Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 285



120 Ib 285

40. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 18 marzo
1994 nella causa X. c. Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 16 Abs. 2 und 3 lit. a, Art. 90 Ziff. 2 SVG; Art. 32 Abs. 2 VZV.

    In schwerer Weise gefährdet den Verkehr im Sinne von Art. 16 Abs. 3
lit. a SVG, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von
Art. 90 Ziff. 2 SVG eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer
hervorruft oder in Kauf nimmt. Diese beiden Vorschriften stimmen inhaltlich
miteinander überein (Klarstellung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione,
ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di
lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS;
RS 741.01). Secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS, la licenza di condurre
o la licenza per allievo conducente deve essere revocata se il conducente
ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Ciò è il caso,
conformemente all'art. 32 cpv. 2 OAC (RS 741.51), quando il conducente
"violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o ne assume il rischio". È punito con le sanzioni
penali stabilite dall'art. 90 n. 2 LCS chi "violando gravemente le norme
della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo".

    La giurisprudenza del Tribunale federale ha rilevato soltanto un
certo parallelismo tra l'infrazione grave delle norme della circolazione
stradale ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCS e il fatto di compromettere
gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3
lett. a LCS comportante la revoca obbligatoria della licenza di condurre;
ove non sussista una ragione particolare che vi osti nel caso concreto,
le due nozioni simili contenute nella stessa legge non possono essere
interpretate in modo diverso (DTF 118 IV 188 consid. 2b; 105 Ib 120;
102 Ib 196 consid. 3b). La disposizione esecutiva dell'art. 32 cpv. 2 OAC
definisce la messa in serio pericolo della sicurezza della circolazione
usando lo stesso testo dell'art. 90 n. 2 LCS. L'art. 32 cpv. 2 OAC è
stato adottato solo dopo la giurisprudenza contenuta in DTF 102 Ib 196,
con cui era stato rilevato un parallelismo tra le due nozioni. In seguito
alla precisazione contenuta nell'art. 32 cpv. 2 OAC, non si giustifica
più di mantenere una riserva quanto all'equiparazione tra le nozioni di
cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS e all'art. 90 n. 2 LCS. Esse devono
essere ritenute uguali a tutti gli effetti.