Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 II 252



122 II 252

36. Estratto della sentenza 22 maggio 1996 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Hydro Electra AG c. Consiglio di Stato del
Cantone Ticino e Società Elettrica Sopracenerina SA (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Art. 99 lit. b OG; Art. 7 Abs. 3 ENB; Art. 1 lit. k ENV; Zulässigkeit
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf dem Gebiet der Vergütung für von
Selbstversorgern angebotene elektrische Energie; Anschlussbedingungen,
Berechnung der Vergütung.

    Die Verfügung über die Höhe der Vergütung für die Lieferung
elektrischer Energie ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar;
es handelt sich nicht um eine Verfügung über Tarife im Sinne von Art. 99
lit. b OG (E. 1).

    Begriff des Selbstversorgers (E. 3).

    Anwendbarkeit des Art. 7 Abs. 3 ENB auch auf Lieferungsverträge, die
vor Inkrafttreten des Energienutzungsbeschlusses abgeschlossen worden
sind und sich auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses
bereits bestehende Anlagen beziehen (E. 5)

    Berechnung der Vergütung: Art. 7 Abs. 3 ENB ist auch anwendbar
auf kleine Wasserkraftwerke von Selbstversorgern; die diesbezügliche
Lieferung von Energie ist zu einem Einheitspreis zu vergüten, unabhängig
vom Typ der Anlage, deren Zustand (E. 6a) oder davon, ob elektrische
Energie regelmässig angeboten wird (E. 6b). Der vom Eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement festgesetzte mittlere jährliche Preis von
16 Rp./kWh entspricht der von Art. 7 Abs. 3 ENB vorgesehenen Vergütung
(E. 6d).

Sachverhalt

    A.- Il 16 maggio 1989, la Hydro Electra AG, con sede a Heerbrugg, ha
ottenuto dal Cantone Ticino una concessione per lo sfruttamento di una
piccola centrale idroelettrica nel Comune di Vergeletto. Quest'ultima,
di una potenza di 210 kW, è stata posta in esercizio nel giugno del 1990.

    Il 15 novembre 1989 la Hydro Electra AG ha concluso un contratto con
la Società Elettrica Sopracenerina SA concernente l'allacciamento della
centrale alla rete elettrica di quest'ultima. L'accordo, la cui durata
iniziale era limitata al 31 dicembre 1994, in assenza di disdette,
prevedeva il suo rinnovo automatico di anno in anno. La convenzione,
tuttora in vigore, all'art. 3 stabilisce una retribuzione per l'energia
elettrica fornita alla Società Elettrica Sopracenerina SA di 8,5 cts/kWh
l'inverno e di 6,5 cts/kWh l'estate.

    B.- Il 1o maggio 1991 è entrato in vigore il decreto federale
sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia),
del 14 dicembre 1990 (DEn; RS 730.0), il quale, all'art. 7, regola le
condizioni di raccordo di produttori in proprio. Appellandosi a tale
normativa, la Hydro Electra AG ha chiesto una revisione dei prezzi di
fornitura dell'energia elettrica concordati con la Società Elettrica
Sopracenerina SA, la quale ha rifiutato la richiesta il 19 settembre
1994. La Hydro Electra AG si è pertanto rivolta al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, instando affinché il prezzo dell'energia elettrica
fornita alla menzionata società fosse stabilito in 16 cts/kWh con effetto
dal 1o maggio 1994. Il 29 marzo 1995, il Governo ticinese, quale autorità
cantonale competente giusta l'art. 7 cpv. 5 DEn, ha fissato la prestazione
a carico della Società Elettrica Sopracenerina SA, con effetto dal 1o
maggio 1994, nel seguente modo:

    inverno:     13 cts/kWh tariffa alta
                  10 cts/kWh tariffa bassa

    estate:      11 cts/kWh tariffa alta
                  08 cts/kWh tariffa bassa

    La decisione indicava la possibilità di interporre ricorso presso il
Consiglio federale.

    C.- Il 17 aprile 1995, la Hydro Electra AG ha adito il Consiglio
federale, chiedendo di annullare la citata risoluzione governativa e
di concederle, a far tempo dal 1o maggio 1994, un'indennità conforme al
decreto federale sull'impiego parsimonioso dell'energia.

    D.- Al termine di uno scambio di opinioni con il Consiglio federale,
il Tribunale federale si è dichiarato disposto a trattare il gravame
quale ricorso di diritto amministrativo.

    E.- Chiamati a esprimersi, la Società Elettrica Sopracenerina SA ha
postulato di respingere il gravame mentre il Consiglio di Stato ticinese si
è rimesso al giudizio del Tribunale federale; il Dipartimento federale dei
trasporti, delle comunicazioni e delle energie ha proposto di annullare
l'atto impugnato e di fissare la rimunerazione per l'energia elettrica
in un prezzo annuale medio di 16 cts/kWh.

    Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo
e ha annullato la sentenza impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La decisione del Consiglio di Stato ticinese poggia sul decreto
federale sull'energia, del 14 dicembre 1990, ovvero su diritto pubblico
federale. Ne deriva che il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile
giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 della procedura federale
amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021): la decisione
litigiosa è infatti stata emanata da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 98 lett. g OG) e non sussiste alcuna delle eccezioni
indicate agli art. 99 a 102 OG. In particolare, non è realizzata
l'eccezione prevista all'art. 99 lett. b OG, in quanto non si tratta
di stabilire o di approvare una tariffa (generale e astratta), bensì di
applicare al caso concreto i principi concernenti l'indennità per energia
elettrica sanciti dall'art. 7 DEn (cfr. DTF 116 V 130 consid. 2a pag. 133,
109 Ib 308 consid. 1 pag. 309/310). Per simili controversie, come per altre
concernenti le condizioni di raccordo di produttori in proprio, è aperta la
via del ricorso di diritto amministrativo. Né muta tale considerazione,
il fatto che il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni
e delle energie abbia emanato delle raccomandazioni (non vincolanti) per
il calcolo e la determinazione del pagamento dell'elettricità fornita da
produttori in proprio, delle quali il giudice deve tenere conto nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 7 DEn.

    Da quanto esposto discende che il gravame è ammissibile quale ricorso
di diritto amministrativo.

Erwägung 2

    2.- Il decreto federale sull'energia, nella sua terza sezione
("Produttori in proprio"), contiene la seguente regolamentazione:

    "Art. 7. Condizioni di raccordo.

    1. Gli enti pubblici di erogazione di energia hanno l'obbligo di
accettare
   in una forma appropriata per la rete l'energia offerta regolarmente
   da produttori in proprio.

    2. Il pagamento viene effettuato in funzione del prezzo applicabile
alla
   fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di
   trasporto.

    3. Trattandosi di fornitura di energia elettrica, ottenuta con energie
   rinnovabili, bisogna accettare anche l'energia non prodotta
   regolarmente.

    In tal caso, il pagamento è effettuato in funzione del prezzo
d'acquisto di
   energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di
   produzione.

    4. Le imprese forniscono l'energia al prezzo che richiedono dai
consumatori
   che non sono produttori in proprio.

    5. I Cantoni designano l'autorità incaricata di fissare le condizioni
di
   raccordo per i produttori in proprio, in caso di litigio."

    Il decreto in questione è entrato in vigore il 1o maggio 1991
ed esplica effetti sino all'entrata in vigore di una legge federale
sull'energia, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1998 (art. 26 DEn). Con
l'ordinanza del 22 gennaio 1992 (ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01),
il Consiglio federale ha specificato le disposizioni del decreto.

Erwägung 3

    3.- a) La resistente fornisce energia elettrica al pubblico, ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1 DEn essa è quindi un ente pubblico di erogazione di
energia (cfr. testi francese e tedesco, più precisi: "entreprise assurant
l'approvisionnement public en energie", "Unternehmung der öffentlichen
Energieversorgung"): la norma citata le impone pertanto di accettare
l'energia fornita da produttori in proprio.

    b) La decisione impugnata qualifica come tale la ricorrente, per
l'energia prodotta nella centrale di Vergeletto. Una simile qualificazione
è conforme all'art. 1 lett. k OEn, secondo il quale sono produttori
in proprio "i proprietari di impianti per la produzione di energia ai
quali gli enti pubblici di erogazione di energia partecipano per il 50%
al massimo e che producono energia di rete:

    1. principalmente per i propri bisogni o

    2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete,
senza
   essere portatori di un mandato pubblico".

    c) La resistente contesta tale qualifica. A suo avviso, un'impresa
privata, che - come la ricorrente - convoglia la sua intera produzione
nella rete pubblica, non può essere ritenuta un produttore in proprio
("producteur pour ses propres besoins", "Selbstversorger"). Senonché, la
definizione di produttore in proprio contenuta nell'ordinanza eccede il
significato comune dell'espressione. Un'analisi dei materiali legislativi
rivela che la stessa era già impiegata nel messaggio del Consiglio
federale, del 21 dicembre 1988 (FF 1989 I pag. 405 segg., segnatamente
pag. 421; nel testo tedesco "Eigenerzeuger", BBl 1989 I pag. 512). Le
relative spiegazioni indicano che si intendeva dare a tale nozione un
significato ampio. In effetti, il messaggio governativo dichiarava le
condizioni di raccordo applicabili "a produttori di energia di rete
che non svolgono una funzione di approvvigionamento pubblico regolare,
nonché ai proprietari di piccoli impianti che producono energia per conto
di terzi senza disporre di un mandato di diritto pubblico a tale scopo".
In particolare, esse dovevano essere vincolanti pure per "produttori in
proprio che producono energia unicamente per terzi" (messaggio citato
pag. 422). Certo, a quest'ultimo proposito il messaggio fa riferimento,
a titolo di esempio, ad un impianto di incenerimento, che non utilizza
l'elettricità prodotta. Nondimeno, il testo della disposizione non
limita la sua applicazione ai casi in cui l'energia trasmessa in rete è
un prodotto secondario e il relativo messaggio sottolinea come il campo
di applicazione della norma debba essere il più vasto possibile, entro i
limiti delle disposizioni di esecuzione e della prassi in materia, evitando
in tal modo che scogli di natura amministrativa impediscano il ricorso
giudizioso alla produzione di energia in proprio (messaggio pag. 422). Ne
discende che se, da un lato, la disposizione in questione verteva, in modo
primario, a disciplinare la fornitura di eccedenze di energia da parte di
produttori in proprio, dall'altro, il Consiglio federale non ha ecceduto
il proprio margine di apprezzamento adottando l'art. 1 lett. k OEn. In
effetti, tanto nel messaggio (pag. 421) quanto nei dibattiti parlamentari,
è stata ripetutamente sottolineata l'importanza di incentivare l'impiego
di piccoli impianti, atti a garantire e diversificare l'approvvigionamento
del paese. Orbene, ampliando l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 DEn alle
imprese che producono energia esclusivamente per l'alimentazione della
rete, il Consiglio federale favorisce il perseguimento di tale fine:
un'interpretazione più restrittiva comprometterebbe infatti in modo
notevole il raggiungimento dell'obbiettivo, ripetutamente proclamato,
di promuovere l'impiego di energie alternative. Ne discende che il testo
dell'art. 1 lett. k OEn è conforme alla legge e vincola il Tribunale
federale: il fatto di fornire esclusivamente energia per l'alimentazione
della rete non osta quindi alla qualifica della ricorrente quale produttore
in proprio.

Erwägung 4

    4.- Come testé indicato, l'art. 7 DEn intende incentivare l'impiego
di piccoli impianti, onde contribuire a garantire e a diversificare
l'approvvigionamento energetico del paese (FF 1989 I pag. 421). Esso impone
agli enti pubblici di erogazione di energia di accettare l'energia offerta
da produttori in proprio. Le condizioni di raccordo dipendono, tra altro,
dal fatto che l'energia sia offerta, ovvero prodotta (cfr. testi tedesco
e francese "produziert", "produite"), regolarmente e dalla circostanza
che essa sia ottenuta mediante energie rinnovabili.

    a) Giusta l'art. 7 cpv. 1 e 2 DEn, gli enti pubblici di erogazione
di energia devono accettare l'energia di rete prodotta regolarmente
da produttori in proprio; per la stessa, essi devono versare il prezzo
applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti
regionali di trasporto.

    b) Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta mediante energie
rinnovabili, il cpv. 3 del medesimo articolo pone poi degli obblighi
accresciuti, sia in merito al dovere di accettare l'energia che alla
relativa retribuzione: l'energia va infatti accettata anche se offerta
in modo irregolare e la controprestazione dipende dal prezzo di acquisto
di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di
produzione.

    c) Nello specificare l'art. 7 DEn, l'art. 1 lett. g OEn menziona quali
energie rinnovabili l'energia solare, quella idrica, geotermica, l'energia
eolica e la biomassa. L'ordinanza precisa tuttavia che le condizioni di
raccordo non si applicano all'energia prodotta irregolarmente, salvo
quella ricavata da energie rinnovabili (art. 14 cpv. 2 lett. a OEn),
all'elettricità prodotta da impianti termici fossili senza sfruttamento
del calore (art. 14 cpv. 2 lett. b OEn) e all'elettricità prodotta da
centrali idroelettriche la cui potenza supera 1 MW (megawatt-art. 14
cpv. 2 lett. c OEn).

    L'art. 15 cpv. 3 OEn stabilisce inoltre che piccoli enti pubblici
comunali e regionali di erogazione di energia possono trasmettere all'ente
superiore l'energia immessa in quantità sproporzionata (è tale l'energia
che eccede il 5% della fornitura annua dell'ente di erogazione).

    A norma dell'art. 16 cpv. 1 OEn, le concrete condizioni di raccordo
sono fissate mediante contratto tra le parti interessate (produttore
in proprio e ente pubblico di erogazione di energia). In caso di lite,
i Cantoni designano l'autorità competente a dirimere la controversia
(art. 7 cpv. 5 DEn e art. 16 cpv. 2 OEn).

    Spetta poi al Dipartimento federale delle comunicazioni, dei trasporti
e delle energie emanare raccomandazioni per il calcolo e la determinazione
della rimunerazione dell'energia fornita dai produttori in proprio
(art. 17 cpv. 1 OEn).

Erwägung 5

    5.- a) Come esposto in precedenza, la ricorrente è un produttore
in proprio giusta l'art. 7 DEn in combinazione con l'art. 1 lett. k
OEn, l'energia da essa prodotta è ottenuta mediante energie rinnovabili
(art. 1 lett. g OEn) e, infine, la potenza dell'impianto non supera 1 MW
(cfr. art. 7 cpv. 3 DEn e art. 14 OEn).

    La resistente è tuttavia dell'avviso che l'art. 7 DEn non sia
applicabile alla vertenza, in quanto la norma citata concerne unicamente
l'energia prodotta da impianti nuovi, mentre quello della ricorrente è
stato costruito prima dell'adozione del decreto in questione, nell'intento
di cederle la totalità dell'energia prodotta: i calcoli di redditività
dell'opera non sono quindi stati effettuati sulla base della retribuzione
sancita dal decreto federale sull'energia, bensì sugli accordi conclusi
tra le parti dell'attuale procedura. Sempre secondo la resistente,
sarebbe contrario al principio della buona fede modificare tali precedenti
pattuizioni.

    b) L'interpretazione proposta dalla resistente non trova alcun
sostegno nel testo di legge, che non limita l'applicazione dell'art. 7
DEn a impianti nuovi, realizzati dopo l'adozione del decreto. Inoltre,
l'art. 25 cpv. 3 DEn, secondo il quale le condizioni di ripresa
dell'energia già valide per produttori in proprio devono corrispondere
alle esigenze dell'articolo 7 entro 3 anni dall'entrata in vigore del
decreto, conduce alla conclusione inversa: evidenzia infatti l'intenzione
di applicare la normativa anche a impianti già esistenti al momento della
sua entrata in vigore. Certo, la regolamentazione in questione mira,
in primo luogo, a incoraggiare la realizzazione di nuovi impianti.
Nondimeno, i materiali legislativi mostrano che il legislatore era
cosciente che il testo dell'art. 7 cpv. 3 DEn poneva anche gli impianti
già esistenti a beneficio della nuova regolamentazione (Boll. uff. CS
del 4 dicembre 1990 pag. 970/71, voti Rüesch; CN del 13 dicembre 1990
pag. 2389, voto Caccia). Ne discende che l'art. 7 cpv. 3 DEn trova
applicazione anche a contratti di fornitura conclusi prima dell'entrata
in vigore del decreto sull'energia, concernenti centrali pianificate e
realizzate prima di tale termine. Un ente pubblico di distribuzione di
energia non può quindi opporre a una richiesta di adattamento dei prezzi
di fornitura dell'energia la violazione del principio della buona fede,
salvo se in presenza di un vero e proprio abuso di diritto. In effetti,
la regolamentazione in esame, che riposa su considerazioni di politica
energetica e che vincola il Tribunale federale (art. 114bis cpv. 3 Cost.),
è prioritaria rispetto ai principi della libertà contrattuale, della
buona fede e del rispetto degli impegni assunti ("pacta sunt servanda"):
l'eccezione sollevata dalla resistente si appalesa pertanto infondata e,
come tale, va respinta.

Erwägung 6

    6.- Resta da vagliare se la ricorrente abbia diritto al trattamento
privilegiato previsto al terzo capoverso di tale disposto, secondo il quale
la retribuzione che le spetta non va calcolata in base al cpv. 2 della
medesima norma (prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da
parte delle reti regionali di trasporto), bensì "in funzione del prezzo di
acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali
di produzione".

    a) Il testo dell'art. 7 cpv. 2 del messaggio del Consiglio federale
(FF 1989 I 445) stabiliva che tutta l'energia offerta da produttori in
proprio andava rimunerata applicando il metodo più favorevole (costi per
l'acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti nazionali
di produzione); esso conteneva tuttavia alcune limitazioni nel concetto
di produttore in proprio (FF 1989 I 421 segg.). Il Consiglio nazionale
ha accettato tale versione dell'art. 7 cpv. 2, rifiutando una proposta
volta a determinare la rimunerazione per l'energia di produttori in
proprio (senza distinzioni) nel prezzo di energia equivalente da parte
delle reti regionali di trasporto (Boll. uff. CN dell'8 febbraio 1990
pag. 155 segg.). Senonché, il Consiglio degli Stati si è rifiutato di
avallare tale testo, pronunciandosi altresì in favore dell'adozione
dell'attuale art. 7 cpv. 3 DEn, proposto dal Consigliere agli Stati
Jagmetti (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 968 segg.) e sul quale,
in seguito, si è allineato pure il Consiglio nazionale (Boll. uff. CN del
13 dicembre 1990 pag. 2386 segg.). Il Consigliere Jagmetti ha motivato
la propria proposta con riferimento all'opportunità di incentivare
la produzione di impianti fotovoltaici e a energia eolica; egli ha
tuttavia relativizzato tale considerazione, indicando che l'espressione
"energie rinnovabili" è stata ripresa dall'art. 24octies Cost. e che,
nei due casi, essa ha il medesimo significato. Senonché, perlomeno in
quest'ultimo contesto, lo stesso proponente ammette che l'espressione
comprende pure le centrali idroelettriche (Jagmetti, Kommentar BV,
n. 38 all'art. 24octies Cost.). Con l'adozione dell'art. 7 cpv. 3 DEn
si intendeva essenzialmente incoraggiare lo sfruttamento di energie
alternative, rinnovabili. Garantendo ai proprietari di impianti il diritto
di fornire l'energia prodotta (eventualmente irregolarmente) ad un prezzo
tale da coprire i costi marginali, il legislatore intendeva favorire,
ad esempio, la realizzazione di impianti fotovoltaici o a energia eolica,
(Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 969/980, voto Jagmetti). Nondimeno,
nel corso dei dibattiti parlamentari, numerosi votanti hanno evidenziato
taluni problemi, insiti nel testo di legge proposto, segnatamente quello
di concedere al titolare di una vecchia centrale elettrica il diritto
a un'indennità corrispondente al costo dell'energia fotovoltaica (in
tal senso Rüesch, Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 469 e 471)
o quello di far profittare di simili incentivi centrali idroelettriche
già esistenti da decenni (Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389,
voto Caccia). La minoranza della Commissione del Consiglio nazionale,
contraria all'adozione dell'attuale art. 7 cpv. 3 DEn, ha parimenti
esplicitamente rilevato che il testo della normativa trovava applicazione
a tutti gli impianti idroelettrici già esistenti, e ciò malgrado fosse
stato asserito che una simile regolamentazione non corrispondeva alle
intenzioni del Consiglio degli Stati. Tale asserzione non è stata smentita
dal Consigliere agli Stati Caccia, relatore del rapporto di maggioranza
(Boll. uff. CN del 13 dicembre 1990 pag. 2389, voto Caccia). Il
Consigliere federale Ogi ha replicato a simili considerazioni asserendo
che i produttori in proprio, in futuro, potrebbero contribuire in modo
importante ad assicurare e diversificare l'approvvigionamento nazionale:
conviene quindi incoraggiarli mediante una retribuzione sufficiente. A suo
avviso, la Confederazione ha un interesse a che simili impianti forse un
po' arrugginiti continuino a produrre e a fornire energia ("... wir haben
alles Interesse, dass solche, wenn auch kleine, vielleicht etwas rostige
Kraftwerke weiterhin Energie produzieren und Energie abgeben können" -
Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990 pag. 970 e 971).

    Orbene, la lettera dell'art. 7 cpv. 3 DEn non differenzia la
rimunerazione per la fornitura dell'energia a dipendenza dell'età
dell'impianto, dei relativi costi o della fonte energetica (energia
eolica, fotovoltaica, piccola centrale idroelettrica). Per converso, essa
prevede un prezzo unitario, applicabile a tutti i produttori in proprio
che impiegano energie rinnovabili. Certo, nelle discussioni al Consiglio
degli Stati è stato sollevato l'interrogativo concernente il significato
dell'espressione "nuovi impianti nazionali di produzione", in merito alla
quale un votante ha chiesto se si trattasse dei costi di produzione delle
centrali nucleari più recenti, degli impianti idroelettrici di Ilanz I e
II o, invece, dei costi dell'energia prodotta da un determinato impianto
fotovoltaico o a energia eolica. L'interessato concludeva poi rilevando
la mancanza di chiarezza della norma (Boll. uff. CS del 4 dicembre 1990
pag. 969-971, voto Rüesch). Senonché, simili obiezioni sono state sollevate
in merito alla precedente versione dell'art. 7 cpv. 2, che prevedeva di
indennizzare tutta l'energia fornita da produttori in proprio in funzione
del prezzo di acquisto di energia equivalente proveniente da nuovi impianti
nazionali di produzione. In merito alla nuova versione dell'art. 7 cpv. 3
DEn, proposta dal Consigliere Jagmetti e concernente esclusivamente le
forniture di elettricità proveniente da energie rinnovabili, con ogni
evidenza, anche il votante citato ha ammesso l'impiego di un unico metodo
di retribuzione (in funzione del prezzo di acquisto di energia equivalente
in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione). Ne deriva che,
sebbene nel giustificare la regola alla base dell'art. 7 cpv. 3 DEn sia
stato fatto riferimento esclusivamente alla volontà di incentivare le
energie "alternative", come quella fotovoltaica e quella eolica - le quali
dipendono da specifiche condizioni di produzione - (Boll. uff. CS del 4
dicembre 1990 pag. 969/70, voto Jagmetti), la disposizione effettivamente
adottata è più ampia. Le considerazioni testé illustrate mostrano che il
legislatore era cosciente di tale fatto, segnatamente, esso sapeva che
il testo dell'art. 7 cpv. 3 DEn, concernente le "energie rinnovabili",
comprendeva pure le piccole centrali idroelettriche (cfr. voto Jagmetti,
op.cit., pag. 971). Ne discende che la norma in questione omette
deliberatamente di differenziare la rimunerazione del produttore in
proprio a dipendenza del tipo d'impianto o dell'età di quest'ultimo. Per
converso, essa fa dipendere l'indennità dovuta unicamente dalla quantità
di energia fornita e dal fatto che la stessa sia equivalente a quella di
nuovi impianti nazionali di produzione.

    b) Secondo l'art. 7 cpv. 3 DEn, gli enti pubblici di distribuzione di
energia devono accettare anche l'elettricità prodotta non regolarmente,
se essa è ottenuta mediante energie rinnovabili. L'articolo stabilisce
poi che in tal caso il prezzo di acquisto è più elevato di quello
previsto all'art. 7 cpv. 2 DEn. Ci si deve pertanto chiedere se, con
tale formulazione, il legislatore abbia inteso legare il beneficio di una
retribuzione superiore all'esistenza di un'offerta irregolare, ovvero se
l'espressione "in tal caso" sia riferita all'irregolarità della produzione
e non, esclusivamente, al fatto che essa derivi da energie rinnovabili. La
versione tedesca del testo di legge corrisponde a quella italiana e
non permette di chiarire la questione; quella francese, invece, tende a
scartare un'interpretazione restrittiva della norma ("L'offre d'électricité
produite à partir d'énergies renouvelables doit être acceptée, même si
la production n'est pas régulière. Les prix payés se fondent sur les
tarifs applicables à l'énergie équivalente qui provient des nouvelles
installations de production en Suisse"). Quest'ultima versione corrisponde
meglio al senso del disposto. In effetti, difficilmente il legislatore
avrebbe scelto una formulazione tanto indiretta quale quella dei testi
italiano e tedesco per riservare la rimunerazione giusta il cpv. 3 alle
energie rinnovabili che non sono prodotte regolarmente. Va poi rilevato
che, come esposto al considerando precedente (consid. 6a), il cpv. 3
dell'art. 7 DEn è applicabile anche alle centrali idroelettriche. Ora,
sarebbe perlomeno molto discutibile, se non assolutamente illogico,
prevedere che la corrente elettrica (derivante da energie rinnovabili)
va rimunerata maggiormente se è prodotta, rispettivamente offerta,
irregolarmente. Una simile interpretazione avrebbe come conseguenza di
motivare i titolari di centrali idroelettriche a favorire un'offerta
irregolare di energia (ad esempio mediante impiego di bacini di
accumulazione). Ne consegue che l'energia offerta da produttori in proprio
mediante impiego di energie rinnovabili va rimunerata nello stesso modo,
indipendentemente dalla regolarità dell'offerta.

    c) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni
e delle energie per il periodo 1993-1995 raccomanda in media un
pagamento annuo minimo di 16 cts/kWh per impianti di produzione in
proprio di una potenza fino a 1 MW che operano con energie rinnovabili
(Raccomandazioni per il calcolo e la determinazione del pagamento
dell'elettricità fornita da produttori in proprio, del 21 dicembre
1992, pag. 1). La raccomandazione assume come parametro di riferimento
dati concernenti nuovi impianti nazionali di produzione, che adempiono
determinati criteri di scelta e che sono stati ponderati in funzione del
tipo e della quantità di produzione. Il pagamento minimo raccomandato
tiene conto, in modo approssimativo, delle perdite di rete, evitabili
attraverso l'immissione decentralizzata, nonché delle diverse condizioni
d'acquisto, dovute alla diversità strutturale dell'economia energetica. Il
criterio dell'equivalenza (posto dalla legge), è stato considerato
differenziando la retribuzione in funzione delle diverse fasce temporali
(p. es. estate/inverno, tariffa piena/ridotta - Raccomandazioni citate,
pag. 2 e allegato 2 grafico 3).

    Secondo uno studio del 7 settembre 1995, eseguito su mandato
dell'Ufficio federale dell'energia ("Valutazione delle condizioni di
raccordo per produttori in proprio"), i costi di produzione per le
piccole centrali elettriche progettate sono dell'ordine di 16 cts/kWh
o più (studio citato pag. 88/89); ciò che conferma la correttezza delle
indicazioni dipartimentali.

    d) Le menzionate raccomandazioni non vincolano il giudice. Esse
vanno tuttavia considerate se il metodo di calcolo indicato rispetta le
premesse stabilite dalla legge e se il risultato poggia su rilevamenti
di fatto affidabili, effettuati in modo professionale. In concreto, il
Tribunale federale non vede alcuna ragione per dubitare della concludenza
delle constatazioni del Dipartimento e della commissione consultativa. Il
prezzo di 16 cts/kWh appare invece una concretizzazione adeguata della
rimunerazione stabilita all'art. 7 cpv. 3 DEn.

    Le obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato e dalla resistente
sono inconferenti. Certo, il prezzo di 16 cts/kWh è stato determinato in
base ai costi di produzione di nuovi impianti. Senonché, come indicato
in precedenza (consid. 5b), il legislatore intendeva applicare tale
rimunerazione anche agli impianti già esistenti. L'art. 7 cpv. 3 DEn non
offre alcun appiglio per ridurre la rimunerazione di simili impianti
in base ai loro costi di produzione effettivi. In altre parole, la
ricorrente non ha diritto solo a una rimunerazione tale da garantire o da
rimunerare correttamente la continuazione dell'esercizio: la disposizione
legale applicabile non tiene in considerazione i costi effettivi di ogni
produttore, ammette pertanto che taluni fornitori possano, eventualmente,
realizzare utili importanti (cfr. studio citato pag. 85). Si può
comunque aggiungere che l'impianto della ricorrente è stato realizzato
poco tempo prima dell'entrata in vigore del decreto sull'energia: i
suoi costi di produzione non dovrebbero pertanto scostarsi in misura
notevole da quelli attuali. Secondo le allegazioni della ricorrente, nel
periodo 1990-1993, essi ammontavano, in media, a 19,2 cts/kWh: eccedevano
quindi la rimunerazione prevista dalle raccomandazioni del Dipartimento
federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (cfr. ricorso
pag. 5). Nella fattispecie non occorre vagliare in modo più approfondito
tali allegazioni di parte, in quanto, per le ragioni sopraesposte, esse
sono irrilevanti ai fini del giudizio. Va poi osservato che, diversamente
da quanto previsto all'art. 7 cpv. 2 DEn, il terzo capoverso di tale
normativa non consente di tenere conto di particolarità regionali o
di considerazioni di politica regionale di distribuzione dell'energia
elettrica (cfr. studio citato pag. 26 segg.). Per quanto concerne le
conseguenze macroeconomiche, va comunque rilevato che la regolamentazione
litigiosa si riferisce unicamente a forniture di energia derivante da
fonti rinnovabili da parte di produttori in proprio, i cui impianti
hanno una capacità massima di 1 MW: per enti pubblici di distribuzione
e consumatori gli oneri risultanti da una simile normativa rimarranno
quindi limitati. Inoltre, i piccoli enti di distribuzione di energia
potranno profittare dell'art. 15 cpv. 3 OEn, secondo il quale essi
possono trasmettere all'ente di distribuzione superiore le forniture di
energia che superano il 5% della loro fornitura annua. In questa sede
non occorre invece vagliare in che misura l'applicazione dell'art. 7
cpv. 3 DEn soggiaccia a riserve implicite, volte a impedire abusi nonché
agevolazioni o oneri sproporzionati o ingiustificati: in concreto non
sussiste infatti una simile fattispecie eccezionale.

    e) Da quanto esposto scaturisce che la decisione governativa impugnata,
che concede alla ricorrente una rimunerazione pari a 8-13 cts/kWh,
poggia su di un'interpretazione errata dell'art. 7 cpv. 3 DEn. Essa viola
pertanto il diritto federale e va annullata. Va invece constatato che
l'energia elettrica fornita dalla ricorrente alla resistente va rimunerata,
a partire dal 1o maggio 1994, al prezzo annuale medio di 16 cts/kWh. Giusta
l'art. 25 cpv. 3 DEn, le condizioni di ripresa dell'energia concordate tra
produttore e ente di distribuzione devono infatti venire adattate entro
tre anni dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 1o maggio 1991. I
dettagli dell'accordo saranno regolati contrattualmente tra le parti o,
se del caso, mediante nuova decisione del Consiglio di Stato ticinese.