Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 39



123 V 39

8. Estratto della sentenza dell'11 febbraio 1997 nella causa Cassa
malati Helvetia contro N. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino Regeste

    Art. 1 Abs. 3, Art. 55 Abs. 2 und 3 VwVG. Verfügungen, welche den
Anspruch auf Versicherungsleistungen von Anfang an zeitlich begrenzen,
stellen insoweit eine negative Verfügung dar; der Beschwerde gegen eine
solche Verfügung kann keine aufschiebende Wirkung zukommen.

Sachverhalt

    A.- Mediante decisione formale del 31 agosto 1995 la Cassa malati
Helvetia ha riconosciuto a N., nato nel 1960, il diritto a indennità per
malattia durante 4 mesi, dal 1o settembre al 31 dicembre 1995, allo scopo
di permettere all'assicurato di trovare, durante il periodo previsto in tal
caso dalla giurisprudenza, un'occupazione in una professione confacente al
suo stato di salute. Essa ha pure dichiarato che, essendo la percentuale
del danno residuo inferiore al 50% del suo precedente salario, a partire
dal 1o gennaio 1996 non gli sarebbero più state versate indennità di
malattia. Nella decisione nulla è stato detto sull'effetto sospensivo di
un eventuale ricorso.

    B.- L'interessato è insorto contro il provvedimento amministrativo
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. In via
provvisionale, nella replica del 20 dicembre 1995, egli ha pure presentato
istanza volta ad ottenere l'attribuzione dell'effetto sospensivo al
ricorso, affinché la Cassa opponente non si sottraesse al proprio obbligo
di versare le indennità giornaliere anche dopo il 31 dicembre 1995.

    Per giudizio incidentale del 28 dicembre 1995 il presidente della
giurisdizione cantonale ha accolto l'istanza tendente alla conferma che
il ricorso avesse effetto sospensivo.

    C.- La Cassa malati Helvetia presenta un ricorso di diritto
amministrativo a questa Corte, in cui chiede l'annullamento del giudizio
incidentale cantonale.

    Rispondendo al gravame, l'assicurato ne chiede la disattenzione
protestando spese e ripetibili. L'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha rinunciato a determinarsi.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 2

    2.- Nella fattispecie concreta la giurisdizione cantonale si è fondata
sull'art. 55 PA, il quale è applicabile, giusta l'art. 1 cpv. 3 PA, nella
procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono
definitivamente in virtù del diritto pubblico federale. Tale norma dispone
che nella decisione, se essa non ha per oggetto una prestazione pecuniaria,
l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale
ricorso (cpv. 2), mentre l'autorità di ricorso o il suo presidente può
restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità
inferiore (cpv. 3).

    a) In modo inesatto il giudice di prime cure ha considerato che le
prestazioni relative all'assicurazione malattia configurerebbero per la
maggior parte prestazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 PA,
per cui una cassa malati non sarebbe di regola autorizzata a togliere
l'effetto sospensivo al ricorso. In realtà, per costante giurisprudenza
costituisce decisione avente per oggetto prestazioni pecuniarie quella
che obbliga il destinatario della stessa a fornirle (DTF 109 V 232
consid. 2a e riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 110 V 42 consid. 3a,
concernente l'art. 97 cpv. 2 LAVS); ne deriva che, nel diritto delle
assicurazioni sociali, per prestazioni pecuniarie non si intendono
prestazioni assicurative, bensì innanzitutto pretese di contributi
(SCARTAZZINI, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in
der Sozialversicherungsrechtspflege, SZS 1993 323).

    b) Nell'evenienza concreta la Cassa malati ricorrente non ha
espressamente tolto l'effetto sospensivo al ricorso nella sua decisione
del 31 agosto 1995. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal primo
giudice, in virtù dei principi appena esposti nulla l'avrebbe di massima
impedita di farlo. Senonché, per i motivi di cui si dirà nel prossimo
considerando, non sarebbero comunque stati adempiuti i presupposti
necessari perché l'autorità di ricorso o il suo presidente potesse,
giusta l'art. 55 cpv. 3 PA, restituire al ricorso l'effetto sospensivo
tolto (cfr. DTF 109 V 232 seg. consid. 2a).

Erwägung 3

    3.- Secondo la costante giurisprudenza, non può essere attribuito
effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative (DTF 117 V 188
consid. 1b e rinvii). Mediante il giudizio incidentale di prima istanza al
ricorso dell'interessato l'effetto sospensivo è stato concesso, ritenuto
che si tratterebbe in concreto di una decisione di natura positiva.

    Per definizione, oggetto di un atto amministrativo con effetto
sospensivo possono essere soltanto decisioni che impongono un obbligo
o che accolgono una richiesta. In caso di rigetto d'istanze, il
tema dell'effetto sospensivo non si pone. Decisioni negative sono
provvedimenti mediante i quali un'istanza diretta all'accertamento,
alla costituzione, alla modificazione o all'annullamento di diritti o di
obblighi viene disattesa. Di conseguenza, al ricorso proposto contro una
decisione di un istituto assicuratore non può essere attribuito effetto
sospensivo se quest'ultima ha per oggetto il rifiuto di prestazioni. In
effetti, solo in base all'esito della vertenza potrà essere vagliato se
all'assicurato debbano essere riconosciute prestazioni assicurative nel
caso concreto. Costituisce pure decisione negativa quella in virtù della
quale il diritto alla prestazione è sin dall'inizio limitato nel tempo
(RJAM 1983 no. 528 pag. 94 consid. 3a, 1982 no. 472 pag. 19 consid. 2).

    a) Malgrado con decisione del 31 agosto 1995 la Cassa ricorrente
abbia rifiutato all'interessato il diritto alle indennità giornaliere a
partire dal 1o gennaio 1996, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha ritenuto dover il provvedimento essere considerato di natura
positiva. Tale conclusione si giustificherebbe, da un lato, per il fatto
che la Cassa ricorrente aveva fissato all'assicurato un termine entro
il quale egli, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno, doveva
reperire un lavoro confacente (DTF 111 V 239 consid. 2a; cfr. DTF 114
V 285 consid. 3a; RAMI 1994 no. K 935 pag. 115 consid. 1). Da un altro
lato, tornerebbe applicabile la giurisprudenza vigente in materia di
revisione delle rendite, secondo cui la decisione di soppressione o di
revisione della prestazione assicurativa va considerata positiva ove la
rendita non sia stata fissata per un tempo determinato (DTF 105 V 266;
cfr. pure RJAM 1982 no. 472 pag. 19 consid. 2).

    b) Questa tesi non può essere condivisa. In effetti, le indennità
giornaliere il cui versamento è stato fissato per una durata di 4 mesi
devono essere parificate a prestazione assicurativa concessa per un
tempo determinato; la presente situazione non è pertanto uguale a quella
riscontrata in caso di decisione di soppressione o di revisione di una
rendita fissata per un tempo indeterminato. Nemmeno può essere ritenuto
l'argomento secondo il quale la fattispecie in esame si distinguerebbe
dal caso in cui vengono rifiutate indennità giornaliere dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF 119 V 503) perché l'assicurato, in concreto,
già in precedenza beneficiava di indennità giornaliere dell'assicurazione
contro le malattie. Occorre invece porre in rilievo che il provvedimento
in lite comprende una parte positiva per quanto attiene alle indennità
assegnate durante un periodo di 4 mesi, e una parte negativa nella misura
in cui vengono nel contempo rifiutate prestazioni assicurative oltre
la data del 31 dicembre 1995. Per quest'ultima parte del provvedimento,
unico oggetto della presente lite, l'attribuzione dell'effetto sospensivo
è pertanto esclusa.

    È opportuno rilevare infine che dall'implicita fissazione di un termine
da parte della Cassa ricorrente, affinché l'assicurato trovasse un lavoro
confacente al suo stato di salute, non poteva certo essere dedotta natura
positiva della decisione. Parimenti si dovrebbe altrimenti ragionare ogni
qualvolta un istituto assicuratore nega prestazioni richieste perché
l'assicurato deve, in via di massima, provvedere di propria iniziativa
a reintegrarsi.

    c) In esito a quanto precede, considerata la natura negativa della
decisione in lite, al ricorso interposto dall'interessato in sede di prima
istanza non poteva essere attribuito effetto sospensivo. Per il periodo
posteriore al 31 dicembre 1995, durante il procedimento giudiziale in
corso, la Cassa non è pertanto tenuta a versare all'assicurato indennità
giornaliere.