Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 II 20



119 II 20

6. Estratto della sentenza 25 gennaio 1993 della I Corte civile nella
causa F contro eredi G (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 62 Abs. 2 und 67 Abs. 1 OR. Bereicherungsansprüche aus nicht
verwirklichtem Zuwendungsgrund; Beginn der absoluten Verjährungsfrist.

    Beim bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Rückerstattung von
Leistungen aus nicht verwirklichtem Rechtsgrund beginnt die absolute
Verjährungsfrist, sobald feststeht, dass sich der Zahlungs- oder
Zuwendungsgrund nicht verwirklichen wird oder nicht mehr verwirklichen
kann.

Sachverhalt

    A.- Nel 1974 F ha versato a due riprese l'importo di fr.  6'000.--
a G., in vista dell'acquisto di un fondo per il prezzo di fr.
12'500.--. Contestualmente al versamento dei due acconti le parti
hanno sottoscritto due atti analoghi (fatta eccezione per il saldo)
del seguente tenore:

    "RICEVUTA-CONVENZIONE

    Acconto per acquisto stalla su. map. 396 fr. 6'000.-- (...). Saldo fr.

    6'500.-- [fr. 500.-- nel secondo atto] verrà versato alla stipulazione
   dell'atto notarile di compra vendita. Non facendo la registrazione
   l'importo sopra viene restituito."

    L'atto notarile non è mai stato celebrato. A G, decesso il 21 ottobre
1980, sono subentrati i quattro convenuti. Nell'ambito della divisione,
la particella in questione è stata attribuita a un coerede il 26 novembre
1982, che l'ha poi ceduta ad una terza persona il 21 agosto 1987.

    B.- L'11 maggio 1990 F. ha chiesto al Pretore del Distretto di Blenio
che gli eredi G. fossero tenuti a versargli fr. 12'000.-- più interessi
al 5% dal 21 ottobre 1980. Con sentenza del 15 luglio 1991 il Pretore
ha accolto l'azione e ha condannato i convenuti a versare con vincolo di
solidarietà all'attore l'importo di fr. 12'000.-- oltre interessi al 5%
dal 7 febbraio 1990. Adita dai convenuti - e in via adesiva dall'attore
limitatamente alla data di decorrenza degli interessi - la II Camera civile
del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riformato la sentenza di
primo grado ed ha respinto integralmente l'azione.

    C.- F. ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma in
cui postula che l'azione venga accolta. I convenuti chiedono la reiezione
del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) La Corte cantonale, giudicando che gli acconti versati
dall'attore erano avvenuti sulla base di un contratto nullo, è partita
dal presupposto che la causa dei versamenti era una promessa di vendita
immobiliare e, dato ch'essa non soddisfava la forma richiesta, tali
versamenti risultavano essere avvenuti senza causa valevole. La pretesa
fondata sull'indebito arricchimento discenderebbe quindi dalla "condictio
sine causa".

    La situazione appare tuttavia diversa. La causa del versamento
degli acconti litigiosi non è una promessa di vendita - nulla poiché
stipulata oralmente o mediante la semplice forma scritta -, ma bensì
un credito futuro o un contratto futuro. Il versamento degli acconti
è stato fatto a titolo futuro, in adempimento di un obbligo che doveva
nascere da un contratto non ancora stipulato. Il testo della ricevuta
convenzione è chiaro al proposito, poiché prevede che il saldo del
prezzo sarà versato al momento della celebrazione dell'atto pubblico di
compravendita. Vi è quindi il segno evidente che il contratto, fonte di
obblighi contrattuali reciproci per le parti, doveva essere stipulato
solo in futuro. In siffatta evenienza, la causa dei versamenti non è
l'adempimento di un obbligo, ma bensì l'aspettativa della sopravvenienza
di un avvenimento futuro, ossia, in concreto, la stipulazione di un atto
di vendita valido, notarile. Pertanto, se l'atto o l'atteso avvenimento
futuro non si realizza, la prestazione risulta effettuata in virtù di una
causa che non si è realizzata. Ciò implica per la parte che ha ricevuto
la prestazione un obbligo di restituzione fondato sull'art. 62 cpv. 2 CO,
che prevede espressamente questa ipotesi, la cd. condictio causa data,
causa non secuta, o condictio ob causam futuram (cfr. DTF 115 II 29 seg.,
105 II 96 consid. 3a entrambe con riferimenti; sentenza inedita nella
causa M del 10 settembre 1991; sentenza nella causa Marcel Morard & Cie
c. Comune di Plan-les-Ouates, apparsa in SJ 109/1987, pag. 155 consid. 2b;
VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil OR, pag. 487 seg.; SCHULIN, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, n. 23 e 24 ad art. 62).

    b) Mentre il termine di prescrizione relativa comincia a decorrere dal
giorno in cui il danneggiato ha conoscenza del suo diritto di ripetizione,
quello di prescrizione assoluta di dieci anni decorre invece dal giorno
della nascita di tale diritto (art. 67 cpv. 1 CO). Nel caso della condictio
ob causam futuram, ossia della domanda in restituzione di quanto ricevuto
in virtù di una causa che non si è avverata, il termine di prescrizione
assoluta inizia a decorrere dal momento in cui è accertato che la causa del
versamento o dell'attribuzione non si realizzerà o non può più realizzarsi
(OSER/SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, n. 2 ad art. 67 CO; WENNER,
Die Voraussetzungen des Anspruches aus ungerechtfertigter Bereicherung
unter besonderer Berücksichtigung des Problems der Subsidiarität,
tesi Zurigo 1977, pag. 89). Il dies a quo del termine è l'esigibilità
del credito (ENGEL, Traité des obligations, Neuchâtel 1973, pag. 407)
e tale esigibilità sopraggiunge a partire dal momento in cui è scomparsa
la causa sulla quale si fondava il versamento (DTF 115 II 30 consid. b)
ed è constatata tale scomparsa (sentenza citata, apparsa in SJ 109/1987,
pag. 156; GAUCH/SCHLUEP, OR Allgemeiner Teil, 5a edizione, Zurigo 1991,
n. 1559).

    c) Discende da queste considerazioni che a torto la Corte cantonale
ha fatto decorrere il termine di prescrizione assoluta dell'art. 67 CO
dal momento in cui sono stati versati gli acconti e ha giudicato che si
era in presenza di una condictio sine causa, consecutiva alla nullità ex
tunc del contratto. Non vi è infatti alcun contratto fra le parti, né
promessa di contratto, ma unicamente versamenti effettuati nell'attesa
di un contratto a venire. Pertanto, pure a torto la Corte cantonale ha
considerato acquisita la prescrizione assoluta, poiché le sole date che
possono eventualmente entrare in considerazione per la decorrenza del
termine di prescrizione assoluta sono, oltre l'alienazione del fondo ad un
terzo, il decesso del venditore o l'attribuzione del fondo a un erede dopo
la divisione, a condizione che a queste date si potesse oggettivamente
ritenere che la vendita non sarebbe più avvenuta. Ora, risalendo dalla
data dell'inoltro della petizione questi due momenti si situano ad ogni
modo a date inferiori a dieci anni.

    Il ricorso deve quindi essere accolto poiché la Corte cantonale
ha erroneamente applicato la norma dell'art. 67 CO sulla prescrizione
assoluta.

Erwägung 3

    3.- L'accoglimento del ricorso non consente tuttavia al Tribunale
federale di riformare la sentenza impugnata. In effetti i ricorrenti hanno
pure eccepito l'acquisizione della prescrizione relativa di un anno dacché
l'attore ha avuto conoscenza del suo diritto. Ora, la sentenza impugnata,
a seguito della soluzione adottata, non si è pronunciata né in fatto
né in diritto sulla decorrenza del termine di prescrizione relativa,
ossia sul momento in cui l'attore ha avuto conoscenza del suo diritto di
ripetizione. La causa deve quindi essere rinviata alla Corte cantonale in
applicazione dell'art. 64 cpv. 1 OG, affinché completi gli accertamenti
di fatto necessari alla soluzione del problema della prescrizione relativa.