Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 124 III 241



124 III 241

44. Estratto della sentenza del 27 gennaio 1998 della II Corte civile
nella causa A. S.A contro C. (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 722 Abs. 1 ZGB; Eigentumserwerb an einer verlorenen Sache.

    An einem verlorenen Inhaberschuldbrief ist ein originärer
Eigentumserwerb durch den Finder möglich, wenn dieser die ihm obliegenden
gesetzlichen Pflichten erfüllt hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 720 cpv. 1 CC chi trova una cosa smarrita è tenuto
a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla
polizia o a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate
dalle circostanze. Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi
che gli incombevano, l'acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra
il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall'avviso dato
(art. 722 cpv. 1 CC).

    a) Nella fattispecie è ammesso che il convenuto ha adempiuto gli
obblighi previsti dalla legge. Contestato dall'attrice - invero in modo
piuttosto confuso - è invece il fatto che egli sia creditore di colei che
ha emesso la cartella ipotecaria: il fatto che egli non abbia mai avuto
nessuna relazione con la debitrice non può evidentemente creare rapporto
di sorta. I giudici cantonali hanno al proposito giustamente osservato che
la cartella ipotecaria al portatore incorpora il credito ed è essa stessa
oggetto della vita giuridica (LIVER, in Schweizerisches Privatrecht,
vol. V/1, pag. 313). La questione posta dall'attrice, nel senso che il
convenuto non è mai stato creditore di colei che ha costituito la cartella
non è quindi determinante. Decisivo, in concreto è invece il quesito
a sapere se una cartella ipotecaria al portatore può essere oggetto di
acquisto originario ai sensi dell'art. 722 cpv. 1 CC da parte di chi l'ha
trovata. Anche se non affrontato dalle parti, codesto tema, attinente
all'applicazione del diritto, deve nondimeno essere esaminato d'ufficio.

    b) Per taluni autori (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, Commento zurighese,
n. 6 segg. all'art. 714 CC e n. 2 agli art. 720-722 CC; LEEMANN, Commento
bernese, n. 13 ad art. 720 CC; LIVER, loc.cit.; R. AMMANN, Das Fundrecht
des schweiz. Zivilgesetzbuches, tesi, Zurigo, 1960, pag. 4 n. 11)
le carte valori che rientrano nel concetto di cosa mobile dei diritti
reali possono fare oggetto di ritrovamento con le conseguenze stabilite
dalla legge. Una cartella ipotecaria al portatore incorpora il credito,
che viene trasferito con la stessa e può per principio portare ad un
acquisto originario se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 720
segg. CC. Diversa è invece la situazione per i titoli nominativi, che
indicano il creditore e che di conseguenza permettono di restituirli al
legittimo proprietario che li ha smarriti (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL,
Commento zurighese, n. 2 agli art. 720-722 CC; R. AMMANN, loc.cit.). Le
suesposte considerazioni non sembrano però condivise da JÄGGI (Commento
zurighese, n. 317 all'art. 965 CO: cfr. inoltre, Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 2a ed., n. 1983 segg.). Secondo JÄGGI, chi trova una carta
valore trova solo il documento. Il credito documentato non può invece andar
perso, né tantomeno essere ritrovato. Quest'ultima opinione vuole denegare
il carattere di cosa mobile generalmente riconosciuto alla cartella
ipotecaria al portatore dall'ordinamento sui diritti reali. Secondo
questo autore nell'ambito dell'applicazione degli art. 720 segg. CC gli
interessi sono diversi a seconda se si tratta di riconoscere l'acquisto
originario su cose trovate che rimarrebbero altrimenti inutilizzate
(cose in senso proprio, compreso il denaro) oppure su carte valori al
portatore che richiedono una prestazione del debitore. In quest'ultimo
caso, appare assai più indicato far decadere la prestazione del debitore,
che è comunque coinvolto nel diritto incorporato al titolo, anziché
riconoscere un diritto del ritrovatore al conseguimento della proprietà.

    Il nostro codice civile prevede una disciplina generale per tutte le
cose smarrite e nella realtà non sembra opportuno scostarsi da codesta
regola anche nel caso di ritrovamento di una cartella ipotecaria al
portatore, che è considerata cosa nel comune senso della legge (LIVER,
op.cit., pag. 313; HAAB/SIMONIUS/REUSSER/ZOBL, Commento zurighese,
n. 6 all'art. 714 CC). Infatti, sebbene JÄGGI contesti in particolare
la teoria sulla proprietà, secondo cui dal diritto incorporato nella
carta valore segue il diritto alla carta valore (Commento zurighese,
n. 307 seg. all'art. 965 CC), egli non nega che il creditore di una
cartella ipotecaria può unicamente legittimarsi con il titolo; ciò non
può significare altro che il diritto al credito segue quello al titolo.
La teoria di JÄGGI si fonda su una distinzione artificiale fra il diritto
al credito e la legittimazione a far valere lo stesso. Sebbene sia
vero che, di regola, le cose mobili hanno un valore intrinseco, mentre
una cartella ipotecaria ha unicamente un valore nella misura in cui il
debitore soddisfa la pretesa incorporatavi, ciò non è sufficiente per far
apparire convincente la soluzione secondo cui il debitore, coinvolto nel
diritto incorporato al titolo, debba essere privilegiato nei confronti del
ritrovatore. Del resto, il menzionato autore ammette di non poter mantenere
la propria argomentazione quando si tratta di biglietti di entrata o di
mezzi di trasporto pubblici (Commento zurighese, n. 317 all'art. 965 CC).

    c) Giova inoltre rilevare che il ritrovamento di una cartella
ipotecaria al portatore smarrita dovrebbe di regola permettere di ritrovare
il legittimo proprietario, perché consente di risalire al debitore e al
proprietario del fondo gravato, i quali dovrebbero essere in grado di
indicare chi sia il proprietario della cartella a loro noto. Contattando
quest'ultimo, si potrà risalire, se del caso, al portatore successivo e
così via. Il fatto che nella fattispecie gli attori non abbiano preteso che
la cartella smarrita fosse una cartella del proprietario, e quindi a loro
spettante, né che essi non abbiano voluto indicare il creditore al quale
la cartella venne per primo consegnata stupisce non poco. Far decadere
la cartella trovata a favore del proprietario gravato in disattenzione
dell'art. 722 cpv. 1 CC, come vuole JÄGGI, appare pertanto ancora meno
giustificato, perché, se il ritrovamento della cartella persa andasse a
suo favore, egli sarebbe fortemente indotto - come peraltro è avvenuto
nel concreto caso - a non svelare nulla sulla persona del creditore,
ciò che - chiaramente - contrasterebbe con senso e scopo dell'art. 720 CC.

    d) In conclusione, quindi, ben si deve ammettere che una cartella
ipotecaria al portatore smarrita può fare oggetto di acquisto originario
ai sensi dell'art. 722 cpv. 1 CC da parte del suo ritrovatore e sempreché
siano adempiute tutte le altre condizioni previste dalla legge.

    Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza
impugnata confermata.