Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 295



119 V 295

42. Estratto della sentenza del 24 maggio 1993 nella causa Fondo di
Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano contro R. e
Tribunale cantonale delle assicurazioni Regeste

    Art. 73 BVG, Art. 1 Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 56 VwVG, Art. 97
Abs. 1 und Art. 128 OG: Vorsorgliche Massnahmen im Klageverfahren vor
erster Instanz; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
eine Zwischenverfügung.

    - Im Rahmen des Klageverfahrens vor erster Instanz kann mangels einer
vollstreckbaren Verfügung keine aufschiebende Wirkung erteilt werden,
vielmehr bedarf es der Anordnung positiver vorsorglicher Massnahmen (E. 3).

    - Mit Art. 56 VwVG besteht für die Anordnung vorsorglicher
Massnahmen für den Bereich des Berufsvorsorgerechts eine bundesrechtliche
Verfügungsgrundlage, auch wenn das BVG das Klageverfahren vorsieht (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Nel querelato decreto, il Presidente del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha preliminarmente escluso che l'effetto
sospensivo possa essere attribuito ad una petizione proposta contro il
provvedimento di un istituto di previdenza nell'ambito della LPP. Le
argomentazioni del primo giudice possono essere condivise. Infatti,
le determinazioni degli istituti previdenziali non hanno il carattere
di decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e 2 PA; esse, se non oggetto di
ricorso nei brevi termini di perenzione, non entrano in forza esecutiva:
simili determinazioni valgono unicamente quali dichiarazioni unilaterali
di una parte (DTF 115 V 224 e 242; SPIRA, Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence
neuchâteloise 1984, pag. 15 nota 3; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG,
RDS 104 1987 I, pag. 615 seg.; GRISEL, Traité de droit administratif,
pag. 940). Il Tribunale federale delle assicurazioni ne ha dedotto che,
in assenza di un provvedimento cui possa essere data attuazione, non
può entrare in linea di conto una misura sospensiva (cfr. DTF 110 V 350;
RAMI 1984 n. K 583 pag. 142 consid. 2).

    La Corte, in una sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H., ha
affermato che in simile ipotesi la via da seguire è quella del decreto
di misure provvisionali positive; la sentenza in questione si fonda
sulla giurisprudenza in DTF 117 V 185 in cui si afferma non essere data
attribuzione di effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative.

Erwägung 4

    4.- A fondamento della sua decisione, il primo giudice ha assunto
l'art. 56 PA, in virtù del quale, dopo il deposito del ricorso, l'autorità
adita può prendere d'ufficio o a domanda di parte altri provvedimenti di
urgenza per conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.

    Nella sentenza DTF 117 V 185 questo Tribunale ha ritenuto che, in
tema di misure provvisionali, quest'ultimo disposto configura la base di
diritto federale - che comporta la ricevibilità del ricorso di diritto
amministrativo giusta gli art. 97 cpv. 1 e 128 OG (DTF 112 V 106) -
benché non figurante nell'elenco, non esaustivo, dell'art. 1 cpv. 3 PA.

    Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
ora, l'art. 56 PA sarebbe inapplicabile nella concessione di misure
provvisionali in quanto riferito solo ad atti di procedura amministrativa
e non ad atti di procedura civile quale quella determinata nell'art. 73
LPP. Né, per l'Ufficio federale il riferimento fatto dai primi giudici
alla sentenza pubblicata in RCC 1991 pag. 522 (= DTF 117 V 185) sarebbe
di rilievo in quanto concernente una ipotesi di applicazione della LAVS,
trattandosi cioè di un'assicurazione federale i cui organi rendono
decisioni.

    Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni nella suddetta
sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H. ha già avuto modo di affermare,
prescindendo dalla lettera del disposto, essere nella norma di cui
all'art. 56 PA ravvisabile la base di diritto federale da prendere a
fondamento per disporre misure provvisionali pure in materia di previdenza
professionale ai sensi della LPP. Da questa giurisprudenza non si vede
motivo di scostarsi. Altrimenti nel settore della previdenza professionale
non sarebbe possibile conservare provvisoriamente uno stato di fatto o
uno stato di diritto, a pregiudizio della parte che si troverebbe poi
opposta al fatto compiuto. Apparrebbe peraltro perlomeno curioso denegare
la possibilità di applicare misure provvisionali in prima istanza, quando
le medesime possono comunque essere disposte nella susseguente procedura,
ricorsuale, innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

    Ne deve essere dedotta la legittimità formale del procedimento adottato
dal primo giudice e la ricevibilità del ricorso.