Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 128



120 III 128

43. Estratto della sentenza 21 ottobre 1994 della Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti nella causa Stato del Cantone Ticino c. W. (ricorso) Regeste

    Art. 49 VZG; Steigerungsbedingungen, Grundstückgewinnsteuer.

    Die in den Steigerungsbedingungen aufgeführten Forderungen, die dem
Ersteigerer ohne Anrechnung am Zuschlagspreis zu überbinden sind, müssen
bereits vor der Versteigerung bestehen. Dies ist nicht der Fall bei der
Grundstückgewinnsteuer, die mit dem Zuschlag entsteht.

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito del fallimento della T SA l'Ufficio dei fallimenti
di Z ha iscritto nell'elenco oneri relativo alla particella n. 1693
RFD di Z una serie di crediti garantiti da pegno immobiliare, fra cui
quello di W, e le imposte cantonali e comunali dal 1989 al 1993 nonché
la tassa di canalizzazione e la tassa d'uso comunale 1992. I presunti
importi dell'imposta sull'utile immobiliare a favore dello Stato del
Cantone Ticino (fr. ...) e della Città di Z (fr. ...) sono invece stati
iscritti nel verbale d'incanto 14 febbraio 1994 al n. 8 delle condizioni
di pagamento, che prevede che l'aggiudicatario deve assumerli o pagarli
in contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione. Il 27 giugno
1994 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, adita da W, ha depennato dalle condizioni d'incanto le
predette imposte concernenti un presunto utile di vendita.

    B.- Il 28 luglio 1994 lo Stato del Cantone Ticino ha presentato
al Tribunale federale un ricorso, con cui postula l'annullamento della
decisione cantonale e il mantenimento nelle condizioni d'asta degli importi
riguardanti un presunto utile di vendita. Con osservazioni 23 agosto
1994 l'Ufficio dei fallimenti di Z propone l'accoglimento del gravame,
mentre con risposte del 25 agosto 1994, 20 settembre 1994 e 22 settembre
1994 W e gli altri creditori pignoratizi chiedono la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- L'art. 49 cpv. 1 RFF (RS 281.42) recita che le condizioni di
vendita metteranno a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul
prezzo:

    "a. Le spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle
   modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli
   a riguardo dei pegni, delle servitù, ecc., comprese le spese del
   procedimento previsto dall'articolo 69 riguardo ai titoli ipotecari
   mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dell'incanto;

    b. i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento
   dell'incanto e quindi non iscritti nell'elenco oneri (art. 836 CC:
   premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.);
   inoltre le tasse correnti per l'acqua potabile, gas, elettricità, ecc.".

    Il cpv. 2 dell'art. 49 RFF specifica poi che l'aggiudicatario non
può essere tenuto ad altri pagamenti, oltre al prezzo di aggiudicazione,
diversi da quelli summenzionati.

    a) Un articolo di legge dev'essere in primo luogo interpretato giusta
il suo testo letterale (vedi fra le altre DTF 119 II 151 consid. b, 118 II
309 consid. a). È unicamente possibile scostarsi dal testo di una norma
se vi sono seri motivi per ritenere che lo stesso non riporti il vero
senso della norma (DTF 118 Ib 191 consid. 5 e riferimenti). In concreto,
visto che l'art. 49 cpv. 1 lett. b RFF si riferisce letteralmente a crediti
non scaduti, appare logico dedurne che gli stessi devono esistere prima
dell'incanto affinché sia possibile menzionarli nelle condizioni d'asta
per porli a carico dell'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di
vendita. Nella fattispecie è pacifico che un credito riguardante l'imposta
sull'utile immobiliare può unicamente sorgere con l'incanto, poiché
solo a quel momento potrebbe essere conseguito un utile imponibile. Da
un'interpretazione letterale del testo legale il presunto importo di una
siffatta imposta non rientra quindi nei crediti previsti dalla norma in
esame e non può di conseguenza essere messo a carico dell'aggiudicatario
in sede di incanto.

    b) Resta da esaminare se vi sono seri motivi per ritenere che
un'interpretazione letterale non renda il vero senso della norma.

    aa) Il ricorrente invoca una sentenza emanata dal Tribunale federale in
materia fiscale (decisione del 2 febbraio 1984 in re S SA c. Canton Vallese
pubblicata in Steuer Revue 1987, pag. 40 segg.), secondo cui qualora un
credito fiscale, garantito da un'ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 CC,
sorga dopo l'aggiudicazione, esso è da porre a carico dell'aggiudicatario
senza che questi possa imputare l'imposta sul prezzo. Occorre tuttavia
rilevare che nel giudizio appena menzionato il Tribunale federale doveva,
come ha d'altronde espressamente rilevato, statuire sulla tassazione e
cioè sul principio e sull'ammontare dell'imposta. Il rilievo concernente
le condizioni d'asta deve quindi essere considerato come un obiter
dictum. D'altro canto pure la dottrina citata dal ricorrente pare
ritenere - come la sentenza impugnata - che una simile imposta debba
essere considerata un debito della massa (cfr. BLUMENSTEIN/LOCHER,
System des Steuerrechts, 4a edizione, pag. 427 seg.; A. ZUCKER, Das
Steuerpfandrecht in den Kantonen, pag. 41).

    bb) Inoltre secondo l'autorità cantonale, il mancato inserimento
dell'imposta nelle condizioni di vendita non preclude all'ente pubblico la
possibilità di gravare il fondo alienato con un'ipoteca legale. A prima
vista questa argomentazione sembra corretta, poiché essendo l'imposta un
credito che nasce con l'aggiudicazione, essa non dovrebbe essere parte
del processo di epurazione. La questione non deve però essere decisa
in questa sede, ma piuttosto se e quando il ricorrente farà valere a
garanzia del proprio credito l'esistenza di un'ipoteca legale, e può
quindi restare aperta.

    cc) Infine nemmeno l'argomentazione giusta la quale occorre menzionare
il presunto ammontare dell'imposta sull'utile immobiliare nelle condizioni
d'asta per tutelare l'aggiudicatario da eventuali sorprese è sufficiente
per ritenere che la decisione impugnata violi il diritto federale. Infatti,
non si vede perché colui che si aggiudica la proprietà di un fondo in un
pubblico incanto debba essere tutelato in maggior misura da eventuali fatti
aleatori intrinseci alla compera di un immobile rispetto a chi, invece,
acquista una proprietà immobiliare con un contratto di compravendita ai
sensi dell'art. 216 segg. CO. Non essendovi pertanto alcun motivo che
permetterebbe al Tribunale federale di scostarsi da un'interpretazione
letterale dell'art. 49 RFF, il ricorso dev'essere respinto.