Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 IV 249



121 IV 249

40. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 28
aprile 1995 nella causa A. c. Ministero pubblico del Cantone Ticino
(ricorso per cassazione) Regeste

    Art. 123 StGB; vorsätzliche einfache Körperverletzung beim Eishockey,
Sorgfaltspflicht, stillschweigende Einwilligung in das Risiko?

    Einfache Körperverletzung anlässlich eines sportlichen Wettkampfes
(hier: eines Eishockeyspiels): ob Eventualvorsatz oder bewusste
Fahrlässigkeit vorliegt, hängt unter anderem von der Schwere der
Sorgfaltspflichtverletzung und von der dem Täter bekannten Nähe des
Verletzungsrisikos ab; die Sorgfaltspflicht des Spielers bestimmt sich
nach den einschlägigen Spielregeln und nach dem allgemeinen Grundsatz
"neminem laedere" (E. 3).

    Wird eine auch den Schutz der Spieler vor Verletzungen bezweckende
Spielregel absichtlich oder in grober Weise missachtet, so darf keine
stillschweigende Einwilligung in das der sportlichen Tätigkeit innewohnende
Risiko einer Körperverletzung angenommen werden (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Il 9 gennaio 1993, durante l'incontro di disco su ghiaccio,
valido per il campionato di divisione nazionale A, fra l'HC D e l'HC E,
si verificava nel corso dell'ottavo minuto del primo tempo uno scontro
tra F., intento a proporre un'azione offensiva per la propria squadra,
e A., che tentava di ostacolare tale azione. A., procedendo a gambe
divaricate in direzione di F., urtava con il proprio ginocchio sinistro la
gamba sinistra dell'avversario, che aveva tentato inutilmente di evitare
l'impatto. F. cadeva sul ghiaccio senza poter riprendere il gioco a causa
della rottura dei legamenti crociati nonché di altre ferite riportate al
ginocchio sinistro. Trentadue-trentasei centesimi di secondo prima dello
scontro in esame, l'arbitro aveva interrotto la partita a seguito delle
reciproche scorrettezze di due altri giocatori. A. veniva sanzionato con
una penalità di due minuti per sgambetto ai sensi dell'art. 636 lett. a
del regolamento ufficiale di gioco della Federazione internazionale di
disco su ghiaccio (edizione 1990).

    Il 26 gennaio 1993, F., giocatore professionista di nazionalità
G., presentava querela penale per lesioni nei confronti di
A. Contemporaneamente, egli faceva valere un pretesa civile di
fr. 33'733.70. Dal canto suo, l'assicurazione La Ginevrina chiedeva
fr. 83'234.40 a titolo di risarcimento.

    La Commissione di disciplina della Federazione svizzera di disco su
ghiaccio abbandonava, con decisione del 15 febbraio 1993, il procedimento
disciplinare contro A., giocatore professionista, alto circa 1,90 m
e pesante 90/92 kg, che aveva precedentemente militato nella National
Hockey League (NHL). Dagli atti non risulta quale esito abbia avuto il
ricorso inoltrato da F. contro tale decisione. Allorché militava ancora
nella compagine dell'HC D, A., conosciuto come uno dei giocatori più duri
e penalizzati del campionato, era stato squalificato per cinque partite,
per avere provocato una rissa unitamente ad un giocatore avversario. In
una partita fra le squadre dell'HC H e dell'HC E, successiva a quella
del 9 gennaio 1993, egli si è nuovamente scontrato con un giocatore
avversario, che è rimasto ferito ai legamenti del ginocchio; per questo
fatto la Commissione di disciplina della Federazione svizzera di disco
su ghiaccio lo ha sospeso per tre partite.

    B.- Con decreto d'accusa del 1o giugno 1993 il Ministero pubblico
del Cantone Ticino dichiarava A. colpevole di lesioni semplici ai sensi
dell'art. 123 CP per avere ferito intenzionalmente F., e lo condannava
alla pena di venti giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di due anni. Le pretese di risarcimento erano rinviate
al foro civile.

    C.- Chiamato a pronunciarsi sul caso per l'opposizione del prevenuto
al decreto di accusa del Ministero pubblico, il Presidente delle assise
correzionali della Leventina in Bellinzona confermava, con sentenza del 25
ottobre 1993, l'accusa di lesioni semplici e condannava A. al pagamento di
una multa di fr. 3'000.-. Le richieste di risarcimento venivano rinviate,
pure in quest'occasione, al foro civile.

    Nella misura in cui era ammissibile, il ricorso inoltrato da A. contro
tale decisione è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione
penale (CCRP) del Cantone Ticino con sentenza del 14 giugno 1994.

    D.- A. è insorto con distinti tempestivi atti di ricorso di diritto
pubblico e ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.

    Sia il Ministero pubblico del Cantone Ticino sia F. propongono di
respingere il ricorso.

    E.- Con decisione di data odierna la Corte di cassazione del Tribunale
federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il parallelo
ricorso di diritto pubblico.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla
violazione del diritto federale; è riservato il ricorso di diritto pubblico
per violazione di diritti costituzionali (art. 269 PP). La motivazione del
ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né
proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La
Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti
di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP).

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente è stato condannato per lesioni personali semplici
nella forma del dolo eventuale.

    a) Secondo gli accertamenti insindacabili dell'autorità cantonale, la
volontà iniziale di A. era diretta ad impedire a F. di svolgere un'azione
di gioco e, in particolare, di operare una manovra di aggiramento
come aveva effettuato già in precedenza e come un giocatore della sua
esperienza sapeva fare. Secondo l'autorità cantonale, il ricorrente era
inizialmente intenzionato di bloccare F. con un "body-check", impiegando
la forza della parte superiore del suo corpo, segnatamente della
spalla sinistra; tuttavia, allorché si rendeva conto che tale manovra
era destinata all'insuccesso, poiché F. si accingeva ad evitare questo
intervento regolare, egli decideva di ricorrere ad un mezzo illecito, in
seguito sanzionato dall'arbitro quale "sgambetto". A mente dell'autorità
cantonale, il ricorrente aveva infatti allargato sempre più le proprie
gambe ed allungato marcatamente e progressivamente il suo ginocchio
sinistro, fino ad agganciare la gamba sinistra di F.; in tal modo, egli
intendeva fermare l'avversario con ogni mezzo disponibile. L'autorità
cantonale ha inoltre accertato che al momento dell'impatto il disco era
ormai lontano da F., dato che quest'ultimo, avendo percepito il fischio
dell'arbitro, se ne era disinteressato e, malgrado una velocità ancora
elevata, aveva assunto una posizione più rilassata. D'altra parte, il
ricorrente non voleva né poteva intervenire sul disco, dato che aveva il
bastone alzato. L'autorità cantonale è così giunta alla conclusione che
il ricorrente, violando gravemente le regole di gioco, ha sgambettato
volontariamente l'avversario; essa ha tuttavia escluso, a proposito del
ferimento di F., un suo dolo diretto e lo ha pertanto condannato per
lesioni semplici nella forma del dolo eventuale.

    b) Il ricorrente chiede, innanzitutto, che l'azione incriminata
venga esaminata alla luce delle regole di gioco che disciplinano
il disco su ghiaccio. Al proposito, egli ritiene di aver commesso
una lieve infrazione. A suo avviso, la probabilità di ferire, con il
proprio comportamento, il giocatore avversario sarebbe stata, quindi,
molto scarsa. Non sussisterebbe pertanto alcun dolo o dolo eventuale;
pure una negligenza sarebbe esclusa. Anche se, nella circostanza, fosse
ammesso un dolo eventuale o una negligenza, egli potrebbe invocare, a
sua giustificazione, l'accettazione del rischio da parte del giocatore
avversario.

Erwägung 3

    3.- Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o
alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione
(art. 123 n. 1 primo periodo CP). È sufficiente il dolo eventuale.

    Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente ha causato la rottura
dei legamenti crociati nonché le ulteriori ferite al ginocchio sinistro
del resistente. Dato che tale ferimento è stato unanimemente giudicato
come non grave, egli ha quindi realizzato, oggettivamente, il reato di
lesioni personali semplici. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo
del reato, l'autorità cantonale ha escluso un dolo diretto; per contro,
essa ha accertato che il ricorrente ha agito con dolo eventuale.

    a) Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile
che l'evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché
prende in considerazione l'evento nel caso che si realizzi, lo accetta
pur non desiderandolo (DTF 119 IV 1 consid. 5a; 109 IV 147 consid. 4;
104 IV 35 consid. 1; 103 IV 65 consid. I 2; v. GÜNTER STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, AT I, § 9, n. 53 e seg. con rinvii). Chi
prende in considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta,
lo vuole ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CP. Non è necessario che l'agente
desideri tale evento o lo approvi (DTF 119 IV 193 consid. 2b cc; 103 IV
65 consid. I 2; 96 IV 99).

    aa) Ciò che l'agente sapeva, voleva e ha preso in considerazione
sono questioni di fatto che non possono, in linea di principio, essere
riesaminate nel quadro di un ricorso per cassazione (art. 273 cpv. 1
lett. b; 277bis cpv. 1 PP). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto
interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori;
ne discende che in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto
sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente. Il
quesito giuridico se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere
risolto solo valutando i fatti accertati dall'autorità cantonale, da
cui quest'ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al
concetto giuridico di dolo eventuale, il Tribunale federale può pertanto
esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in
base ai quali è stato accertato che l'agente ha preso in considerazione,
ossia ha accettato l'evento o il reato (DTF 119 IV 1 consid. 5a; 119 IV
242 consid. 2c e rinvii).

    Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente
ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in
particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto
più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più
fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi,
aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 119
IV 1 consid. 5a). Per determinare il comportamento, conforme al dovere di
diligenza, da osservare in una determinata circostanza, segnatamente la
diligenza cui soggiace un giocatore di disco su ghiaccio, vanno presi in
considerazione i regolamenti concernenti la prevenzione degli incidenti e
la sicurezza, come pure le regole di comportamento emanate da associazioni
private o semipubbliche, che non costituiscono norme giuridiche (DTF 120
IV 300 consid. 3d aa; 118 IV 130 consid. 3a; DTF 115 IV 189 consid. 3a;
DTF 106 IV 350 consid. 3).

    bb) Secondo l'articolo 636 lett. a del regolamento ufficiale
dell'Associazione internazionale di disco su ghiaccio (edizione 1990),
una penalità minore deve essere inflitta ad ogni giocatore che usi il
bastone, il ginocchio, il piede, il braccio, la mano o il gomito in modo
tale da far cadere l'avversario. Giusta l'art. 603 lett. a, una penalità
di partita deve essere inflitta ad ogni giocatore che tenti di ferire o
ferisca intenzionalmente un avversario. Ai sensi dell'art. 609 lett. b,
una ferita causata ad un avversario usando scorrettamente i gomiti o le
ginocchia deve comportare una penalità maggiore. Gli articoli menzionati
mostrano che le regole di gioco non intendono semplicemente disciplinare
lo svolgimento della partita, sanzionando la loro violazione con una
penalità da scontare durante la partita stessa, bensì pure contribuire alla
prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giocatori, segnatamente
proteggere i giocatori da eventuali ferimenti (v. MAX KUMMER, Spielregel
und Rechtsregel, 1973, pagg. 23/24; JÖRG REHBERG, Verletzung beim
Fussballspiel, Urteilsanmerkung zu BGE 109 IV 102, Recht 1984, pag. 60). In
effetti, come testé esposto, lo sgambetto è punito più severamente se vi è
stato un tentativo di ferimento del giocatore avversario o se ha causato
tale ferimento. Inoltre, l'uso irregolare del ginocchio è considerato
quale fonte di particolare pericolo, tant'è che è punito con una pena
maggiore. Anche se l'Associazione internazionale di disco su ghiaccio
fosse interessata a punire più severamente il ferimento di un giocatore
avversario solo per compensare il vantaggio così ottenuto dall'altra
squadra, le regole di gioco citate contribuiscono contemporaneamente
alla prevenzione degli incidenti ed alla sicurezza dei giocatori, e
possono pertanto essere prese in considerazione per stabilire il grado
(del dovere) di diligenza cui soggiace un giocatore di disco su ghiaccio.

    Dalle regole di gioco illustrate risulta, oltre al precetto di
tralasciare ogni sgambetto, un dovere particolare del giocatore di disco
su ghiaccio di non effettuare sgambetti con il ginocchio in modo tale
da ferire il giocatore avversario. Analogo dovere deriva dal principio
generale "neminem laedere", secondo cui ciascuno deve comportarsi in
modo da evitare di ferire terze persone; ne consegue che ogni pericolo,
riconoscibile o prevedibile, di ferimento di un terzo, deve essere evitato
o limitato in misura tale da non oltrepassare i limiti oltre i quali il
rischio non è più ammissibile (v. GIUSEP NAY, Der Lawinenunfall aus der
Sicht des Strafrichters, in: ZGRG 2/1994, pag. 51). Istituendo il reato
di lesioni personali semplici (art. 123), anche il legislatore federale
ha stabilito un tale dovere. Questa norma è di natura imperativa: essa
vale per tutto il territorio statale ed è applicabile ad ogni attività
che vi si svolge. Regole di gioco private possono sì completare e chiarire
le norme penali statali, ma mai sostituirvisi (v. JÖRG REHBERG, op.cit.,
pag. 59; v. pure ANDREAS DONATSCH, Gedanken zum strafrechtlichen Schutz
des Sportlers, RPS 107/1990, pagg. 409/410; JEAN-MARC SCHWENTER, De la
faute sportive à la faute pénale, RPS 108/1991, pag. 334; PIERRE JOLIDON,
La responsabilité civile et pénale des boxeurs en droit suisse, Mélanges
Assista, 1989, pagg. 34/35). Nella misura in cui il ricorrente fa valere
che la violazione delle regole di gioco va sanzionata (esclusivamente) in
base al relativo regolamento sportivo, la sua censura è quindi infondata.

    b) La Corte di assise ha ritenuto che il ricorrente non poteva ignorare
che, nelle circostanze concrete, con il suo comportamento avrebbe potuto
ferire l'avversario, qui resistente; essa ne ha dedotto ch'egli ha preso in
considerazione ed accettato il rischio, poi effettivamente realizzatosi, di
ferire l'avversario. La CCRP ha confermato tale conclusione e negato una
violazione del diritto federale. Facendo riferimento alla DTF 119 IV 1
consid. 5a, essa ha fondato la propria decisione sull'alta probabilità,
nota al ricorrente, della realizzazione dell'evento dannoso e sulla
grave violazione del dovere di diligenza da parte del medesimo. A
suo avviso, il ricorrente, violando crassamente una regola di gioco,
segnatamente affrontando l'avversario in maniera altamente fallosa -
entrata con ginocchio avanzato e a velocità elevata sugli arti inferiori
dell'avversario -, ha manifestato in modo sufficiente di aver preso in
seria considerazione il possibile ferimento dell'avversario; secondo i
giudici cantonali un simile atteggiamento non può essere interpretato né
valutato diversamente.

    c) La CCRP ha accertato in modo sufficientemente chiaro che il
ricorrente sapeva di poter ferire l'avversario e, ciononostante, ha
accettato (implicitamente) che l'evento da lui considerato possibile
si realizzasse. Tale conclusione non viola il diritto federale. Dalla
sentenza impugnata non risulta, invero, perché l'autorità cantonale
ha escluso che il ricorrente abbia confidato - tenuto conto, ad
esempio, dell'equipaggiamento o dell'allenamento di cui beneficiano
i giocatori di disco su ghiaccio - che l'evento incriminato non si
producesse. Questa mancanza non è tuttavia suscettibile di inficiare
l'accertamento compiuto. In effetti, il ricorrente ha effettuato, a
velocità elevata di entrambi i giocatori, uno sgambetto con il ginocchio
ai danni del ricorrente. Un tale sgambetto è certamente idoneo, secondo
l'andamento generale delle cose e l'esperienza, a provocare una ferita
al ginocchio simile a quella subita dal resistente. Il ricorrente,
grazie alle sue conoscenze e capacità di sperimentato professionista di
disco su ghiaccio, non poteva non sapere che, vista l'elevata velocità
con cui i due giocatori si avvicinavano l'un l'altro, tentare di fermare
l'avversario con uno sgambetto avrebbe verosimilmente condotto al ferimento
di quest'ultimo. Sgambettando di proposito il proprio avversario, il
ricorrente non ha unicamente infranto gravemente le regole di gioco
citate, bensì pure il dovere di prudenza che tali regole gli imponevano
nel frangente. Come correttamente evidenziato dalla CCRP, le circostanze
del caso, in particolare la grave violazione del dovere di diligenza
commessa nell'occasione e l'alta probabilità, nota al ricorrente, della
realizzazione del rischio, non possono essere ragionevolmente interpretate
che nel senso ch'egli, quale giocatore professionista, sapeva di poter
ferire l'avversario e che, ciononostante, ha preso in considerazione,
ossia accettato, il suo ferimento (DTF 119 IV 1 consid. 5a; DTF 109 IV 137
consid. 2b). Il fatto, invocato dal ricorrente, ch'egli intendeva (in primo
luogo) impedire al resistente di costruire un'azione di gioco pericolosa,
è irrilevante. Perché sia dato il dolo eventuale non è infatti necessario
che il ricorrente desiderasse o approvasse l'evento (secondario), ossia il
ferimento del resistente, ma è bensì sufficiente ch'egli abbia considerato
tale evento come la probabile conseguenza del suo intento (primario)
e, nondimeno, l'abbia accettato nel caso, poi realmente verificatosi,
che si realizzasse.

Erwägung 4

    4.- Un comportamento che adempie la fattispecie di un reato è
illecito, e pertanto punibile, nella misura in cui non sussiste un motivo
giustificativo legale o extralegale (v. ROBERT HAUSER/JÖRG REHBERG,
Strafrecht I, 1993, pag. 123). Il ricorrente invoca, a sua discolpa,
il principio "volenti non fit iniuria" nel senso dell'accettazione del
rischio inerente alla disciplina del disco su ghiaccio. A suo avviso, ogni
giocatore di disco su ghiaccio accetta (tacitamente) il rischio di essere
ferito, (perlomeno) nella misura in cui il suo ferimento derivi da un
comportamento conforme alle regole di gioco o da una loro lieve violazione.

    La questione se e quando, nell'ambito di una contesa sportiva,
l'accettazione del rischio di essere ferito possa giustificare un
comportamento che ha condotto al ferimento di un partecipante è dibattuta
in dottrina. Alcuni autori ammettono (tutt'al più) l'accettazione
tacita dei rischi che si realizzano usualmente durante la pratica
sportiva conforme alle regole di gioco (MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, 1. Band, 1982, art. 123, n. 29; PETER NOLL,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 1983, pag. 52; STEFAN
TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 1994, pag.
126 e seg.; v. pure BERNARD CORBOZ, L'homicide par négligence, in:
SJ 1994, pag. 211). Altri ritengono, invece, che la violazione delle
regole di gioco non impedisce di invocare il consenso della vittima
(HANS FELIX VOEGELI, Strafrechtliche Aspekte von Sportverletzungen,
insbesondere die Einwilligung des Verletzten im Sport, 1974, pag. 180 e
seg., ove tale violazione sia dovuta a lieve negligenza; PHILIPPE GRAVEN,
L'infraction pénale punissable, 1993, pag. 151, nel caso in cui, malgrado
la lesione intenzionale delle regole di gioco, il rischio di ferimento sia
minimo). Comunque sia, l'accettazione tacita del rischio di essere feriti
è esclusa se il giocatore che ha provocato il ferimento ha violato in modo
intenzionale o grave, ossia involontario ma senz'altro evitabile, regole
di gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti (v. DTF 109 IV
102 consid. 2). Da tutti i partecipanti ad una competizione sportiva deve
infatti essere preteso il rispetto di tali regole. Nel caso in esame,
il ricorrente, sgambettando di proposito il resistente, ha infranto
volontariamente e gravemente regole di gioco che, come illustrato,
contribuiscono pure alla sicurezza dei giocatori. In simili circostanze,
egli non può appellarsi al motivo giustificativo invocato, segnatamente
pretendere che il resistente abbia accettato il rischio, inerente alla
pratica regolare del disco su ghiaccio, di essere ferito.

Erwägung 5

    5.- Da quanto esposto discende che le censure sollevate dal ricorrente,
volte a negare qualsiasi responsabilità penale, segnatamente la sussistenza
del dolo eventuale, vanno respinte, e la decisione impugnata confermata. Il
ricorso va pertanto disatteso.

    (Spese e ripetibili).