Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 II 53



120 II 53

13. Estratto della sentenza 3 febbraio 1994 della I Corte civile nella
causa A contro Banca I (ricorso per riforma) Regeste

    Wechselrecht; Blankowechsel (Blankett); Verjährung (Art. 1069
Abs. 1 OR).

    Die Verjährung von Blankowechseln beginnt, unter Vorbehalt von
Art. 1000 OR, an dem vom Gläubiger angegebenen Verfalltag an zu laufen
(E. 3d).

Sachverhalt

    A.- Nell'aprile 1976 l'avvocato A e C hanno sottoscritto "per
avallo" un vaglia cambiario in bianco rilasciato dalla X Inc. Panama,
e per essa firmato da A nella sua qualità di amministratore, che doveva
servire quale garanzia per crediti concessi dalla Banca I alla società
panamense. Nel maggio 1982 la Banca I, non avendo la X Inc. rispettato il
piano di rimborso del proprio debito, ha completato il vaglia in bianco,
in particolare con la data di scadenza e l'importo dovuto, e ha escusso A
per la somma di fr. 990'520.--. Il 24 giugno 1983 la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato il
giudizio di primo grado di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
dall'escusso.

    B.- Il 25 luglio 1983 A ha chiesto che fosse pronunciata l'inesistenza
del debito, adducendo che lo stesso era prescritto, che si era prodotta
novazione e che vi era parziale copertura del credito.

    Con sentenza 7 dicembre 1992 il Pretore ha respinto l'azione. Il
7 luglio 1993 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, in parziale accoglimento dell'azione, ha stabilito che il debito
sussisteva per l'importo di fr. 625'811.-- oltre interessi.

    C.- Insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma, A chiede
che la sua azione del 25 luglio 1983 sia integralmente accolta e accertata
l'inesistenza del suo debito nei confronti della Banca I. Il Tribunale
federale ha respinto il ricorso, in quanto ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) I Giudici cantonali hanno respinto l'eccezione di prescrizione
riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza, secondo cui le azioni
cambiarie si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza
(art. 1069 CO), norma questa applicabile anche ai vaglia cambiari e
ai titoli in bianco. Secondo i Giudici cantonali questa soluzione si
impone per motivi di sicurezza del diritto e per il fatto che la semplice
firma di un effetto bancario crea sì una pretesa cambiaria, ma non un
debito cambiario scaduto ed esigibile. Siffatta soluzione, che è l'unica
praticabile, implica che gli effetti giuridici dell'obbligo cambiario
possano subentrare ancora molto tempo dopo la firma.

    b) L'attore fa valere la violazione di principi fondamentali del
diritto. Egli rimprovera alla Corte cantonale di aver praticamente
ammesso l'esistenza di un diritto perenne, lasciando al solo creditore
il potere di stabilirne la data di esigibilità.

    c) Questa adduzione è errata. La Corte cantonale non ha mai accennato
ad un diritto imprescrittibile. Essa ha unicamente osservato che nel caso
di effetto emesso in bianco la prescrizione non decorre fintantoché non
sia possibile far valere le pretese cambiarie. Occorre quindi esaminare
alla luce dell'art. 130 cpv. 1 CO, secondo cui la prescrizione decorre
dall'esigibilità, quando diventano esigibili le pretese fondate su un
effetto in bianco.

    d) La prescrizione delle azioni cambiarie è regolata dagli
art. 1069-1071 CO, collocati sistematicamente fra le disposizioni
disciplinanti la cambiale, ma applicabili anche al vaglia cambiario
(pagherò) in virtù del riferimento contenuto all'art. 1098 cpv. 1
CO. L'art. 1069 cpv. 1 CO stabilisce che le azioni cambiarie contro
l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della
scadenza (v. per il diritto germanico l'art. 70 cpv. 1 WG che ha analogo
contenuto). Secondo l'art. 1022 cpv. 1 CO, in relazione con l'art. 1098
cpv. 3 CO, l'attore, che ha dato l'avallo per colui che ha emesso la
cambiale (traente), è obbligato nello stesso modo del traente. Questi,
a sua volta, è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una
cambiale. Ne segue che l'azione cambiaria contro l'avallante soggiace al
termine di prescrizione triennale dell'art. 1069 cpv. 1 CO (DTF 91 II 370
consid. 10 con rinvio a DTF 30 II 70 seg.; opinione condivisa da W. VON
STEIGER, in ZBJV 103/1967, pag. 128; dello stesso avviso JÄGGI/DRUEY/VON
GREYERZ, Wertpapierrecht, pag. 190 par. 2, e MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE,
Wertpapierrecht, pag. 214, n. 2).

    La norma dell'art. 1069 cpv. 1 CO, secondo la quale il termine di
prescrizione triennale decorre dalla data di scadenza, è conforme al
precetto generale dell'art. 130 cpv. 1 CO, secondo cui la prescrizione
inizia a decorrere dall'esigibilità. Per la decorrenza dei termini delle
azioni cambiarie non sussiste quindi alcuna eccezione (cfr. JÄGGI, in
Zürcher Kommentar, n. 259 ad art. 972). In particolare, contrariamente
all'opinione dell'attore, la regola enunciata dall'art. 130 cpv. 2 CO per
le obbligazioni dipendenti da disdetta non è applicabile alla cambiale. Non
vi è alcun termine entro cui "disdire" (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op.cit.,
pag. 227).

    Rimane quindi unicamente da vagliare a partire da quale momento
decadono le azioni cambiarie incorporate in un effetto in bianco. Dottrina
e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il traente di un effetto
non deve apporvi tutti gli elementi. È sufficiente che il titolo sia
completo al momento in cui sono fatte valere le pretese fondate su di
esso. E quindi ammissibile dal profilo giuridico il cosiddetto effetto
in bianco (biancosegno). Il titolo può essere firmato, accettato e
girato, ceduto, trasferito e depositato, prima ch'esso contenga tutti
gli elementi essenziali. Le dichiarazioni apposte sul biancosegno sono
irrevocabili e il dichiarante sopporta il rischio insito nella successiva
completazione del titolo. Il diritto al riempimento si trasmette,
quale diritto accessorio, al prenditore e ai suoi legittimi successori
cambiari, civili e di diritto pubblico (DTF 108 II 320 consid. 4, 91
II 110 consid. 2, 89 II 343 consid. 5, 88 III 101; GUHL/KUMMER/DRUEY,
Das Schweiz. Obligationenrecht, 8a edizione, pag. 823; JÄGGI/DRUEY/VON
GREYERZ, op.cit., pag. 160; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op.cit., pag. 94
segg. n. 98 segg. come pure pag. 152 n. 39 segg.). Per il diritto
germanico (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wechselgesetz und Checkgesetz, 18a edizione,
n. 1 a 3 ad art. 10 WG). L'eventuale riempimento abusivo del biancosegno è
regolato dall'art. 1000 CO. In concreto, non occorre tuttavia affrontare
tale questione, atteso che l'attore non adduce, né motiva a sufficienza
una violazione in tal senso.

    Discende da queste considerazioni che il diritto al riempimento
comprende pure la facoltà di determinare la data di scadenza ai sensi
dell'art. 1069 CO (in tal senso MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, pag. 94
n. 98). A ragione SPIRO afferma che anche per la cambiale in bianco è
irrilevante quando essa venga riempita (Die Begrenzung privater Rechte
durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, pag. 59
n. 24 come pure pag. 74 n. 10; lo stesso vale per il diritto germanico:
v. BAUMBACH/HEFERMEHL, n. 2 ad art. 70 WG, secondo cui è irrilevante che in
un'accettazione in bianco la data di scadenza sia apposta solo in seguito;
diversa invece la situazione nel diritto italiano v. art. 14 n. 2 del Regio
decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, secondo cui il diritto al riempimento
decade dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo). Questo autore
considera a ragione che la prescrizione, nel caso di cambiale con scadenza
in bianco, assume un ruolo analogo al termine di presentazione nella
cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO; op.cit., pag. 74 n. 10). Nel
caso di cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO) spetta parimenti ad
ogni avente diritto di determinare il momento della presentazione per
il pagamento e quindi la data di scadenza (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE,
pag. 190 e riferimenti).

    Ne segue che nel caso di effetto cambiario in bianco la prescrizione
decorre, con la riserva di quanto prevede l'art. 1000 CO, dalla data di
scadenza indicata dal creditore.

    e) Le considerazioni contenute nel ricorso non modificano questa
conclusione, nella misura in cui il gravame non si esaurisce in una critica
inammissibile dell'apprezzamento delle prove della Corte cantonale,
risp. si fonda su una fattispecie che non trova alcun riscontro nella
sentenza impugnata. Devono pertanto essere respinti gli argomenti che, in
concreto, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere già nel 1976
con la consegna del vaglia cambiario quale garanzia o con la possibilità
di disdire il credito sei mesi dopo il suo pagamento e che il primo atto
interruttivo della prescrizione (maggio 1982) è tardivo.

    f) La Corte cantonale ha constatato in modo vincolante per la
giurisdizione per riforma che la data di scadenza è il 5 maggio 1982 ed
è incontestato che a partire da questa data il termine di prescrizione
è stato interrotto più volte. L'eccezione di prescrizione deve quindi
essere respinta.