Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 IV 365



122 IV 365

56. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 24 ottobre
1996 nella causa N. e S. contro Corte di cassazione e di revisione penale
del Cantone Ticino (ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 59 und 60 StGB; Art. 268 ff. BStP; Einziehung von Vermögenswerten;
Verwendung zugunsten des Geschädigten; Rechtsmittel; Vermögenswerte aus
verschiedenen Straftaten mit verschiedenen Geschädigten.

    Soweit sich aus Art. 59 und 60 StGB Rechtsansprüche des Geschädigten
ergeben, hat er die unrichtige Auslegung dieser Bestimmung mit
Nichtigkeitsbeschwerde geltend zu machen (E. III/1a-c).

    Das Recht des Geschädigten auf Rückerstattung und Zusprechung
beschlägt ausschliesslich Vermögenswerte, die das Ergebnis einer gegen
ihn gerichteten Straftat darstellen. Dieses Recht ist nicht verletzt,
wenn die zuständige Behörde, welche die Herkunft der beschlagnahmten oder
eingezogenen Vermögenswerte ermittelt hat, sie einem andern Geschädigten
rückerstattet oder zuspricht, dem sie rechtswidrig entzogen worden waren
(E. III/2b).

Sachverhalt

    A.- Il 6 settembre 1995 il Presidente della Corte delle Assise
correzionali di Lugano ha riconosciuto L. e P. - quest'ultimo con giudizio
contumaciale - colpevoli di truffa, ricettazione e falsità in documenti,
in relazione alla messa all'incasso di sette assegni di provenienza furtiva
e recanti false firme di girata, e li ha condannati entrambi alla pena di
18 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di tre anni. La Corte ha inoltre condannato i due imputati a versare, in
solido e in parti uguali, fr. 85'912.-- alla ditta G. GmbH e fr. 213'136.--
alla ditta K. Essa ha altresì confiscato i valori patrimoniali sequestrati
agli imputati, ordinandone la restituzione (a parziale copertura degli
importi loro riconosciuti), alle parti lese G. GmbH, K. e X. AG, in
proporzione del danno subito.

    L. e P. sono per contro stati assolti, per mancanza di dolo, dalle
imputazioni concernenti i reati compiuti in danno delle ditte N. e S. Le
pretese di risarcimento di quest'ultime sono quindi state respinte,
mentre la decisione sulla confisca e sulla restituzione del provento,
parzialmente sequestrato, dei reati commessi nei loro confronti è stata
rinviata al procedimento contro H., cui risultano essere intestati i
relativi conti bancari.

    B.- N. e S., costituitesi parti civili, hanno impugnato tale decisione
dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) del Cantone
Ticino. In quanto ammissibile, il loro ricorso è stato parzialmente
accolto con sentenza dell'8 febbraio 1996, nel senso che è stato prorogato
giusta l'art. 258 cpv. 2 vCPP il procedimento contro P., nella misura
in cui quest'ultimo era stato assolto dalle imputazioni contestategli.

    N. e S. sono insorte con ricorsi per cassazione, di diritto
amministrativo e di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
contro quest'ultima decisione, chiedendone l'annullamento. Con i ricorsi
per cassazione e di diritto amministrativo, esse postulano, in via
secondaria, che la decisione impugnata sia riformata, nel senso che i
valori patrimoniali sequestrati vengano suddivisi fra tutte le parti
civili in misura del danno subito. Esse domandano altresì che ai gravami
sia conferito effetto sospensivo.

    Non sono state richieste osservazioni sui ricorsi.

    C.- Con lettera del 24 aprile 1996 del suo patrocinatore, N. ha
comunicato di ritirare i gravami da essa inoltrati.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Considerando in diritto:

Erwägung 1

    III.1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere
d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti dalla ditta S. (DTF 121 II
72 consid. 1a, 248 consid. 1 con rinvii).

    La ricorrente censura l'applicazione errata dell'art. 59 nonché quella
mancata dell'art. 60 CP. Tali norme sono state modificate più volte. In
relazione agli art. 58 seg. CP sono mutati pure i titoli marginali.

    a) Gli art. 58 (confisca di oggetti pericolosi) e 59 (confisca
di valori patrimoniali) CP, nella versione conforme alla LF del
18 marzo 1994, in vigore dal 1o agosto 1994, regolano la confisca
conservativa ("Sicherheitseinziehung") e quella di valori patrimoniali
("Ausgleicheinziehung"), precedentemente disciplinate negli art. 58,
58bis e 59 CP. L'attuale art. 58 corrisponde sostanzialmente agli art. 58
cpv. 1 lett. b e 58 cpv. 3 CP previgenti, nella versione conforme al
n. 1 dell'allegato al DPA del 22 marzo 1974, in vigore dal 1o gennaio
1975. Dal canto suo, l'art. 59 n. 1 cpv. 1 CP è subentrato al posto dei
precedenti art. 58 cpv. 1 lett. a e 59 CP, mentre il n. 1 cpv. 2 della
medesima norma ha sostituito l'art. 58bis CP anteriore.

    aa) Nell'ambito del diritto previgente, il danneggiato era abilitato,
come qualsiasi terzo, a far valere i propri diritti nei limiti
dell'art. 58bis cpv. 1 CP, il cui testo era il seguente:

    "1Se un terzo può far valere un diritto di proprietà su l'oggetto o il
   bene da confiscare ovvero ha acquisito il diritto di divenirne
   proprietario ignaro del reato commesso, l'oggetto o il bene gli sarà
   riconsegnato sempreché non debba essere reso inservibile o distrutto".

    La novella del 1994 ha rafforzato la posizione della parte lesa. In
particolare, l'art. 59 n. 1 cpv. 1 CP, più flessibile (FF 1993 III 219),
stabilisce quanto segue:

    "1Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono
   il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare
   l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona
   lesa allo scopo di ristabilirne i dirittti".

    Tale norma sancisce esplicitamente che i diritti del danneggiato sono
prioritari (NIKLAUS SCHMID, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58
ff., in: RPS 4/1995, pag. 339). Inoltre, per diritti della parte lesa
non si intende solo il diritto di proprietà.

    bb) Giusta l'art. 270 PP, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
1992, solo l'accusato e l'accusatore pubblico nonché, in determinati casi,
il querelante e l'accusatore privato erano legittimati a censurare la
violazione del diritto federale con ricorso per cassazione. Ciononostante,
la giurisprudenza del Tribunale federale aveva da tempo ravvisato la
necessità di riconoscere tale legittimazione ricorsuale, in analogia
all'art. 271 cpv. 1 PP, a chiunque fosse toccato direttamente da una
misura fondata sugli art. 58, 58bis e 59 CP (DTF 108 IV 154 consid. 1a;
sentenza inedita del Tribunale federale, del 22 settembre 1992, nella
causa R., consid. 1a).

    cc) Secondo l'art. 270 cpv. 1 PP vigente, nella versione conforme alla
LF del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV;
RS 312.5), in vigore dal 1o gennaio 1993, può ricorrere per cassazione,
oltre all'accusato e all'accusatore pubblico, anche il danneggiato se
era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa
influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili. Anche in
questo caso la novella legislativa ha quindi rafforzato la posizione
(processuale) della parte lesa, cui è esplicitamente riconosciuta la
legittimazione ricorsuale. Ne discende che, prescindendo per l'istante
dalle condizioni specifiche poste alla legittimazione dalla norma citata,
sembra conveniente che pure il diritto vigente riconosca al danneggiato la
possibilità di ricorrere per cassazione contro la violazione dei diritti
conferitigli dagli art. 58 e 59 CP.

    b) L'originale art. 60 (assegnamenti alla parte lesa) cpv. 1 CP,
risalente al 21 dicembre 1937, è stato modificato una prima volta giusta
il n. 1 dell'allegato al DPA del 22 marzo 1974, in vigore dal 1o gennaio
1975. Il nuovo testo, non molto dissimile dal precedente nell'ambito che
qui interessa, aveva il seguente tenore:

    "1Se alcuno è stato danneggiato da un crimine o da un delitto e se è
   prevedibile che il danno non sarà risarcito dal colpevole, il giudice
   potrà assegnargli, fino all'importo del danno stabilito giudizialmente
   o mediante transazione, gli oggetti e i beni confiscati, i doni o
   altri profitti devoluti allo Stato, o, dedotte le spese, il ricavo
   della loro realizzazione e la cauzione preventiva prestata".

    Con l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1993, della LAV, l'art. 60 CP
ha subito una nuova e importante modifica:

    "1Se alcuno è stato danneggiato da un crimine o da un delitto e se è
   prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non
   sarà risarcito dal colpevole, il giudice assegna alla persona lesa,
   a sua richiesta, fino all'importo del danno stabilito giudizialmente
   o mediante transazione:

    a. la multa pagata dal condannato;

    b. gli oggetti e i beni confiscati, i doni e altri profitti devoluti
allo

    Stato o, dedotte le spese, il ricavo della loro realizzazione;

    c. i crediti compensatori;

    d. l'ammontare della cauzione preventiva.

    2Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa
   cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito.

    3I Cantoni istituiscono una procedura semplice e rapida per i casi nei
   quali il giudice non possa ordinare tale misura già nell'ambito della
   sentenza penale".

    Con la novella legislativa in materia di confisca del 18 marzo
1994, in vigore dal 1o agosto 1994, l'art. 60 cpv. 1 lett. b CP è stato
nuovamente modificato. Per quanto qui interessa, quest'ultima modifica è
tuttavia, contrariamente a quella indotta dalla LAV, priva di rilevanza,
trattandosi di un semplice cambiamento redazionale giustificato dalla
soppressione dell'istituto della "devoluzione allo Stato" (art. 59 vCP),
ora integrato nella confisca di valori patrimoniali (art. 59 n. 1 cpv. 1
CP) (FF 1993 III 218).

    aa) Nel 1963, il Tribunale ha stabilito che la parte lesa non
poteva ricorrere per cassazione contro decisioni fondate sull'art. 60 CP
(DTF 89 IV 171). Le pretese fondate su tale articolo erano considerate
indipendenti dall'azione penale, di modo che era esclusa una legittimazione
ricorsuale ai sensi dell'art. 270 PP. D'altro canto, trattandosi non di
pretese civili, bensì di pretese poggiate sul diritto pubblico, la parte
lesa non poteva dedurre alcunché neppure dall'art. 271 PP. Secondo tale
giurisprudenza, la circostanza che la legge federale di procedura penale
non permettesse alla parte lesa di impugnare una decisione pronunciata
in virtù dell'art. 60 CP, non significava che vi fosse una lacuna. In
effetti, visto che il danneggiato non era ritenuto avere alcun diritto alle
prestazioni previste dalla norma litigiosa, ma che dipendeva dal potere
d'apprezzamento del giudice se accordarle o meno, sembrava ragionevole che
il ricorso per cassazione fosse escluso. Dato che, all'epoca, il ricorso
di diritto amministrativo non prevedeva ancora, quale motivo ricorsuale,
l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG,
introdotto giusta il n. I della LF del 20 dicembre 1968, in vigore dal
1o ottobre 1969), non restava quindi che la via ricorsuale sussidiaria
del ricorso di diritto pubblico, per arbitrio nell'esercizio del potere
d'apprezzamento.

    bb) La giurisprudenza testé illustrata, secondo cui la parte lesa non
può impugnare con ricorso per cassazione decisioni fondate sull'art. 60
CP, è stata sostanzialmente confermata nella DTF 104 IV 68 consid. 3d.

    Nella DTF 118 Ib 263 il Tribunale federale ha ribadito che le pretese
fondate sull'art. 60 CP non sono di natura civile. La parte lesa non
può pertanto far valere simili pretese nell'ambito di una causa diretta
contro un cantone dinanzi al Tribunale federale, dato che non si tratta
di una contestazione civile ai sensi dell'art. 42 OG.

    Per la medesima ragione è escluso pure il ricorso per riforma
(art. 44-46 OG e contrario).

    cc) Prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo art. 60 CP,
nella versione ispirata dalla LAV, il Tribunale federale ha modificato
la sua giurisprudenza: qualora siano adempiute le condizioni stabilite
nell'art. 60 CP, il giudice è (ormai) tenuto ad assegnare alla persona
lesa i beni confiscati (DTF 117 IV 107 consid. 2c). Già per questo
motivo sembra giustificato che, contrariamente alla prassi precedente,
la parte lesa possa disporre della protezione offertagli dal ricorso
per cassazione. Ciò deve valere, a maggior ragione, se si considera che
l'art. 60 CP vigente attualmente conferisce esplicitamente al danneggiato,
sempreché ne siano adempiute le condizioni, il diritto di ricevere gli
assegnamenti previsti. Simile risultato appare peraltro conforme allo
spirito della LAV, tendente a migliorare e rafforzare la posizione
giuridica della parte lesa (DTF 117 IV 107 consid. 2c).

    dd) In concreto, si tratta di determinare con quale dei rimedi
giuridici presentati la ricorrente può, in qualità di parte lesa,
contestare la (errata o mancata) applicazione dell'art. 60 CP.

    Parte della dottrina predilige il ricorso di diritto amministrativo
(JEAN GAUTHIER, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 58
du code pénal suisse, in: Lebendiges Strafrecht, Festgabe Schultz,
RPS 94/1977 pag. 373 e seg.; HANS SCHULTZ, Die Einziehung, der Verfall
von Geschenken und anderer Zuwendungen sowie die Verwendung zugunsten
Geschädigten gemäss StGB rev. Art. 58 f., in: ZBJV 114/1978 pag. 335;
GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 1989, § 14 n. 44;
YVONNE BERCHER, Le séquestre pénal, thèse 1992, pag. 184). Al proposito
va tuttavia rilevato che le opinioni espresse si riferiscono all'art. 60
CP previgente. Inoltre, esse prendono spunto dal fatto (non discusso)
che il ricorso per cassazione risulta escluso dalla giurisprudenza del
Tribunale federale; il ricorso di diritto amministrativo sembra quindi
costituire un'alternativa più al ricorso di diritto pubblico che non al
ricorso per cassazione. Altri autori propendono invece per quest'ultimo
rimedio giuridico (NIKLAUS SCHMID, op.cit., in: RPS 4/1995, pag. 368;
BERNARD CORBOZ, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in: SJ 1995,
pag. 134 e seg.; DENIS PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale,
1995, pag. 50).

    Ora, giusta l'art. 97 cpv. 1 OG, il Tribunale federale giudica in
ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA. Queste ultime sono provvedimenti emanati
dalle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale
(art. 5 cpv. 1 PA). Dato che la decisione impugnata si riferisce ad un
caso ben preciso e che il Codice penale federale fa parte del diritto
pubblico federale, nella fattispecie si è confrontati con una simile
decisione. Senonché, va innanzitutto rilevato che il ricorso di diritto
amministrativo non è di regola ammissibile contro decisioni in materia di
procedimento penale (art. 100 lett. f OG). Anche qualora il giudizio in
esame venisse considerato come una decisione in materia di esecuzione
delle pene e delle misure, ciò che non appare scontato, il ricorso
di diritto amministrativo risulterebbe comunque escluso. In effetti,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale simili decisioni
sono impugnabili con tale ricorso solo in quanto la legge non le abbia
dichiarate di competenza degli organi giudiziari (DTF 122 IV 8 consid. 1;
119 IV 5; 116 IV 105 consid. 1; v. pure art. 7 n. 3 del Regolamento del
Tribunale federale), ciò che non si verifica nel quadro dell'art. 60 CP,
il quale designa esplicitamente il giudice quale autorità competente. La
contestata decisione non può d'altronde neppure essere paragonata a
quella concernente l'indennizzo o la riparazione morale previsti dalla LAV
(art. 11 segg. LAV), pure suscettibile di ricorso di diritto amministrativo
(DTF 121 II 116 consid. 1). Certo, analogamente all'art. 16 cpv.
1 LAV, l'attuale art. 60 cpv. 3 CP prevede che, qualora il giudice non
possa ordinare gli assegnamenti già nell'ambito della sentenza penale,
ad esempio perché il risarcimento non può essere subito accertato o la
persona lesa non è ancora a conoscenza della confisca, i Cantoni devono
istituire una procedura semplice e rapida per decidere in merito a tali
assegnamenti. Questa circostanza non è tuttavia determinante. Innanzitutto,
in molti casi si potrà decidere - come è del resto avvenuto in quello
qui in esame - immediatamente, nell'ambito del connesso procedimento
penale, rispettivamente, del procedimento indipendente di confisca. Va
poi rilevato che, come testé illustrato, competente a decidere in merito
agli assegnamenti sarà, anche in prima istanza, sempre e solo il giudice
(v. invece l'art. 17 LAV, che prevede un'autorità giudiziaria unicamente
quale ultima istanza cantonale). Da quanto esposto discende che la
violazione dell'art. 60 CP va (preferibilmente) censurata mediante ricorso
per cassazione. Tale risultato è peraltro giustificato anche da ragioni
pratiche. Gli assegnamenti alla parte lesa (art. 60 CP) e la confisca
(art. 58 seg. CP) sono misure fra loro correlate; entrambe si fondano sul
diritto penale federale materiale. La loro violazione può - come nel caso
in esame - essere sollevata simultaneamente nonché contemporaneamente ad
altre censure proponibili senz'altro con ricorso per cassazione. In simili
circostanze, appare inopportuno prevedere vie ricorsuali distinte. Motivi
di semplicità e sicurezza del diritto giustificano bensì di concentrare
le critiche relative all'applicazione degli art. 58, 59 e 60 CP in un
unico rimedio giuridico: il ricorso per cassazione. Per converso, deve
essere dichiarato inammissibile il ricorso di diritto amministrativo,
nell'occasione inoltrato parallelamente dalla ricorrente.

    c) Di principio, le decisioni fondate sugli art. 58-60 CP, in quanto
fondate sul diritto penale federale, sono quindi suscettibili di essere
impugnate mediante ricorso per cassazione federale (art. 268 cpv. 1,
269 cpv. 1 PP).

    aa) Giusta l'art. 270 cpv. 1 PP, la facoltà di ricorrere spetta, oltre
che all'accusato e all'accusatore pubblico, anche al danneggiato se era già
parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza possa influenzare
il giudizio in merito alle sue pretese civili. Secondo la giurisprudenza,
il danneggiato è legittimato a proporre ricorso per cassazione qualora
siano adempiute le seguenti tre condizioni cumulative: egli deve aver
avuto qualità di parte nell'ambito del precedente procedimento cantonale,
deve aver fatto valere, nel limite del possibile, le sue pretese civili e,
infine, la decisione impugnata deve essere suscettibile di influire sul
giudizio concernente tali pretese (DTF 120 IV 44 consid. 4, 5 e 6).

    Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di rilevare che
le condizioni testé illustrate non devono essere sempre adempiute. In
questo senso, esso ha ad esempio statuito che, indipendentemente dai
requisiti posti dall'art. 270 cpv. 1 PP, la vittima deve poter ricorrere
per cassazione al Tribunale federale per far valere che le autorità
cantonali non le hanno accordato tutti i diritti conferitile dalla LAV,
mentre il querelante deve poter sollevare dinanzi al Tribunale federale
una pretesa violazione dell'art. 28 segg. CP (DTF 120 IV 38 consid. 2c
in fine, 44 consid. 7).

    bb) Nella fattispecie, è pacifico che, in quanto danneggiata,
la ricorrente era parte nella procedura penale cantonale e che, in
quest'ambito, essa ha fatto valere le proprie pretese civili. Per converso,
nella misura in cui essa censura la violazione degli art. 59 e 60 CP,
non risulta che la decisione impugnata possa influenzare negativamente il
giudizio relativo a tali pretese civili. In effetti, diversamente da una
sentenza penale assolutoria, suscettibile di incidere negativamente sulla
sussistenza o sull'estensione delle pretese civili che la persona lesa
farà valere in sede civile (DTF 120 IV 38 consid. 2c), la reiezione della
richiesta tendente ad ottenere la restituzione o l'assegnazione (di parte)
dei valori patrimoniali sequestrati/confiscati nell'ambito del procedimento
penale concerne esclusivamente l'esistenza di un sostrato disponibile
a titolo di garanzia, ossia la possibilità per la parte lesa di rifarsi
del danno subito mediante i valori patrimoniali sequestrati/confiscati,
ciò che non è di per sé suscettibile di pregiudicare il giudizio civile in
merito alle pretese civili da essa vantate. Irrilevante è al proposito la
circostanza che, quei valori essendo indisponibili, l'esecuzione di tale
giudizio potrebbe rivelarsi difficoltosa. Non rientra infatti negli scopi
dell'art. 270 cpv. 1 PP, nella versione conforme alla LAV, di facilitare
al danneggiato la sua azione civile (DTF 120 IV 38 consid. 2c; BERNARD
CORBOZ, op.cit., in: SJ 1995, pag. 145 segg.).

    A prescindere dalle condizioni sancite dall'art. 270 cpv. 1 PP,
segnatamente dal requisito che la decisione impugnata sia suscettibile di
influenzare negativamente il giudizio in merito alle sue pretese civili, va
nondimeno ammessa la legittimazione ricorsuale della ricorrente. Nel caso
concreto, è infatti ravvisabile una lacuna di legge. Secondo il diritto
federale, qualora ne siano adempiute le condizioni, il giudice è tenuto
a ristabilire i diritti del danneggiato mediante restituzione dei valori
patrimoniali sottrattigli (art. 59 n. 1 cpv. 1 CP), rispettivamente, deve
assegnargli, quale indennizzo per il danno subito, i valori patrimoniali
confiscati o i risarcimenti ordinati (art. 60 cpv. 1 CP). Ora, non ha alcun
senso conferire al danneggiato un diritto ad ottenere simili prestazioni se
poi lo si priva della facoltà di aggravarsi contro un'asserita violazione
delle relative norme legali federali. Ne consegue che alla persona lesa
va riconosciuta la possibilità di ricorrere per cassazione contro la
decisione che rifiuta, a suo avviso erroneamente, la restituzione o gli
assegnamenti richiesti. Nella fattispecie, può quindi essere entrato nel
merito del ricorso per cassazione presentato dalla ricorrente.

    cc) Dato che, giusta l'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto
pubblico è ammissibile solo allorché la pretesa violazione di diritto
non può essere sottoposta altrimenti al Tribunale federale, in concreto
anche questo gravame, presentato a titolo cautelativo dalla ricorrente,
va disatteso siccome inammissibile.

Erwägung 2

    III.2.- La ricorrente censura l'applicazione errata dell'art. 59
nonché quella mancata dell'art. 60 CP. Essa sostiene di essere stata
ingiustamente privata del risarcimento richiesto. A suo avviso, dato che le
altre parti lese beneficiarie della restituzione non disponevano di alcun
diritto di proprietà sui valori patrimoniali depositati sui conti bancari
sequestrati, l'autorità cantonale avrebbe dovuto applicare l'art. 60 CP
anziché l'art. 59 CP, con la conseguenza che anch'essa avrebbe goduto
della ripartizione effettuata in tale ambito.

    a) Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla
violazione del diritto federale; è riservato il ricorso di diritto pubblico
per violazione di diritti costituzionali (art. 269 PP). La motivazione del
ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né
proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La
Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti
di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP).

    Secondo l'insindacabile accertamento dei fatti compiuto dall'autorità
cantonale, i valori patrimoniali sequestrati ai due imputati, in parte
depositati su conti bancari loro intestati in parte rinvenuti direttamente
nelle loro mani, sono direttamente riconducibili ai reati commessi nei
confronti delle altre parti lese, cui sono stati pertanto restituiti. Per
contro, i fondi provenienti dalle infrazioni realizzate nei confronti
della ricorrente sono confluiti su altri conti, intestati ad un terzo
imputato che sarà giudicato separatamente. La decisione in merito alla
loro restituzione è stata quindi rinviata a quel processo.

    b) Nelle circostanze descritte, contrariamente a quanto sostiene
la ricorrente, l'autorità cantonale non ha leso l'art. 59 n. 1 cpv. 1
(in fine) CP. Nella misura in cui è stato possibile identificare
chiaramente la provenienza dei valori patrimoniali sequestrati, ossia
i loro movimenti, essa poteva senz'altro procedere, senza violare
il diritto federale, alla loro diretta restituzione alle parti lese
cui erano stati illecitamente sottratti (NIKLAUS SCHMID, op.cit., in:
RPS 4/1995, pag. 340 e seg.; v. pure FF 1993 III 218). Al proposito, è
irrilevante ch'essa abbia previamente ordinato la confisca di tali valori
(v. DTF 112 IV 74 consid. 3c). Per questa ragione, è pure infondato
il rimprovero, rivolto all'autorità cantonale, di aver restituito una
porzione dei fondi sequestrati ad una parte lesa che non ne aveva fatto
richiesta. D'altro canto, anche qualora avesse in concreto dovuto essere
applicato l'art. 60 CP, non sarebbe comunque ravvisabile una sua lesione
a scapito della ricorrente. A prescindere dal fatto che quest'ultima non
può prevalersi, contrariamente alle sue asserzioni, di un accertamento
giudiziario o mediante transazione delle proprie pretese di risarcimento,
la sua esclusione dagli assegnamenti ordinati non violerebbe il diritto
federale. In effetti, nella misura in cui i valori patrimoniali da essa
rivendicati non rappresentano il prodotto di reati commessi nei suoi
confronti, bensì di infrazioni compiute a danno di altre parti lese,
la ricorrente non può vantare, ai sensi dell'art. 60 CP, alcuna pretesa
sui medesimi. Diversamente da quanto essa sembra ritenere, l'art. 60 CP
non prevede alcuna solidarietà fra le persone lese in ragione del danno
subito. Ne discende che la decisione impugnata non lede il diritto federale
e va pertanto confermata.

Erwägung 3

    3.- (Spese)