Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 IV 231



122 IV 231

34. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 18
settembre 1996 nella causa G. c. Tribunale cantonale amministrativo del
Cantone Ticino (ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 23 Abs. 6 ANAG, Art. 6 und 41 BVO; Warenlieferung (zweimal
pro Woche) von Italien in die Schweiz, Erwerbstätigkeit im Sinne von
Art. 6 BVO?

    Ob eine bestimmte Tätigkeit eine Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 6
BVO darstellt, hat im Zweifelsfall das BIGA zu entscheiden (E. 2b).

    Die Warenlieferung (zweimal pro Woche) eines italienischen Chauffeurs
in die Schweiz, der für ein italienisches Unternehmen arbeitet, stellt
keine bewilligungspflichtige Erwerbstätigkeit im Sinne der BVO dar (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Il 3 febbraio 1995, il Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino, Sezione degli stranieri, ha riconosciuto G colpevole di infrazione
alle disposizioni di polizia degli stranieri (art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6
LDDS [RS 142.20], art. 6 OLS [RS 823.21]), per avere, in qualità di
dipendente della ditta F S.r.l. di X. (I) e con frequenza bisettimanale,
fornito funghi nonché altri frutti del sottobosco a diversi esercizi
pubblici ticinesi senza essere provvisto del necessario permesso, e lo ha
condannato al pagamento di una multa di fr. 130.--. Precedentemente, G è
stato pure fatto oggetto, per i medesimi motivi, di un divieto d'entrata
in Svizzera, pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri su proposta
della Sezione cantonale degli stranieri.

    Il ricorso inoltrato dall'interessato contro la decisione
dipartimentale è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo
del Cantone Ticino con sentenza del 7 febbraio 1996.

    B.- G è insorto con tempestivo ricorso per cassazione contro
tale decisione, chiedendo il suo annullamento e il rinvio della causa
all'autorità cantonale per un nuovo giudizio.

    Con osservazioni del 30 maggio 1996 il Dipartimento delle istituzioni
del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri, ha postulato di respingere il
ricorso, nella misura in cui esso è ammissibile. Chiamato a pronunciarsi,
l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
(UFIAML), ha rinunciato, in considerazione dei lati oscuri e contraddittori
che a suo avviso scaturiscono dagli atti, a prendere posizione sul caso
concreto, limitandosi ad alcune considerazioni in merito alla nozione di
attività lucrativa.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Ammissibilità)

Erwägung 2

    2.- Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha
confermato la multa inflitta al ricorrente dal Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri. Fondandosi
sulla circolare del 7 gennaio 1974 in materia di polizia degli stranieri,
concernente gli autisti stranieri di ditte con sede all'estero, l'autorità
cantonale di ultima istanza ha considerato che unicamente il trasporto
occasionale di merci dall'Italia al Cantone Ticino non necessita di
un permesso ai sensi della LDDS. Per converso, il ricorrente, cui è
rimproverato di aver rifornito bisettimanalmente i suoi clienti svizzeri,
avrebbe dovuto chiedere un simile permesso. Avendo omesso di richiederlo,
egli si sarebbe quindi reso colpevole di infrazione alle disposizioni di
polizia degli stranieri.

    Il ricorrente censura la decisione impugnata. Citando l'UFIAML, egli fa
valere che l'attività da lui svolta non costituisce un'attività lucrativa
ai sensi dell'art. 6 OLS e che, quindi, egli non necessita di un permesso
della polizia degli stranieri. Al proposito, il ricorrente contesta il
criterio dell'occasionalità utilizzato dall'autorità cantonale, nonché
la circostanza che quest'ultima ha fondato la sua decisione su istruzioni
amministrative interne, sprovviste di forza di legge.

    a) Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi
o di esercitare un'attività lucrativa devono notificare, entro otto
giorni, ma in ogni caso prima di assumere un impiego, il loro arrivo alla
polizia degli stranieri del luogo ove risiedono allo scopo di regolare le
condizioni della loro residenza (art. 2 cpv. 1 prima e seconda proposizione
LDDS). Gli stranieri soggetti al termine di notificazione di otto giorni
che vengono più volte in Svizzera, sono tenuti a notificarsi al più
tardi entro l'ottavo giorno di dimora effettiva nel paese, salvo che
questi otto giorni si distribuiscano in un periodo di più di novanta
giorni (art. 2 cpv. 4 ODDS; RS 142.201); il termine di otto giorni si
calcola comprendendovi ogni volta il giorno dell'entrata in Svizzera
(art. 22 cpv. 1 seconda proposizione ODDS). Lo straniero che esercita
un'attività lucrativa senza assumere un impiego può fare a meno del
permesso solo durante il termine di notificazione (art. 3 cpv. 8 prima
proposizione ODDS). È considerata attività lucrativa qualsiasi attività
dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, segnatamente
qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera
o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Se non è evidente che
l'attività di uno straniero è lucrativa, decide l'autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro (art. 41 cpv. 1 OLS). Nel dubbio,
quest'ultima sottopone il caso, per decisione, all'UFIAML (art. 41
cpv. 2 OLS).

    Le (altre) infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o
ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino
a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni
pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

    b) Dagli atti emerge un fitto scambio di corrispondenza fra le
competenti autorità cantonali (Sezione cantonale degli stranieri e
Sezione cantonale per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio
della manodopera estera), nonché fra queste ed il patrocinatore del
ricorrente. Oggetto di tale corrispondenza era la questione se l'attività
svolta dal ricorrente fosse da considerare un'attività lucrativa ai
sensi dell'art. 6 OLS e se, conseguentemente, egli necessitasse di un
permesso della polizia degli stranieri. Malgrado i dubbi esistenti,
comprovati dalle contraddittorie informazioni rilasciate dagli organi
competenti, non risulta che le autorità cantonali, segnatamente l'Ufficio
della manodopera estera, abbiano sottoposto la questione, per decisione,
all'UFIAML giusta l'art. 41 cpv. 2 OLS. Il parere di quest'ultima autorità
è bensì stato sollecitato solo successivamente alla multa impugnata. In
tali circostanze, ci si può chiedere se la decisione dipartimentale,
confermata in sede di ricorso, non fosse prematura. Il quesito può essere
lasciato aperto, dato che, comunque, la decisione impugnata va annullata
per le ragioni che seguiranno.

    Con lettera del 27 marzo 1995, l'UFIAML ha rinunciato a pronunciarsi
sul caso in esame. D'intesa con l'Ufficio federale degli stranieri,
esso ha tuttavia segnalato all'autorità cantonale che "la semplice
consegna di merce, già chiaramente, definitivamente e precisamente
ordinata, che in altre circostanze o situazioni potrebbe essere inviata
per posta, non dev'essere considerata come un'attività lucrativa con
esigenza di un permesso". Un tale permesso sarebbe invece necessario,
secondo l'avviso della medesima autorità, qualora la consegna di merce
avvenisse parallelamente alla ricerca di clienti, con eventuale vendita
a questi ultimi. Le considerazioni espresse nel citato scritto sono state
ribadite in sede di osservazioni al ricorso. Ora, come testé illustrato,
l'UFIAML è l'autorità amministrativa federale chiamata a decidere,
in casi dubbi, se una determinata attività sia un'attività lucrativa ai
sensi della OLS (art. 41 cpv. 2 OLS). Nell'ambito di questa sua funzione,
esso concretizza le prescrizioni legali e uniforma la prassi relativa
a situazioni particolari, che esulano dalla normale applicazione della
legge. Nella fattispecie, l'avviso espresso dall'UFIAML, è convincente
e non viola il diritto federale: esso consente di conciliare in modo
pragmatico le esigenze dettate da una normativa legale restrittiva con
quelle imposte dalla necessità di preservare la fluidità degli scambi
commerciali e del traffico transfrontaliero. Ne consegue che, nel caso
concreto ove, secondo gli accertamenti insindacabili dell'autorità
cantonale, il ricorrente ha effettuato, in qualità di autista di una
ditta italiana, consegne bisettimanali di merci in Svizzera, non è
ravvisabile un'attività lucrativa ai sensi della OLS, suscettibile di
essere sottoposta ad autorizzazione. Nella misura in cui l'autorità
cantonale si è scostata senza motivo dal parere dell'UFIAML, essa ha
violato il diritto federale. La decisione impugnata, peraltro fondata su
istruzioni interne superate, va pertanto annullata. Va altresì aggiunto
che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'autorità cantonale, la
normativa legale in materia di polizia degli stranieri, segnatamente la
OLS, non ha quale scopo di impedire la concorrenza fra ditte svizzere ed
estere. Tale concorrenza, del resto, non sarebbe sostanzialmente esclusa
qualora l'attività svolta dal ricorrente venisse impedita.

Erwägung 3

    3.- (Spese)