Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 436



121 II 436

57. Estratto della sentenza 11 settembre 1995 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Confederazione svizzera (DMF) c Patriziati di Medeglia
e Robasacco e Commissione federale di stima del 13o Circondario (ricorso
di diritto amministrativo) Regeste

    Enteignung; Entschädigung für schwerwiegende zeitweise Einschränkung
der Zufahrt (Art. 5 und 23 EntG).

    Zuständigkeit der Eidgenössischen Schätzungskommission (E. 3a und b).
Dienstbarkeit als Enteignungsobjekt; Gegenstand der Enteignung kann auch
die dauernde oder vorübergehende Einschränkung eines Rechts sein (E. 3c).

    Wirkungen der Enteignung für die beschränkt dinglichen Rechte und die
im Grundbuch vorgemerkten persönlichen Rechte. Folgen der Unterlassung
der Aufforderung zur Anmeldung beschränkt dinglicher Rechte gemäss Art. 91
Abs. 1 EntG (E. 6a). Verwirkung der Entschädigungsforderung nach Art. 41
Abs. 2 EntG (E. 6b).

    Pflicht des Enteigners, Ersatzvorkehren im Sinne von Art. 7 Abs. 2
und 3 EntG zu treffen, wenn eine öffentliche Zufahrt durch den Bau oder
Betrieb des Werkes beeinträchtigt wird. Zuständigkeit der Eidgenössischen
Schätzungskommission zur Beurteilung von Entschädigungsbegehren, die sich
aus der Pflicht zur Wahrung öffentlicher und nachbarrechtlicher Interessen
ergeben (E. 7).

    Bewertung der Dienstbarkeit und Bestimmung der Entschädigung für die
Zufahrtsbeschränkung (E. 8).

Sachverhalt

    A.- Per la creazione della nuova Piazza d'armi di Isone, la
Confederazione svizzera - Dipartimento militare federale (DMF) - acquistò
negli anni sessanta/inizio settanta a trattative private oltre 240 ha di
terreno nei dintorni dell'omonimo Comune ticinese. Un accordo relativo
all'acquisto di ulteriori 809 ha circa, di proprietà del Patriziato di
Isone, stipulato con l'amministrazione patriziale, naufragò invece per
la mancata adesione dell'Assemblea patriziale. La Confederazione - DMF -,
agendo col patrocinio di un avvocato, chiese pertanto il 4 novembre 1972
al Presidente della Commissione federale di stima del 13o circondario
l'apertura di un procedimento di espropriazione nei confronti del
Patriziato di Isone. Con decisione del 6 novembre 1972 il Presidente
autorizzò l'espropriante ad avvalersi della procedura abbreviata ai
sensi dell'art. 33 LEspr (RS 711). L'avviso personale fu notificato
all'espropriato; il 6 dicembre 1972 il DMF presentò istanza di anticipata
immissione in possesso. L'11 dicembre 1972 il Presidente della CFS citò
le parti all'udienza di conciliazione e di eventuale stima indetta per il
22 dicembre 1972. Nessuna pubblicazione (art. 45 cpv. 2 LEspr) fu fatta
circa tale udienza.

    All'udienza di conciliazione il Patriziato di Isone ritirò
l'opposizione; un accordo fu raggiunto circa l'immissione in
possesso. Una convenzione definitiva con il Patriziato di Isone fu
stipulata dall'espropriante il 30 ottobre 1973; essa fu omologata dal
Presidente della CFS il 5 novembre 1973; i rapporti giuridici dalla
stessa contemplati sono stati approvati dal DMF il 19 novembre 1973;
l'iscrizione a RFP fu effettuata il 30 novembre 1973.

    A nord-est del villaggio di Isone si apre la valle di Caneggio
che, con andamento sinuoso verso levante, culmina sul Camoghé
(2227 m/slm). Nella parte superiore della valle, in territorio della
"Comunanza Medeglia-Robasacco", si stende l'alpe di Caneggio, suddiviso
nelle corti inferiore (1421 m/slm), di mezzo (1471 m/slm) e di Campo
(1600 m/slm). L'alpe di Caneggio è proprietà del Patriziato di Medeglia
per due terzi e del Patriziato di Robasacco per un terzo. Censito quale
particella n. 1 di detta "Comunanza", l'alpe ha una superficie di oltre
287 ha, e comprende pascoli, pascoli boscati, pascoli cespugliati e
foresta. All'alpe di Caneggio si accede, dopo esser saliti dall'abitato
di Isone alla Cima di dentro e da qui ai Monti del Tiglio per la strada
edificata col raggruppamento dei terreni (RT) di Isone degli anni
cinquanta, percorrendo un sentiero-mulattiera che si snoda sul fianco
orografico destro della valle di Caneggio. Nessun accesso esiste da nord,
cioè dalla valle Morobbia.

    I fondi del Patriziato di Isone acquistati dalla Confederazione in
virtù della cennata procedura sono stati inclusi nel comprensorio della
Piazza d'armi, il quale si estende anche su territorio dei Comuni di
Lopagno, Vaglio, Lugaggia, Cagiallo, Sala e Ponte Capriasca. L'accesso
all'alpe di Caneggio comporta quindi necessariamente l'attraversamento
della Piazza d'armi.

    Buona parte del sentiero di accesso all'alpe di Caneggio è situato
nella zona di tiro 1 della Piazza d'armi. Il comando della Piazza d'armi
ha emanato categoriche disposizioni che limitano la percorribilità di tale
sentiero tra la Cima di dentro e il limite della proprietà dei Patriziati
di Medeglia e Robasacco. Ad eccezione delle domeniche e dei giorni festivi
cantonali, l'intero tratto di sentiero dev'essere sgombro di ogni passante,
tranne negli intervalli che vanno dalle ore 24.00 alle ore 7.00, dalle ore
12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle 19.00, essendo precisato che
le ore 07.00 e, rispettivamente, 13.30 e 19.00 significano l'ultimo termine
per l'arrivo, sia il viaggio effettuato in salita oppure in discesa.

    Subito dopo la messa in esercizio della Piazza d'armi, i Patriziati
di Medeglia e Robasacco intervennero presso il DMF affinché, in
riconoscimento del loro diritto, le limitazioni al transito fossero
abolite, subordinatamente fosse loro corrisposta indennità per i pregiudizi
derivantigli.

    Il 16 ottobre 1986, con istanza sottoscritta dal Capo del DMF,
e controfirmata per approvazione dalle due Amministrazioni patriziali
interessate, la Confederazione/DMF ha chiesto al Presidente della CFS del
13o circondario l'apertura di una procedura d'espropriazione (definita
"materiale").

    All'udienza di conciliazione del 2 marzo 1988, l'espropriante contestò
l'esistenza di una servitù a favore dei due Patriziati ed a carico della
proprietà della Confederazione (ex Patriziato di Isone), trattandosi
di sentieri aperti al pubblico. Le parti abilitarono tuttavia la CFS a
giudicare sull'esistenza del diritto a'sensi dell'art. 69 cpv. 2 LEspr.

    La CFS si è pronunciata con decisione del 13 dicembre 1993. Essa ha
condannato la Confederazione/DMF a versare al Patriziato di Medeglia
(2/3) e al Patriziato di Robasacco (1/3), un'indennità in capitale di
fr. 33'592.-- oltre gli interessi al saggio usuale per l'espropriazione
"materiale" del diritto di passo sui mappali n. 1 e 1131 di Isone nel
periodo dal 14 luglio 1982 alla data della sua decisione, come pure a
pagare loro un'indennità annua di fr. 2'964.-- per il periodo susseguente,
esigibile la prima volta il 19 luglio 1994.

    La Confederazione svizzera/DMF ha interposto contro questa decisione
un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede ch'essa sia
annullata nei suoi dispositivi di condanna, e che nessuna indennità sia
riconosciuta per l'interruzione temporanea del transito pubblico.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- La CFS - appoggiandosi alla formulazione impiegata nell'istanza di
apertura del procedimento dallo stesso DMF - ha considerato il caso come
espropriazione materiale. A suffragio, essa ha addotto che il diritto
di transito in oggetto è "unicamente limitato, ma non soppresso (cioè
espropriato)", e ne ha tratto la conclusione che l'art. 23 cpv. 1 LEspr
è inapplicabile. Questo modo di vedere non può esser condiviso.

    a) Le Commissioni federali di stima sono dei tribunali amministrativi
speciali, cui la legge di espropriazione del 20 giugno 1930 ha affidato il
compito di derimere - esclusivamente a richiesta dell'ente pubblico munito
per legge del potere di espropriare, o dell'ente al quale tale diritto
può esser conferito (art. 2, 3 cpv. 1, 2, 3, art. 55 cpv. 2 LEspr) - le
controversie relative al pagamento di indennità espropriative previste
in quella legge (DTF 119 Ib 451 segg. consid. 1b, 116 Ib 254 consid. 2c,
112 Ib 125 seg. consid. 2, 177 seg. con riferimenti).

    b) Eccezionalmente, le CFS sono pure competenti a derimere controversie
relative a casi d'espropriazioni materiale, ove disposizioni speciali della
LEspr o di altre leggi federali a ciò le abilitano, com'è, ad esempio, il
caso degli art. 44 LEspr (cfr. DTF 109 Ib 270 consid. 2a), 18 cpv. 2 e 25
cpv. 3 della legge sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) o dell'art. 44
cpv. 1 e 4 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA): in queste
evenienze, esse possono esser adite direttamente dagli aventi diritto,
senza che sia necessaria l'istanza di apertura del procedimento da parte
dell'espropriante (cfr. DTF 112 Ib 126).

    In difetto di disposizioni legali speciali come quelle menzionate,
chi si pretende vittima di un'espropriazione materiale deve convenire
la Confederazione mediante l'azione di diritto amministrativo (art. 116
lett. c OG; cfr. DTF 118 Ib 243 consid. 1).

    Ne viene che, se l'opinione della CFS trattarsi di un'espropriazione
materiale fosse corretta, questa avrebbe dovuto riconoscersi incompetente
(art. 64 cpv. 2 LEspr): ma, come si vedrà, tale non è il caso.

    c) Le servitù rientrano infatti nella categoria dei diritti
reali che a'sensi dell'art. 5 LEspr possono formare oggetto di
espropriazione. Contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata,
l'espropriazione non comprende soltanto l'estinzione definitiva del diritto
espropriato, ma, come precisa il capoverso secondo dell'art. 5 LEspr, anche
la limitazione dello stesso diritto a titolo permanente o temporaneo. Che
poi il diritto di espropriare possa esser esercitato, oltre per la
costruzione e la manutenzione di un'opera e per il suo futuro ampliamento,
anche - come nella specie - per il suo esercizio, è chiaramente precisato
dall'art. 4 lett. a LEspr. Pertanto - premessa l'esistenza della servitù
vantata dai Patriziati di Medeglia e Robasacco - la fattispecie è retta
dalla LEspr, e la CFS si è giustamente ritenuta competente. D'altronde,
come si vedrà in appresso, essa sarebbe stata competente nella specie
anche se, contrariamente alla tesi degli espropriati, il diritto reale
limitato oggetto dell'espropriazione formale fosse da ritenere inesistente
(cfr. consid. 7).

Erwägung 4

    4.- (Una convenzione stipulata nel 1662 riconosce un diritto di passo
con bestiame a favore dei Patriziati di Medeglia e Robasacco - successori
della vicinia di Medeglia - nella loro qualità di proprietari dell'alpe
di Caneggio attraverso le terre allora di proprietà del Patriziato di
Isone. L'entrata in vigore al 1o gennaio 1912 del CC non ha posto fine a
codesto diritto reale limitato, che pertanto esisteva al momento in cui
la Confederazione ha fatto aprire nel 1972 la procedura d'espropriazione
contro il proprietario Patriziato di Isone).

Erwägung 5

    5.- (Necessità di vagliare d'ufficio se e quali conseguenze per
l'esistenza della cennata servitù abbia avuto il fatto che il fondo
serviente appartenente al Patriziato di Isone sia stato espropriato
dalla Confederazione con la procedura aperta con decreto 6 novembre
1972 del Presidente della CFS e conclusa con l'accordo del 30 ottobre
1973 e, per il caso in cui in conseguenza di quella procedura il diritto
reale gravante sul fondo del Patriziato di Isone si fosse estinto, quali
conseguenze deriverebbero per la pretesa di indennità del Patriziato di
Medeglia e Robasacco).

Erwägung 6

    6.- L'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o
il diritto che l'espropriazione costituisce sul fondo in suo favore
per effetto del pagamento dell'indennità o dell'importo fissato secondo
l'art. 19bis capoverso 2 LEspr (art. 91 cpv. 1, prima frase LEspr). In
mancanza d'intesa contraria delle parti, i diritti reali limitati nonché
i diritti personali annotati nel registro fondiario che gravano il fondo
espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida ("trotz
der ergangenen Aufforderung", "malgré la sommation intervenue"), essi
non sono stati notificati e stimati dalla Commissione di stima (cpv. 1,
seconda frase). Rimane riservato il diritto di far valere posticipatamente
una pretesa d'indennità in conformità dell'art. 41 LEspr (terza frase). Il
pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui l'indennità sia
stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espropriazione mediante
accordi fra le parti (art. 91 cpv. 2 LEspr).

    a) aa) Il principio per cui l'espropriante acquista il fondo
espropriato libero dai diritti reali limitati o dai diritti personali
annotati nel registro fondiario è la conseguenza dell'acquisto originario
che l'espropriazione comporta (F. HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes,
n. 11 ad art. 91 LEspr; H. REY, Berner Kommentar, Band IV, 2. Abteilung,
Systematischer Teil, n. 313; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes,
I, n. 10 e 13 ad art. 91 LEspr). Si tratta, per il titolare di codesti
diritti, di un'espropriazione indiretta ("mittelbare Enteignung, cfr. REY,
loc.cit., n. 313; DTF 102 Ib 175 consid. 1). Come risulta dall'art. 91
cpv. 1, seconda frase, l'estinzione dei diritti reali limitati gravanti
il fondo espropriato non ha tuttavia carattere inderogabile: le parti
- ove tale soppressione non sia ad es. indispensabile per l'impresa
dell'espropriante - vi possono per accordo derogare: anzi, come annota
a ragione HESS/WEIBEL (loc.cit., n. 14), è sufficiente la rinuncia
unilaterale dell'espropriante, che sfugge così all'obbligo previsto
dall'art. 23 cpv. 1 LEspr di indennizzare l'avente diritto.

    L'estinzione dei diritti reali limitati presuppone però in linea di
principio, come emerge dalla seconda frase del cpv. 1 dell'art. 91 LEspr
("nonostante l'avvenuta diffida"), che il loro titolare sia stato posto in
grado di notificarli. Se tale diffida è stata omessa, ed in conseguenza di
tale omissione non v'è stata notifica, il diritto reale limitato continua
a sussistere, a meno che la commissione l'abbia ciononostante stimato in
applicazione dell'art. 38 LEspr, il quale fa obbligo a quest'autorità
di stimare anche in assenza di notifica i diritti che sono constatati
nella tabella di espropriazione o siano notori (al proposito cfr. DTF
116 Ib 394 consid. d, bb). Decidere in senso contrario significherebbe
infatti privilegiare l'espropriante in una misura affatto ingiustificata
e contraria alla garanzia della proprietà. Si avverta, d'altronde, che
l'espropriante, ove la soppressione del diritto reale limitato si avveri
necessaria per l'opera, ha sempre la facoltà di far aprire una nuova
procedura d'espropriazione contro il suo titolare.

    bb) Nel caso di specie, una diffida conforme alle esigenze dell'art. 91
cpv. 1 LEspr è stata omessa.

    Nessun avviso pubblico ai sensi dell'art. 30 LEspr è
stato fatto, la procedura abbreviata secondo l'art. 33 essendo
stata autorizzata. Quest'ultima procedura non è stata d'altronde
regolare. L'espropriante, infatti, non ha prodotto il piano dell'opera
(art. 27 cpv. 1 in combinazione con art. 34 cpv. 1 lett. d LEspr), che deve
indicare la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera stessa come pure
i provvedimenti previsti a tutela dell'interesse pubblico. Ora, tale piano
dell'opera, poi prodotto nella presente procedura, avrebbe consentito di
constatare già allora che l'impresa dell'espropriante comprometteva gli
accessi all'alpe di Caneggio. Nessun avviso personale è stato inviato
ai Patriziati di Medeglia e Robasacco. Per la situazione dei luoghi,
tali conseguenze non potevano però sfuggire al DMF: l'autorità militare
non poteva segnatamente escludere che l'esistente sentiero indicasse
un diritto di passo spettante ai proprietari dell'alpe sovrastante,
e che quindi ai titolari di tale servitù competesse qualità di parte
nel procedimento espropriativo (F. HESS, op.cit., n. 1 e 2 ad art. 23
LEspr; HESS/WEIBEL, op.cit., n. 4 allo stesso articolo). Quand'anche la
Confederazione fosse partita dal convincimento che il sentiero fosse
pubblico, essa avrebbe avuto il dovere di avvisare il Comune di Isone
e la comunanza Medeglia/Robasacco, perché tale sentiero costituiva
un'opera pubblica suscettibile di esser pregiudicata dall'esecuzione
o dall'esercizio dell'impresa dell'espropriante (art. 7 cpv. 2 LEspr;
cfr. anche l'art. 18 cpv. 1 LEspr, che prevede la possibilità di sostituire
con una prestazione in natura il risarcimento in denaro segnatamente
quando l'espropriazione pregiudica "delle vie di comunicazione"). Infine,
l'udienza di conciliazione non è stata annunciata mediante pubblicazione
("durch öffentliche Bekanntmachung", "par voie de publication") come
prescrive l'art. 45 cpv. 2 LEspr, proprio al fine di raggiungere quegli
interessati cui, non risultando i loro diritti da registri pubblici,
non è stato notificato l'avviso personale (F. HESS, op.cit., n. 10 ad
art. 45 LEspr). È vero che con la riforma del regolamento concernente
le commissioni federali di stima del 24 aprile 1972 (art. 23 cpv. 3), lo
stesso Tribunale federale ha disposto che nei casi di procedura abbreviata
si prescinde, a certe condizioni, da una citazione pubblica, contrariamente
a quanto stabiliva la precedente ordinanza del 22 maggio 1931 (art. 21
vecchio testo). Certo è però che codesta misura, introdotta per ragioni
di semplificazione, non può comunque aver conseguenze pregiudizievoli
per i due patriziati.

    Se ne deve concludere che, per omissione della diffida prevista
dall'art. 91 cpv. 1 LEspr, la pregressa espropriazione del fondo serviente
non ha provocato l'estinzione della servitù di passo.

    b) In via abbondanziale, va d'altronde notato che le pretese
dei Patriziati di Medeglia e Robasacco al pagamento di un'indennità
espropriativa sussisterebbero quand'anche si dovesse ritenere
che, contrariamente a quanto si è esposto sub a, il diritto reale
limitato si sia estinto in conseguenza dell'espropriazione del fondo
serviente. L'articolo 91 cpv. 1 ultima frase LEspr subordina bensì il
diritto di far valere posticipatamente la pretesa di indennità alle
condizioni enunciate nell'art. 41 LEspr, segnatamente al rispetto
di termini di perenzione di trenta giorni, rispettivamente sei mesi
prescritti nell'art. 41 cpv. 2 lett. a e b per l'insinuazione delle
pretese al presidente della Commissione di stima una volta trascorso
il termine per le notificazioni e dopo la procedura di stima. Ma, per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, la perenzione comminata
dall'art. 41 cpv. 2 LEspr interviene soltanto se nel comune in cui il
fondo è situato ha avuto luogo una procedura ordinaria con pubblici avvisi
(art. 30 LEspr), oppure se, nel quadro di una procedura abbreviata (art. 33
LEspr), l'espropriato ha ricevuto l'avviso personale previsto dall'art. 34
LEspr (DTF 119 Ib 340/41, 116 Ib 391 consid. 3a, 113 Ib 38 consid. 3,
110 Ib 371 consid. 1 e rif.).

    Come si è visto (supra, a/bb) nessuna di queste alternative condizioni
è verificata nella specie, per cui una perenzione delle pretese dei
Patriziati di Medeglia e di Robasacco è esclusa.

    L'espropriante non ha fatto valere neppure che le pretese dei
Patriziati si siano estinte per prescrizione, questione che il Tribunale
federale non esamina d'ufficio.

Erwägung 7

    7.- Pure a titolo abbondanziale, giova rilevare d'altronde che
la Confederazione non potrebbe sottrarsi all'obbligo di corrispondere
un'indennità retta dalla legge d'espropriazione e da stabilire dalla
Commissione federale di stima, neppure se si volesse ammettere che il
sentiero controverso attraverso i fondi già del Patriziato di Isone come
la ricorrente sostiene, un passo pubblico.

    In tale ipotesi, infatti, il sentiero dovrebbe manifestamente
considerarsi come "un'opera pubblica esistente" a'sensi dell'art. 7 cpv. 2
LEspr, disposizione che a titolo esemplificativo menziona espressamente
le strade. Ora, nella misura in cui l'esecuzione o l'esercizio della
sua impresa rechi pregiudizio a simili opere, l'espropriante deve
prendere tutti i provvedimenti per assicurarne l'uso, in quanto ciò sia
richiesto dall'interesse pubblico, adottando se del caso provvedimenti
di sostituzione (art. 7 cpv. 2 e 3 LEspr). Si rilevi di transenna che la
stessa Commissione di stima militare del 9o circondario aveva adombrato,
quale provvedimento sostitutivo, la costruzione di un nuovo accesso a
nord del Pizzo Corgella, cioè sul versante sud della Val Morobbia. Certo,
un simile provvedimento avrebbe potuto esser imposto all'espropriante solo
dalle autorità chiamate a statuire sulle opposizioni in senso lato contro
l'espropriazione, che comprendono anche le domande di modifica dei piani
e quelle fondate sugli art. 7 a 10 LEspr (DTF 104 Ib 355 consid. 3a). Che
i Patriziati di Medeglia e Robasacco non abbiano richiesto simili misure
sostitutive e si siano adagiati alle restrizioni imposte, non nuoce però
loro. Segnatamente, ciò non li priva del diritto di presentare domanda di
indennità derivante dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello
dei fondi vicini, domanda sulla quale, appunto, è competente a decidere
la CFS (art. 64 cpv. 1 lett. c LEspr - cfr. in proposito DTF 104 Ib 348,
355 seg. consid. 3).

    Infine, manifestamente a torto il DMF invoca, in questo contesto,
l'art. 87 cpv. 2 lett. c del decreto federale del 30 marzo 1949 concernente
l'amministrazione dell'esercito (DAE; RS 510.30). Questa disposizione ha
tratto ai danni causati a strade e vie dalla loro utilizzazione a scopi
militari, e limita la responsabilità della Confederazione ai danni che sono
la conseguenza di un uso straordinariamente intenso. Essa è manifestamente
inapplicabile nella specie.

Erwägung 8

    8.- Resta quindi da esaminare se l'indennità espropriativa accordata
dalla CFS ai Patriziati di Medeglia e Robasacco debba esser annullata o
ridotta come richiesto dalla Confederazione; un aumento è infatti escluso
in assenza di ricorsi principale o adesivo degli espropriati.

    a) Le servitù non costituiscono beni in commercio, e non hanno
quindi un valore venale ai sensi dell'art. 19 lett. a LEspr. Sia che si
tratti dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico
di un fondo, oppure - come nella specie - della soppressione o della
limitazione di una servitù di cui beneficia il fondo dell'espropriato,
per la determinazione dell'indennità sono applicabili i criteri risultanti
dalle lett. b e c di quella disposizione. In applicazione del cosiddetto
metodo della differenza, occorre, nella prima delle ipotesi accennate,
porre a raffronto il valore venale del fondo libero dall'onere con
il valore venale dello stesso fondo dopo imposizione dell'aggravio;
nella seconda ipotesi - qui in discussione - confrontare il valore
venale del fondo al beneficio del diritto con il valore venale dopo la
soppressione o la limitazione di tale diritto. Accanto a tale diminuzione
del valore venale (art. 19 lett. b LEspr) va poi preso in considerazione
l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato in
quanto essi possano esser previsti, nel corso ordinario delle cose,
come una conseguenza dell'espropriazione (art. 19 lett. c LEspr).
Analogamente si deve procedere quando oggetto dell'espropriazione sia
una servitù personale di cui beneficia l'espropriato: in ogni caso, è
determinante la modificazione della situazione patrimoniale dell'avente
diritto, e l'indennità si misura con gli stessi criteri che il giudice
civile applica per il riscatto o la riduzione di una servitù nel caso
previsto dall'art. 736 cpv. 2 CC (DTF 102 Ib 176 seg. consid. 2).

    b) (Nel caso in esame, la CFS ha stabilito l'indennità nella forma di
una prestazione periodica annua, ciò che le è consentito dall'art. 17 LEspr
(l'assegnazione in capitale di fr. 33'592.-- costituisce semplicemente il
cumulo delle rendite già scadute durante 11 anni e 4 mesi). Per determinare
la prestazione annua di 2'964.-- fr., la CFS ha valutato le incidenze
negative che comporta la limitazione della libera accessibilità all'alpe
(diminuzione dei contributi statali all'alpeggio in conseguenza del minor
carico dell'alpe, il maggior aggravio per pulizia del bosco e le maggiori
spese per un alpatore aggiunto e per l'assistenza veterinaria). Conferma
di tale valutazione sulla base delle conclusioni a cui è giunto il
perito designato dal Tribunale federale. Inoltre, una prestazione
annua che non raggiunge i tremila franchi rappresenta, al tasso del 5%,
l'interesse prodotto da un capitale inferiore ai fr. 60'000.--. Se si
pon mente che la stessa Confederazione aveva a suo tempo offerto ai
Patriziati fr. 1'200'000.-- per l'acquisto dell'alpe un minor valore
di fr. 60'000.- non costituisce che il 5% di tale somma. Ora, non fa
dubbio che la grave limitazione temporale dell'accessibilità comporta
una svalutazione dell'alpe sicuramente non inferiore a tale percentuale).