Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 258



123 V 258

46. Sentenza dell'11 dicembre 1997 nella causa Ufficio federale delle
assicurazioni sociali contro I. e Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino Regeste

    Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 4 lit. a, Art. 5 Abs. 1 ELG, Art.  11 ELV,
Art. 11 Abs. 2 AHVV. Mehrkosten für auswärtige Verpflegung können nur in
dem Masse als Gewinnungskosten vom Einkommen abgezogen werden, in welchem
sie die in Art. 11 Abs. 2 AHVV in Verbindung mit Art. 11 ELV festgesetzten
Beträge übersteigen.

Sachverhalt

    A.- I., cittadino italiano nato nel 1964, domiciliato a L., svolge
attività lucrativa quale operaio agricolo in un laboratorio protetto,
gestito dalla Fondazione O., a R. Invalido nella misura di oltre i due
terzi, egli è titolare di una rendita intera dell'assicurazione per
l'invalidità ed è stato messo al beneficio pure di una prestazione
complementare, ammontante, dopo più revisioni, a fr. 442.- mensili
nel 1993.

    La Cassa di compensazione del Cantone Ticino, a seguito di una nuova
revisione periodica delle prestazioni complementari, ha rifiutato per
decisione del 25 marzo 1994 di ulteriormente concedere all'interessato
la menzionata prestazione, considerando che a partire dal 1o aprile 1994
il reddito determinante superava il limite fissato dalla legge.

    B.- B., madre dell'assicurato, è insorta con ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino. In qualità di sua rappresentante,
essa ha postulato l'annullamento della decisione della Cassa, argomentando
che nel computo del reddito di suo figlio non si erano dedotti in debita
misura i costi di alloggio e non si erano tenute in considerazione le
spese per i pasti di mezzogiorno consumati presso la Fondazione che questi
doveva sopportare.

    La Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il gravame e di
concedere all'assicurato una prestazione complementare mensile di fr. 175.-
a decorrere dal 1o aprile 1994. L'amministrazione ha condiviso il parere
dell'istante per quel che concerne i costi di alloggio. Essa ha invece
ritenuto che non poteva essere riconosciuta la pretesa deduzione inerente
le spese per il pranzo.

    Mediante pronunzia del 20 marzo 1995, l'autorità giudiziaria cantonale,
ammessa una deduzione forfettaria annuale di fr. 1200.- per le spese
relative ai pasti presi fuori casa, ha integralmente accolto il ricorso
e deciso che l'insorgente aveva diritto al versamento di una prestazione
complementare mensile di fr. 249.- a partire dal 1o aprile 1994.

    C.- Contro il giudizio cantonale, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) interpone un ricorso di diritto amministrativo
a questa Corte. Contesta la deduzione forfettaria di fr. 1200.-, ammessa
dai giudici cantonali per i pasti consumati fuori casa, rilevando che
il limite di reddito determinante per la copertura del fabbisogno del
ricorrente comprende già le spese per i pranzi nella misura di fr. 8.-
al giorno, il che corrisponde al costo del pasto fatturato presso la
Fondazione O. Chiede pertanto l'annullamento del giudizio impugnato e il
rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione
di una nuova decisione.

    La rappresentante di I. postula la disattenzione del ricorso, mentre
l'amministrazione ne chiede l'accoglimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Unico punto litigioso della presente vertenza è quello di sapere
se, sul reddito conseguito dall'assicurato nell'attività lucrativa
dipendente esercitata nel laboratorio protetto di R., possa essere
ammessa una deduzione per costi supplementari dovuti al fatto che egli
deve consumare i pasti fuori casa. Gli altri aspetti del calcolo della
prestazione complementare, esaminati dai giudici cantonali, non sono
contestati in questa sede e non formano pertanto oggetto della lite.

Erwägung 2

    2.- Prestazioni complementari sono concesse all'assicurato se il
reddito annuo determinante non raggiunge il limite di reddito legale,
fissato per persone sole e per minorenni assegnatari di rendite
d'invalidità a fr. 16'140.- (art. 2 cpv. 1 LPC). L'importo della
prestazione corrisponde alla differenza fra il limite di reddito
applicabile e il reddito annuo determinante (art. 5 cpv. 1 LPC). Dal
reddito determinante sono dedotti, tra altri elementi, le spese per il suo
conseguimento, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa
(art. 3 cpv. 4 lett. a LPC). Le spese di conseguimento del reddito sono
costituite dalle spese che si trovano in relazione con l'esercizio di una
professione e che sono direttamente legate alla realizzazione del reddito
lordo o alla sua conservazione. Le spese che non sono in relazione con
il conseguimento di un reddito o che hanno solo un rapporto indiretto
con tale realizzazione non sono considerate come spese di conseguimento
del reddito (DTF 111 V 127 consid. 3c, 108 V 221 consid. 3b; RCC 1980
pag. 127 consid. 3a).

    Come esattamente sottolinea l'Ufficio ricorrente, secondo la cifra
marginale 2083 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e AI, si possono dedurre quali spese di conseguimento del reddito, in
particolare, le spese supplementari dovute al fatto di dover consumare i
pasti fuori casa (RCC 1968 pag. 113). Deve invece essere considerato che
le spese normali dovute al fatto di consumare i pasti fuori casa sono
già comprese nel limite di reddito determinante per la copertura del
fabbisogno stabilito dalla legge e fissato, nel periodo determinante,
a fr. 16'140.-. In particolare, secondo la cifra marginale 2067 1/93
delle menzionate direttive, le spese normali per i pranzi corrispondono
a fr. 8.- giornalieri.

Erwägung 3

    3.- a) Nell'evenienza concreta, come ritiene a giusta ragione la
Cassa di compensazione e come postula l'UFAS nel ricorso di diritto
amministrativo, le spese di vitto fanno squisitamente parte del fabbisogno.

    È vero che, in un caso analogo alla presente vertenza, il Tribunale
federale delle assicurazioni aveva ammesso, fondandosi sulle direttive
riguardanti il diritto fiscale allora vigente, essere ineccepibile la
soluzione consistente nel dedurre dal reddito realizzato le spese dovute
al consumo dei pasti fuori casa quali spese per il suo conseguimento
(RCC 1980 pag. 127 consid. 3b). A questo proposito va ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di
fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte
di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi
di vario genere; detta norma non definisce però individualmente quali
siano gli oneri che lo compongono, né in che misura i medesimi vengano
singolarmente computati. Ora, diverso è invece il disciplinamento per
quanto concerne il punto particolare delle spese di vitto: in effetti,
secondo la legislazione applicabile in concreto, il reddito in natura
è valutato secondo le prescrizioni valide per l'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti (art. 11 OPC-AVS/AI); orbene, giusta l'art. 11
cpv. 2 OAVS, il pasto di mezzogiorno viene computato in fr. 8.-. Ne deriva
che, finché le menzionate spese non superano il suindicato importo,
l'assicurato non deve sovvenire alle medesime facendo capo a mezzi
eccedenti quelli costitutivi del fabbisogno corrispondente al limite
del reddito legale. Pertanto, spese supplementari per i pasti consumati
fuori casa possono essere annoverate fra quelle deducibili, necessarie
al conseguimento del reddito, soltanto se superano l'importo stabilito
all'art. 11 cpv. 2 OAVS in relazione con l'art. 11 OPC-AVS/AI.

    b) Nella presente fattispecie, il pasto di mezzogiorno viene, ai
fini delle prestazioni complementari e conformemente alla summenzionata
normativa, computato in fr. 8.-, il che corrisponde a quanto effettivamente
viene preteso presso il Centro ove lavora l'assicurato. Per converso,
seguendo il ragionamento sostenuto dal Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, si procederebbe a una duplice presa in considerazione del
costo in questione, da cui risulterebbe pertanto una differenza eccessiva
fra il limite di reddito applicabile e il reddito annuo determinante a
norma di legge.

    In esito a quanto precede, il ricorso merita accoglimento, nel senso
che gli atti di causa devono essere rinviati all'amministrazione affinché
renda una nuova decisione.