Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IV 146



120 IV 146

24. Estratto della sentenza della Camera di accusa del 25 marzo 1994
nella causa B., C. e D. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino
(istanza di designazione del foro) Regeste

    Art. 351 StGB. Streitiger Gerichtsstand. Rechtzeitigkeit des Gesuches.

    Auch wenn das Gesuch an die Anklagekammer des Bundesgerichts um
Bestimmung des Gerichtsstandes bis zum Zeitpunkt des (erstinstanzlichen)
Urteils gestellt werden kann, ist der Gesuchsteller (Behörde oder
Privater) aus Gründen der Beschleunigung des Verfahrens gehalten,
ein solches einzureichen, sobald ihm dies nach den konkreten Umständen
zugemutet werden kann. Als missbräuchlich und daher unzulässig wurde
das Gesuch in einem Fall erachtet, in welchem die Gesuchsteller - obwohl
sie die örtliche Zuständigkeit der Behörden des Kantons, in welchem die
Untersuchung angehoben wurde, von Anfang an bestritten und ihnen alle
für die Einreichung des Gesuches erforderlichen Elemente bekannt waren -
die ihnen durch die kantonale Behörde für die Einreichung des Gesuches
gesetzte angemessene Frist nicht beachteten und das Gesuch erst vier
Monate nach Ablauf der Frist einreichten (E. 1).

    Art. 7, 346 Abs. 2 und 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Art. 61 Abs. 1 lit. b
und Art. 24 lit. c aMSchG; UWG. Forum praeventionis.

    Art. 7 StGB findet nur Anwendung, wenn der Ausführungsort im Ausland
liegt und der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die Bestimmung ist
daher nicht anwendbar, wenn der interkantonale Gerichtsstand streitig ist
(Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2a).

    In einem Strafverfahren wegen gleichartiger und ungleichartiger,
aber mit gleicher Strafe bedrohter, in zwei Kantonen verübter MSchG- bzw.
UWG-Widerhandlungen wurde als Gerichtsstand der Kanton des Ortes der
ersten Untersuchungshandlung bestimmt, obwohl das Schwergewicht der
deliktischen Tätigkeit im anderen Kanton lag, welcher die Übernahme des
Verfahrens abgelehnt hatte (E. 2a).

Sachverhalt

    A.- Il 21 gennaio 1993 la società A., Milano, presentava al Ministero
pubblico del Cantone Ticino denuncia penale contro B., domiciliato a M. nel
Cantone Ticino e C. e D., domiciliati nel Cantone di Zugo, per titolo
di truffa, infrazione alla legge federale sulla protezione dei marchi di
fabbrica e di commercio e alla legge federale sulla concorrenza sleale. La
denuncia concerneva la vendita di un prodotto fabbricato presso una ditta
del Cantone di Zurigo, per conto della ditta E. con sede nel Cantone
di Zugo, e commercializzato con un marchio depositato il 26 settembre
1989 presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale a Berna, ma
rivendicato dalla società denunciante che lo avrebbe fatto registrare in
Svizzera il 3 luglio 1987 a nome di una ditta italiana. C. è il direttore
della ditta E., D. ne è il consulente giuridico, mentre B. ne è impiegato
e lavora in parte a M. nel Cantone Ticino.

    Il Ministero pubblico avviava la procedura delle informazioni
preliminari per chiarire l'esistenza dell'elemento dell'intenzionalità -
costitutivo dei reati inquisiti -, ossia la consapevolezza o meno per i
denunciati della precedente registrazione del marchio litigioso.

    Con lettera del 28 giugno 1993 lo studio di due agenti di brevetti
di Zurigo comunicava al Ministero pubblico del Cantone Ticino, a nome e
per conto della ditta E. e dei denunciati, che a loro avviso le autorità
inquirenti ticinesi erano territorialmente incompetenti e che la competenza
spettava a quelle del Cantone di Zurigo, sul cui territorio veniva
apposto il marchio litigioso. Il 16 luglio 1993 il Ministero pubblico
ticinese dava conoscenza alla Procura pubblica del Cantone di Zurigo
dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dai denunciati,
invitandola a prendere posizione al riguardo e rilevando che, dal canto
suo, riteneva data la competenza delle autorità ticinesi.

    Il 9 agosto 1993 la Procura pubblica distrettuale del Cantone di
Zurigo, a cui la Procura pubblica di quel Cantone aveva trasmesso la
comunicazione del Ministero pubblico ticinese, informava quest'ultimo di
ritenere anch'essa che la competenza spettasse alle autorità ticinesi.

    Il 31 agosto 1993 il Ministero pubblico del Cantone Ticino notificava
al patrocinatore ticinese che nel frattempo s'era fatto carico della
difesa in Ticino dei denunciati di aver formalmente interpellato la Procura
pubblica distrettuale competente nel Cantone di Zurigo e di averne appreso
che essa non intendeva assumere il procedimento penale. Ribadendo la
competenza delle autorità ticinesi, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino assegnava con lo stesso scritto ai denunciati un termine di 15
giorni per contestare la sua competenza dinnanzi alla Camera d'accusa
del Tribunale federale.

    Con lettera del 6 settembre 1993 il patrocinatore dei denunciati,
contestava la validità dell'assegnazione del termine per presentare
l'istanza di designazione del foro alla Camera di accusa del Tribunale
federale, rilevando che tale termine non era contemplato dalla legge e
che la declinatoria del foro poteva essere sollevata in ogni tempo prima
dell'emanazione di un eventuale giudizio; egli si riservava pertanto di
esprimersi all'occorrenza in prosieguo di causa.

    Nei mesi successivi la procedura proseguiva nel Cantone Ticino.

    Il 27 gennaio 1994 C., D. e B. presentavano alla Camera di accusa del
Tribunale federale istanza di designazione del foro, chiedendo che essa
designi il Cantone di Zurigo quale cantone competente per l'istruzione
e l'eventuale giudizio.

    Il Ministero pubblico del Cantone Ticino e la Procura pubblica del
Cantone di Zurigo hanno proposto la reiezione dell'istanza.

    La Camera d'accusa del Tribunale federale ha dichiarato l'istanza di
designazione del foro come inammissibile e comunque infondata.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 1

    1.- Il 31 agosto 1993 il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva
invitato i denunciati, dopo averli resi edotti che l'autorità del Cantone
di Zurigo competente per materia si rifiutava di assumere il procedimento
penale, a contestare la competenza territoriale delle autorità ticinesi
dinanzi alla Camera di accusa del Tribunale federale nel termine di
15 giorni. I denunciati hanno negato di dover ossequiare un siffatto
termine, e si sono riservati di presentare alla Camera di accusa del
Tribunale federale un'istanza di designazione di foro in prosieguo della
procedura, ribadendo che tale diritto spettava loro, secondo dottrina e
giurisprudenza, sino a che fosse intervenuto un giudizio.

    La tesi dei denunciati, quale da loro formulata e, in particolare,
nelle concrete circostanze, è infondata. Per un principio generale, che
vale in ogni ambito del diritto (e che è consacrato nell'art. 2 cpv. 1 CC),
ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri
diritti. Tale principio universale è ovviamente applicabile anche nella
procedura penale. Chi non lo rispetta, abusa manifestamente del proprio
diritto e non merita la protezione della legge (v. art. 2 cpv. 2 CC).

    Se è vero che, di per sé, un'istanza di designazione del foro può
essere proposta fino al momento del giudizio, è altresì vero che essa
deve nondimeno essere presentata in modo tempestivo, ossia non appena
le circostanze concrete permettano all'interessato (sia esso un Cantone
o, come nel caso in esame, un privato), di proporla, ossia, in pratica,
non appena l'interessato sappia concretamente che un determinato Cantone
intende assumere o rifiuta di assumere un procedimento penale in modo,
a suo avviso, contrario a quanto dispongono le norme di diritto federale
che regolano la competenza territoriale, e non appena l'interessato
sia ragionevolmente in grado di formulare, in base a tale conoscenza,
l'istanza di designazione del foro. Nella fattispecie i denunciati hanno
sin dal 28 giugno 1993 contestato la competenza territoriale delle autorità
ticinesi. In quel momento ancora essi potevano ritenere che non fosse loro
compito quello di provocare una decisione al proposito con uno specifico
rimedio giuridico. Essi potevano allora ancora contare sulla possibilità
che le autorità ticinesi, di fronte alla loro contestazione, cambiassero
d'avviso e che una consultazione da parte del Ministero pubblico ticinese
delle autorità zurighesi, da essi considerate come competenti, avrebbe
potuto far sì che queste ultime decidessero di assumere il procedimento
con l'acquiescenza delle autorità ticinesi, o che sorgesse un conflitto
positivo o negativo di competenza tra i due Cantoni, ciò che li avrebbe
esonerati dall' intervenire quanto meno a titolo principale, in tale
conflitto, dato che esso dà luogo, di regola, a un'istanza di designazione
del foro presentata alla Camera di accusa dal Cantone interessato. Ma dopo
che il 31 agosto 1993 il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva loro
comunicato che l'autorità competente per materia del Cantone di Zurigo
aveva negato la propria competenza territoriale e che il Ministero pubblico
ticinese intendeva proseguire la procedura già avviata, i denunciati non
avevano più alcuna ragione valida per soprassedere alla presentazione
alla Camera di accusa del Tribunale federale dell'istanza di designazione
del foro. Essi disponevano da tempo di tutti gli elementi necessari per
formulare tale istanza, fondata essenzialmente sul fatto che il luogo in
cui sarebbero intervenuti i reati loro imputati si trova nel Cantone di
Zurigo e che anche ragioni relative al domicilio dei denunciati e alla
loro lingua militavano a favore del foro nel Cantone di Zurigo. Nel
disattendere senza validi motivi il termine del tutto ragionevole e
adeguato loro assegnato nell'interesse di un sollecito proseguimento
del procedimento il cui svolgimento, come risulta chiaramente dall'esame
dell'incarto cantonale, era stato ostacolato con tutti i mezzi disponibili
dagli istanti, questi ultimi, limitandosi a contestare la legittimità
dell'assegnazione, e non adducendo alcun motivo concreto suscettibile di
giustificare le loro remore, hanno agito in modo abusivo. Tale abuso di
diritto appare tanto più manifesto ove si consideri che essi hanno ritenuto
di attendere ulteriormente quasi quattro mesi e mezzo dopo la scadenza di
detto termine per presentare un'istanza che sarebbe stato loro del tutto
agevole formulare tempestivamente. Un siffatto comportamento abusivo non
merita protezione. Gli istanti, che neppure nella loro domanda tentano
di giustificare la tardività di tale rimedio giuridico, sono pertanto da
tempo decaduti dal loro diritto di eccepire dinanzi alla Camera di accusa
l'incompetenza territoriale delle autorità ticinesi. La loro istanza è
tardiva e pertanto inammissibile.

Erwägung 2

    2.- L'istanza avrebbe comunque dovuto essere respinta se fosse stata
presentata tempestivamente. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino sta
procedendo essenzialmente per determinare se ci si trovi in presenza di una
violazione della legge federale sulla protezione dei marchi e di quella
sulla concorrenza sleale (la denuncia per truffa non sembra aver avuto
un seguito, in assenza di indizi concreti di commissione di tale reato).

    a) Ai sensi dell'art. 346 CP, per il procedimento e il giudizio di un
reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto; se
l'agente ha compiuto il reato in più luoghi o se l'evento si è verificato
in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la
prima istruzione. Secondo l'art. 7 cpv. 1 CP, un crimine o un delitto
si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie, quanto
in quello in cui si verifica l'evento. Questa disposizione è peraltro
applicabile soltanto ove l'autore abbia compiuto il reato all'estero;
solo in questo caso l'evento verificatosi in Svizzera può giustificare,
in caso di contestazione, il foro del luogo dell'evento; in altre parole,
l'art. 7 CP non può essere, per reati commessi interamente in Svizzera,
di soccorso per determinare il foro competente ai sensi dell'art. 346 CP
(v. sull'esatta portata dell'art. 7 cpv. 1 CP e sulla genesi di tale norma,
con particolare riferimento alla diversa interpretazione che va data in
ognuna delle due disposizioni alla terminologia usata dal legislatore,
DTF 68 IV 54; v. anche SCHWERI, Interkantonale Gerichtstandsbestimmung
in Strafsachen, N. 66). Secondo l'art. 28 della legge federale sulla
protezione delle marche, del 26 settembre 1890, in vigore fino al 31
marzo 1993, l'azione penale per reati in materia di protezione di marche
viene promossa o al domicilio dell'imputato o al luogo dove fu commesso il
delitto. La nuova legge sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11), del
28 agosto 1992, in vigore dal 1o aprile 1993 (RU 1993, pag. 274 segg.) non
contiene una disposizione espressa sul foro penale competente, ragione
per cui si applicano i principi generali enunciati negli art. 346 segg.

    L'art. 61 cpv. 1 LPM vigente punisce, a querela della parte lesa,
chi a) usurpa, contraffà o imita il marchio altrui; b) usa il marchio
usurpato, contraffatto o imitato per offrire o immettere in commercio
prodotti, offrire o fornire servizi o fare pubblicità. Sostanzialmente
analoghe sono le fattispecie punibili menzionate nell'art. 24 della
legge previgente. È incontestato che il disinfettante il cui marchio è
litigioso è prodotto nel Cantone di Zurigo e che il marchio vi è colà
apposto. Se pertanto la denuncia fosse stata presentata nel Cantone di
Zurigo, o se le autorità competenti ticinesi o quelle zurighesi avessero
ritenuto, nelle circostanze concrete, che i reati prospettati dovessero
essere perseguiti nel Cantone di Zurigo, il foro zurighese si sarebbe
senz'altro imposto. Senonché risulta altresì dagli atti che a M., dove è
d'altronde domiciliato l'istante B., esiste e funziona un ufficio vendite
della società E., e che pertanto il prodotto che i querelanti sostengono
rechi un marchio contraffatto è posto in commercio, ai sensi dell'art. 61
cpv. 1 lett. b LPM vigente e dell'art. 24 lett. c della legge previgente,
anche nel Cantone Ticino. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per quanto
riguarda la concorrenza sleale, reato per il quale sono pure applicabili,
in mancanza di una norma speciale derogatoria, gli art. 346 CP segg. Ne
risulta che i reati prospettati sono stati commessi sia nel Cantone di
Zurigo (apposizione del marchio contraffatto, immissione nel commercio in
quel Cantone del prodotto con il marchio contraffatto), che nel Cantone
Ticino (immissione nel commercio colà del prodotto con il marchio
contraffatto). Ci si trova pertanto in presenza, per quanto concerne
l'immissione nel commercio del prodotto con il marchio contraffatto, dello
stesso reato commesso in più luoghi, ai sensi dell'art. 346 cpv. 2 CP, ciò
che comporta la competenza dell'autorità del luogo in cui fu compiuto il
primo atto d'istruzione (forum praeventionis); ove si consideri anche la
pretesa contraffazione del marchio, avvenuta nel solo Cantone di Zurigo,
va rilevato che ci si trova allora in presenza di più reati commessi
in diversi luoghi ai sensi dell'art. 350 n. 1 CP, reati per i quali è
peraltro comminata la stessa pena, di guisa che è determinante anche
sotto questo aspetto il "forum praeventionis" stabilito per tale ipotesi
dall'art. 350 n. 1 cpv. 1 CP. Essendo pacifico che le autorità ticinesi,
pur non avendo un interesse preponderante a perseguire i reati denunciati
rispetto a quello che potrebbero avere quelle zurighesi, hanno accettato
di dar seguito sul proprio territorio alla querela loro presentata e
hanno di conseguenza compiuto il primo atto d'istruzione, e tenuto conto
altresì che le autorità zurighesi si sono espressamente rifiutate di
assumere il procedimento penale e che l'istruzione svolta dalle autorità
ticinesi si fonda correttamente sull'esistenza nel Cantone Ticino di uno
dei luoghi in cui parte dei reati ipotizzati sono stati commessi ai sensi
dell'art. 346 CP, l'istanza - che avrebbe dovuto essere accolta nel caso
in cui le autorità ticinesi avessero ritenuto esclusivamente o a titolo
principale competenti le autorità zurighesi ed avessero di conseguenza
declinato il foro adito, astenendosi da qualsiasi atto d'istruzione -
dev'essere disattesa anche sotto il profilo del principio del "forum
praeventionis" di cui agli art. 346 cpv. 2 e 350 n. 1 cpv. 2 CP.