Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 II 214



121 II 214

36. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 7 luglio
1995 nella causa F. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Art. 16 Abs. 2 und 3 SVG, Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. d
EMRK; Bindung der Verwaltungsbehörden an das Strafurteil;
Recht des Angeschuldigten auf Befragung der Belastungszeugen im
Führerausweisentzugsverfahren?

    Wenn der Angeschuldigte weiss oder voraussehen muss, dass gegen
ihn ein Führerausweisentzugsverfahren durchgeführt wird, muss er seine
Verteidigungsrechte schon im (summarischen) Strafverfahren geltend machen,
und die für den Führerausweisentzug zuständige Behörde darf in der Regel
nicht von den Tatsachenfeststellungen des rechtskräftigen Strafentscheids
abweichen (E. 3a). Auf Grund der Umstände durfte der Beschwerdeführer
darauf vertrauen, dass die Entzugsbehörde den Sachverhalt erneut prüfe
(E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Il 25 giugno 1993, immediatamente dopo gli eventi in esame,
X. denunciava F. per averlo superato a destra sull'autostrada N2, in
territorio di Cadenazzo, costringendolo, una volta rientrato sulla corsia
di sinistra, a frenare bruscamente, ciò che provocava il suo sbandamento e
la collisione con il guidovia laterale destro. F. contestava tale versione
dei fatti, mentre Y., testimone dell'accaduto, confermava sostanzialmente
la versione resa alla polizia dal denunciante.

    Il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per il tramite
dell'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione,
apriva nei confronti di F. sia un procedimento penale sia un procedimento
amministrativo.

    Il 16 agosto 1993, F. era invitato a presentare, nell'ambito del
procedimento penale, sue eventuali osservazioni. Con lettera del 30
agosto 1993, egli contestava nuovamente le infrazioni imputategli
ed esprimeva i propri dubbi sull'imparzialità del teste Y., dato che
quest'ultimo, come X., è di cittadinanza italiana, abita nella medesima
regione nel Canton Turgovia e, al momento dei fatti in esame, era pure
diretto a Milano; inoltre, F. si riservava il diritto di discutere la
questione con gli agenti che avevano redatto il rapporto di polizia. Con
decisione del 17 settembre 1993, il Dipartimento delle istituzioni del
Cantone Ticino infliggeva a F. una multa di fr. 500.- per avere infranto
i combinati disposti art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 1, 44 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS
(RS 741.01). Adito dall'interessato, il Tribunale cantonale amministrativo
del Cantone Ticino dichiarava, con sentenza del 1o dicembre 1993, il
ricorso inammissibile poiché insinuato tardivamente.

    Il 9 settembre 1993, F. era pure invitato ad esprimersi nel
quadro del procedimento amministrativo relativo alla revoca della
licenza di condurre. Con atto del 20 settembre 1993, egli contestava
di aver effettuato una manovra di sorpasso sulla destra, definiva di
compiacenza la deposizione resa dal teste Y. e chiedeva l'audizione di
quest'ultimo e di X. in sua presenza. L'Ufficio giuridico della Sezione
cantonale della circolazione comunicava a F., in data 28 settembre 1993,
che il suo caso sarebbe stato riesaminato, dal profilo amministrativo,
dopo la conclusione del procedimento penale in corso. Il 10 novembre
1993, F. era nuovamente invitato a prendere posizione nell'ambito
del procedimento amministrativo; con scritto del 15 novembre 1993,
egli rinviava, sostanzialmente, alle sue precedenti osservazioni. Il
25 novembre 1993, l'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della
circolazione informava F. di voler considerare nulla la richiesta del 10
novembre 1993, in quanto avvenuta erroneamente avuto riguardo al fatto
che il procedimento penale era ancora pendente. Sollecitato nuovamente,
il 7 ottobre 1994, a presentare sue eventuali osservazioni relative al
procedimento amministrativo, F. rinviava ancora ai suoi precedenti scritti.

    Con decisione del 17 novembre 1994, il Dipartimento delle istituzioni
revocava a F., per i fatti sopra illustrati, la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di tre mesi. Adito dall'interessato,
il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ne respingeva il ricorso con
decisione del 10 gennaio 1995.

    B.- F. è insorto con ricorso di diritto amministrativo e
(subordinatamente) ricorso di diritto pubblico, riuniti in un unico
atto, dinanzi al Tribunale federale contro tale decisione. Egli chiede
l'annullamento della decisione impugnata nonché della decisione del 17
novembre 1994 con cui gli è stata revocata la licenza di condurre per la
durata di tre mesi. Con scritto del 7 marzo 1995, egli ha altresì chiesto
che al suo gravame sia conferito effetto sospensivo.

    Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino propone di respingere il
ricorso di diritto amministrativo, mentre l'Ufficio federale di polizia
ha rinunciato a presentare osservazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- Il ricorrente censura la violazione del diritto di essere sentito,
sancito dall'art. 4 Cost., nonché dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, poiché
l'autorità amministrativa cantonale non ha accolto la sua richiesta -
formulata pure dinanzi all'ultima istanza - di (far) interrogare in sua
presenza i testimoni a carico.

    La revoca a scopo d'ammonimento della licenza di condurre è una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 121 II 22 consid. 3c). Secondo l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU,
ogni imputato ha il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni
a carico. Tale diritto è sancito pure dall'art. 4 Cost., segnatamente dal
diritto di essere sentito da esso discendente (DTF 118 Ia 457 consid. 2b
e rinvii). Nella fattispecie, l'autorità amministrativa, segnatamente il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino quale ultima istanza cantonale,
ha dichiarato, a giustificazione del suo rifiuto di dare seguito alla
richiesta del ricorrente, di non potersi scostare dalla decisione penale
passata in giudicato, segnatamente dagli accertamenti di fatto in essa
contenuti. Si pone pertanto il quesito se l'autorità amministrativa
cantonale avrebbe dovuto scostarsi da tale giudizio, oppure se doveva
considerarlo vincolante per la propria decisione.

    a) Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, ove esista
nei confronti dell'interessato una denuncia penale o sia presumibile
che quest'ultima abbia luogo, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in
cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento
litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF
119 Ib 158 consid. 2). L'autorità amministrativa competente a ordinare
la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni,
dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta
in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi
ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato
pronunciato secondo la procedura ordinaria, ossia in una pubblica
udienza con audizione delle parti e interrogazione dei testimoni a
carico e a discarico, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere
inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove
ritenute necessarie (DTF 119 Ib 158 consid. 3). Nella fattispecie, al
ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 500.-. Tale condanna non è
stata pronunciata nel quadro di una procedura penale ordinaria ai sensi
della giurisprudenza sopra illustrata. Non vi è stata alcuna udienza
pubblica. X. e Y. non sono stati interrogati formalmente in qualità di
testimoni nell'ambito della procedura penale, bensì sono stati sentiti,
in assenza del ricorrente, dagli agenti di polizia che hanno redatto il
relativo rapporto. Di principio, l'autorità amministrativa non era, quindi,
legata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, e non poteva
negare con tale giustificazione il diritto del ricorrente di chiedere
l'interrogatorio dei testimoni a carico. Senonché, il principio secondo
cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti
operato in sede penale deve valere, a determinate condizioni, pure ove la
decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria
(Strafbefehlsverfahren), segnatamente ove - come nel caso in esame - la
decisione penale si fondi unicamente sul rapporto di polizia, e i testi
non siano stati interrogati formalmente, bensì sentiti dagli agenti di
polizia in assenza dell'imputato. Ciò è il caso, in particolare, laddove
l'imputato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli,
doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo (anche)
al procedimento concernente la revoca della licenza di condurre, oppure
- come nella fattispecie - ne era stato informato e, ciononostante, ha
omesso, nell'ambito della procedura (sommaria) penale, di far valere i
diritti garantiti alla difesa, o vi ha rinunciato. In simili circostanze,
l'imputato non può (più) attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali censure e mezzi di prova, bensì è tenuto, secondo
il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura
penale (sommaria), nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. Ci si può
chiedere se, nella fattispecie, questa regola possa essere opposta
al ricorrente. La questione può restare indecisa, dato che l'autorità
amministrativa cantonale era comunque tenuta, per il motivo che segue,
ad accogliere la richiesta formulata dal ricorrente.

    b) Il principio della buona fede, discendente dall'art. 4 Cost.,
garantisce, da un lato, la protezione della fiducia riposta nelle
assicurazioni e nel comportamento dell'autorità, e, dall'altro, vieta
l'abuso di diritto e l'adozione di un comportamento contraddittorio
(ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrecht,
1993, pag. 118, n. 522 segg.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
1984, vol. 1, pag. 389 segg.; v. pure DTF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia
297 consid. 2). Non può prevalersi di tale principio l'amministrato
che poteva seriamente dubitare dell'esattezza dell'informazione
ricevuta. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto più volte, nel
quadro della procedura relativa alla revoca della licenza di condurre, di
(far) interrogare X. e Y.. Con scritto del 28 settembre 1993, l'Ufficio
giuridico della Sezione cantonale della circolazione gli ha comunicato
che il suo caso, sarebbe stato riesaminato, dal profilo amministrativo,
una volta concluso il procedimento penale. Contrariamente a tale
avviso, l'autorità amministrativa non ha effettuato alcun complemento
d'istruttoria, segnatamente interrogato i testi, dopo che il Tribunale
cantonale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 1o dicembre
1993 rimasta incontestata, ha respinto siccome tardivo il ricorso inoltrato
dal ricorrente contro la condanna ad una multa di fr. 500.- inflittagli
in sede penale. Essa ha così violato il principio della buona fede
(v. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès,
in: Giurisdizione costituzionale e Giurisdizione amministrativa, 1992,
pag. 237). Vista l'assicurazione ricevuta, il ricorrente poteva infatti
confidare nel fatto che l'autorità amministrativa avrebbe assunto le prove
richieste nell'ambito del procedimento concernente la revoca della licenza,
senza ch'egli dovesse previamente esaurire i rimedi di diritto contro il
giudizio penale, segnatamente impugnare la decisione d'inammissibilità
pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino. Il
ricorrente non aveva, d' altronde, motivi per dubitare dell'informazione
datagli dall'autorità competente. Al proposito, il principio secondo cui
l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti
operato in sede penale non era, nelle circostanze concrete, suscettibile di
mettere in dubbio la validità di tale informazione, dato che finora esso si
riferiva, in particolare, ad un giudizio penale pronunciato, diversamente
che nel caso in esame, secondo la procedura ordinaria (v. consid. 3a). Ne
discende che, per queste ragioni, il gravame va accolto.