Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 89



120 III 89

29. Estratto della sentenza 6 maggio 1994 della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti nella causa Stato e Repubblica del Cantone Ticino contro X
(ricorso) Regeste

    Art. 277 SchKG; Entlassung von Arrestgegenständen aus dem
Arrestbeschlag nach Sicherheitsleistung.

    Das Gesuch um Entlassung der Arrestgegenstände aus dem
Arrestbeschlag kann nicht mehr gestellt werden, nachdem im nachfolgenden
Arrestprosequierungsverfahren die Pfändung vollzogen worden ist.

Sachverhalt

    A.- L'8, il 23 e il 28 maggio 1990 la Repubblica e Cantone del
Ticino ha, fra l'altro, ottenuto dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna, il sequestro per fr. 20'000'000.-- più interessi delle
particelle n. 607 e 845 RFD del Comune di Ronco sopra Ascona, della
proprietà di X, erede universale di Y. Causa del sequestro era l'art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF (debitore non dimorante in Svizzera), causa del credito
"richiesta di garanzia imposta di successione, di donazione e multe". Dopo
che erano state eseguite due stime a mezzo di periti giusta l'art. 9
cpv. 2 RFF, il 7 gennaio 1992 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello ha definitivamente stabilito in fr. 1'955'000.--
il valore venale presumibile delle particelle n. 607 e 845.

    B.- Nel frattempo, le procedure di convalida dei sequestri
tempestivamente promosse dalla Repubblica e Cantone del Ticino sono
sfociate il 3 giugno 1991 nel pignoramento delle particelle n. 607
e 845. Il 17 gennaio 1992 la creditrice ha presentato la domanda di
vendita. Con istanza 28 gennaio 1992 X ha chiesto, fondandosi sull'art. 277
LEF, all'Ufficio di liberare i fondi svincolandoli da ogni limitazione
a disporre contro il versamento di fr. 1'955'000.--.

    L'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha accolto tale
istanza con provvedimento del 29 gennaio 1992 limitatamente alle imposte
indicate nella richiesta di garanzia del 3 maggio 1990 e ha disposto la
cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre non appena la
decisione fosse passata in giudicato. Con reclamo del 5 febbraio 1992,
la Repubblica e Cantone del Ticino è insorta alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello. Con sentenza del 21 febbraio 1994
la Camera ha respinto il reclamo.

    C.- Insorta alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale, la Repubblica e Cantone del Ticino postula l'annullamento del
provvedimento dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- La ricorrente afferma poi che la domanda della debitrice del 28
gennaio 1992, volta ad ottenere lo svincolo dei fondi dietro versamento
della somma in garanzia, sarebbe tardiva (oltre che abusiva), poiché il 3
giugno 1991 l'Ufficio ha pignorato le particelle già oggetto delle misure
di sequestro.

    a) Il testo tedesco e italiano dell'art. 277 LEF, che merita la
preferenza su quello francese più restrittivo (DTF 106 III 133, 56 III
83), consente la sostituzione degli oggetti sequestrati - compresi i
beni immobili (DTF 116 III 40 consid. 3b) -, dietro una garanzia di
pari valore, con la conseguenza ch'essi sono completamente sottratti al
sequestro e affidati al debitore che può liberamente disporne, usarli,
venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 consid. 3b e rinvii). Gli
scopi di questa norma vanno ricercati nella natura dell'istituto del
sequestro (v. DTF 116 III 40 consid. 3b e rinvii); la garanzia prestata
in applicazione dell'art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati
(DTF 116 III 40 consid. 3b): al creditore spetta unicamente il diritto
di essere soddisfatto con la garanzia qualora gli oggetti non saranno
più presenti al momento del pignoramento (sentenza citata).

    b) In concreto, risulta dagli accertamenti vincolanti della Corte
cantonale che l'istanza di svincolo dei fondi è stata presentata il 28
gennaio 1992. A quel momento l'Ufficio aveva già operato il pignoramento
(3 giugno 1991) nell'ambito della procedura di convalida del sequestro e
la creditrice aveva già richiesto la vendita degli immobili (17 gennaio
1992). Si pone quindi il problema di sapere quali siano gli effetti del
pignoramento sulla richiesta di svincolo degli immobili dietro versamento
della somma di garanzia.

    Il sequestro è una misura conservativa di carattere eminentemente
provvisorio; il pignoramento invece è una misura di esecuzione definitiva
(DTF 116 III 115 seg. consid. 3a e rinvii). Scopo del pignoramento
è il pagamento di un credito; scopo del sequestro è garantire il
pagamento di un credito (sentenza citata; v. inoltre AMONN, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a edizione, pag. 399, n. 1
e 2 e rinvii). Di conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti
solo a seguito di pagamento, i beni sequestrati sono invece affidati,
come si è visto, al debitore non appena fornisca una garanzia di pari
valore (art. 277 LEF). Discende da queste considerazioni che l'istanza di
svincolo dei beni sequestrati deve essere presentata prima che sia operato
il pignoramento nella successiva procedura di esecuzione (in tal senso:
JAEGER, nota 3 ad art. 277 con rinvio a DTF 30 I n. 32 pag. 195 segg.;
BONNARD, Le séquestre d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et faillites, tesi, Losanna 1914, pag. 157 e e 159; secondo questo autore
la richiesta di svincolo può essere presentata in ogni tempo, ma prima
della richiesta di pignoramento del creditore sequestrante).

    Ne risulta che, in concreto, il pignoramento delle particelle eseguito
dall'Ufficio il 3 giugno 1991 (la domanda della creditrice porta la data
del 15 aprile 1991) rende priva di oggetto l'istanza di svincolo del 28
gennaio 1992. Da ultimo, contrariamente a quanto sostiene la debitrice,
poco importa che la procedura di stima si sia protratta per lungo tempo
(il ritardo è in gran parte dovuto alle richieste delle parti e, in minor
misura, alla mora dell'autorità cantonale nello statuire): il pignoramento
definitivo paralizza ora il suo diritto di ottenere la liberazione dei
beni dietro versamento della garanzia.