Betrug.

    Die einzelnen strafbaren Handlungen eines gewerbsmässigen Betruges
bilden keine verjährungsrechtliche Einheit. Der vom Gesetz hergestellte
Zusammenhang zwischen diesen und dem Qualifikationsmerkmal der
Gewerbsmässigkeit betrifft die Strafzumessung.

Sachverhalt

    Il 25 ottobre 1995 la Corte delle assise criminali di Lugano ha
riconosciuto E. P. tra l'altro colpevole, congiuntamente a E. F. e a A. P.,
di ripetuta e continuata truffa aggravata, commessa per mestiere, per
avere nel periodo ottobre 1976-ottobre 1985, in qualità di vicepresidente
della F. SA, ripetutamente ingannato clienti della ditta nell'ambito di
operazioni immobiliari promosse in Svizzera mediante la pubblicazione di
prospetti ed eseguite all'estero. Tenuto conto del lungo tempo trascorso
dalla commissione dei reati, la Corte delle assise ha condannato E. P. alla
pena di 3 anni di reclusione.

    In quanto ammissibile, il ricorso inoltrato dal condannato è stato
respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con sentenza del 22 novembre 1996.

    E. P. è insorto con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e
per cassazione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare
quest'ultima sentenza nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.

    Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile,
il ricorso di diritto pubblico, mentre ha parzialmente accolto, in quanto
era ammissibile, il gravame per cassazione.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Il ricorrente contesta inoltre l'applicazione degli art.  70-72 CP
effettuata dall'autorità cantonale in relazione ai reati di truffa per
mestiere commessi nel periodo ottobre 1976-ottobre 1985. A suo avviso,
gli atti rimproveratigli non sono suscettibili di costituire un'unica
infrazione, bensì vanno giudicati separatamente. Ne discenderebbe, qualora
l'ipotesi prospettata dall'interessato fosse corretta, che al momento di
pronunciare la decisione impugnata, il 22 novembre 1996, la gran parte
di essi era prescritta in modo assoluto.

    a) Giusta l'art. 70 cpv. 2 CP, l'azione penale si prescrive in dieci
anni, se al reato è comminata la reclusione o la detenzione, ciò che
è il caso per i reati rimproverati al ricorrente (art. 146 cpv. 2 CP,
148 cpv. 2 vCP). L'azione penale è prescritta assolutamente quando il
termine ordinario della prescrizione sia superato della metà o, qualora
si tratti di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un
termine pari al doppio della durata normale (art. 72 n. 2 cpv. 2 CP). Di
principio, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'imputato ha compiuto
il reato; ove quest'ultimo sia stato eseguito mediante atti successivi,
essa decorre invece dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto
(art. 71 cpv. 1 e 2 CP).

    b) L'azione penale relativa al reato di truffa per mestiere si
prescrive, in modo assoluto, in 15 anni. Dato che la decisione cantonale di
ultima istanza è stata pronunciata il 22 novembre 1996, gli atti di truffa
per mestiere antecedenti il 22 novembre 1981 dovrebbero essere ritenuti
prescritti qualora, come preteso dal ricorrente, i singoli atti dovessero
essere considerati infrazioni a sé stanti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1
CP. Per converso, qualora gli atti imputati al ricorrente, risalenti al
periodo ottobre 1976-ottobre 1985, costituissero una sola infrazione ai
sensi dell'art. 71 cpv. 2 CP, la loro prescrizione assoluta non sarebbe
ancora subentrata. Si pone pertanto il quesito di sapere se le infrazioni
rimproverate al ricorrente vadano considerate come singoli atti a sé
stanti o se, invece, costituiscano una sola entità sotto il profilo della
prescrizione, come reputato dall'autorità cantonale.

    aa) Il Tribunale federale ha rinunciato, nella DTF 117 IV 408, alla
figura giuridica del reato continuato. Da allora, la questione se e a quali
condizioni una pluralità di infrazioni debba essere riunita in un'entità
giuridica che le comprenda tutte va decisa, separatamente e unicamente
in base a criteri oggettivi, in ognuno degli ambiti in cui sinora era
applicata la nozione di reato continuato. Più infrazioni distinte devono
essere considerate come una sola ai fini dell'art. 71 cpv. 2 CP, secondo
cui il termine della prescrizione decorre per l'insieme dei singoli atti
solamente a partire dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto,
quando esse siano della stessa indole, siano commesse a pregiudizio
dello stesso bene giuridico e costituiscano - senza che sussista un
reato permanente ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP - un comportamento
illecito durevole, contemplato, esplicitamente o implicitamente, dalla
fattispecie penale applicabile in concreto. Le condizioni precise che
devono all'uopo essere adempiute non possono essere esaurientemente
definite con una formula astratta (DTF 120 IV 6 consid. 2b; 117 IV
408 consid. 2f). Nondimeno, la sussistenza di una sola entità sotto il
profilo della prescrizione va ammessa in modo restrittivo, onde evitare la
reintroduzione sotto altra etichetta della nozione giuridica abolita. Il
Tribunale federale ha ammesso la riunione di più infrazioni in una sola
entità sotto il profilo della prescrizione in caso di amministrazione
infedele (DTF 117 IV 408 consid. 2g), di trascuranza degli obblighi di
mantenimento (DTF 118 IV 325 consid. 2b), di ripetute infrazioni alla legge
sulle dogane (DTF 119 IV 73 consid. 2d/cc) nonché di atti sessuali con
fanciulli commessi da un maestro di scuola elementare (DTF 120 IV 6 consid.
2c/cc), mentre l'ha negata in caso di accettazione di doni (DTF 118 IV
309 consid. 2c) e di offese all'onore (DTF 119 IV 199 consid. 2). Tale
riunione di più infrazioni in una sola entità è stata altresì ammessa,
di recente, in caso di appropriazione indebita (DTF 124 IV 5).

    Nella fattispecie, l'autorità cantonale ha ritenuto, senza che il
ricorrente sollevi obiezioni al proposito, che le infrazioni in causa sono
della stessa indole e sono state commesse a pregiudizio dello stesso bene
giuridico. Senonché, ancorché le modalità operative messe successivamente
in atto dal ricorrente e dagli altri imputati fossero sostanzialmente le
medesime, è lecito chiedersi se, considerate la moltitudine di parti lese
e di operazioni immobiliari nonché la pluralità (almeno due) di azioni
fraudolenti, si possa ancora legittimamente parlare di reati della stessa
indole e commessi a pregiudizio dello stesso bene giuridico. Il quesito
non merita tuttavia di essere approfondito, visto che, contrariamente
a quanto sostenuto nella decisione impugnata, in concreto fa comunque
difetto un comportamento durevolmente contrario ad un dovere permanente
dell'agente. Il reato di cui all'art. 146 CP (art. 148 vCP) non comprende
infatti un tale elemento a carattere durevole. Diversamente dal caso di
amministrazione infedele o di appropriazione indebita, l'agente non è
costantemente tenuto a tutelare gli interessi pecuniari della controparte,
rispettivamente a riparare il danno causatole. I singoli atti truffaldini
non implicano una situazione suscettibile di prolungarsi nel tempo, bensì
costituiscono atti a sé stanti, puntuali. Ne deriva che, ancorché secondo
gli accertamenti vincolanti dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP)
tali atti si iscrivevano nell'ambito di un rapporto d'affari fondato anche
sulla fiducia, in concreto non può essere ammessa la sussistenza di un
comportamento durevolmente contrario ad un dovere permanente facente parte,
esplicitamente o implicitamente, degli elementi oggettivi costitutivi
del reato di truffa.

    bb) La precedente giurisprudenza considerava più infrazioni come una
sola ai sensi dell'art. 71 cpv. 2 CP non solo in caso di reato continuato,
bensì pure in quello di reato commesso per mestiere. Con la rinuncia
alla figura giuridica del reato continuato, è stata lasciata aperta la
questione se e a quali condizioni possa essere ammessa un'unità sotto il
profilo della prescrizione nel caso in cui l'agente sia ritenuto colpevole
- come nella fattispecie - di aver fatto mestiere del reato commesso (DTF
117 IV 408 consid. 2f/aa). In concreto, ci si deve quindi chiedere se i
singoli atti truffaldini rimproverati al ricorrente non siano suscettibili
di essere riuniti in una sola entità, con la conseguenza che per tutti
gli atti la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stato
compiuto l'ultimo atto (art. 71 cpv. 2 CP).

    In dottrina il quesito sollevato non trova una soluzione
univoca. Alcuni autori associano l'art. 71 cpv. 2 CP unicamente al reato
continuato (THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, AT,
1940, pag. 230; ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts,
AT, 1946, pag. 348 e 432; PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse,
partie générale, 1976, pag. 389). Altri menzionano invece anche il reato
commesso per mestiere quale esempio d'applicazione dell'art. 71 cpv. 2 CP
(VITAL SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 1964, pag. 220);
HANS SCHULTZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, I, 1982,
pag. 249; JÖRG REHBERG, Strafrecht I, 1996, pag. 285). A sostegno della
loro tesi, questi due ultimi autori fanno in particolare riferimento alla
DTF 105 IV 12, in base alla quale sia il reato continuato sia il reato
commesso per mestiere sono cosiddetti reati collettivi ("Kollektivdelikte")
che giuridicamente costituiscono una sola entità, di modo che ad entrambi
è applicabile l'art. 71 cpv. 2 CP. Per converso, GÜNTHER STRATENWERTH
(Schweizerisches Strafrecht, AT I, 1996, pag. 478 seg.) ritiene corretta
siffatta conclusione solo qualora siano contemporaneamente realizzati
i normali presupposti di un'unità sotto il profilo della prescrizione
(v. consid. 3b/aa). Per la dottrina germanica, SCHÖNKE/SCHRÖDER
(Strafgesetzbuch, Kommentar, 1997, pag. 691 e 926) considerano che le
singole infrazioni mantengono la loro indipendenza e non formano, per il
semplice fatto di essere state commesse per mestiere, una sola entità
giuridica. A loro avviso, la prescrizione decorre quindi singolarmente
da ciascun atto punibile.

    Da questi cenni dottrinali (e giurisprudenziali) risulta che l'art. 71
cpv. 2 CP è stato prevalentemente associato al reato continuato, nel
frattempo abolito (DTF 120 IV 6; 117 IV 408). Taluni autori evocano
pure il reato commesso per mestiere, senza tuttavia fornire particolari
motivazioni, salvo quella secondo cui (anche) esso costituisce un
cosiddetto reato collettivo ("Kollektivdelikt", "Sammelstraftat"), ovvero
una sola entità giuridica, per la quale la prescrizione decorrerebbe dal
giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto. Senonché, allorquando il
Codice penale fa riferimento alla nozione di mestiere (art. 119 n. 3,
139 n. 2, 146 cpv. 2 CP, ecc.), si tratta di regola di una circostanza
aggravante, per la quale è comminata una pena (notevolmente) più rigorosa
rispetto al reato non qualificato, ciò che spiega perché in simili
casi l'art. 68 CP non è di principio applicabile (GÜNTER STRATENWERTH,
op.cit., pag. 478; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 1997, n. 35 ad art. 146, n. 10 ad art. 68). L'aggravamento
della pena suole tuttavia essere previsto nel "Capo secondo: Della
commisurazione della pena" (art. 63 segg. CP) anziché nel "Capo terzo:
Della prescrizione" (art. 70 segg. CP) del Codice penale. Ne deriva che il
legame creato dalla legge tra i singoli atti punibili con l'istituzione
della citata aggravante non concerne la prescrizione, ma, piuttosto,
la commisurazione della pena. Secondo la giurisprudenza, la nozione di
mestiere dipende principalmente dall'intenzione dell'agente di procurarsi
redditi regolari alla stessa stregua di una professione (DTF 119 IV 129;
116 IV 319). Prevedendo che la pena è della reclusione fino a dieci anni
o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere
della truffa, la legge tiene conto, già a livello di comminatoria legale,
della particolare pericolosità sociale così dimostrata dall'agente. In
tal senso, l'art. 146 cpv. 2 CP non illustra un elemento costitutivo
della fattispecie penale in causa, bensì una circostanza suscettibile di
portare all'applicazione del quadro più rigoroso della pena. L'art. 146
cpv. 2 CP costituisce quindi una norma riferita alla commisurazione
della pena (cosiddetta "Strafzumessungsregel"), che, in quanto tale,
non impone di trattare come una sola entità anche sotto il profilo della
prescrizione i singoli atti punibili. Questi ultimi vanno bensì considerati
indipendenti gli uni dagli altri (GÜNTER STRATENWERTH, op.cit., pag. 478;
SCHÖNKE/SCHRÖDER, op.cit., pag. 926), con la conseguenza che ciascuno di
essi si prescrive singolarmente (art. 71 cpv. 1 CP).

    cc) Da quanto esposto deriva che le infrazioni imputate al ricorrente
in connessione alle operazioni immobiliari promosse nel periodo 1976-1985
non sono suscettibili, benché punite nel loro insieme in quanto commesse
per mestiere, di costituire una sola entità sotto il profilo della
prescrizione. Quest'ultima decorre bensì, dal giorno in cui le singole
truffe sono state compiute. Conseguentemente, il gravame va ammesso
su questo punto e la causa rinviata all'autorità cantonale affinché si
pronunci di nuovo, segnatamente ricommisuri la pena, dopo aver tenuto
conto dell'intervenuta prescrizione per le infrazioni precedenti il 22
novembre 1981.