Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 219



121 II 219

37. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale dell'11
ottobre 1995 nella causa C. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 16 Abs. 2 und 3 SVG, Art. 98a OG;
Führerausweisentzug, Garantie eines unabhängigen und unparteiischen
Gerichts, Öffentlichkeit des Verfahrens.

    Beim Warnungsentzug hat der Betroffene Anspruch auf eine gerichtliche
Überprüfung und auf eine öffentliche Verhandlung (E. 2a). Verletzung
dieser Grundsätze im konkreten Fall (E. 2b).

    Anweisung an den Kanton Tessin, der Beschwerdeführerin eine
Gerichtsinstanz zur Verfügung zu stellen, vor welcher die verlangte
öffentliche Verhandlung durchgeführt werden kann (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Con decisione dell'8 marzo 1995, il Dipartimento delle istituzioni
del Cantone Ticino revocava a C. la licenza di condurre veicoli a
motore per la durata di un mese e mezzo, per avere, il 17 gennaio 1995,
circolando sull'autostrada in territorio di Wassen (UR), superato di 41
km/h la velocità massima consentita di 80 km/h.

    Adito dall'interessata, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne
respingeva il ricorso con decisione del 26 aprile 1995.

    B.- C. è insorta con tempestivo ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo, in via
principale, il suo annullamento e il rinvio della causa all'autorità
cantonale per un nuovo giudizio; in via secondaria, essa domanda che
la durata della revoca della licenza di condurre sia ridotta ad un
mese. Contemporaneamente, essa ha altresì richiesto che al suo gravame
sia conferito effetto sospensivo.

    Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino propone di respingere il
ricorso di diritto amministrativo. L'Ufficio federale di polizia postula
la reiezione del gravame nella misura in cui quest'ultimo concerne
la durata della revoca della licenza di condurre, mentre rinuncia a
presentare osservazioni in quanto esso censura asseriti vizi procedurali,
segnatamente la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU.

    C.- Il Presidente della Corte di cassazione del Tribunale federale
ha accolto, in data 4 luglio 1995, l'istanza di conferimento dell'effetto
sospensivo.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere
la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del
potere di apprezzamento, nonché, ove l'istanza inferiore non è, come
nella fattispecie, un'autorità giudiziaria, l'accertamento inesatto
o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b,
art. 105 cpv. 2 OG). Per violazione del diritto federale si intende pure
la lesione del diritto di rango costituzionale, segnatamente dell'art. 6
CEDU (DTF 118 Ib 417 consid. 2a).

Erwägung 2

    2.- La ricorrente fa valere - da ultimo, ma la censura va trattata
preliminarmente - che, in violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, le è stato
negato il diritto ad una pubblica udienza dinanzi ad un tribunale
indipendente ed imparziale.

    a) Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad una
pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta. L'art. 6 n. 1 CEDU prevede eccezioni al principio della
pubblicità nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della
sicurezza nazionale, o quando lo esigono gli interessi dei minori o
la tutela della vita privata delle parti nel processo, oppure quando la
pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la censura concernente la violazione
dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere sollevata nell'ambito del procedimento
cantonale, segnatamente dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza
(DTF 120 Ia 19 consid. 2c). La revoca a scopo d'ammonimento della licenza
di condurre è una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 n. 1 CEDU; la persona interessata da un simile provvedimento
ha quindi diritto alle garanzie discendenti da tale articolo, segnatamente
ad una pubblica udienza dinanzi a un tribunale indipendente ed imparziale
(DTF 121 II 22 consid. 3c e 4).

    b) Nella fattispecie, la revoca della licenza di condurre è stata
pronunciata, in prima istanza, dal Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino, e per esso dalla Sezione cantonale della circolazione
del Cantone Ticino. Quale autorità di ricorso ha giudicato il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino. Né il Dipartimento delle istituzioni,
né il Consiglio di Stato del Cantone Ticino costituiscono tribunali
indipendenti ed imparziali ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (v. DTF 120 Ia
19 consid. 4a; 119 Ia 88 consid. 5a). In entrambe le occasioni non vi è
stata alcuna udienza pubblica. La ricorrente ha esplicitamente censurato,
dinanzi all'ultima istanza cantonale, l'assenza di una pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale. Essa non ha quindi
rinunciato ai diritti che le sono garantiti dall'art. 6 n. 1 CEDU. Non
sussistono d'altronde motivi tali da giustificare la rinuncia allo
svolgimento di un pubblico dibattimento. Una procedura in sede cantonale
dinanzi a un tribunale indipendente è la sola che consenta di controllare
giudiziariamente se la durata della revoca della licenza di condurre
ordinata dall'autorità amministrativa sia adeguata (DTF 115 Ia 406
consid. 3b/bb). Questo compito non incombe al Tribunale federale, cui
spetta al proposito soltanto sindacare un eventuale eccesso o abuso di
potere da parte dell'autorità giudiziaria cantonale. È quindi ravvisabile
nel caso concreto la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, sia per quanto
riguarda l'esigenza di un tribunale indipendente ed imparziale sia per
ciò che concerne la richiesta di una pubblica udienza. Ne discende che
la censura sollevata, rivelatasi fondata, va accolta e la decisione
impugnata annullata.

    c) Con osservazioni del 7 giugno 1995, il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino sottolinea, a proposito delle censure concernenti la
violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, che è stato istituito un gruppo di
lavoro con il compito di elaborare gli adeguamenti legislativi necessari
per l'attuazione delle esigenze poste da tale norma, nonché dal (nuovo)
art. 98a OG. Ciò non è sufficiente per ovviare alle attuali mancanze
dell'organizzazione giudiziaria cantonale. Se è vero che i Cantoni
dispongono di un periodo di cinque anni, a far tempo dal 15 febbraio
1992, per emanare le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza,
l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo
l'art. 98a OG (n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della modificazione
del 4 ottobre 1991), è altresì vero ch'essi possono, se necessario,
emanare tali disposizioni provvisoriamente in forma di atti legislativi
non sottoposti a referendum (n. 1 cpv. 2 disp. fin. della medesima
modificazione). La giurisprudenza del Tribunale federale prevede
d'altronde che i Cantoni sono tenuti ad assicurare la protezione
giuridica garantita dall'art. 6 n. 1 CEDU anche nei casi ove la
legislazione cantonale vigente non lo prevede. In simili circostanze, i
Cantoni devono garantire tale protezione direttamente in base all'art. 6
n. 1 CEDU, mediante un'interpretazione conforme delle disposizioni in
vigore, l'emanazione di un regolamento transitorio o la designazione del
tribunale competente nel caso concreto (DTF 120 Ia 19 consid. 2c bb;
118 Ia 331 consid. 3b). L'instaurazione di una procedura conforme ai
dettami dell'art. 6 n. 1 CEDU già a livello cantonale permette di evitare
eccessivi ritardi, contrari al principio convenzionale della celerità,
nonché la necessità di invocare, a salvaguardia dei propri diritti,
il Tribunale federale, ciò che sarebbe incompatibile con il principio
dell'economia processuale (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). Alla luce delle
precedenti considerazioni, le autorità cantonali del Cantone Ticino sono
quindi invitate a mettere a disposizione della ricorrente un'istanza
giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, dinanzi alla quale potrà pure
essere effettuata l'udienza pubblica richiesta.

Erwägung 3

    3.- ("Spese")