Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 II 63



123 II 63

10. Estratto della sentenza 7 febbraio 1997 della Corte di cassazione
penale nella causa N. contro Commissione di ricorso del Tribunale cantonale
dei Grigioni (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG, Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 90 Ziff. 2
SVG; obligatorischer Führerausweisentzug; Mindestdauer; Festlegung einer
von der gesetzlichen Mindestentzugsdauer abweichenden Mindestdauer durch
die kantonale (hier: bündnerische) Praxis.

    Auch für den Fahrzeugführer, der im Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a
SVG den Verkehr in schwerer Weise gefährdet hat, beträgt die Mindestdauer
des Führerausweisentzugs einen Monat. Eine kantonale Praxis, nach der in
solchen Fällen der Führerausweis in der Regel für mindestens drei Monate
zu entziehen ist, verstösst gegen Bundesrecht (E. 3c/aa). Im konkreten
Fall hielt sich der Entzug des Führerausweises für die Dauer von drei
Monaten angesichts der Umstände aber im Rahmen des der kantonalen Behörde
zustehenden Ermessens (E. 3c/bb).

Sachverhalt

    Il 10 luglio 1995, mentre circolava in territorio di B. alla guida
della sua vettura, N. iniziava una manovra di sorpasso di un autocarro in
una curva con scarsa visuale, senza accertare se la corsia di contromano
fosse libera. In tal modo egli collideva con un veicolo che sopraggiungeva
in senso inverso.

    Il 4 ottobre 1995, l'Ufficio della circolazione dei Grigioni revocava
a N. la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 3 mesi.

    Riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, il 25 ottobre 1995 N. era altresì condannato dal
Presidente del Circolo di B. al pagamento di una multa di fr. 2'500.-,
che passava in giudicato.

    Il ricorso presentato da N. contro la revoca della licenza di condurre
era respinto il 18 gennaio 1996 dal Dipartimento di giustizia, polizia e
sanità dei Grigioni. Adita dall'interessato, la Commissione di ricorso del
Tribunale cantonale dei Grigioni confermava la decisione dipartimentale
con sentenza del 29 aprile 1996.

    N. è insorto con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale contro quest'ultima sentenza, chiedendo che venga annullata
nonché, in via principale, che venga pronunciato un semplice ammonimento,
e, in via secondaria, che la durata della revoca della licenza di condurre
sia ridotta ad un mese.

    Il Tribunale cantonale dei Grigioni e l'Ufficio federale di polizia
hanno proposto la reiezione del gravame.

    La Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto
il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Il ricorrente censura inoltre la revoca della licenza pronunciata
dall'autorità cantonale. A suo avviso un ammonimento sarebbe stato
sufficiente; anche qualora si volesse confermare la revoca, la durata di
tre mesi sarebbe eccessiva.

    a) Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr (RS 741.01), la licenza di
condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi;
nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta
l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere
revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della
circolazione. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata
della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a
LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi, violando
gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr,
cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il
rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le due nozioni sono identiche (DTF
120 Ib 285). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita
soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione
come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale
di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC; RS 741.51). Nell'ambito
della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa
dispone di un ampio potere d'apprezzamento.

    b) Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente
ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr. Ne consegue che, nella misura in cui,
sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a
pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale, essa non ha
violato il diritto federale, considerando che il ricorrente ha compromesso
gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3
lett. a LCStr. Come testé illustrato, il contenuto delle due norme
è infatti identico (DTF 120 Ib 285). Visto che, in simile caso, la
licenza di condurre deve essere revocata obbligatoriamente, è esclusa
la possibilità di pronunciare un semplice ammonimento come richiesto
dal ricorrente. Le censure invocate non giovano quindi all'interessato,
già per il motivo ch'egli si fonda su una versione dei fatti diversa da
quella insindacabilmente accertata.

    c) Dato che la licenza di condurre del ricorrente andava
obbligatoriamente revocata (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con
l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), si tratta ora di esaminare se la revoca di
tre mesi pronunciata dall'autorità cantonale sia adeguata al caso concreto.

    aa) Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
ha protetto il provvedimento ordinato dall'Ufficio della circolazione
dei Grigioni affermando che, giusta la prassi amministrativa cantonale,
"in presenza di un caso di grave entità (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr)
come quello in esame, si deve partire da una revoca minima di tre mesi,
da adeguarsi a seconda della fattispecie in questione e perciò con
la possibilità di inasprire o meno il provvedimento amministrativo,
valutate le condizioni soggettive della persona interessata". L'autorità
dipartimentale ha giustificato simile prassi con la circostanza che,
nei casi di media gravità, la durata minima della revoca è di un mese;
di norma, nei casi gravi la durata della revoca dovrebbe quindi essere
di (almeno) tre mesi. La misura litigiosa è stata successivamente
confermata anche dalla Commissione di ricorso del Tribunale cantonale
dei Grigioni, che ha respinto il gravame inoltrato contro la decisione
dipartimentale. Senza esprimersi in merito alla menzionata prassi
cantonale, l'ultima istanza ha motivato la durata del provvedimento di
revoca con la grave negligenza commessa dal ricorrente nell'occasione. Ora,
così come è stata espressa nella decisione dipartimentale e non contestata
nella sentenza impugnata, la citata prassi grigionese non è conforme al
diritto federale. La licenza di condurre può essere revocata al conducente
che ha compromesso la sicurezza del traffico (art. 16 cpv. 2 LCStr),
mentre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). In entrambi
i casi, la licenza di condurre è revocata per la durata di almeno un mese
(art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). La differenza non risiede nella durata
(minima) del provvedimento, bensì nella circostanza che nel primo caso
la revoca della licenza è facoltativa, mentre nel secondo è obbligatoria
(DTF 118 Ib 229 consid. 3). Anche quando il conducente ha compromesso
gravemente la sicurezza della circolazione, la durata minima della revoca
della licenza è quindi di un mese. Ne deriva che non vi è spazio per una
prassi cantonale secondo cui, in simili situazioni, la licenza di condurre
deve essere di norma revocata per la durata minima di tre mesi.

    La citata prassi grigionese appare problematica pure in virtù
dell'inasprimento della giurisprudenza del Tribunale federale relativa
agli art. 90 n. 2 e 16 cpv. 3 lett. a LCStr, che ha portato ad ammettere
la sussistenza di una grave violazione delle regole della circolazione
suscettibile di mettere in serio pericolo la sicurezza del traffico,
ossia di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione,
anche laddove ciò in precedenza non avveniva. Con tale giurisprudenza,
il Tribunale federale ha preso in considerazione la circostanza che le
licenze di condurre sarebbero state più sovente revocate obbligatoriamente,
ma non, invece, il fatto che ogni caso grave ai sensi delle norme testé
menzionate avrebbe automaticamente significato una revoca (obbligatoria)
di tre mesi. Al proposito, è semmai sua convinzione che già l'obbligo
incondizionato di procedere alla revoca della licenza di condurre
costituisce, di per sé, un provvedimento severo, senza che per i casi di
maggiore gravità (art. 16 cpv. 3 LCStr) sia ancora necessario prevedere una
revoca con durata minima superiore, le cui conseguenze appaiono peraltro
discutibili in caso di concreta applicazione. In DTF 122 IV 173 si è,
ad esempio, stabilito che il superamento di 30 km/h o più della velocità
massima consentita su una semiautostrada (100 km/h) costituisce una
grave violazione delle regole della circolazione, suscettibile di mettere
in serio pericolo la sicurezza del traffico ai sensi dell'art. 90 n. 2
LCStr, rispettivamente, dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Di principio,
un superamento della velocità massima consentita di tali proporzioni
comporta quindi la revoca obbligatoria della licenza di condurre. Ne
conseguirebbe, qualora la prassi in esame facesse stato, che al conducente
che avesse circolato a 131 km/h, la licenza di condurre dovrebbe essere
obbligatoriamente revocata (malgrado l'eventuale buona reputazione
automobilistica) per la durata di almeno tre mesi, mentre il medesimo
conducente rischierebbe unicamente una revoca facoltativa di (almeno)
un mese o un semplice ammonimento se la sua velocità fosse leggermente
inferiore (129 km/h). Una lieve differenza di velocità (131 km/h in luogo
di 129 km/h) sarebbe quindi all'origine di sanzioni estremamente disuguali,
senza che ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze. È evidente
che, in casi simili, la possibilità di determinare la specie e la durata
del provvedimento amministrativo in concreto adeguato risulterebbe
(parzialmente) compromessa.

    La prassi in oggetto sembra peraltro inconciliabile anche con la
circostanza che, unica fra le cause di revoca obbligatoria enumerate
all'art. 16 cpv. 3 LCStr, la guida in stato d'ebrietà è sanzionata con una
revoca minima di soli due mesi (art. 16 cpv. 3 lett. b in combinazione con
l'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr), ossia inferiore ai tre mesi prospettati
dalle autorità grigionesi per i casi in cui la sicurezza della circolazione
è stata gravemente compromessa.

    bb) Da quanto esposto discende che, nella misura in cui il Tribunale
cantonale dei Grigioni ha implicitamente fondato il proprio giudizio sulla
prassi cantonale enunciata dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità
dei Grigioni, la (motivazione della) decisione impugnata sarebbe lesiva
del diritto federale. Senonché, anche se così fosse, ciò non sarebbe
comunque suscettibile di comportare l'accoglimento del gravame, visto
che, nel suo risultato, la revoca della licenza di condurre per la durata
di tre mesi inflitta al ricorrente regge alla censura di violazione del
diritto federale.

    In concreto, il ricorrente ha commesso una grave negligenza. Decidendo
di sorpassare un autocarro in una curva con scarsa visuale, senza
previamente accertarsi se la corsia di contromano fosse libera, egli ha
agito senza riguardo, mettendo in serio e concreto pericolo la sicurezza
degli altri utenti della strada. La sua colpa è quindi particolarmente
pesante. Tenuto conto del fatto che, qualora il conducente abbia
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, la durata
della revoca deve essere di almeno un mese (art. 16 cpv. 3 lett. a in
combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), nella fattispecie la
conferma della revoca della licenza di condurre per la durata di tre
mesi rientra senz'altro nei limiti del potere d'apprezzamento di cui
dispone l'autorità cantonale. Un abuso o un eccesso di tale potere
non è ravvisabile neppure qualora si tenga conto della reputazione
automobilistica senza macchia del ricorrente, ciò che l'autorità
cantonale non ha del resto tralasciato di prendere in considerazione. A
ragione quest'ultima ha invece negato un bisogno professionale di un
veicolo. Certo, come cerca di dimostrare l'interessato, medico oculista,
la vettura gli è di grossa utilità per raggiungere i suoi due studi, l'uno
situato a Poschiavo l'altro a Brescia (I). Senonché, la mera necessità
di doversi organizzare differentemente durante il periodo di revoca della
licenza di condurre, fa parte delle possibili conseguenze di una revoca e
non è di per sé suscettibile di giustificare la necessità professionale di
condurre veicoli (DTF 122 II 21 consid. 1c). Ne discende che, confermando
la contestata revoca di tre mesi, la Commissione del Tribunale cantonale
dei Grigioni non ha violato il diritto federale. Anche su questo punto,
il ricorso si rivela pertanto infondato.