Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 212



119 II 212

43. Estratto della sentenza 24 marzo 1993 della II Corte civile nella
causa Comunione dei comproprietari della proprietà per piani concernente
la particella n. 286 RFD di Lugano contro Dipartimento delle istituzioni
della Repubblica e Cantone Ticino e Ufficio registri di Lugano (ricorso
di diritto amministrativo) Regeste

    Art. 33c Abs. 1, 2 und 3 GBV. Eintragung von Stockwerkeigentum vor
Erstellung des Gebäudes. Voraussetzungen der definitiven Eintragung.

    1. Für eine Eintragung von Stockwerkeigentum vor Erstellung des
Gebäudes vorzulegende Urkunden (E. 2a).

    2. Bedingungen für die Löschung der Anmerkung "Begründung des StWE
vor der Erstellung des Gebäudes" (E. 2b und c).

Sachverhalt

    A.- Con iscrizione del 28 dicembre 1981 è stata costituita una
proprietà per piani, prima della costruzione, sulla particella n. 286
Registro fondiario definitivo (RFD) di Lugano, sezione Castagnola. Il
18 maggio 1992 la Comunione dei comproprietari, rappresentata
dall'amministratrice Utoring S.A., ha chiesto l'intavolazione definitiva
della proprietà per piani. All'istanza erano allegati, quali documenti
giustificativi, due atti pubblici che constatano le decisioni prese da 16
comproprietari rappresentanti 668,3 quote millesimali, su 17 comproprietari
intervenuti all'assemblea rappresentanti 704,86 millesimi. Ai predetti
rogiti erano annessi un piano di ripartizione allestito da un geometra,
una tabella sulle quote parti in millesimi e un piano di assegnazione
delle parti comuni. Con decisione 30 giugno 1992 l'Ufficiale del registro
fondiario ha rigettato la richiesta e il 14 luglio 1992 egli ha mantenuto
la propria decisione con una lettera inviata in risposta a una domanda
di riesame. L'8 settembre 1992 il Dipartimento delle istituzioni, quale
autorità di vigilanza sul registro fondiario, ha respinto un ricorso
della Comunione dei comproprietari.

    B.- Il 7 ottobre 1992 la Comunione dei comproprietari della proprietà
per piani concernente la particella n. 286 RFD di Lugano ha presentato al
Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui postula
l'annullamento della decisione del Dipartimento delle istituzioni e
che sia fatto ordine all'Ufficio dei registri di Lugano di procedere
all'intavolazione definitiva della proprietà per piani. Le autorità
cantonali hanno proposto la conferma delle proprie decisioni, mentre il
Dipartimento federale di giustizia ha chiesto l'ammissione del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui
è ammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 33c RRF - il Codice civile è silente a questo proposito -
permette l'intavolazione di una proprietà per piani prima della costruzione
dell'edificio. In questo caso l'iscrizione è subordinata alla produzione
dell'atto costitutivo e di un piano di ripartizione. Quest'ultimo deve
sempre essere prodotto, poiché l'edificio non esiste ancora fisicamente e
occorre che le quote di comproprietà siano, fin dall'inizio, chiaramente
delimitate. Esse possono, del resto, essere vendute o gravate da
pegni immobiliari, poiché l'intavolazione prima della costruzione è
costitutiva di un diritto reale e di un fondo nel senso giuridico del
termine (art. 655 cpv. 2 n. 4 CC) ed è, in particolare, destinata a
facilitarne il finanziamento (DTF 107 II 214 consid. 3). Inoltre il piano
di ripartizione permette un confronto nell'ipotesi di una rettifica,
dopo il compimento dell'edificio. Benché il Regolamento per il registro
fondiario non preveda espressamente che il piano debba essere firmato da
tutti i comproprietari, in caso di iscrizione prima della costruzione,
la sottoscrizione non si giustifica unicamente da un raffronto degli
art. 33b e 33c RRF, ma anche dall'importanza dello stesso piano, che
rappresenta un complemento necessario all'atto costitutivo.

    b) La costituzione della proprietà per piani prima della costruzione
dev'essere menzionata come tale a registro fondiario (art. 33c cpv. 2
RRF). Il compimento dell'edificio dev'essere notificato (art. 33c cpv. 3
RRF). Questa notifica serve quale documento giustificativo per cancellare
la menzione. Essa deve attestare che la ripartizione non è stata modificata
rispetto all'atto costitutivo e al piano di ripartizione allestito prima
della costruzione, e che l'edificio è conforme alle esigenze legali di una
proprietà per piani, segnatamente che i singoli piani o porzioni di piano,
ordinati in appartamenti o in unità di locali, costituiscono un tutto
e hanno un proprio accesso (cfr. art. 712b cpv. 1 CC, art. 33c cpv. 4
RRF). Se la ripartizione è stata modificata, un nuovo piano rettificato
dopo l'esecuzione dei lavori dev'essere trasmesso all'Ufficio del registro
fondiario (art. 33c cpv. 3 RRF, MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, n. 58 ad
art. 712d CC). La dottrina è invece discorde, considerato il silenzio della
legge e del regolamento, sulla questione di sapere in che modo dev'essere
effettuata la predetta notifica ai sensi dell'art. 33c cpv. 3 RRF. Gli
autori appena menzionati (loc.cit.) esigono un piano firmato da tutti
i comproprietari unicamente quando la ripartizione è stata modificata
rispetto al piano iniziale. STEINAUER si limita a sottolineare che gli
interessati (senza specificare chi siano) devono annunciare a registro
fondiario l'ultimazione dell'edificio e se necessario allegare un piano di
ripartizione rettificato (Fiches juridiques suisses n. 1302 II pag. 7).
FRIEDRICH pare esigere come documento giustificativo una dichiarazione
firmata da tutti i comproprietari (Praktische Fragen im Zusammenhang
mit der Begründung von Stockwerkeigentum, in ZBGR 1966, pag. 343
seg.). Questo è pure il parere dell'autorità cantonale di vigilanza,
la quale ritiene che la notificazione tocca l'esistenza medesima della
proprietà per piani e necessita dell'assenso di tutti i comproprietari
(in questo senso si pronuncia anche l'Obergericht del Cantone di Zurigo
in: Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 1990, pag. 150).

    c) Quest'ultima opinione è tuttavia troppo assoluta. L'intavolazione
prima della costruzione di una proprietà per piani non ha una portata
provvisoria, poiché essa è costitutiva del diritto reale e crea un
fondo nel senso giuridico del termine. Il diritto di proprietà esiste dal
momento dell'iscrizione, ma non può essere esercitato prima del compimento
dello stabile. In questo senso, le osservazioni dell'autorità cantonale,
che fanno dipendere la piena efficacia della proprietà per piani dalla
notifica che avviene dopo la fine dei lavori, misconoscono la portata
giuridica dell'iscrizione prima della costruzione. Se al termine dei
lavori, la sostanza della proprietà per piani e la ripartizione delle
quote non sono state modificate, la notifica prevista dall'art. 33c cpv. 3
RRF non tocca il potere di disporre dei proprietari e non dipende dal
consenso unanime di quest'ultimi, come è invece il caso al momento della
sua costituzione e dell'inoltro del piano di ripartizione iniziale. A
questo proposito l'Ufficio federale di giustizia suggerisce addirittura di
non richiedere un piano rettificato, firmato da tutti i comproprietari,
se la nuova ripartizione non modifica le quote. Poiché si tratta di
cancellare una menzione avvenuta d'ufficio, non importa, sempre secondo
l'autorità appena citata, chi sia il richiedente, purché la notifica e i
documenti giustificativi convincano l'Ufficiale dell'esistenza di fatti
che legittimano la cancellazione.

    Nella fattispecie la conferma dell'ingegner Gisi, geometra revisore,
che la proprietà per piani è stata eretta secondo le norme legali
è pacifica. L'ingegner Montorfani, geometra, ha attestato che "il
piano di ripartizione definitivo non ha subito modificazioni inerenti al
perimetro di proprietà delle singole quote di P.P.P. rispetto ai piani
dell'originaria costituzione". L'Ufficiale del registro fondiario, invece,
dubita dell'identità dei due piani di ripartizione, citando l'esempio
dell'unità di piano n. 10 che comprende ora anche un balcone e una vasca
per fiori, che non figuravano sul piano di ripartizione iniziale. Questa
differenza non pare essere decisiva, in quanto tale, nella misura in cui
le quote parti non sono state modificate. Per converso, all'assemblea del
18 maggio 1992 è sorta una discussione sull'assegnazione delle cantine,
che il regolamento condominiale (art. 11) include nelle parti comuni,
nonostante l'art. 712b cpv. 1 CC che permette di considerarle come dei
locali accessori disgiunti (MEIER-HAYOZ/REY, op.cit., n. 67 e 69 ad
art. 712b CC). La maggioranza dei presenti si è pronunciata - il processo
verbale è su questo punto contraddittorio e in parte incomprensibile -
per l'attribuzione immediata dell'uso di questi vani sulla base dei piani
dell'ingegner Montorfani e del regolamento condominiale. Ora sul piano
iniziale le cantine non erano disegnate. Ma soprattutto una divergenza si
è manifestata nei riguardi della superficie dell'appartamento n. 22 che,
secondo i proprietari, è inferiore a quella risultante iscritta a registro
fondiario e suscettibile di modificare le quote parti. L'assemblea ha
rinviato la trattanda a una prossima riunione. Esistono quindi almeno dei
dubbi riguardanti la formazione delle quote e la necessità di rettificare
o completare il piano di ripartizione iniziale. Un tale piano rettificato
esige però la firma di tutti i comproprietari. L'Ufficiale del registro
fondiario non ha pertanto violato il diritto federale rigettando la
richiesta d'iscrizione definitiva della proprietà per piani.