Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 270



121 III 270

54. Estratto della sentenza 1o giugno 1995 della I Corte civile nella
causa R contro B e litisconsorti (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 371 Abs. 2 OR.

    Das Abliefern, Befestigen und Anstreichen von Rolläden einer in
Renovation befindlichen Liegenschaft sind als Arbeiten zur Erstellung
eines Bauwerks zu betrachten. Arbeiten zur Behebung von Werkmängeln eines
früheren Bauwerks, die innerhalb der Verjährungsfrist von fünf Jahren
vorgenommen werden, unterbrechen die Verjährung und lösen eine neue Frist
gleicher Dauer aus.

Sachverhalt

    A.- Nel 1982 R ha fatto eseguire lavori di riattazione ad un immobile
situato a Bellinzona. Le opere da falegname e da pittore sono state
affidate alla B SA risp. alla Z SA. Le gelosie sono state oggetto di
riparazioni gratuite nel corso del 1986; B ha riparato l'opera da lei
eseguita, mentre il ritinteggio delle gelosie è stata affidato a P,
il quale è stato rimunerato dalla Z SA.

    Il 7 agosto 1992 R ha convenuto in giudizio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona i tre predetti appaltatori per il pagamento di
fr. 35'000.-- oltre interessi, adducendo in sostanza che nel 1991 sarebbe
stato necessario sostituire tutte le gelosie costruite con legno di cattiva
qualità dalla B SA, mal verniciate dalla Z SA e mal riverniciate da P nel
1986. I convenuti hanno eccepito in limine la prescrizione delle pretese.

    Con sentenza 8 giugno 1994 il Pretore ha accolto l'eccezione di
prescrizione ed ha respinto l'azione. Statuendo il 9 novembre 1994,
la II Camera civile del Tribunale ha confermato il giudizio di primo grado.

    Insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma, l'attore chiede
che sia respinta l'eccezione di prescrizione e che la causa sia rinviata
al Pretore affinché istruisca la causa nel merito.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- Il Tribunale di appello ha accolto l'eccezione di prescrizione e
respinto l'azione introdotta dall'attore: il giudizio impugnato costituisce
quindi una decisione finale giusta l'art. 48 cpv. 1 OG (DTF 111 II 56
consid. 1 e rinvii). Il gravame, tempestivo, è pertanto proponibile.

Erwägung 2

    2.- Applicando alla fattispecie le norme sul contratto di appalto,
segnatamente l'art. 371 cpv. 2 CO, la Corte cantonale ha dapprima
considerato che i lavori effettuati nel 1982 avevano natura immobiliare e,
come tali, soggiacevano al termine di prescrizione di cinque anni. Per
quanto ha tratto agli interventi effettuati nel 1986, essa ha invece
ritenuto che semplici lavori di riparazione limitati a parte delle gelosie
non potevano rientrare nella nozione di costruzione immobiliare.

    A titolo abbondanziale, la Corte ha inoltre osservato che le pretese
dell'attore appaiono essere in relazione con l'opera fornita nel 1982 e
non con le riparazioni effettuate nel 1986. Ciò è attestato dal fatto che
l'attore identifica i difetti nella cattiva qualità del legno utilizzato,
nelle errate modalità di costruzione e nella mancata applicazione di
una mano di imprimitura prima della posa, mentre le opere effettuate
nel 1986 vengono definite dall'attore stesso "inutili" ma non anche
"difettose". Dovendosi escludere l'applicazione del termine decennale di
prescrizione, a maggior ragione occorre considerare prescritta l'azione.

    Avendo ammesso l'applicazione della prescrizione annuale, la Corte ha
rinunciato ad esaminare se fosse o meno decorso il termine quinquennale
fra i lavori del 1986 e la notifica dei precetti esecutivi.

Erwägung 3

    3.- a) L'attore rimprovera alla Corte cantonale di aver qualificato
male la natura delle opere fornite nel 1986 e di aver sottoposto a torto
i suoi diritti alla prescrizione annua invece che a quella quinquennale.

    b) Occorre dapprima rilevare che l'opinione della Corte cantonale,
secondo cui i lavori effettuati nel 1982 rientrano nella nozione
di costruzione immobiliare e, come tali, soggiacciono al termine di
prescrizione quinquennale dell'art. 371 cpv. 2 CO, è corretta. Infatti,
lavori che, come in concreto, riguardano la fornitura, la posa e il
tinteggio di tutte le gelosie di un immobile in ristrutturazione rientrano
senza dubbio nella nozione di costruzione immobiliare, in considerazione
della loro rilevanza per la costruzione esistente (cfr. in particolare
TERCIER, La rénovation et la réparation des immeubles, in Journées du
droit de la construction 1991, pag. 15; GAUCH, Der Werkvertrag, n. 1609,
1610; TSCHÜTSCHER, Die Verjährung der Mängelrechte im Bauwerkvertrag,
in Koller, Aktuelle Probleme des privaten und öffentlichen Baurechts,
San Gallo 1994, pag. 269; CORBOZ, FJS 460, pag. 22; questo punto di vista
è conforme alla giurisprudenza v. DTF 117 II 425 e 93 II 242 ed inoltre
DTF 120 II 214 consid. 3a).

    c) Se è possibile non considerare quali costruzioni immobiliari
interventi di riparazione isolati di falegnameria o di pittura
effettuati su un immobile, diversa appare invece la situazione nel
caso di lavori di ritocco o di correzione di difetti di costruzioni
qualificate d'immobiliari, allorquando tali lavori vengono svolti prima
della scadenza del termine di prescrizione quinquennale applicabile
alle predette costruzioni. I ritocchi, le finiture o correzioni di
costruzioni immobiliari effettuati prima della scadenza del termine di
prescrizione devono essere considerati come facenti parte delle costruzioni
e un nuovo termine di cinque anni si applica a tali lavori. Ogni altra
soluzione s'avvera impraticabile, poiché condurrebbe a distinzioni poco
ragionevoli. L'applicazione del termine di cinque anni si impone a maggior
ragione se i lavori litigiosi concernono la correzione di difetti di
opere di costruzione immobiliari anteriori. Infatti, se l'appaltatore
accetta di eseguirli o di farli eseguire, siffatti lavori interrompono
la prescrizione, con la conseguenza che principia a decorrere un nuovo
termine della medesima durata del precedente (art. 135 n. 1 e 137 cpv. 1
CO; v. CORBOZ, op.cit., pag. 23-24; GAUCH, op.cit., n. 1641). Trattasi
di una interruzione della prescrizione per atti concludenti (v. OR-BERTI,
n. 2 ad art. 135; VON TUHR/ESCHER, pag. 225; KOLLER, in op.cit. Aktuelle
Probleme des privaten und öffentlichen Baurechts, pag. 136 n. 387; DTF
57 II 583).

    d) Discende da queste considerazioni che a torto la Corte cantonale
ha affermato in modo perentorio che la natura delle opere eseguite nel
1986 non permetteva di principio di elevarle al rango di costruzioni
immobiliari. Questa affermazione, troppo generica, non può essere ritenuta,
qualora dovesse risultare che gli interventi del 1986 costituivano sia
ritocchi e correzioni di quelli del 1982, sia lavori di risanamento
dei vizi riconosciuti dagli appaltatori. Dalla sentenza impugnata
sembra trasparire che gli interventi del 1986 erano volti a correggere
i lavori del 1982. Tuttavia, l'esposto per sommi capi della fattispecie
contenuto nella sentenza impugnata, la quale per il 1986 parla unicamente
di "riparazioni gratuite", senza indicare quale relazione sussiste con i
lavori del 1982, non permette di statuire definitivamente. Ne segue che la
vertenza deve essere ritornata alla Corte del merito, la quale completerà
l'accertamento dei fatti e si pronuncerà al senso dei considerandi.