Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 V 289



119 V 289

41. Sentenza del 2 aprile 1993 nella causa Previdenza Ticino contro C. e
Tribunale cantonale delle assicurazioni Regeste

    Art. 19 BVG, Art. 20 Abs. 1 und 2 BVV 2: Anspruch der geschiedenen Frau
auf Hinterlassenenleistungen; Koordination mit den übrigen Versicherungen.

    Die reglementarische Bestimmung einer Vorsorgeeinrichtung, die der
geschiedenen Ehefrau beim Tode ihres geschiedenen Ehemannes "die in BVV
2 vorgesehenen Mindestleistungen" zusichert, muss in dem Sinne ausgelegt
werden, dass die Frau Anspruch hat auf die Mindestleistungen gemäss BVG
nach Vornahme der Kürzung nach Art. 20 Abs. 2 BVV 2.

Sachverhalt

    A.- Giorgio C., nato nel 1942, è deceduto il 26 febbraio 1990. Egli era
alle dipendenze della ditta I. e come tale affiliato presso la Previdenza
Ticino, Fondazione collettiva per la previdenza professionale della
Società di Banca Svizzera.

    L'interessato aveva contratto matrimonio, il 19 settembre 1964,
con Denise D., matrimonio dal quale nacquero due figli, ora maggiorenni;
l'unione venne sciolta per divorzio il 21 novembre 1986. Nella convenzione
sulle clausole accessorie del divorzio, le parti, tra l'altro, concordarono
quanto segue:

    "Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten bis zum Eintritt ins

    AHV-Alter einen monatlichen Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 152 ZGB
   von Fr. 500.-- zu bezahlen ... Dieser Unterhaltsbeitrag ... wird
   indexiert...

    Der Kläger verpflichtet sich überdies, bei seiner Pensionskasse
(fondo di
   previdenza Ticino per la ditta I.) eine hundertprozentige

    Begünstigungsklausel für den Todesfall zugunsten der Beklagten
vormerken
   zu lassen. Bei Wiederverheiratung der Beklagten steht es dem Kläger
   frei, diese Begünstigung aufzuheben. Sollte der Kläger wieder heiraten,
   steht es ihm ebenfalls frei, diese Begünstigung zu widerrufen. Er hat
   dann aber dafür besorgt zu sein, dass eine versicherungstechnische
   Vorsorge dafür getroffen wird, dass der ... genannte Unterhaltsbeitrag
   bei Vorableben des

    Klägers gewährleistet ist und darüber hinaus eine einmalige

    Kapitalabfindung bei Todesfall über Fr. 50'000.-- zugunsten der
Beklagten
   zur Auszahlung gelangt."

    In sostanza si prevedeva che Giorgio C. si impegnava ad erogare
all'ex moglie una pensione alimentare ai sensi dell'art. 152 CC di
Fr. 500.-- mensili, maggiorata dell'adeguamento al rincaro. Inoltre,
all'interessato spettava di far introdurre presso il fondo di previdenza
una clausola beneficiaria integrale in caso di morte a favore di
Denise C. Al medesimo era riservata la facoltà di revocare essa
clausola in caso di nuovo matrimonio dell'ex moglie o di un di lui nuovo
matrimonio. All'interessato era comunque fatto obbligo di predisporre una
copertura previdenziale sostitutiva, che dal profilo tecnico-assicurativo
garantisse all'ex moglie, nell'ipotesi della di lui premorienza, la
pensione alimentare predetta unitamente a un'indennità unica di decesso
di Fr. 50'000.--. Successivamente Giorgio C. ha contratto matrimonio con
Rita W.; dal matrimonio è nato un figlio il 27 febbraio 1990.

    Denise C.-D., dopo il decesso dell'ex marito, si rivolse
alla Previdenza Ticino al fine di ottenere quanto ritenuto di sua
spettanza. L'istituzione previdenziale rispose il 26 novembre 1990 di
non essere mai stata informata degli impegni assunti dal defunto nei
confronti della precedente moglie. Ciò a conferma di una determinazione
del 9 novembre 1990 in cui l'istituzione comunicava a Denise C. di dover
applicare gli art. 16 cpv. 4 del proprio Regolamento per le coperture
di previdenza del personale e 20 cpv. 2 OPP 2 e di rifiutare pertanto
ogni prestazione dal momento che l'importo attribuitole dall'AVS - di
Fr. 1'280.-- mensili - superava i Fr. 500.-- riconosciutile al mese in
virtù della sentenza di divorzio sino al raggiungimento del 62o anno
di età.

    B.- Denise C.-D. ha convenuto - mediante un atto denominato "ricorso"
- la Fondazione in giudizio, pretendendo l'assegnazione di una rendita
mensile di Fr. 500.--, maggiorata dell'adeguamento al rincaro, nonché
di una prestazione unica in capitale di Fr. 50'000.-- più interessi. In
sostanza si era prevalsa delle disposizioni contenute nella convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio.

    La Previdenza Ticino ha avversato queste conclusioni. La convenuta
addusse che il defunto non aveva dato nessuna istruzione alla Cassa
riguardo la clausola di beneficiario di un'indennità unica, clausola
che comunque sarebbe stata nulla. Contestò che la convenzione sulle
conseguenze accessorie potesse essere interpretata nel senso indicato
dall'attrice e negò che il diritto applicabile permettesse di riconoscerle
le prestazioni richieste.

    Con giudizio del 28 agosto 1991, il Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino ha parzialmente tutelato la petizione, condannando
la convenuta al pagamento di una rendita annuale di Fr. 5'797.--. A
mente dei primi giudici, le condizioni regolamentari per l'assegnazione
della rendita erano da riconoscere dal momento che a ciò non si opponeva
l'art. 20 cpv. 2 OPP 2, disposizione di carattere protestativo che non
trovava però esplicito fondamento nel Regolamento, né una riduzione
era possibile in funzione del montante della rendita AVS. Non erano di
contro riconoscibili i presupposti per obbligare la convenuta ad onorare
la clausola beneficiaria contenuta nella convenzione di divorzio.

    C.- La Previdenza Ticino produce ricorso di diritto amministrativo a
questa Corte. Nega che le disposizioni regolamentari in discussione non
siano chiare e di immediata accezione ed asserisce che l'interpretazione
data dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è contraria non
solo alla lettera, ma anche allo spirito della norma, essendo esse intese
ad evitare una sovrassicurazione: fatto questo particolarmente urtante
perché il privilegio concesso all'ex moglie comporterebbe una riduzione
delle prestazioni erogate alla seconda e legittima moglie ed al figlio
minorenne. Del resto, la rendita assegnata a Denise C. era limitata nel
tempo e non vitalizia.

    Denise C. e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
contrastano queste tesi postulando la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- / 2. - (Competenza a decidere e potere cognitivo)

Erwägung 3

    3.- In sede di procedura cantonale l'assicurata ha adito il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino con atto denominato "ricorso".
Rettamente i primi giudici hanno considerato costituire esso atto un'azione
(DTF 115 V 228 consid. 2).

Erwägung 4

    4.- La qui resistente non ha impugnato il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino nella misura in cui esso ha respinto
la richiesta di un importo di Fr. 50'000.-- a dipendenza della clausola
beneficiaria contenuta nella convenzione sugli effetti accessori del
divorzio: carente un'impugnazione il giudizio è su questo tema definitivo.

    Se si volesse comunque ammettere l'esistenza di connessione tra la
questione della rendita e quella della prestazione unica (cfr. DTF 117
V 295 consid. 2a), dovrebbe pur sempre essere notato che il giudizio
cantonale è al riguardo esatto dal momento che la clausola beneficiaria -
di dubbia consistenza dopo il secondo matrimonio - non è stata notificata
alla Fondazione e che non spetta ad essa rispondere dell'eventuale mancata
stipulazione di un'assicurazione a favore dell'ex moglie.

Erwägung 5

    5.- Secondo la ricorrente, la seconda moglie e il figlio minorenne
del defunto lamenterebbero un pregiudizio pecuniario per il fatto
dall'assegnazione della prestazione alla moglie divorziata. Si tratta di
una circostanza segnalata nel ricorso di diritto amministrativo e già
fatta presente ai primi giudici, cui venne pure trasmessa copia di una
lettera della seconda moglie.

    I motivi, in prima sede, non erano stati invero indicati in modo
esauriente. Correttamente i primi giudici avrebbero dovuto chiamare in
causa i superstiti del secondo matrimonio invitandoli a precisare gli
elementi del pregiudizio e, se del caso, a prendere posizione contro le
argomentazioni della prima moglie. Ciò non è stato fatto e in tal modo si
è perfezionata una violazione del diritto di essere sentito, tema questo
che il Tribunale federale delle assicurazioni deve esaminare d'ufficio (DTF
116 V 185 consid. 1b, 115 V 305 consid. 2h, 107 V 248 consid. 1b). Questa
Corte potrebbe ora ovviare al vizio, segnatamente in una vertenza in cui
- come in concreto - esercita piena cognizione (DTF 116 V 32 consid. 3
e 185 consid. 1b, 115 V 305 consid. 2h, 107 V 249 consid. 3, 103 V 133
consid. 1, 99 V 61), invitando la seconda moglie e il figlio ad esprimersi,
ciò ancorché la riparazione di un eventuale vizio debba avvenire solo in
via eccezionale (DTF 116 V 32 consid. 3, 108 V 137 consid. 3c/aa); potrebbe
pure - e la soluzione pare adottabile dal momento che in prima istanza si
era trattato di azione e non di ricorso - annullare il giudizio rinviando
gli atti ai primi giudici perché, restituiti i diritti ai chiamati in
causa, emanino un nuovo giudizio. Ma sia un complemento di istruttoria
da parte di questa Corte, sia un rinvio all'autorità giudiziaria di primo
grado, appaiono inutili per i motivi che seguono.

Erwägung 6

    6.- a) Per l'art. 19 cpv. 1 LPP la vedova ha diritto alla rendita
per vedove se alla morte del coniuge deve provvedere al sostentamento di
uno o più figli (lett. a), oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è
durato almeno 5 anni (lett. b). Giusta il cpv. 3 dello stesso articolo,
il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alla
prestazione per i superstiti.

    In virtù di detta delega l'art. 20 OPP 2 dispone che dopo la morte
dell'ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova a condizione
che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza
di divorzio, la donna abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità
in capitale invece di una rendita vitalizia (cpv. 1). Le prestazioni
dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura
in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle
dell'AVS e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla
sentenza di divorzio (cpv. 2).

    A sua volta, il Regolamento per le coperture di previdenza del
personale affiliato alla Previdenza Ticino disciplina la materia al
capitolo 2 relativo alle prestazioni. L'art. 9 cpv. 1 lett. b riconosce
diritto a prestazioni a favore del coniuge superstite e l'art. 16 cpv. 4
precisa:

    "La vedova divorziata ha diritto alle prestazioni minime previste
   dall'OPP 2 per questi casi."

    b) Orbene, non è controverso che la moglie divorziata al momento
del decesso del precedente marito avesse avuto più di 45 anni, che il
matrimonio fosse durato più di 10 anni e che la sentenza di divorzio le
avesse attribuito una pensione alimentare mensile sino al raggiungimento
dell'età AVS.

    A questo riguardo ci si può preliminarmente chiedere se la prestazione
alimentare sia stata assegnata "invece di una rendita vitalizia", nel
senso voluto dall'art. 20 cpv. 1 OPP 2.

    Il tema può rimanere indeciso considerato che il testo dell'art. 16
cpv. 4 del Regolamento dell'Istituto previdenziale appare di non equivoca
interpretazione. Se è vero che il disposto dell'art. 20 OPP 2 ha carattere
potestativo, se è altrettanto vero che una disposizione limitativa
del diritto debba trovare base in una norma statutaria o regolamentare
esplicita e menzionata in modo preciso (LOCHER, Nahtstellen zwischen
Scheidungs- und Sozialversicherungsrecht, RSJB 1991 pag. 367 seg.), non
può essere ammesso il parere dell'UFAS, che va oltre quanto detto dal
primo giudice, nel senso che il Regolamento dovrebbe indicare oltre che il
principio anche le conseguenze. Un regolamento deve essere interpretato
secondo i principi della buona fede, tenendo conto del suo testo e della
manifesta volontà di chi lo ha emanato (DTF 116 V 222 consid. 2, 112 II
249 consid. 1b). Ora, se pur lapidaria, la disposizione regolamentare
litigiosa non può condurre all'interpretazione fatta dall'autorità
giudiziaria cantonale.

    Secondo i primi giudici, la prestazione minima dovuta a norma dell'OPP
2 non è quanto resta delle prestazioni minime previste dalla LPP dopo aver
operato la riduzione dell'art. 20 cpv. 2 OPP 2, ma consiste in queste
prestazioni prima della riduzione, ai sensi del cpv. 1 del disposto:
il Regolamento riconoscerebbe tali prestazioni. Come pertinentemente
osserva la ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero interpretato
il Regolamento nel senso che riconosciute sarebbero state le prestazioni
"al minimo" previste dall'OPP 2.

    All'argomentazione dell'autorità giudiziaria cantonale non può essere
data adesione: le prestazioni "minime" previste dall'OPP 2 possono
solo essere le prestazioni le più basse, le meno consistenti. Questa
interpretazione si giustifica quando si ritenga che se, nel caso concreto,
l'applicazione della norma regolamentare comporta l'esclusione di ogni
prestazione, in altri casi, in particolare quando la rendita alimentare
è superiore alla rendita AVS, sarebbe pur sempre la Fondazione tenuta a
prestazioni parziali.

    Deve essere osservato al riguardo che la quasi totalità degli istituti
previdenziali registrati limitano allo stretto minimo legale il diritto
della donna divorziata il cui marito decede, questo anche qualora una
soluzione più favorevole sia prevista dai regolamenti medesimi per la
vedova "stricto sensu" (cfr. DE HALLER, Divorce et LPP, in Divorce et
assurances sociales, pag. 25, IRAL, Colloque de Martigny 1987).

    In queste condizioni il ricorso di diritto amministrativo merita
tutela, nel senso che a Denise C. non può essere riconosciuta alcuna
prestazione a carico della fondazione previdenziale ricorrente.

Erwägung 7

    7.- / 8. - (Indennità di parte)

Entscheid:

      Per questi motivi, il Tribunale federale delle
assicurazioni
                         pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale
querelato essendo riformato nel senso che, in reiezione integrale
dell'azione, all'opponente viene denegato il diritto a prestazioni
previdenziali.