Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 305



124 III 305

55. Estratto della sentenza della I Corte civile del 21 aprile 1998 in
re C S.A. contro S (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 145 OR und Art. 327a Abs. 3 OR; Geschäftskreditkarte; eine
Vereinbarung ist nichtig, in der sich ein Arbeitnehmer verpflichtet,
solidarisch mit dem Arbeitgeber für die Verpflichtungen aus der Verwendung
der ihm zugeteilten Karte einzustehen.

    Art. 145 OR steht dem Einwand des Arbeitnehmers nicht entgegen,
eine Vereinbarung sei nach Art. 327a Abs. 3 OR nichtig, in der er sich
gegenüber der Geschäftskreditkarten herausgebenden Bank verpflichtet hat,
solidarisch mit dem Arbeitgeber für die Verpflichtungen einzustehen,
die sich aus der Verwendung der ihm zugeteilten Karte ergeben (E. 1-3).

Sachverhalt

    A.-  Il 5 settembre 1995 la Banca A S.A. ha convenuto in giudizio
B davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'azione
volta al versamento di fr. 41 459.60. La pretesa trae origine dal mancato
pagamento di fatture relative all'utilizzo di una carta di credito
aziendale rilasciata dalla Banca A S.A. al convenuto nel novembre 1992,
su richiesta della sua datrice di lavoro - la C AG - il cui fallimento
è stato decretato il 27 aprile 1995. Con sentenza del 17 marzo 1997 il
Pretore ha integralmente accolto la petizione.

    Adita dal soccombente, il 27 novembre 1997 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio di primo
grado e respinto la petizione.

    B.-  Insorta al Tribunale federale con ricorso per riforma del 15
gennaio 1998, la Banca A S.A. postula la modifica della decisione emanata
dalla Corte cantonale nel senso di respingere l'appello e confermare
la pronuncia pretorile. Con risposta del 6 marzo 1998 B ha proposto
l'integrale reiezione del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in quanto ammissibile
e confermato la sentenza impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                       dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Nel 1992 la datrice di lavoro del convenuto ha compilato il
formulario trasmessole dall'attrice onde ottenere una carta di credito
aziendale. In questo modulo, sotto la parte compilata dalla società
richiedente, vi è una clausola prestampata che recita:

    «Die unterzeichnende Firma beantragt auf den Namen der Gesellschaft und
   auf den Namen der hiernach aufgeführten Personen die Gewährung von (...)

    Kreditkarten. Sie bestätigt vom Inhalt des rückseitig aufgeführten
(...)

    Reglements Kenntnis genommen und die darin enthaltenen allgemeinen

    Bestimmungen akzeptiert zu haben, und erklärt die durch Verwendung der
   erwähnten Karten entstehenden Verpflichtungen seitens der hiernach
   aufgeführten Personen zu übernehmen. Sie verpflichtet sich weiter,
   dass die

    Begleichung sämtlicher durch Verwendung der erwähnten Karten
entstandenen

    Schulden seitens der hiernach aufgeführten Personen innerhalb von
25 Tagen
   ab Abrechnungsdatum bei der Bank eintrifft. Sie beachtet, dass jede
   Karte sowohl auf den Namen der Gesellschaft als auch jeweils auf den
   Namen der aufgeführten Personen ausgestellt ist.»

    Questo paragrafo è seguito dalla firma della società. Subito sotto
vi è un'ulteriore clausola prestampata, relativa al rilascio di carte
aziendali supplementari:

    «Wir erklären, vom Inhalt des rückseitig aufgeführten (...) Reglements

    Kenntnis genommen zu haben und die darin allgemeinen Bedingungen zu
   akzeptieren. Wir verpflichten uns, solidarisch mit obengenannter Firma,
   dass jeder, der Inhaber einer (...) Kreditkarte wird, sämtlichen

    Verpflichtungen, die durch Verwendung der eigenen Karte entstehen,
   nachkommt.»

    Seguono i dati personali del titolare della carta aziendale
supplementare, in casu il convenuto, e la sua firma. Le condizioni generali
del contratto, apposte sul retro del formulario, prevedono fra l'altro:

    «6 Il titolare, con la sottoscrizione dei documenti, o con
   l'utilizzazione della carta in congiunzione con il codice personale,
   li riconosce esatti e pagabili agli esercenti comenzionati o alle
   banche autorizzate; egli diviene debitore nei confronti della banca
   per l'ammontare relativo. [...]

    8 Il titolare della carta e il titolare della carta supplementare si
   impegnano solidarmente verso la banca ad onorare le obbligazioni sorte
   dall'utilizzo della carta supplementare.»

    b)  Nella fattispecie in esame la Corte cantonale ha, in sostanza,
accolto l'appello del convenuto sulla scorta dell'art. 327a cpv. 3 CO, che
stabilisce la nullità di ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a
sopportare interamente o in parte le spese necessarie all'esecuzione del
lavoro. In concreto ciò implica la nullità della pattuizione intercorsa
tra la datrice di lavoro e il dipendente che ha condotto alla firma della
clausola di solidarietà, dato che con la sottoscrizione del modulo tendente
al rilascio della carta di credito il convenuto si è impegnato a sopportare
costi aziendali della datrice di lavoro. Avendo i giudici del Tribunale
d'appello, diversamente dal Pretore, ritenuto tale nullità opponibile
all'attrice ai sensi dell'art. 145 CO, la petizione è stata respinta.

    A mente dell'attrice questa decisione viola il diritto federale,
segnatamente gli art. 145 e 327a cpv. 3 CO.

Erwägung 2

    2.- a)  A prescindere dai casi specialmente regolati dalla legge,
un debito solidale nasce quando più debitori dichiarano di obbligarsi
verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera
obbligazione (art. 143 CO): il creditore può dunque esigere l'intero
debito da ognuno di loro (art. 144 CO). In questo contesto ogni debitore
solidale può opporre al creditore solamente le eccezioni derivanti
o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa
o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO). Viene
pertanto operata una distinzione fra le cosiddette eccezioni personali e
quelle comuni (Guhl/Merz/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht,
8a ed., Zurigo 1991, pag. 32). Dalla natura della solidarietà e dalla
sua regolamentazione discende, come rilevato in maniera pertinente sia
dal Pretore che dall'attrice nell'allegato ricorsuale, che il debitore
non può, di principio, opporre al creditore eccezioni che riguardano
unicamente il suo rapporto con il coobbligato.

    b) In concreto l'attrice fonda la sua pretesa sul contratto concernente
il rilascio della carta di credito aziendale, mentre il convenuto
rifiuta l'adempimento richiamandosi, fra l'altro, ad una norma relativa
al contratto di lavoro. Visto quanto appena esposto, occorre stabilire se
il disposto invocato dal lavoratore può inficiare la validità dell'impegno
da lui assunto solidalmente con la datrice di lavoro per tutte le pretese
scaturenti dall'utilizzo della carta di credito.

    Il contratto relativo alla carta di credito è venuto in essere
fra l'attrice, quale banca che ha rilasciato la carta, e la datrice di
lavoro del convenuto, quale richiedente e titolare della carta principale
(sulle diverse forme di carte di credito, in particolare su quella con il
sistema a quattro, cfr. SCHLUEP/AMSTUTZ in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, 2a ed., Basilea 1996, nota 246 ad Einleitung vor Art. 184
ff.). A questa stipulazione si è aggiunto l'accordo con il convenuto,
il quale ha ottenuto il diritto di utilizzare la carta e assunto
l'obbligo di rispettare le condizioni di utilizzo. Non solo, egli si
è pure impegnato, solidalmente con la titolare della carta principale,
a onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della carta. Ciò significa
che l'attrice era conscia sia dell'esistenza del rapporto triangolare che
della relazione di lavoro fra la titolare della carta principale e quello
della carta supplementare. Tanto più che questa formula, che favorisce
il rilascio di una carta supplementare ai dipendenti di una società,
viene regolarmente proposta dalla stessa attrice mediante il modulo
sottoscritto anche nel caso di specie.

    Esiste invero la possibilità che la carta supplementare venga
rilasciata ad una persona che non è impiegata presso la datrice di lavoro,
quale ad esempio un membro del consiglio di amministrazione. Non è tuttavia
possibile, nel caso in esame, sostenere che l'attrice non fosse al corrente
dell'esistenza di un contratto di lavoro fra il convenuto e la società
titolare della carta principale, avendo egli esplicitamente indicato,
nel formulario di sottoscrizione, di ricoprire la carica di responsabile
finanziario e contabile in seno ad essa.

    c) In queste circostanze non si può affermare che la norma del
contratto di lavoro invocata dal convenuto è rilevante solo nel quadro
del rapporto fra i due coobbligati e non invece nei confronti della
creditrice, in quanto estranea al rapporto di lavoro fra convenuto e
società. Da tutto quanto sopra esposto si evince infatti che l'attrice
non solo era a conoscenza, nel caso specifico, del rapporto di lavoro fra
la titolare della carta principale e quello della carta supplementare,
ma ch'essa stessa usa proporre questa soluzione alle aziende.

Erwägung 3

    3.-  Occorre pertanto decidere se, come ritenuto nella sentenza
impugnata, la pattuizione della responsabilità solidale in relazione
ai debiti scaturenti dall'uso della carta di credito aziendale viola
effettivamente l'art. 327a cpv. 3 CO.

    Come già spiegato, questa norma prescrive la nullità di ogni accordo
per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte
le spese necessarie all'esecuzione del lavoro. Il fatto che questo
disposto non sia citato né all'art. 361 né all'art. 362 CO, che elencano
le disposizioni imperative del contratto di lavoro, è irrilevante. Emerge
infatti chiaramente dal tenore di tale articolo di legge che non si tratta
di diritto dispositivo (cfr. STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5a ed.,
Zurigo 1993, nota 9 ad art. 327a CO).

    Ora, le modalità che caratterizzano la stipulazione di un accordo
nullo ai sensi dell'art. 327a cpv. 3 CO non sono importanti. Risulta
lesivo di questa norma sia l'accordo giusta il quale il dipendente si
impegna a rimborsare le spese necessarie all'esecuzione del lavoro al
datore di lavoro, sia quello con cui il lavoratore si impegna a provvedere
direttamente al saldo di tali spese nei confronti di terzi. In concreto,
è vero che con la sottoscrizione della clausola di responsabilità
solidale non si è inteso porre i suddetti costi interamente a carico
del dipendente. Dal testo dell'offerta relativa alla carta di credito
aziendale si può infatti, semmai, desumere la volontà di richiedere
in primo luogo alla datrice di lavoro il pagamento del debito. In
altre parole, la clausola di responsabilità solidale costituisce il
mezzo per poter pretendere dal lavoratore l'importo dovuto qualora la
titolare della carta principale sia insolvente. Quest'eventualità si è
verificata, appunto, nella fattispecie in esame, essendo stato decretato il
fallimento della datrice di lavoro. Poiché però, in una simile evenienza,
il dipendente non ha più la possibilità di ottenere dalla datrice di
lavoro il rimborso dell'importo pagato, la clausola di responsabilità
solidale viene, in pratica, a corrispondere all'assunzione dei costi
necessari all'esecuzione del lavoro, ciò che è in contrasto con quanto
prescritto all'art. 327a cpv. 3 CO. Ne discende la nullità dell'accordo
sottoscritto dal convenuto nel caso di specie.