Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 454



123 III 454

70. Estratto della sentenza del 13 agosto 1997 della II Corte civile nella
causa Stato del Cantone Ticino contro FGA Finanzgesellschaft und Anlagen AG
(ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 664 Abs. 2 ZGB; öffentliche Sachen: Abgrenzung zwischen
öffentlichen Gewässern und privaten Grundstücken.

    Legitimation einer Korporation des öffentlichen Rechts zur Führung
der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 2).

    Nach kantonalem Recht richten sich die Fragen, ob und wie
Privateigentum an öffentlichen Sachen bewiesen werden kann (E. 3).

    Die Kantone können die zu den öffentlichen Gewässern gehörenden Ufer
von den im Privateigentum stehenden Grundstücken abgrenzen. Sie müssen
jedoch die von den Bürgern wohlerworbenen und von der Eigentumsgarantie
geschützten Rechte beachten. Das Gesetz des Kantons Tessin über die
öffentlichen Sachen, das die Ufer von Seen und von Wasserläufen - unter
Vorbehalt der in gutem Glauben und in Übereinstimmung mit dem früheren
Recht in der Uferzone erstellten oder in diese hineinragenden Bauten - zu
den öffentlichen Sachen zählt, verletzt die Eigentumsgarantie nicht (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito della misurazione catastale del Comune di Vira
Gambarogno il perito unico ha, con decisione 20 luglio 1971, attribuito
la particella n. 318 (precedentemente n. 99 e n. 100), situata lungo il
lago, al Cantone Ticino e non alla FGA Finanzgesellschaft und Anlagen
AG (in seguito FGA), proprietaria della confinante particella n. 313
(precedentemente n. 101). Il fondo in questione è una stretta striscia
di terreno posta innanzi alla particella n. 313, che la separa dal
lago Maggiore e dalla foce del torrente Vadina. Il 25 febbraio 1972 la
FGA ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino con un'azione
tendente all'accertamento della sua proprietà sulle particelle n. 99 e 100
(risp. nella nuova mappa n. 318), avendo essa acquistato tali fondi nel
1956. Alla petizione si è opposto il convenuto. Con sentenza 30 novembre
1989 il Pretore, dopo una sospensione della causa durata diversi anni,
ha respinto l'azione. Adita dalla parte soccombente, la I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 25 luglio 1996
e dopo che la causa era stata nuovamente sospesa, accolto la petizione e
ha accertato la proprietà della FGA sulle vecchie particelle n. 99 e 100,
inserendole nella nuova particella n. 313 RFP di Vira Gambarogno.

    B.- Il 16 settembre 1996 lo Stato del Cantone Ticino ha inoltrato
al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui postula
l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello, poiché il
diritto cantonale esclude la proprietà privata sulla striscia di riva
in questione. Con risposta 14 marzo 1997 la FGA propone di dichiarare il
gravame inammissibile e in via eventuale di respingerlo.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 88 OG, il diritto a ricorrere spetta ai cittadini
e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni
che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio
generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di
diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono
quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto
privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale
alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni
appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo
o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un
privato (DTF 121 I 218 consid. 2a; 120 Ia 95 consid. 1a e rinvii). La
legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla
natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto
delle parti (DTF 120 Ia 95 consid. 1a e rinvii; 112 Ia 356 consid. 5b).

    La causa in esame non si fonda su un rapporto di pubblico potere. La
controversia verte infatti sulla questione di sapere se la nota riva
dev'essere considerata proprietà privata oppure cosa di dominio pubblico
(appartenente al demanio pubblico) che soggiace alla sovranità dell'ente
pubblico e cioè nella fattispecie del Cantone Ticino. Anche nella seconda
ipotesi non si è in presenza di un rapporto integralmente retto dal
diritto pubblico: per dominio pubblico non si intende una proprietà,
retta esclusivamente dal diritto pubblico, che costituisce una speciale
categoria di proprietà completamente diversa dalla proprietà privata. Si
tratta piuttosto della proprietà in quanto tale, il cui contenuto è
definito dal diritto pubblico nella misura in cui ciò è necessario per
l'adempimento di compiti pubblici, ma che per il resto può essere oggetto
di negozi giuridici previsti dal diritto privato (DTF 112 II 107 consid. 1
segg.; LIVER, Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, pag. 130 seg.;
RHINOW/KRÄHENMANN,Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung/Ergänzungsband,
n. 115.B.IV). Per questi motivi la decisione con cui la Corte cantonale
ha assegnato la proprietà della riva litigiosa alla resistente, negando
che si tratti di una cosa appartenente al demanio pubblico, colpisce il
Cantone alla stregua di un proprietario privato. Il ricorrente è pertanto
legittimato a proporre il presente rimedio.

Erwägung 3

    3.- a) Il ricorrente censura che il Tribunale d'appello non ha,
arbitrariamente, applicato il diritto cantonale e ha quindi segnatamente
violato gli art. 1, 2 e 4 della legge ticinese sul demanio pubblico
del 18 marzo 1986 (LDP). Per contro la Corte cantonale ha applicato,
in modo arbitrario, il diritto civile federale, ammettendo la prova del
contrario prevista dall'art. 664 cpv. 2 CC e riconoscendo la proprietà
privata della controparte sul fondo litigioso. La resistente, dal canto
suo, ritiene il ricorso di diritto pubblico inammissibile, in quanto con
esso verrebbe fatta valere una violazione del diritto federale.

    b) Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è
unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere
sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad
un'altra autorità federale.

    Nella misura in cui il ricorrente fa valere che la Corte cantonale
ha applicato il diritto federale invece di quello cantonale, il rimedio
si rivela inammissibile, poiché una siffatta censura può essere proposta
al Tribunale federale con un ricorso per riforma (POUDRET, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 all'art. 43
OG). Occorre tuttavia rilevare che la regolamentazione dei rapporti
giuridici inerenti alle acque pubbliche compete ai Cantoni, che godono
di un esteso potere legislativo (Art. 664 cpv. 1 CC; MEIER-HAYOZ,
Berner Kommentar, n. 21 segg. all'art. 664 CC; HAAB et alt., Zürcher
Kommentar, n. 13 seg. all'art. 664 CC; LIVER, op.cit., pag. 128).
L'art. 664 cpv. 2 CC prevede in particolare che non sono soggette alla
proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche. Tale
norma, che contiene una riserva in favore dei Cantoni, non limita la loro
competenza legislativa. Spetta infatti al diritto cantonale stabilire se
e in che modo la proprietà privata di acque pubbliche sia, in linea di
principio, possibile (DTF 64 I 103 consid. 3). La constatazione della
sentenza impugnata secondo cui la prova del contrario, menzionata
nell'art. 664 cpv. 2 CC, della proprietà privata è stata apportata,
può pertanto unicamente essere fondata sul diritto cantonale (DTF 113 II
236 consid. 4; 81 II 270 consid. 3), motivo per cui essa non può essere
esaminata nella procedura del ricorso per riforma. Il ricorso di diritto
pubblico si rivela quindi, da questo profilo, ammissibile.

Erwägung 4

    4.- La Corte cantonale ha lasciato indecisa la questione inerente alla
possibilità di una prescrizione acquisitiva concernente beni appartenenti
al dominio pubblico, poiché ha ritenuto che nel 1912 la riva litigiosa
fosse soggetta alla proprietà privata. A questo proposito la sentenza
impugnata ha segnatamente rilevato che fino al 1952 le rive potevano
costituire proprietà privata e non rientravano nella nozione di beni di
dominio pubblico e che dal 1897 sono documentati e iscritti nei registri
censuari i trapassi di proprietà dei fondi litigiosi. La Corte cantonale
ha quindi ritenuto che la resistente ha apportato la prova della proprietà
privata delle rive oggetto della causa, in quanto i suoi predecessori
in diritto hanno acquistato mediante prescrizione acquisitiva ordinaria
prevista dall'art. 661 CC la proprietà dei fondi in questione già nel 1922,
ossia 10 anni dopo l'introduzione del Codice civile.

    Nella misura in cui il ricorrente fa valere una violazione
dell'art. 661 CC, la censura concerne l'applicazione del diritto civile
federale e si rivela inammissibile nella presente procedura (art. 84 cpv. 2
OG). Ammissibile, invece, è il rimprovero mosso al Tribunale d'appello
di aver, con il riconoscimento della prova della proprietà privata
della resistente, applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale,
poiché giusta gli art. 1, 2 e 4 LDP le rive dei laghi e dei corsi d'acqua
non sono soggetti, in linea di principio, alla proprietà privata e che
pertanto la prova di una siffatta proprietà privata non è possibile.

Erwägung 5

    5.- a) Giusta l'art. 1 LDP fanno parte del demanio pubblico del Cantone
Ticino, fra l'altro, le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri
corsi d'acqua (lett. a). L'art. 2 LDP prevede che il demanio pubblico è
inalienabile e non è soggetto alla prescrizione acquisitiva. Infine, in
virtù dell'art. 4 LDP le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive
dei laghi e dei corsi d'acqua (cpv. 1); quest'ultime si estendono fino
al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono
in particolare la fascia di terreno priva di vegetazione permanente
o soltanto con vegetazione acquatica (cpv. 2). Rimangono riservate,
giusta l'art. 28 cpv. 1 LDP, le costruzioni e le altre opere eseguite
o sporgenti sul demanio pubblico costruite in buona fede e conformi al
diritto anteriore, che possono però essere espropriate dal Cantone.

    La descrizione della delimitazione fra le rive pubbliche e i fondi
soggetti alla proprietà privata dei confinanti contenuta nella LDP
appare conforme alla giurisprudenza (DTF 113 II 236 consid. 4; 93 II 170
consid. 7a; HAAB et alt., op.cit., n. 2 all'art. 659 CC). La normativa
cantonale specifica chiaramente che, dalla linea risultante dalle piene
ordinarie verso il lago o il corso d'acqua, non sussiste alcun diritto di
sfruttamento risp. di proprietà per i privati e che siffatti diritti non
vengono né riconosciuti né può esserne provata l'esistenza. Ne risulta
quindi che la limitazione di eventuali diritti di sfruttamento privati
sulla porzione di terreno situata tra la linea tracciata dalle piene
ordinarie verso il lago o il corso d'acqua non comporta neppure il diritto
a un risarcimento. La legge cantonale prevede unicamente un'eccezione
per le costruzioni e altre opere edificate in buona fede e conformi al
diritto anteriore. Occorre pertanto esaminare se eventuali diritti di
godimento e di uso, concessi dal diritto previgente, sulle rive dei laghi
e dei fiumi fanno apparire, nel caso concreto, incostituzionale l'appena
descritta regolamentazione.

    b) La sovranità dei Cantoni sulle cose di dominio pubblico ai sensi
dell'art. 664 CC è, in linea di principio, limitata dai diritti acquisiti,
protetti dalla garanzia costituzionale della proprietà (art. 22ter
Cost.; MEIER-HAYOZ, op.cit., n. 118 all'art. 664 CC). La garanzia della
proprietà - intesa quale protezione dei diritti acquisiti dei cittadini
nei confronti dello Stato - ha, fra l'altro, una portata se l'avente
diritto ha effettivamente fatto uso, con uno sfruttamento economico,
dei diritti di godimento privati conferitigli, costruendo ad esempio
delle opere edili (DTF 55 I 397 consid. 4; 48 I 580 consid. 2). Ciò è
riconosciuto dall'art. 28 LDP, nella misura in cui questa norma riserva
le opere edificate in buona fede e conformemente al diritto previgente
sul demanio pubblico. L'esistenza di siffatti diritti non è fatta valere
dalla resistente. Del resto, la garanzia della proprietà garantisce i
diritti di godimento concessi ai rivieraschi unicamente con il contenuto
che essi hanno secondo il diritto oggettivo al momento vigente, senza
però offrire una protezione contro i cambiamenti di legge (cfr. DTF 101
Ia 443 consid. 2c).

    Quando, come in concreto, l'ente pubblico usufruisce di un ampio
potere di regolamentazione dell'uso e del godimento di cose pubbliche,
esso può modificare la delimitazione fra acque pubbliche e fondi privati,
con cui era stata concessa ai rivieraschi il godimento di una parte del
terreno incoltivabile adiacente all'acqua. In particolare può stabilire
che la riva facente parte delle acque pubbliche si estenda fino al massimo
spostamento delle acque nelle piene ordinarie, limitando così la fascia di
terreno lasciata allo sfruttamento dei privati. Un Cantone che non ha, fin
dall'inizio, fatto interamente uso del proprio potere di regolamentazione,
lasciando ai privati il godimento di una parte della riva, non perde
successivamente la propria competenza. In questo ambito la legislazione
cantonale è esclusivamente limitata dalla garanzia della proprietà. Solo
nella misura in cui i diritti dei rivieraschi sono protetti da tale
garanzia costituzionale, deve sussistere la possibilità di apportare
la prova della proprietà privata. Ciò è tuttavia unicamente il caso,
come risulta già da una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale,
quando i privati hanno effettivamente fatto un uso economico dei propri
diritti di godimento.

    Infatti, già in DTF 48 I 580 il Tribunale federale ha statuito che i
Cantoni possono dichiarare acque pubbliche corsi d'acqua e laghi, di cui
i confinanti potevano disporre in base ad un'esplicita norma di legge,
togliendo loro così i diritti di godimento di cui erano titolari, senza
che in tal modo possa essere ravvisata una spoliazione della proprietà,
riservato tuttavia il caso in cui i rivieraschi hanno effettivamente
fatto uso dei loro diritti. Sempre secondo la citata sentenza il solo
diritto, basato su una norma di legge, di poter sfruttare o cedere la
forza idrica, non instaura un diritto particolare che sussiste accanto
alla proprietà della riva, ma costituisce una possibilità assicurata dalla
legge, di acquisire, con certi atti, un tale diritto. La creazione di un
diritto indipendente su cose altrui - in concreto le acque pubbliche -
sarebbe da supporre se i rivieraschi hanno effettivamente fatto uso, con
l'approvazione delle autorità, delle loro facoltà, erigendo le necessarie
opere o cedendole a terzi. Nel caso contrario, con l'eliminazione di una
siffatta facoltà non si è in presenza di un'evizione della proprietà
o di un altro diritto indipendente, ma semplicemente di una nuova
regolamentazione del contenuto del diritto della proprietà, contro
la quale, se sussiste un interesse pubblico generale, non può essere
invocata la garanzia costituzionale della proprietà (consid. 2, pag. 599
segg.). Il Tribunale federale ha deciso nello stesso modo in DTF 55 I
397. L'appena citata sentenza riguardava una norma cantonale che dichiarava
acque pubbliche le correnti sotterranee e limitava quindi - riservato un
ristretto fabbisogno casalingo, agricolo o industriale - le prerogative
dei proprietari con riferimento all'acqua nel sottosuolo. Quale semplice
limitazione del contenuto dei diritti di godimento, essa non violava la
garanzia della proprietà; si sarebbe invece trattato di una spoliazione
della proprietà, qualora il proprietario avesse effettivamente fatto
uso della possibilità di sfruttamento dell'acqua sotterranea, costruendo
delle opere a tal fine (consid. 4, pag. 400).

    c) In conclusione, la sola concessione di diritti di godimento
privati su rive di laghi e di corsi d'acqua non impedisce a un Cantone
di delimitare, nei limiti delle proprie competenze, le acque pubbliche
dai fondi privati e di togliere ai proprietari fondiari rivieraschi i
precedenti diritti di godimento e di uso sulle rive. La LDP non viola
quindi la garanzia della proprietà non considerando, nella delimitazione
fra fondi soggetti alla proprietà privata e le acque pubbliche, eventuali
previgenti diritti di godimento e di uso di privati. Il diritto cantonale
contiene infatti una riserva per le opere edificate in buona fede e
conformemente al diritto anteriore.

    d) Da quanto precede risulta quindi irrilevante appurare se in
virtù del diritto cantonale previgente sussistevano effettivamente dei
diritti di godimento privati sulla riva o su parti di essa, poiché, anche
se si dovesse giungere alla conclusione che la resistente disponeva,
fino all'entrata in vigore della LDP, di diritti di godimento e di uso
sulla riva litigiosa, tale circostanza non impediva al ricorrente di
sfruttare esaustivamente, come in concreto ha fatto, le prerogative
concessegli dall'art. 664 CC. Infatti la resistente non sostiene,
né d'altro canto risulta dagli atti, che essa abbia effettivamente
fatto uso di diritti di godimento anteriori. Ne segue che il Tribunale
d'appello, assegnando la proprietà privata delle rive alla resistente,
ha violato in modo arbitrario, non applicandolo, il diritto cantonale,
che esclude la proprietà privata sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua
(art. 4 cpv. 1 e 2 LDP). Il ricorso si rivela pertanto fondato su questo
punto e dev'essere accolto.