Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 V 247



123 V 247

44. Sentenza del 9 dicembre 1997 nella causa Cassa di compensazione del
Cantone Ticino contro A. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG, Art. 17a Abs. 1 und 3, Art. 23 Abs.  1 ELV.

    - Art. 17a Abs. 3 ELV in der auf den 1. Januar 1995 in Kraft
getretenen Fassung verlangt bei bereits vor 1995 laufenden Leistungen keine
Neuberechnung des Amortisationsstandes von Verzichtsvermögen. In solchen
Fällen rechtfertigt es sich, das Verzichtsvermögen abweichend von der
neuen Bestimmung unter Berücksichtigung der regelmässigen Amortisationen,
die ohne Verordnungsänderung erfolgt wären, anzurechnen.

    - Anwendbarer Zinssatz bei Verzichtsvermögen. Bestimmungsmethode in
Fällen, in welchen der Zinssatz im Zeitpunkt des Verfügungserlasses noch
nicht bekannt ist: Massgebend ist das Mittel der in den Bulletins der
Schweizerischen Nationalbank veröffentlichten monatlichen Zinssätze der
Kantonalbanken auf Spareinlagen im Zeitraum von zwölf Monaten ab November
des zweiten dem Beginn des Leistungsanspruchs vorangehenden Jahres.

Sachverhalt

    A.- Mediante due decisioni del 13 febbraio 1995, la Cassa di
compensazione del Cantone Ticino ha assegnato a A., nato nel 1908,
coniugato e degente presso la Casa per anziani C., una prestazione
complementare di fr. 15.- al mese dal 1o settembre al 31 dicembre 1994
e di fr. 86.- mensili a partire dal 1o gennaio 1995. Queste prestazioni
erano calcolate tenuto conto dell'esistenza, segnatamente, di un capitale
di fr. 43'706.- e di una sostanza alienata, computata in fr. 190'000.-
per il 1994 e in fr. 180'000.- per il 1995, nonché dei redditi effettivi
della medesima al momento della cessione.

    B.- L'interessato, rappresentato da sua nipote, è insorto contro
questi provvedimenti con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino. Censurava il conteggio delle prestazioni complementari
facendo osservare che nel calcolo bisognava tener conto del fatto che
la somma di fr. 43'706.-, di cui disponeva al 1o gennaio 1993, era stata
consumata per il pagamento della retta della Casa per anziani e del canone
di locazione della moglie. L'importo alienato si riferiva dal canto suo
a una donazione alla nipote, il 30 dicembre 1992, per la costruzione di
una casa e senza controprestazione.

    Chiamata ad esprimersi, la Cassa ha proposto il parziale accoglimento
del ricorso nel senso che, da un lato, asserì essere giustificato lo
stralcio del capitale di fr. 43'706.- quale importo consumato e, da
un altro lato, ribadì invece la legalità del computo della somma cui
l'assicurato aveva rinunciato a favore di sua nipote e del relativo
reddito ipotetico.

    Con giudizio del 18 agosto 1995 la giurisdizione cantonale ha
parzialmente accolto il gravame. In particolare, i giudici di prime cure
hanno reputato che la diminuzione della sostanza pari a fr. 43'706.-
era stata causata dal ricovero dell'assicurato, per cui doveva essere
riconosciuta la sussistenza di una controprestazione adeguata, il che,
ai sensi della giurisprudenza, escludeva il computo di tale somma. Per
quanto riguardava la sostanza alienata in favore della nipote, essi
hanno ritenuto che l'importo computabile era pari a fr. 180'000.-
per il 1994 e a fr. 170'000.- per il 1995: i giudici cantonali hanno
esposto che la somma donata nel dicembre del 1992, in fr. 200'000.-,
doveva essere riportata al 1o gennaio 1993 e ridotta annualmente di fr.
10'000.-, precisando che faceva stato l'importo ridotto al 1o gennaio
dell'anno susseguente all'inizio del diritto. Hanno inoltre considerato
che, per calcolare il reddito della sostanza, a torto la Cassa aveva
applicato i tassi effettivi ai quali il capitale era stato investito,
anziché fondarsi sul tasso di risparmio medio offerto da tutte le banche
svizzere con riferimento all'Annuario statistico della Svizzera; tuttavia,
per il 1995, il tasso in questione non essendo ancora noto, i primi
giudici hanno ritenuto determinante il tasso d'interesse medio svizzero
delle banche con attività regionale. Il Tribunale cantonale ha pertanto
ordinato il rinvio dell'incarto all'amministrazione affinché procedesse
a stabilire il diritto alla prestazione complementare dell'assicurato
pronunciando due nuove decisioni.

    C.- La Cassa di compensazione del Cantone Ticino interpone a questa
Corte un ricorso di diritto amministrativo. Contesta le basi di calcolo
preconizzate dai primi giudici sia per quanto concerne il valore della
sostanza da prendere in considerazione per l'anno 1995, il quale dovrebbe
essere computato pure in fr. 180'000.-, che per quanto attiene al tasso di
interesse da applicare in concreto, il medesimo non essendo stato fissato,
per il 1995, sulla base dei dati pubblicati nell'Annuario statistico
della Svizzera, come predisposto dalla giurisprudenza.

    L'assicurato, sempre tramite sua nipote, chiede che le prestazioni
complementari vengano definite effettuando un conteggio in cui non sia
tenuto conto della sostanza alienata. Dal canto suo, l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali propone l'accoglimento del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- In sede federale, la lite verte innanzitutto sul punto dell'importo
da ritenere a titolo di sostanza abbandonata.

    a) Nella pronunzia impugnata, i giudici di prime cure hanno indicato
quali siano le norme legali e regolamentari, nonché i principi di
giurisprudenza applicabili in concreto. Procedendo al calcolo della
prestazione complementare, essi si sono fondati, per il 1994 come per
il 1995, sul vecchio art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI, in vigore fino al 31
dicembre 1994. Tale disposto prevedeva in sostanza che, nel caso di una
domanda presentata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 o 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI,
determinante per il calcolo è l'importo ridotto al 1o gennaio dell'anno
susseguente all'anno del diritto. Nei motivi addotti a sostegno del ricorso
di diritto amministrativo, la Cassa afferma invece che in concreto, per
l'anno 1995, sarebbe applicabile la norma vigente dal 1o gennaio 1995,
secondo la quale è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1o
gennaio dell'anno in cui la prestazione è corrisposta (nuovo art. 17a
cpv. 3 OPC-AVS/AI).

    b) Occorre innanzitutto rilevare che ai sensi dell'art. 17a cpv. 1
OPC-AVS/AI l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è
rinunciato (art. 3 cpv. 1 lett. f LPC) è ridotto annualmente di 10'000
franchi. Dal canto suo, l'art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI, nel tenore vigente
dal 1o gennaio 1995, riprende l'ordinamento disciplinato dall'art. 23
cpv. 1 OPC-AVS/AI, secondo il quale, di regola, per il calcolo della
prestazione complementare è determinante, tra l'altro, lo stato della
sostanza al 1o gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione
(cfr. DTF 119 V 438 seg. consid. 5c). Ora, in difetto di norme transitorie,
il nuovo art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI non può essere inteso nel senso che,
con il 1o gennaio 1995, ove l'assegnazione di prestazioni sia in corso e si
tratti di prestazioni decorrenti da epoca anteriore al 1995, l'ammontare
della sostanza alla quale si è rinunciato debba essere ricalcolato.
Si giustifica in tal caso di prescindere da esso disposto e di computare
la sostanza alienata continuando a operare i regolari ammortamenti della
medesima come se l'ordinamento non fosse mutato. Fine della normativa in
discussione è in effetti precipuamente quello di garantire un periodico
ammortamento di fr. 10'000.- annui, ossia di far sì, in applicazione
dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, che rispetto all'anno precedente l'importo
della sostanza alienata sia nuovamente ridotto di fr. 10'000.-. Tale
fine non potrebbe essere ossequiato se in caso di prestazioni decorrenti
da epoca anteriore al 1995 si dovesse procedere ad un nuovo calcolo
dello stato di ammortamento della sostanza alienata. Ne deriva che, in
simile circostanza, il disposto di cui all'art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI,
nel tenore vigente dal 1o gennaio 1995, deve cedere il passo all'art. 17a
cpv. 1 della medesima ordinanza.

    Discende da quanto precede che, nel caso concreto, per quanto
riguarda l'anno 1995, l'importo della sostanza alienata doveva essere
ridotto di fr. 10'000.-. A ragione quindi i giudici di prime cure lo
hanno ritenuto pari a fr. 170'000.-, essendo precisato che esso era
computabile in fr. 180'000.- per l'anno 1994. Su questo punto il gravame
risulta pertanto infondato.

Erwägung 2

    2.- Rimane da esaminare il quesito del tasso di interesse che deve
essere ritenuto per il calcolo del reddito della sostanza alienata.

    a) Per stabilire questo tasso, i giudici di prime cure hanno preso in
considerazione, per la prestazione del 1994, la media svizzera dei tassi di
risparmio di tutte le banche secondo i dati dell'Annuario statistico della
Svizzera, rispettivamente, per quella del 1995, il tasso d'interesse medio
delle banche con attività regionale. Nel suo gravame, l'amministrazione,
che nelle decisioni litigiose si era fondata sui redditi effettivi al
momento della cessione, censura il tasso di riferimento preconizzato dal
Tribunale cantonale per definire, per quel che concerne la prestazione
complementare del 1995, il reddito perso a causa dell'alienazione della
sostanza. Precisa ora in questa sede che, per quanto riguarda i casi in
cui la decisione ha per oggetto prestazioni assegnate per l'anno in corso,
la vigente prassi non è soddisfacente, il tasso d'interesse in questione
non essendo conosciuto prima dei mesi di agosto/settembre dell'anno in
cui esso dovrebbe trovare applicazione.

    b) Secondo la giurisprudenza cui accenna la Cassa ricorrente era stato
giudicato che il tasso d'interesse applicabile alla sostanza alienata
dev'essere fissato in funzione delle condizioni generali di mercato;
ci si doveva normalmente riferire all'interesse medio per i depositi
di risparmio praticato dalle cinque maggiori banche cantonali, secondo
l'Annuario statistico della Svizzera. Poiché tale annuario determinava
ormai l'interesse medio per i depositi di risparmio prendendo a fondamento
il tasso applicato in tutte le banche, doveva far stato quest'ultimo
tasso medio. Per motivi di praticabilità bisognava di massima basarsi
sull'interesse medio in vigore nell'anno precedente quello per cui la
prestazione veniva erogata (DTF 120 V 186 consid. 4e; VSI 1994 pag. 163
consid. 4b).

    Ora, nel preavviso del 5 dicembre 1995 l'autorità federale di vigilanza
propone di prendere in considerazione, per quanto concerne l'anno 1995,
la media dei tassi delle banche cantonali pubblicati nei bollettini della
Banca nazionale svizzera alla rubrica "D3", consacrata ai depositi di
risparmio per i mesi compresi tra novembre 1993 e ottobre 1994. Questa
soluzione, che fa capo a tassi vigenti in un periodo di tempo di poco
anteriore a quello sinora preso in considerazione, merita di essere
fatta propria del Tribunale federale delle assicurazioni nei casi in
cui il tasso di riferimento non sia ancora conosciuto al momento della
resa della decisione. Essa consente infatti di disporre di un tasso di
riferimento già noto a partire dal primo giorno dell'anno in corso, nel
quale l'amministrazione decide. Da questo profilo il ricorso della Cassa
merita accoglimento.