Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 121 III 107



121 III 107

26. Estratto della sentenza del 5 gennaio 1995 della I Corte civile nella
causa ditta A SA contro B (ricorso per riforma) Regeste

    Arbeitsvertrag; Arbeitsunfähigkeit nach der Kündigung.

    Verlängerung der Kündigungsfrist im Falle der Arbeitsunfähigkeit
(Art. 336c Abs. 3 OR); Berechnung der Frist.

Sachverhalt

    A.- Con accordo scritto del 5 aprile 1993 la ditta A SA, quale datrice
di lavoro, e il lavoratore B hanno convenuto di por fine ai loro rapporti
di lavoro, considerando quale periodo di disdetta i mesi di maggio,
giugno e luglio 1993.

    A seguito di un infortunio, il lavoratore è stato impedito di
lavorare dal 10 luglio al 31 agosto 1993. Con lettera del 31 agosto 1993,
la datrice di lavoro, riferendosi all'accordo del 5 aprile 1993 e tenuto
conto che l'incapacità lavorativa era cessata il 31 agosto, ha comunicato
al lavoratore che i rapporti di lavoro dovevano considerarsi terminati
per lo stesso 31 agosto 1993. Il salario è stato versato sino alla fine
del mese di agosto 1993.

    B.- Il lavoratore ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro per
il pagamento di fr. 16'526.25, corrispondenti ai salari da settembre a
dicembre 1993. Egli ha adotto che l'accordo sul licenziamento era nullo
e che la disdetta per il 31 luglio 1993 non era valida.

    Con sentenza 18 aprile 1994 il Pretore del Distretto di Riviera ha
ammesso la validità della disdetta data per la fine di luglio 1993 e ha
respinto l'azione.

    Statuendo il 16 agosto 1994, la II Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino, in riforma del giudizio di primo grado, ha
condannato la convenuta a versare all'attore fr. 8'696.40 oltre interessi.

    C.- Insorta al Tribunale federale con ricorso per riforma, la convenuta
chiede che l'azione promossa contro di lei sia accolta limitatamente
all'importo di fr. 4'445.05 oltre interessi.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Constatato che a seguito d'infortunio l'attore era stato inabile
al lavoro dal 10 luglio al 31 agosto 1993, e richiamandosi all'art. 336c
cpv. 2 e 3 CO, la Corte cantonale ha ritenuto che dopo il 31 agosto 1993
(fine del periodo d'incapacità lavorativa) il termine di disdetta doveva
essere prolungato di 52 giorni (corrispondenti al periodo 10 luglio-30
agosto) e scadeva il 22 ottobre 1993 e quindi definitivamente alla fine
di ottobre 1993. Essa ha pertanto riconosciuto all'attore un'indennità
corrispondente a due mesi di salario.

    b) La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 336c CO e adduce che
il termine di disdetta avrebbe dovuto essere prolungato di soli 22 giorni,
ossia unicamente per il periodo dal 10 al 31 luglio, per cui l'attore
avrebbe diritto ad un solo mese di salario, quello di settembre 1993,
ossia a fr. 4'445.05.

Erwägung 2

    2.- a) La disdetta del contratto, con un preavviso di tre mesi, per
il 31 luglio 1993, è stata data prima del periodo d'inabilità lavorativa
che si è protratto dal 10 luglio al 31 agosto 1993. Essendo stato dato
prima del periodo d'incapacità lavorativa protetto dall'art. 336c cpv. 1
lett. b CO e non essendo giunto a scadenza prima di tale periodo, il
termine di disdetta è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine
di tale periodo (art. 336c cpv. 2 CO, i cui testi tedesco e italiano sono
determinanti, per il testo francese occorre leggere "avant cette période"
invece di "pendant", v. BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat
de travail, n. 14 ad art. 336c).

    Il termine di disdetta è sospeso durante il tempo in cui si sovrappone
al periodo d'incapacità lavorativa protetta. Nel caso di specie, il
termine di disdetta di tre mesi si ricopre con il periodo protetto fra il
10 luglio, inizio dell'incapacità lavorativa, e il 31 luglio, data della
scadenza del normale termine di disdetta, ossia durante 22 giorni. Infatti,
il termine di disdetta è decorso dal 1o maggio al 9 luglio, ossia durante
2 mesi e 9 giorni ed è rimasto sospeso ope legis per 22 giorni. Il periodo
d'inabilità lavorativa che è decorso dopo la scadenza del normale termine
di disdetta, dal 1o al 31 agosto 1993, non si sovrappone al termine di
disdetta e non deve essere preso in considerazione, perché altrimenti si
giungerebbe ad un comporto del termine di disdetta che passerebbe da tre
a quattro mesi. Pertanto, al termine del periodo d'incapacità lavorativa
principiano a decorrere 22 giorni di disdetta sospesi. Ne segue che, in
applicazione dell'art. 336c cpv. 3 CO, il termine di disdetta è prorogato
sino alla fine del mese di settembre 1993, ossia per un mese, e non sino
alla fine di ottobre come affermato dalla Corte cantonale.

    La dottrina e la giurisprudenza non si sono pronunciate chiaramente
e direttamente sulla questione oggetto del presente giudizio, il metodo
di computo esposto corrisponde comunque a quello figurante nelle tabelle
di KUHN/KOLLER (Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, Band
III, Teil 7, capitolo 2.4.2, pag. 16) ed è stato applicato nella sentenza
del Tribunale federale del 23 ottobre 1992 nella causa A, apparsa in SJ
115/1993, pag. 366, consid. 2.

    b) Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata
riformata nel senso che all'attore viene riconosciuto il salario per
il mese di settembre 1993, ossia l'importo di fr. 4'445.05, secondo gli
accertamenti della sentenza impugnata.