Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 V 429



120 V 429

60. Sentenza del 27 settembre 1994 nella causa Z. contro Cassa cantonale
di compensazione, Bellinzona, e Tribunale cantonale delle assicurazioni,
Lugano Regeste

    Art. 19 Abs. 1 Satz 2 IVV: Auszahlung des Taggeldes während der
Wartezeit bei Stellensuche. Massgebend für Auslegung und Anwendung von Art.
19 Abs. 1 Satz 2 IVV ist die italienische und französische Fassung. Danach
genügt als Anspruchsvoraussetzung, dass der Arbeitssuche eine erstmalige
berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) oder eine Umschulung (Art. 17 IVG)
vorausgeht. Damit bedarf es für die Ausrichtung dieses Taggeldes nicht
der Voraussetzung der Arbeitsvermittlung (Art. 18 IVG), wie dies die
deutsche Fassung vorsieht.

Sachverhalt

    A.- Z., nato nel 1943, di professione muratore, domiciliato a B., ha
presentato il 17 marzo 1987 una richiesta di prestazioni dell'assicurazione
invalidità. Faceva valere un'incapacità lavorativa per asma bronchiale
et bronchite.

    Nel rapporto del 6 luglio 1987 il dott. L., medico curante, ha
posto la diagnosi di bronchite cronica asmatiforme, di obesità con
ipercolesterinemia e ipertrigliceridemia e di diminuita tolleranza al
glucosio; egli ha dichiarato il paziente inabile al lavoro in misura
totale dal 26 gennaio al 9 maggio 1987 e dal 29 maggio 1987 alla data
del certificato.

    In una relazione del 12 giugno 1987, stesa all'intenzione e
all'indirizzo del medico curante, i dott.ri T., Q. e B., primario il
primo, capo-clinica il secondo e assistente il terzo dell'Ospedale X,
avevano dichiarato che Z. non subiva un'incapacità di lavoro, anche
se questo richiedesse sforzi fisici medio-pesanti; tuttavia, i medici
non lo ritenevano più adatto a lavorare sui cantieri quale muratore e
ne prevedevano una riqualificazione professionale, che gli aprisse la
possibilità di lavoro in ambienti esenti da polveri e da fumo.

    Dopo un periodo di osservazione trascorso dall'assicurato nel Centro
professionale invalidi, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha
con provvedimenti del 10 gennaio 1989 rispettivamente del 2 agosto 1989 e
dell'8 ottobre 1989 preso a carico la riformazione dell'assicurato nella
professione di cuoco, che è iniziata il 23 dicembre 1988 e terminata il
16 luglio 1992.

    Il 6 agosto 1992 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale
di Bellinzona ha dichiarato che Z. aveva portato a termine con successo
il tirocinio nella professione di cuoco e ch'egli era quindi da ritenersi
sufficientemente integrato dal profilo professionale.

    Subito dopo la conclusione della riformazione professionale,
l'assicurato, secondo un appunto preso dal funzionario della Cassa, si
è ammalato dal 17 luglio 1992 al 18 agosto successivo e in seguito si
è annunciato in data 19 agosto 1992, siccome senza lavoro, alla Cassa
di disoccupazione. L'interessato ha pure chiesto all'assicurazione
per l'invalidità di poter completare la sua formazione di cuoco con la
specializzazione di cuoco dietetico.

    La Cassa di compensazione del Cantone Ticino, con decisioni del 22
settembre 1992 e del 6 ottobre 1992, ha rifiutato ulteriori provvedimenti
reintegrativi di carattere professionale, adducendo che l'assicurato
era già convenientemente reintegrato nell'ambito della sua capacità
di lavoro residua. La Cassa precisava che il diritto dell'assicurato
a un'indennità giornaliera era decaduto il 16 luglio 1992, quando era
terminata la riformazione.

    B.- L'assicurato ha interposto ricorso contro la decisione del 22
settembre 1992 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il
quale l'ha respinto mediante giudizio del 17 agosto 1993. Il Tribunale
cantonale ha accertato che Z. aveva seguito e compiuto una formazione
professionale tale da permettergli il reperimento di un'occupazione
confacente, senza la necessità di una formazione specialistica ulteriore.

    L'istanza giudiziaria cantonale ha del resto preso atto che
l'insorgente medesimo non pretendeva più, in quella sede ricorsuale,
la continuazione della misura di integrazione, essendosi egli limitato
a pretendere l'indennità giornaliera per le vacanze perse al termine
del tirocinio.

    A quest'ultimo riguardo, la suddetta istanza ha stabilito che
nessuna indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità spettava a
Z. per il fatto ch'egli, al termine della riformazione professionale,
si era immediatamente annunciato all'assicurazione contro la
disoccupazione. Infine, la Corte cantonale ha rilevato che nei confronti
dei propri assicurati l'assicurazione invalidità non soggiace alle regole
sul contratto di lavoro stabilito dal Codice delle obbligazioni.

    C.- Z. insorge dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni con
un ricorso di diritto amministrativo. Chiede di essere posto "al beneficio
dell'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità assegnatagli
sino al termine della riformazione, dal 17 luglio 1992 al 18 agosto 1992".

    L'insorgente dichiara di seguire il Tribunale cantonale, laddove
esso afferma che l'assicurazione per l'invalidità non è un datore di
lavoro nei confronti dei propri assicurati, né soggiace al Codice delle
obbligazioni. Z. ritiene però che il Tribunale medesimo erri quando afferma
ch'egli si sarebbe "immediatamente" annunciato all'assicurazione contro
la disoccupazione, al termine della riformazione professionale. Egli
asserisce che, appena terminata quest'ultima, avrebbe cercato lavoro, non
trovandolo. È soltanto il 19 agosto 1992, come si evince dai documenti
prodotti con il presente gravame, che si è annunciato alla Cassa di
disoccupazione. L'interessato invoca quindi l'applicazione della norma di
legge concernente l'erogazione dell'indennità giornaliera per il periodo
decorrente dalla fine della riformazione professionale sino all'annuncio
all'assicurazione contro la disoccupazione.

    La Cassa di compensazione del Cantone Ticino propone di respingere
il ricorso di diritto amministrativo. Inviando l'incarto al Tribunale
federale delle assicurazioni i giudici cantonali hanno dichiarato di
rinunciare a presentare osservazioni.

    Nel corso della procedura federale è emerso che questa Corte non
era in grado di prendere una decisione unanime per circolazione degli
atti. Il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi
indetto per il 27 settembre 1994 un'udienza pubblica, alla quale le parti,
debitamente invitate, hanno dichiarato di rinunciare a presenziare.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- L'oggetto della lite verte in procedura federale unicamente
sul tema dell'assegnazione a Z. dell'indennità giornaliera dell'AI dal
17 luglio 1992, ossia dal giorno successivo alla fine dei provvedimenti
professionali sino al 18 agosto 1992, giorno precedente all'annuncio del
ricorrente all'assicurazione contro la disoccupazione.

    Secondo l'art. 22 cpv. 1 prima frase LAI l'assicurato ha diritto,
durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione
dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce d'esercitare un'attività
lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro
nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50%.

    Di regola, il diritto all'indennità giornaliera è collegato al periodo
d'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di una certa durata, dei
quali questa indennità rappresenta una prestazione accessoria (DTF 116 V 88
consid. 2a, 114 V 140 consid. 1; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 159; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, pag. 146; VALTERIO, Droit et pratique de
l'assurance-invalidité, pag. 187 seg.).

    Il principio dell'accessorietà non ha per contro una portata assoluta,
poiché giusta l'art. 22 cpv. 3 LAI, il Consiglio federale stabilisce le
condizioni alle quali possono essere assegnate le indennità giornaliere per
giorni singoli e per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento. A
mente dell'art. 19 cpv. 1 OAI l'assicurato non ha diritto all'indennità
giornaliera per il periodo in cui attende che gli si trovi un impiego
idoneo (prima frase). Tuttavia, se la ricerca dell'impiego è preceduta da
una prima formazione professionale, egli continua a ricevere, per 60 giorni
al massimo, l'indennità giornaliera fino allora assegnatagli (seconda
frase). Inoltre giusta l'art. 19 cpv. 2 OAI gli assicurati che beneficiano
dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione
non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per
l'invalidità.

Erwägung 2

    2.- Il ricorrente si avvale nella fattispecie di quanto disposto nella
versione italiana dell'art. 19 cpv. 1 seconda frase OAI per chiedere,
avendo egli terminato la riformazione professionale, la continuazione
dell'erogazione dell'indennità giornaliera dell'AI nel periodo litigioso.

    a) Innanzi tutto va messo in evidenza come l'art. 19 cpv. 1 OAI
nella versione tedesca si discosti sensibilmente dalla versione italiana
e francese. Infatti nel testo tedesco la suddetta norma reca il titolo
"Wartezeiten während der Arbeitsvermittlung", mentre nel testo italiano
e francese porta il titolo "Periodo d'attesa durante la ricerca di un
impiego" rispettivamente "Délai d'attente pendant la recherche d'un
emploi".

    L'art. 19 cpv. 1 seconda frase OAI nella versione tedesca prevede quale
requisito supplementare per l'erogazione dell'indennità giornaliera oltre
alla conclusione dei provvedimenti professionali pure il collocamento
("Arbeitsvermittlung") dell'assicurato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAI. Va
precisato per contro che nelle versioni italiana e francese non appare il
termine "collocamento" (traduzione letterale di "Arbeitsvermittlung") ma
quello della "ricerca dell'impiego" (risp. in francese "la recherche d'un
emploi") come pure in entrambe le versioni è sufficiente, a differenza
della versione tedesca, per l'assegnazione dell'indennità giornaliera
che la suddetta ricerca sia stata preceduta da una prima formazione
professionale (art. 16 LAI) o da una riformazione professionale (art. 17
LAI) dell'assicurato. Si pone quindi il quesito di conoscere quale versione
dell'art. 19 cpv. 1 seconda frase OAI sia determinante per l'erogazione
dell'indennità giornaliera dell'AI.

    b) In questo contesto deve essere sottolineato che la delega
legislativa di cui all'art. 22 cpv. 3 LAI non contiene alcuna indicazione
circa i presupposti relativi all'assegnazione dell'indennità giornaliera
durante il periodo d'attesa, essendosi il legislatore limitato con la
summenzionata normativa a conferire al Consiglio federale la competenza
di istituire il diritto all'indennità giornaliera dell'AI anche per i
periodi istruttori e d'attesa che precedono o seguono la riformazione
professionale.

    Quando una disposizione presenta una discrepanza fra le versioni nelle
tre lingue ufficiali, risulta determinante il testo che secondo il metodo
usuale d'interpretazione rende più esattamente il senso della norma e può
essere considerato come giusto (GRISEL, Traité de droit administratif, pag.
126). Nella fattispecie spetta quindi al giudice stabilire il testo che
corrisponda meglio allo scopo dell'art. 19 cpv. 1 OAI (DTF 117 V 291
consid. 3b e sentenze ivi citate).

    Sulla base dei lavori preparatori va constatato che il legislatore
ha conferito al Consiglio federale la competenza di istituire il
diritto all'indennità giornaliera dell'AI nei periodi istruttori e
d'attesa che precedono il riadattamento propriamente detto o per i
periodi d'avviamento al lavoro che lo seguono e di garantire così, in
taluni casi degni di considerazione, la continuità delle prestazioni
dal momento in cui l'invalidità si manifesta sino alla completa
ripresa professionale (Messaggio concernente un disegno di legge su
l'assicurazione per l'invalidità e un disegno di legge inteso a modificare
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 24 ottobre 1958;
FF 1958 I 1096). Inoltre nell'ambito della revisione dell'Ordinanza
dell'assicurazione invalidità, entrata in vigore il 1o gennaio 1968 e
volta ad estendere da 30 a 60 giorni al massimo l'indennità giornaliera
dell'AI, accordata ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OAI (RCC 1968 pag. 21),
la Commissione federale degli esperti ha sottolineato come la suddetta
modifica si prefigga di ridurre al minimo i casi in cui l'assicurato,
rimasto senza un posto di lavoro una volta finita la riformazione
professionale, rischi di essere privato di una prestazione (Rapport de la
Commission fédérale d'experts pour la revision de l'assurance-invalidité,
del 1o luglio 1966, pag. 63).

    Sulla base delle considerazioni esposte, è quindi ravvisabile nella
continuazione dell'assegnazione dell'indennità giornaliera dell'AI dopo
la fine della riformazione professionale, la volontà del legislatore di
concedere un aiuto economico in relazione con la ricerca di un impiego
a quelle persone che, una volta terminati i provvedimenti d'integrazione
professionale, sono costrette a superare un momento difficile, in quanto si
trovano senza un posto di lavoro e non sono al beneficio di un'indennità
giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 19
cpv. 2 e contrario OAI). Questa Corte reputa quindi che per il diritto
all'indennità giornaliera dell'AI è sufficiente unicamente l'adempimento
del presupposto circa la conclusione della prima formazione professionale
(art. 16 LAI) o circa la conclusione della riformazione professionale
(art. 17 LAI), escludendo pertanto che l'assegnazione di detta indennità
dipenda pure dal requisito del collocamento ai sensi dell'art. 18 LAI.