Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 I 36



122 I 36

6. Estratto della sentenza 6 febbraio 1996 della I Corte di diritto
pubblico nella causa H contro Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste

    Art. 6 EMRK und 2 Abs. 1 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK; kantonale
Rechtsmittel gegen ein Abwesenheitsurteil.

    Eine kantonale Regelung, die gegen ein verurteilendes
Abwesenheitsurteil einzig die Aufhebung oder die Revision vorsieht,
und welche die Möglichkeit, das Urteil mit einer Beschwerde bei einer
zweiten Instanz anzufechten, ausschliesst, verletzt weder die EMRK noch
das Protokoll Nr. 7 zur EMRK.

Sachverhalt

    A.- Con sentenza 8 maggio 1995, la Corte delle assise correzionali
di Bellinzona ha condannato H in contumacia alla pena di tre anni di
detenzione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per la durata di
dieci anni. Il predetto giudizio è stato impugnato da H con un ricorso di
diritto pubblico e con un ricorso per cassazione al Tribunale federale -
rimedi dichiarati inammissibili con sentenze del 21 luglio 1995 - nonché
con un ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CCRP). Con decisione
1o settembre 1995 pure la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il
rimedio, poiché una sentenza contumaciale di condanna può solo essere
oggetto di revoca o revisione.

    Il 6 ottobre 1995 H ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di
diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione appena
menzionata.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente sostiene che la prassi ticinese secondo cui una
sentenza di condanna pronunciata in contumacia non può essere impugnata
con un ricorso per cassazione cantonale, ma è unicamente suscettibile di
revoca (art. 264 CPP ticinese) o di revisione, è contraria alla CEDU.

    In linea di principio, un procedimento contumaciale non è incompatibile
con la CEDU, se l'imputato, condannato in contumacia, può susseguentemente
chiedere che l'autorità riesamini in fatto e in diritto, dopo averlo
sentito, la fondatezza delle accuse mossegli (sentenze della Corte
europea dei diritti dell'uomo del 12 febbraio 1985 nella causa Colozza
c. Italia, Serie A. n. 89 § 27/29, rispettivamente del 23 novembre 1993
nella causa Poitrimol c. Francia, Serie A n. 277 § 31). Tale è il caso
allorché il condannato in contumacia ha la facoltà di chiedere la revoca
della sentenza contumaciale, di guisa che sia fatto luogo ad un nuovo
procedimento in sua presenza, o dispone di un rimedio di diritto ordinario
con i medesimi effetti, ossia di un rimedio con pieno potere d'esame
in fatto e in diritto (RIKLIN, Die Regelung des Abwesenheitsverfahrens
in der Schweiz aus der Sicht der EMRK, in Aspects de droit européen,
1993, pag. 345; FROWEIN/PEUKERT, Kommentar zur EMRK, 1985, n. 66 ad
art. 6). Per contro, la CEDU, che lascia peraltro agli Stati contraenti
un ampio margine di manovra nell'ambito dell'elaborazione delle norme
concernenti il procedimento contumaciale, non esige che il condannato in
contumacia debba disporre alternativamente, tantomeno cumulativamente,
sia del diritto di chiedere la revoca della sentenza pronunciata in
sua assenza sia della facoltà di impugnare quest'ultima con un rimedio
perfetto. Del resto, un siffatto diritto non può inoltre nemmeno essere
dedotto dall'art. 4 Cost., invocando semplicemente l'economia di giudizio.

    L'art. 6 CEDU prevede garanzie processuali minime, valide pure
nel quadro del procedimento contumaciale. Quest'ultimo, in sostanza,
è ritenuto conforme alla CEDU se l' imputato ha potuto beneficiare di
una difesa effettiva, segnatamente del diritto di essere patrocinato
(attivamente) da un avvocato (art. 6 n. 1 lett. c CEDU) e se può chiedere
(incondizionatamente) la revoca della sentenza contumaciale (cfr. RIKLIN,
op.cit., pag. 338 e 343 segg.). Nella fattispecie, entrambe le condizioni
risultano adempiute, ciò che d'altronde nemmeno il ricorrente contesta. Dal
canto suo, l'art. 2 cpv. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU stabilisce
che chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da
un tribunale ha il diritto, ai sensi delle rispettive legislazioni
nazionali, di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore
la dichiarazione di colpa o la condanna. Questa norma, che lascia
agli Stati contraenti ampio potere nell'elaborazione dei rimedi di
diritto, segnatamente delle loro condizioni di esercizio (TRECHSEL,
Das verflixte Siebente? Bemerkungen zum 7. Zusatzprotokoll zur EMRK,
in: Festschrift Ermacora, 1988, pag. 203) non esige che al condannato in
contumacia venga riconosciuta, oltre al diritto di chiedere la revoca della
sentenza contumaciale, la facoltà di ricorrere direttamente a un istanza
superiore. La circostanza ch'egli debba, dapprima, chiedere la revoca del
giudizio contumaciale, non costituisce una limitazione, contraria alla CEDU
del suo diritto di ricorrere (D. PONCET, La protection de l'accusé par la
Convention européenne des Droits de l'homme, 1977, pag. 115; M. MAILLEFER,
Le jugement contumacial en procédure pénale militaire, in RPS: 1987,
pag. 193). Chiedendo la revoca della sentenza contumaciale, il condannato
può non solo ottenere l'istaurazione della procedura ordinaria, ma può
pure impugnare la sentenza pronunciata nell'ambito di tale procedura,
ottenendo in tal modo il riesame della condanna dalla giurisdizione
superiore, come previsto dall'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU
(cfr. DTF 121 IV 340 consid. 2b). La censura si rivela pertanto infondata.