Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 416



119 V 416

59. Sentenza del 26 luglio 1993 nella causa Ufficio federale delle
assicurazioni sociali contro V. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Regeste

    Art. 8 Abs. 1 und 3 lit. d, Art. 21 Abs. 1 und 3 IVG, Art. 14 IVV,
Art. 2 Abs. 2-4 HVI, Ziffern 11 und 13 HVI-Anhang: Hilfsmittel; Abgabe
von Tonbandgeräten und Computern zu Lasten der Invalidenversicherung
an Sehbehinderte.

    - Tonbandgeräte, die dank ihrer Ausstattungsmerkmale auch durch
Sehbehinderte bedient werden können, sind diesen zuzusprechen, sofern die
übrigen Anspruchsvoraussetzungen für die Abgabe von Hilfsmitteln der IV
gemäss Ziffer 11 HVI-Anhang erfüllt sind. Nicht entscheidend ist, dass
diese Geräte im Sinne einer Bedienungserleichterung für nicht behinderte
Personen entwickelt wurden (E. 4a).

    - Computer, die notwendig sind zur Verarbeitung von Daten, die durch
Spezialgeräte gewonnen werden, bzw. Computer, die unerlässlich für den
Betrieb solcher Spezialgeräte sind, sind den Versicherten als Hilfsmittel
im Sinne von Art. 13 HVI-Anhang zuzusprechen; unerheblich ist, dass es
sich dabei um Serienprodukte handelt, die für den beschriebenen Gebrauch
abgeändert wurden (E. 4b).

Sachverhalt

    A.- Mario V., nato nel 1947, è, dalla nascita, praticamente
cieco. Conseguita la maturità liceale nel 1966, egli si è successivamente
iscritto alla facoltà di filosofia dell'Università di Zurigo, ottenendo
dopo la licenza il titolo di dottore il 22 aprile 1976. Al seguito di un
periodo quale ricercatore presso l'archivio fonografico della predetta
Università, dal 1981 è stato assunto pure come ricercatore al Vocabolario
dei dialetti della Svizzera italiana, prestando inoltre la sua opera per
l'Ufficio cantonale dei musei.

    Nel passato ha fruito di numerose prestazioni dell'assicurazione
federale per l'invalidità: gli erano stati segnatamente assegnati supporti
meccanici quali mezzi ausiliari.

    L'11 dicembre 1989 l'assicurato chiese, data l'usura e il superamento
tecnico dei mezzi ausiliari in precedenza assegnatigli, nonché
l'indebolimento del residuo visivo, la concessione di un registratore
DAT SONY TCD-D10 PRO. Mediante provvedimento 16 gennaio 1990, la Cassa
cantonale di compensazione decise la presa a carico delle spese per
l'importo preventivato di Fr. 8'779.--.

    Il 12 giugno 1990 l'assicurato si è nuovamente rivolto alla
Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino
chiedendo l'attribuzione, quale mezzo ausiliario, di un'attrezzatura per
un importo complessivo di Fr. 46'078.--, consistente in:

    a) un elaboratore Macintosh SE/30, con stampante, tastiera e accessori
(Hardware 1), per Fr. 16'444.--;

    b) apparecchi e programmi indispensabili per applicazioni adeguate
all'attività svolta, ossia Scanner, Voice navigator, Software e relativi
adattamenti (Hardware 2), per Fr. 10'934.--;

    c) un apparecchio di lettura Optacon II con monitor di controllo,
per Fr. 12'300.--;

    d) un programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh SE/30-Optacon
II, per Fr. 1'400.--;

    e) spese di istruzione, a ragione di 100 ore a Fr. 50.--, per un
totale di Fr. 5'000.--.

    La Commissione dell'assicurazione per l'invalidità, preavvisando
favorevolmente la richiesta, la sottopose all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), il quale il 20 settembre 1990 rispose
quanto segue:

    "Quando avete trattato questo caso non avete preso in considerazione il
   fatto che i mezzi ausiliari che sono utilizzati anche da una persona non
   invalida per eseguire gli stessi lavori non sono considerati necessari a
   causa dell'invalidità e perciò non possono essere assunti dall'AI. Dagli
   atti dell'assicurato si può rilevare in diversi punti ... che anche
   i suoi colleghi vedenti usano una parte dei mezzi ausiliari richiesti.

    Nell'offerta della ditta ... non devono essere considerati dovuti
all'invalidità:

    1. L'intero blocco definito "Hardware 1", per l'importo totale di

    Fr. 16'444.--,

    2. L'Apple Scanner Fr. 2'734.--.

    Gli altri accessori dell'offerta sopracitata come pure l'"Optacon" e il

    "Sichtgerät", che appartiene a quest'ultimo, ... possono essere assunti
   dall'AI. A carico dell'AI è anche il programma "In Touch" così
   denominato dal signor V. nel punto d) della sua richiesta; mentre
   si assumerà solo la metà dei costi per l'istruzione menzionati al
   punto e)."

    L'Ufficio federale ha poi soggiunto:

    "Si deve inoltre prendere in considerazione anche la decisione del 16
   gennaio 1990, la quale è chiaramente sbagliata, poiché il registratore
   assegnato non è necessario a causa dell'invalidità, ma per motivi
   professionali e viene utilizzato anche da colleghi vedenti per il
   disbrigo dei corrispondenti lavori. Le spese assegnate ammontanti a
   Fr. 8'779.-- devono essere perciò reclamate."

    La Commissione dell'assicurazione per l'invalidità rese allora due
pronunzie non formali nel senso dell'avviso dell'UFAS, cui seguì un
colloquio l'8 ottobre 1990 presenti l'assicurato e un suo superiore,
in cui venne precisato che le apparecchiature in questione non erano
necessarie sul posto di lavoro, dove i mezzi erano forniti dal datore,
bensì a domicilio, dove l'assicurato doveva svolgere la sua attività a
dipendenza del suo stato di salute.

    Successivamente, l'interessato indirizzò alla Commissione
dell'assicurazione per l'invalidità una formale opposizione. Sulla
richiesta, e in senso favorevole, prese pure posizione l'Ufficio regionale
per l'integrazione professionale (URIP), il che convinse la Commissione
dell'assicurazione per l'invalidità a rivolgersi nuovamente all'UFAS, il
quale confermò il precedente parere, ammettendo comunque la consegna in
prestito dell'Apple Scanner. Il 26 marzo 1991, la Cassa di compensazione
rese pertanto due decisioni:

    - una prima, mediante la quale si annullava il provvedimento 16
gennaio 1990 facendo obbligo all'assicurato di restituire Fr. 9'377.40,
pari al costo definitivo del registratore concesso;

    - una seconda, con cui si assumevano le spese di acquisto di un Optacon
II tipo R2B-02 e di un "Sichtgerät"V 4A-D2 per un importo di Fr. 12'300.--
giusta la lett. c della richiesta, nonché gli apparecchi di cui alla
lett. b, per un totale di Fr. 10'934.--, compreso quindi l'Apple Scanner,
ma negando che altri mezzi ausiliari trovassero giustificazione.

    B.- Mario V. adì per ricorso il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino contro i provvedimenti amministrativi contestando, da un
lato, che una decisione già emanata potesse essere annullata con effetto
retroattivo, e precisando, d'altro lato, che le apparecchiature richieste
non potevano essere utilizzate da operatori vedenti. In istruttoria vennero
escussi quali testimoni il vicedirettore della Fonoteca nazionale svizzera
di Lugano, ing. C. e l'ispettore delle scuole speciali cantonali, prof. S.

    Con giudizio 12 maggio 1992, il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione
che faceva ordine all'assicurato di restituire l'importo di Fr. 9'377.40
e ha riconosciuto integralmente le pretese fatte valere per l'acquisto
dell'ulteriore apparecchiatura. Secondo i primi giudici, la decisione del
16 gennaio 1990 non era manifestamente errata dal momento che l'assicurato
non poteva far capo ad apparecchi utilizzati da operatori vedenti. D'altro
canto, gli ulteriori mezzi ausiliari erano stati adattati alle particolari
condizioni dell'assicurato e non erano più collegabili in rete con altri
apparecchi di serie.

    C.- L'UFAS interpone ricorso di diritto amministrativo avverso il
giudizio cantonale. Argomenta che il registratore non era necessario a
causa dell'invalidità, ma per motivi professionali, ed era utilizzato
anche dai colleghi vedenti e che le stesse considerazioni valevano per
l'adattamento del posto di lavoro, in cui erano stati esclusi i mezzi
elencati sotto Hardware 1 dal momento che l'elaboratore Macintosh come
la stampante sono utilizzati anche da persone non invalide.

    Nella sua risposta al gravame l'assicurato contrasta queste tesi,
mentre la Cassa cantonale di compensazione le fa proprie.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- (Potere cognitivo)

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati di invalidità hanno diritto ai provvedimenti di integrazione
necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la
capacità di guadagno, il diritto essendo determinato in funzione della
probabile durata del lavoro. Tra i provvedimenti integrativi figurano i
mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

    Per l'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai mezzi
ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale,
dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere
le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione
o a scopo di assuefazione funzionale. Secondo il cpv. 3 della stessa
norma i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito di tipo
semplice e adeguato. L'assicurato sopperisce alla maggior spesa per
tipi più perfezionati. Secondo l'art. 14 OAI l'elenco in questione
è oggetto di ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (OMAI).
In virtù dell'art. 2 cpv. 2 a 4 di essa ordinanza l'assicurato ha diritto
ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un (*) solamente se
gli sono necessari per esercitare un'attività lucrativa, adempiere le
mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di
assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata
nel numero corrispondente dell'allegato, ritenuto che il diritto si
estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità
e che l'assicurato possa pretendere soltanto mezzi ausiliari di tipo
semplice e adeguato e che egli sopporta le spese supplementari cagionate
necessariamente per l'esecuzione di tipi più perfezionati.

    Nella lista dei mezzi ausiliari (OMAI Allegato) figurano alla
cifra 11 quelli destinati ai ciechi e ai grandi invalidi della vista,
in particolare:

    "Cifra 11.04 Registratori destinati ai ciechi e ai minorati gravi della
   vista per riprodurre la documentazione, registrata su nastro magnetico.

    Cifra 11.05* Magnetofoni destinati ai ciechi e ai minorati gravi della
   vista allorquando l'invalidità rende necessari detti apparecchi per
   l'esercizio di un'attività lucrativa o per l'adempimento di lavori
   domestici.

    Cifra 11.06 Apparecchi da lettura per ciechi o minorati gravi della
vista
   che possono leggere solo con un simile apparecchio e che dispongono
   delle capacità intellettuali necessarie al suo uso."

    Alla cifra 13 sono elencati poi i mezzi ausiliari destinati alla
sistemazione del posto di lavoro o a facilitare la formazione scolastica e
professionale, nonché le misure architettoniche quale ausilio per recarsi
al lavoro, segnatamente:

    "Cifra 13.01* Strumenti di lavoro ... resi necessari dall'invalidità,
   come pure installazioni, attrezzi accessori e adeguamenti indispensabili
   alla manipolazione di apparecchi e di macchine,

    (ritenuto che)
   l'assicurato partecipa alle spese se l'assicurazione gli consegna
   degli apparecchi usati pure necessariamente da una persona valida ed
   eseguiti in serie."

    Di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei
a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori
provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). Infatti,
la legge riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia
necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e
cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione
ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello
stesso (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF
107 V 88 consid. 2). Deve essere soggiunto che la lista dell'Allegato
all'Ordinanza è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di
mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni
categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure
indicativo (DTF 117 V 181 consid. 3b, 115 V 193 consid. 2b).

Erwägung 3

    3.- In concreto è pacifico che l'assicurato sia in grado di svolgere
un'attività lucrativa che copre i suoi bisogni vitali (DTF 105 V 63).
Fermi i predetti presupposti vuol essere osservato che l'assicurato
svolge le mansioni di ricercatore etnografico a tempo pieno presso
l'Ufficio cantonale dei musei e presso il Vocabolario dei dialetti
della Svizzera italiana. Si tratta pacificamente del solo collaboratore
affetto da cecità. Il suo lavoro si attua a domicilio e tramite interviste
esterne durante le quali egli registra una documentazione orale che in
seguito analizza, trascrive e commenta, documentazione destinata poi al
trasferimento su matrici in vista della produzione di dischi che vengono
successivamente archiviati. Si tratta, a non far dubbio, di mansioni che
comportano un alto grado di professionalità e particolari ausilii per
chi non possa procedere alla lettura di documenti.

    Inoltre deve essere ricordato che già nel 1972 l'assicurazione federale
per l'invalidità aveva assegnato all'assicurato un registratore nonché,
in un secondo tempo, una telecamera Optacon e un dispositivo Optacon.

    Infine va notato che le facoltà visive dell'interessato, minime in
precedenza, hanno conosciuto un peggioramento dal 1986.

Erwägung 4

    4.- L'amministrazione, dando seguito alle istruzioni dell'UFAS,
ha reso due decisioni:

    - mediante la prima, essa ha in sostanza revocato un precedente
provvedimento in virtù del quale aveva accordato un mezzo ausiliario
all'assicurato;

    - mediante la seconda, ne ha accolto solo parzialmente le richieste.

    A tutela del ricorso l'istanza cantonale ha annullato la prima
decisione e riformato la seconda nel senso dell'accoglimento delle
richieste.

    Vuole preliminarmente essere osservato al riguardo che
l'amministrazione può, in ogni momento, modificare decisioni cresciute in
giudicato sulle quali il giudice non si sia pronunciato materialmente,
che si rivelino senza dubbio erronee e la cui modificazione rivesta
apprezzabile importanza (DTF 117 V 12 consid. 2a). In quest'ipotesi non
è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi
effetto retroattivo (DTF 119 V 180).

    a) Per quanto riferito alla prima decisione, il ricorrente asserisce
che il registratore portatile digitale DAT SONY TCD-D10 PRO non è
necessario a causa dell'invalidità, ma per motivi professionali, e sarebbe
stato utilizzato anche da colleghi vedenti. Si prevale di precedenti
dichiarazioni dell'assicurato e del prof. G., direttore dell'Ufficio
cantonale dei musei, nel senso che tale registratore sarebbe stato
particolarmente raccomandabile per le inchieste linguistico-etnografiche e
presentava ottimi requisiti, che l'alta professionalità del lavoro prodotto
richiedeva una registrazione ineccepibile sulle testimonianze orali e
tale per maneggevolezza e qualità si rivelava l'attrezzatura richiesta.

    Orbene, l'UFAS ha disatteso le dichiarazioni rese in pendenza di causa
dall'ing. C. come testimone, secondo il quale utilizzando i precedenti
supporti ausiliari aveva rilevato nelle registrazioni dei difetti tecnici
che ne compromettevano seriamente la qualità. Si trattava di difetti che
una persona vedente avrebbe potuto, senza alcuna capacità particolare,
correggere in quanto verificabili visivamente su un indicatore. Solo con
il registratore SONY, per le sue qualità tecniche, era permessa la massima
autonomia di registrazione. Un non vedente avrebbe incontrato difficoltà
nell'uso di un comune registratore a nastro, peraltro difficoltoso nella
sostituzione, né esso poteva, con la necessaria autonomia, procedere alla
posa dei microfoni. E pure l'URIP ha ricordato che ad una persona vedente
sarebbe stato assegnato da parte del datore di lavoro un supporto meno
sofisticato e di minor costo, mentre a fine di svolgere in modo corretto
la sua attività, l'assicurato doveva disporre di una diversa attrezzatura,
idonea al superamento del danno alla salute. In sostanza, l'UFAS pare
ritenere che il registratore in questione sia stato utilizzato al fine
di consentire, data la particolare complessità del lavoro eseguito, un
risultato ottimale, nell'interesse del servizio prestato, ma che anche
altri supporti sarebbero bastati allo scopo.

    Di contro dagli atti emerge che la particolare attrezzatura
è necessaria perché l'assicurato possa, malgrado l'handicap visivo,
svolgere un'attività di alta qualificazione: si tratta di permettergli
l'esecuzione del lavoro senza un controllo visivo.

    In sostanza si deve ammettere che registratori provvisti di particolari
accorgimenti indispensabili per un impiego corretto da parte dei non
vedenti devono essere riconosciuti a questi ultimi, adempiuti gli altri
requisiti, quali mezzi ausiliari a carico dell'AI ai sensi della cifra 11
dell'allegato OMAI. Il fatto che questi apparecchi siano concepiti per
persone non handicappate, gli accorgimenti di cui si tratta costituendo
per esse un semplice elemento agevolante l'uso degli apparecchi medesimi,
non è quindi di rilievo in simili circostanze.

    In queste condizioni, il giudizio cantonale, nella misura
in cui annulla il provvedimento reso in via di riesame da parte
dell'amministrazione, deve essere tutelato.

    b) Successivamente, l'assicurato chiese l'assegnazione di un
elaboratore Macintosh SE/30 collegato con l'apparecchio di lettura Optacon
II. In sostanza si sarebbe trattato: di un elaboratore Macintosh SE/30 con
tastiera, stampante e accessori (Hardware 1), di programmi e di apparecchi,
segnatamente Scanner, Voice navigator, Software, adattamenti e istallazioni
(Hardware 2), di un apparecchio di lettura Optacon II con monitor di
controllo, di un programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh
SE/30-Optacon II, nonché delle spese di istruzione.

    La Cassa, con la decisione in lite, assunse le spese per l'acquisto di
un Optacon II e del "Sichtgerät", riconoscendo inoltre quelle concernenti
l'Apple Scanner, il Voice navigator con Software aggiuntivo, diversi
Software, l'adattamento Software al sistema di controllo vocale, come
pure quelle per il programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh,
nonché in misura ridotta i costi di istruzione. Negato in sostanza venne
il riconoscimento dell'elaboratore Macintosh, in quanto usato anche da
persone non invalide.

    Secondo i primi giudici, ora, l'elaboratore in questione sarebbe stato,
unico in Europa, sviluppato in funzione dell'handicap dell'assicurato e
delle sue esigenze professionali, tali da impedirgli l'utilizzazione di
altro elaboratore già in dotazione dell'ufficio, e questo riprendendo
le considerazioni espresse dall'URIP, per le quali non avrebbe senso di
accordare il solo complesso Voice navigator (blocco Hardware 2) se tale
complesso poteva funzionare solo se abbinato con il blocco Hardware 1.

    Nel ricorso di diritto amministrativo l'UFAS ribadisce che i blocchi
Hardware 1 sono utilizzati anche da persone non invalide, ciò prevalendosi
delle affermazioni dell'assicurato, il quale, dopo aver rilevato che
altrimenti gli sarebbe precluso l'accesso all'informatica, afferma
che sarebbero facilitati i rapporti con i colleghi, i quali si servono
di attrezzature elettroniche, affermazioni concordanti con quelle del
dott. Sp., direttore del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.

    Ora, secondo quanto affermato dal prof. S., ispettore delle scuole
speciali, l'intero complesso del sistema informatico in oggetto è stato
sviluppato in funzione del danno alla salute lamentato dall'assicurato:
le singole componenti sarebbero state modificate e adattate ai suoi
bisogni specifici, il che avrebbe comportato pure una modificazione
del sistema Macintosh; in sostanza, l'Optacon non sarebbe utilizzabile
senza il Macintosh, né quest'ultimo sarebbe utilizzabile da parte di
persone vedenti. Ne deve essere dedotto che il Macintosh da un lato è
essenziale per l'elaborazione dei dati raccolti con gli altri istrumenti
ausiliari accordati all'assicurato e che, d'altro lato, è stato a sua volta
trasformato per renderlo operativo da parte di un non vedente. Irrilevante
è pertanto anche su questo punto l'argomentazione che il Macintosh sia
utilizzato anche dai colleghi vedenti.

    In breve, l'erogazione di un elaboratore necessario al trattamento di
dati raccolti attraverso altre apparecchiature speciali concesse dall'AI
e, viceversa, indispensabile al funzionamento di esse apparecchiature
deve essere preso a carico dall'assicurazione medesima dal profilo della
cifra 13 dell'allegato OMAI, irrilevante essendo che si tratti di un
elaboratore di serie destinato a persone in normali condizioni di salute,
semplicemente modificato per le funzioni suddette.

    Ne consegue che il querelato giudizio debba essere confermato anche
per quanto concerne la seconda decisione.

Erwägung 5

    5.- In queste condizioni il giudizio cantonale merita tutela.