Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 122 III 432



122 III 432

79. Estratto della sentenza del 29 ottobre 1996 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti nella causa M. S.A. contro G. (ricorso) Regeste

    Art. 111 VZG; Betreibung auf Pfandverwertung, Steigerung ohne Angebot.

    Ein Amt, das eine Steigerung, zu der niemand erschienen ist,
nach zwanzig Minuten für geschlossen erklärt und sich weigert, sie bei
Erscheinen des Pfandgläubigers wieder zu eröffnen, missbraucht das ihm
zustehende Ermessen nicht (E. 4).

    Art. 111 VZG, der im Falle ergebnisloser Betreibung die Löschung des
Pfandrechts vorsieht, reiht sich folgerichtig in die Systematik des SchKG
wie auch in jene der Pfandrechte ein (E. 5).

Sachverhalt

    La M. S.A. ha chiesto la realizzazione del pegno che le compete
sulla particella n. XX RFD di C., di proprietà del debitore G.,
mediante precetto esecutivo dell'ufficio di esecuzione e fallimenti
(UEF) di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 3'950'014,90 oltre
accessori. La creditrice ha dipoi chiesto la vendita del pegno e l'uEF
ha indetto l'incanto per il giorno 6 ottobre 1995 dalle ore 15.00 in
avanti presso la sala del consiglio comunale di C. L'avviso d'asta è stato
regolarmente comunicato ai creditori e al pubblico. Il giorno dell'asta,
l'ufficiale, constatato che nessuno si è presentato a formulare offerte,
ha dichiarato deserto l'incanto, chiudendolo alle ore 15 e 20. Alcuni
minuti dopo la chiusura il rappresentante della creditrice procedente
è giunto nel luogo dell'asta, chiedendo di poter ancora presentare una
propria offerta. L'ufficiale ha disatteso la richiesta, l'asta essendo
oramai stata chiusa. Con sentenza 9 agosto 1996 la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza, ha respinto un reclamo con cui la M. S.A. ha chiesto di
essere ammessa a partecipare all'asta e subordinatamente di annullarla
e di indirne una nuova. Il 23 agosto 1996 la M. S.A. ha presentato al
Tribunale federale un ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF, con cui postula
l'annullamento della decisione cantonale, la restituzione del diritto
a partecipare all'incanto e, in via subordinata, l'ordine all'uEF di
procedere a una nuova realizzazione. L'ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio propone la reiezione del gravame, mentre l'escusso non ha
presentato osservazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi

Erwägung 4

    4.- La ricorrente sostiene inoltre che l'ufficio di esecuzione avrebbe
abusato ed ecceduto nel suo potere di apprezzamento per aver chiuso l'asta
dopo 20 minuti dalla sua apertura e non ritenendo opportuno riaprirla
al momento in cui è comparso il rappresentante della creditrice. A quel
momento l'ufficio d'asta era ancora presente e in caso di incanto deserto
sarebbero scattate le conseguenze dell'art. 111 RFF (RS 281.42), ciò
che avrebbe portato alla perdita del diritto di pegno. L'offerta della
ricorrente non avrebbe d'altra parte comportato danno alcuno, atteso che
non erano state formulate offerte.

    a) La decisione con cui l'ufficiale stabilisce il momento in cui
dev'essere chiuso un incanto, al quale non si è presentato nessuno,
rientra nel suo potere di apprezzamento. In un siffatto caso, il Tribunale
federale può unicamente intervenire se la decisione è fondata su un abuso
o un eccesso del potere di apprezzamento da parte degli organi esecutivi
(DTF 120 III 80 consid. 1, 119 III 122 consid. 4). Ora, non è possibile
affermare che la chiusura di un incanto - disertato - dopo venti minuti
di attesa costituisca un abuso o un eccesso di discrezionalità.

    b) Per quanto concerne invece la decisione di non riaprire l'asta
occorre ribadire, come rilevato dai giudici cantonali, che nell'ambito
di un pubblico incanto le formalità essenziali rivestono particolare
importanza a tutela di un corretto svolgimento dell'asta. In particolare,
l'aggiudicazione e la chiusura dell'incanto devono essere chiaramente
disciplinate: valesse il contrario, come pretende la ricorrente, si
creerebbero una serie di momenti di insicurezza chiaramente contrari
all'istituto stesso del pubblico incanto. L'esempio ricordato dalla
sentenza impugnata, secondo il quale, seguendo il ragionamento della
ricorrente, il creditore pignoratizio procedente giunto in ritardo
potrebbe ancora presentare offerte anche dopo la chiusura dell'asta,
porterebbe alla revoca dell'aggiudicazione avvenuta nel pieno rispetto
delle condizioni d'asta. Evidentemente, un'offerta superiore presentata
dopo l'aggiudicazione non può non rimanere senza effetto (BRAND, Fiches
Juridiques Suisses n. 989, III 6a, pag. 11 e rif.). La chiusura formale
conclude le operazioni d'incanto e non permette - dopo la sua pronuncia -
di accettare nuove, ulteriori offerte, a meno che le condizioni d'asta o
altre norme del diritto cantonale non prevedano diversamente. D'altro
canto, nemmeno la ricorrente cita una disposizione della LEF che
offrirebbe la possibilità di riattivare un incanto pubblico dopo la sua
formale chiusura. Infatti l'art. 134 LEF si riferisce unicamente alle
condizioni d'incanto, che non sono state impugnate - tempestivamente -
dalla ricorrente.

Erwägung 5

    5.- La ricorrente invoca inoltre una violazione dei principi della
LEF, perché l'art. 111 RFF prevederebbe illecitamente la decadenza del
diritto di pegno del creditore procedente anche in caso di realizzazione
infruttuosa.

    In concreto l'applicazione dell'art. 111 RFF costituisce solo una
conseguenza dell'incanto impugnato e può, se del caso, essere contestata al
momento della cancellazione del diritto di pegno a registro fondiario. Ad
ogni buon conto, il diritto di pegno offre al creditore, a garanzia
dell'adempimento di un determinato credito, il diritto di chiedere la
realizzazione della cosa gravata (DTF 106 II 187 consid. 2 e rif.). Con la
realizzazione dell'oggetto del pegno il diritto di pegno adempie il suo
scopo e si estingue. L'estinzione del diritto di pegno non può dipendere
dall'esito della realizzazione; essa ha luogo anche nell'eventualità in cui
il credito garantito resti totalmente o parzialmente scoperto (DTF 121 III
434 consid. 2a e riferimenti; OFTINGER, Zürcher Kommentar, Fahrnispfand,
n. 131 della parte sistematica). Il diritto di pegno non offre al
creditore la possibilità di ottenere la realizzazione del pegno più di
una volta; la pretesa di essere soddisfatti mediante la realizzazione
del pegno si esaurisce pertanto anche se la stessa rimane senza esito
(DTF 106 II 188 in alto e riferimenti). Inoltre l'art. 158 LEF prevede
che, se per mancanza di una sufficiente offerta, la realizzazione del
pegno non ha potuto aver luogo al creditore procedente viene rilasciato
un atto di insufficienza di pegno. Tale atto attesta che nella procedura
di esecuzione in via di realizzazione del pegno la pretesa garantita dal
pegno è rimasta totalmente o in parte scoperta e permette al creditore di
promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la
persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria o
di un altro onere fondiario (DTF 85 III 141 consid. 2). Ora, il rilascio di
un'attestazione da cui risulta che il pegno si è rivelato insufficiente ha
unicamente un senso se si diparte dalla premessa che esso è stato liquidato
e non anche qualora si reputi che esso continui, nell'eventualità di un
incanto infruttuoso, a sussistere e possa di conseguenza essere realizzato
fintantoché la pretesa del creditore pignoratizio non sia - almeno in
parte - soddisfatta (JÄGER, Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 142 LEF;
idem, Das Pfandrecht des betreibenden Pfandgläubigers bei Ergebnislosigkeit
der Versteigerung, in: SJZ 23, 1916, pag. 144).

    Da quanto precede risulta quindi che l'art. 111 RFF si inserisce
correttamente sia nella sistematica della LEF che in quella dei diritti
di pegno. Le conseguenze della sua applicazione, in concreto, sono dovute
esclusivamente a una negligenza della creditrice che, pur dovendo conoscere
gli effetti di una realizzazione senza esito o con esito insufficiente, ha
rinunciato a presentare un'offerta in modo corretto nell'ambito dell'asta.
Notisi peraltro che tale offerta poteva avvenire anche in anticipo,
in forma scritta.