Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IV 175



119 IV 175

30. Estratto della sentenza del 16 agosto 1993 della Camera d'accusa
nella causa Banca X c. Amministrazione federale delle contribuzioni
(reclamo) Regeste

    Beschlagnahme und Durchsuchung von Papieren (Art. 46 und 50
VStrR). Bankgeheimnis.

    1. Das Bankgeheimnis verleiht keinen absoluten Anspruch auf
Verweigerung der Aussage und der Herausgabe von Akten gegenüber den
Untersuchungsbehörden. Die im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens
durch die Eidg. Steuerverwaltung als Untersuchungsbehörde verlangten
Auskünfte können nicht unter Berufung auf das Bankgeheimnis verweigert
werden. Denn letzteres geht weniger weit als das gesetzlich geschützte
Berufsgeheimnis der Ärzte, Anwälte und Geistlichen.

    2. Der Umstand, dass sich unter den beschlagnahmten Papieren auch
solche befinden könnten, die sich im nachhinein als für die Untersuchung
unerheblich erweisen, steht der Beschlagnahme nicht entgegen, sondern
liegt vielmehr in der Natur dieser Zwangsmassnahme. Es steht der (an das
Amtsgeheimnis gebundenen) Untersuchungsbehörde und nicht der betroffenen
Bank zu, die Auswahl zu treffen. Für die Durchsuchung von Papieren bleibt
Art. 50 Abs. 3 VStrR vorbehalten.

    3. Zwischen einer Bank, die als Grossistin im Sinne des
Warenumsatzsteuerbeschlusses Edelmetalle verkauft, und dem Käufer besteht
keine bankengeschäftliche Beziehung im eigentlichen Sinne, sondern eine
Geschäftsbeziehung, für die das Bankgeheimnis nicht angerufen werden kann.

Sachverhalt

    A.- L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva
rilevato che partite di metalli preziosi vendute in Svizzera dalla
Banca X a diverse ditte con sede in Svizzera o nel Liechtenstein erano
poi contrabbandate in un paese confinante, senza passare attraverso il
controllo doganale svizzero e senza assolvere quindi la dovuta imposta
sulla cifra d'affari. Accertato che durante più di sei mesi la Banca X
aveva venduto, come grossista, metalli preziosi poi esportati all'estero
a una società non più iscritta nel registro dei grossisti, l'AFC esigeva
dalla Banca X il pagamento dell'imposta sulla cifra d'affari elusa e
apriva un procedimento penale amministrativo destinato, tra l'altro, a
determinare eventuali responsabilità penali degli organi della banca, nel
cui seno aveva avuto luogo nel frattempo un'inchiesta interna concernente
le relazioni tra la banca stessa e la società di cui trattasi. Invitata
dall'AFC a farle pervenire tutta la documentazione riguardante tali
relazioni, e in particolare quella avente per oggetto l'inchiesta interna,
la Banca X si rifiutava, di guisa che l'AFC ne ordinava il sequestro. La
Banca X si è opposta al sequestro con reclamo alla Camera d'accusa del
Tribunale federale, facendo valere, tra l'altro, il segreto bancario.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- La reclamante si limita a contestare, in modo generale, la
legittimità del sequestro. A ragione essa non sostiene che il sequestro
litigioso lederebbe concretamente interessi meritevoli di tutela di
terzi non implicati. Come ricordato giustamente dall'AFC nelle proprie
circostanziate osservazioni, che menzionano la dottrina e la giurisprudenza
univoche al proposito, il segreto bancario non garantisce un diritto
assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da
un'autorità inquirente (v. AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire
suisse, 2a ediz. Berna 1982, pag. 162 con richiami; BODMER/KLEINER/LUTZ,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 2o supplemento
1982, n. 50 ad art. 47 LBCR). La dottrina citata si fonda, in particolare,
sull'art. 41 cpv. 2 DPA in relazione con gli art. 74 PP segg. (specialmente
con l'art. 77 PP). Ne discende che le informazioni richieste dall'AFC
quale autorità inquirente nel quadro di un procedimento di diritto penale
amministrativo devono essere fornite, senza che possa essere invocato il
segreto bancario. Lo stesso vale per le interrogazioni orali degli organi
della banca, che l'AFC si propone di effettuare. L'AFC rammenta d'altronde
che la stessa Associazione dei Banchieri Svizzeri aveva rilevato già nel
proprio rapporto di gestione del 1978/79 che in Svizzera le banche sono
tenute, in virtù delle leggi di procedura penale della Confederazione
e di tutti i Cantoni, a prestare testimonianza e a produrre atti, e che
l'obbligo di testimoniare, di fornire informazioni e di produrre atti,
posto a carico del banchiere, va oltre quello dei titolari di un diritto
al segreto professionale stabilito a favore dei medici, degli avvocati
o degli ecclesiastici. La decisione di sequestro delimita chiaramente
ciò che è richiesto, ossia la documentazione relativa a quanto accaduto
nell'interno della Banca X con riferimento alle relazioni con la Y. S.A.,
in particolare la documentazione concernente l'inchiesta interna della
Banca X per determinare le responsabilità di chi, nel suo seno, aveva a che
fare con la Y. S.A. In questo senso è privo di pertinenza il rimprovero
mosso dalla reclamante all'AFC di perseguire una ricerca indiscriminata
di informazioni più che una mirata azione di sequestro. L'AFC riconosce
nelle proprie osservazioni la possibilità che tra i documenti sequestrati
vengano a trovarsi anche documenti che in prosieguo si rivelino irrilevanti
ai fini dell'inchiesta; è da convenire con l'AFC che tale circostanza non
comporta l'illegittimità del provvedimento, poiché essa è inerente nella
sua natura (DTF 108 IV 76). Va al riguardo richiamata anche la sentenza
inedita del Tribunale federale del 25 novembre 1974 nella causa Banca
X c. Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina, in cui, con
riferimento ad un sequestro bancario ordinato da un magistrato penale, è
detto espressamente (consid. 3) che "certo, può accadere che attraverso
l'esame degli atti sequestrati giungano a conoscenza del magistrato
inquirente altre circostanze, non strettamente attinenti al caso penale,
e coperte di per sé dal segreto bancario. Un simile inconveniente è nella
natura delle cose e pertanto inevitabile. Ciò che è determinante è che
tanto il magistrato inquirente quanto gli altri organi della giustizia
penale sono vincolati al segreto d'ufficio, che comporta doveri non minori
di quelli incombenti alla banca"; nello stesso considerando si afferma
inoltre che "è manifesto che non può essere lasciato all'unilaterale
giudizio della banca di decidere quali elementi dell'inchiesta interna
debbano essere rivelati al magistrato inquirente, e quali gli possono
essere celati o sottaciuti. Non solo perché un simile modo di procedere
renderebbe illusorie le disposizioni sull'obbligo di testimoniare, ma
anche perché il giudizio sulla rilevanza probatoria di determinati fatti
compete al magistrato". Questi rilievi sono applicabili anche all'AFC in
veste di autorità inquirente (in un procedimento penale amministrativo).

    Va ancora rilevato che l'AFC a ragione fa valere nelle proprie
osservazioni che la "relazione bancaria" intrattenuta dalla Banca X con
la Y. S.A. non era in realtà affatto una relazione bancaria in senso
proprio, bensì una semplice relazione di affari; la Banca X agiva come
grossista e trattava con la Y. S.A., anch'essa grossista fino alla sua
cancellazione dal relativo registro: il segreto bancario nulla ha a che
vedere con questa relazione d'affari, in merito alla quale la reclamante è
quindi tenuta a fornire le più ampie informazioni, comprese quelle circa
la diligenza osservata dal proprio personale nello svolgimento delle
operazioni concernenti il traffico di argento granulato intervenute tra
di essa e la Y. S.A.