Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 I 201



122 I 201

27. Estratto della sentenza 22 febbraio 1996 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Annamaria Mazzuchelli e Consorti contro Comune
di Viganello e Tribunale cantonale amministrativo (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Art. 4 BV; Verzicht auf Enteignung; Kosten- und Entschädigungsfolgen.

    Verzichtet die enteignende Körperschaft auf die Enteignung, gehen
die Kosten und die Parteientschädigung in der Regel zu ihren Lasten (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Il Comune di Viganello ha fatto aprire davanti al Tribunale
di espropriazione della giurisdizione sottocenerina (TE) una procedura
espropriativa per l'acquisto di 902 m2 della particella n. 153 RFD in
comproprietà tra Annamaria Mazzuchelli, Clara Mazzuchelli, Pia Goldschalk,
nata Mazzuchelli, e Sandro Mazzuchelli (gli espropriati o i ricorrenti),
da destinare a magazzino comunale. Il 25 marzo 1993 il TE ha respinto
l'opposizione degli espropriati.

    Contro questa decisione gli espropriati sono insorti al Tribunale
cantonale amministrativo (TCA). Con lettera del 31 gennaio 1994, il
Comune di Viganello ha comunicato al TCA che, avendo deciso di acquistare
un'altra particella, esso ritirava formalmente la procedura avente per
oggetto l'espropriazione parziale della particella n. 153 RFD. Il 29
luglio 1994 gli espropriati hanno avviato davanti al TE una procedura di
risarcimento ai sensi dell'art. 7 della legge ticinese di espropriazione
(LCEspr), chiedendo, tra l'altro, un indennizzo di fr. 45'000.-- per le
spese di patrocinio sopportate durante il procedimento.

    Nel frattempo, il 22 luglio 1994, il giudice delegato del TCA ha
invitato gli espropriati a desistere, proponendo lo stralcio delle cause
pendenti senza aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le
ripetibili. Gli espropriati si sono opposti ed hanno chiesto al Tribunale
di emanare il relativo giudizio. Con sentenza del 23 dicembre 1994, il
TCA ha stralciato dai ruoli i ricorsi, poiché divenuti privi di oggetto
(dispositivo n. 1). Le spese processuali sono state poste a carico dei
ricorrenti in ragione di 3/4 e del Comune per 1/4. I ricorrenti sono
stati inoltre condannati a versare ripetibili al Comune.

    Gli espropriati sono insorti al Tribunale federale con ricorso di
diritto pubblico.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) I ricorrenti affermano in sostanza che la motivazione del TCA
conduce ad un risultato insostenibile, e quindi arbitrario. Infatti,
la rinuncia all'esproprio a seguito dell'acquisto di un altro
fondo dimostrerebbe che lo stesso era ingiustificato; in tal caso non
sussisterebbe alcun motivo per far sopportare ai ricorrenti le conseguenze
derivanti da scelte dell'ente espropriante rivelatesi poi errate.

    b) Le critiche dei ricorrenti sono fondate. In effetti, il TCA ha
tralasciato di valutare le particolarità della procedura di espropriazione
che viene di regola aperta a domanda e nell'interesse dell'espropriante e
l'espropriato vi è coinvolto indipendentemente dalla sua volontà (v. DTF
111 Ib 98 consid. c). Ora, nel caso in cui - come in concreto - l'intera
procedura venga meno per la rinuncia all'espropriazione, non v'è alcun
spazio per l'esame retrospettivo delle probabilità di esito favorevole di
un eventuale ricorso. In altre parole, qualora l'espropriante decida per
una libera scelta di rinunciare all'esproprio, esso è parte desistente e
come tale deve sopportare spese e ripetibili, di guisa ad una qualsiasi
altra parte soccombente. Del resto, questa soluzione è coerente con
l'art. 7 cpv. 3 LCEspr, che prevede l'obbligo dell'ente espropriante
di rifondere le spese in caso di rinuncia all'espropriazione. Se il
TCA condanna, come in realtà ha fatto, i proprietari a pagare spese e
ripetibili, esso si pone in contrasto con il suddetto principio ancorato
nella legge. È d'altra parte escluso che in una nuova procedura fondata
sull'art. 7 LCEspr i ricorrenti possano validamente chiedere la rifusione
delle spese e ripetibili alle quali sono stati condannati con una sentenza
cresciuta in giudicato dopo la rinuncia all'espropriazione.

    Discende da queste considerazioni che la decisione impugnata non è
solo sbagliata, ma è insostenibile e quindi arbitraria.