Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 75



119 III 75

21. Estratto della sentenza 14 luglio 1993 della II Corte civile nella
causa G contro P e Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung; Hinterlegung der
Forderungssumme.

    1. Die Verfügung, mit der dem Gläubiger einerseits die Hinterlegung
der Forderungssumme durch den Betriebenen angezeigt und andererseits Frist
zur Anhebung der Klage auf Zahlung angesetzt wird, ist ein Endentscheid
im Sinne von Art. 87 OG (E. 1a).

    2. Eine Solidarbürgschaft stellt keine hinreichende Hinterlegung im
Sinne von Art. 182 Ziff. 4 SchKG dar (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Il 30 settembre 1991 P ha emesso un vaglia cambiario di
fr. 80'000.-- all'ordine di A, senza indicazione di scadenza. Il vaglia è
stato protestato per mancato pagamento il 24 gennaio 1992. Il 3 febbraio
1992 G, avvocato di A e agente quale creditore, ha promosso contro P
un'esecuzione cambiaria per la somma di fr. 80'000.--, oltre interessi e
spese di protesto. L'escusso, dal canto suo, ha interposto opposizione,
che è stata rigettata dal Pretore. Adita dal debitore, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha annullato, il 10
febbraio 1993, il giudizio di primo grado e ha ammesso l'opposizione,
dietro deposito, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza,
della somma di fr. 87'000.-- in denaro o valori subito realizzabili.
Nel medesimo tempo è stato fissato a G un termine di dieci giorni
dalla comunicazione dell'avvenuto deposito per promuovere l'azione di
pagamento. La decisione è stata intimata il 19 febbraio 1993 e non è
stata impugnata. Il 4 marzo 1993 il Presidente della Camera ha comunicato
alle parti, e in particolare al procedente, che P aveva depositato,
il 2 marzo 1993, una fideiussione solidale della Banca Y di Lugano per
la somma di fr. 87'000.--. G veniva pertanto diffidato a promuovere,
entro dieci giorni da tale notifica, l'azione di pagamento dell'importo
del vaglia cambiario, con la comminatoria che il mancato rispetto di tale
termine avrebbe reso caduca la fideiussione.

    B.- Il 31 marzo 1993 G ha presentato al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 4 Cost., con cui
chiede che l'ordinanza del 4 marzo 1993 appena citata venga annullata
e che l'opposizione interposta al precetto esecutivo cambiario del
3 febbraio 1992 non sia ammessa. Con risposta del 21 maggio 1993 P si
oppone all'accoglimento del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Contrariamente all'opinione dell'escusso, l'ordinanza impugnata
non si limita a fissare al ricorrente il termine di dieci giorni previsto
dall'art. 184 cpv. 2 LEF, ma accettando, quale deposito giusta l'art.
182 n. 4 LEF, la fideiussione bancaria prodotta dallo stesso escusso,
conferma la validità dell'opposizione. Si tratta pertanto di una decisione
finale secondo l'art. 87 OG contro la quale è esperibile un ricorso
di diritto pubblico (cfr. DTF 104 III 96 consid. 1; 95 I 253 segg.,
in particolare il consid. 3).

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 182 n. 4 LEF prevede il deposito della somma per cui
si procede "in danaro o valori". La giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare che tale deposito non rappresenta una garanzia alla stregua
di una costituzione in pegno, ma un pagamento anticipato condizionato
che estingue il debito (DTF 110 III 34 consid. 2; 104 III 96 consid. 1;
42 III 364 seg.). Tale opinione è condivisa dalla dottrina (cfr. oltre
agli autori citati nelle predette sentenze anche: AMONN, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a ed., § 37 n. 32, e GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2a ed., pag. 259 in fondo).

    b) Il ricorrente giudica del tutto incompatibile con l'art. 182
n. 4 LEF, e quindi arbitraria, l'accettazione quale deposito di un atto
di fideiussione. Egli nega che si tratti, come lo esige la legge, di un
valore subito realizzabile e rileva che, nel caso in esame, la fideiussione
è tanto meno accettabile, in quanto è stata prestata a favore del Tribunale
di appello e non del creditore procedente.

    c) La ragione per la quale la legge esige un deposito in denaro o
in titoli facilmente realizzabili consiste nel fatto che, attraverso
tali valori, il credito dev'essere immediatamente soddisfatto e non
semplicemente garantito. Di conseguenza la giurisprudenza ha ritenuto
insufficiente il deposito di obbligazioni non quotate in borsa, prive di un
corso fisso (DTF 110 III 33 segg.). Il fideiussore, anche solidale, dispone
di eccezioni proprie, indipendenti da quelle del debitore principale, a cui
non può rinunciare (art. 492 cpv. 4 CO). Egli può, ad esempio, sollevare
l'eccezione di invalidità dell'atto di fideiussione oppure fornire
garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO; GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8a ed., pag. 568 n. 2). A ciò si aggiunge che,
in concreto, la banca dichiara di costituirsi fideiussore solidale non
verso il creditore, ma verso l'autorità cantonale. La fideiussione non
assicura quindi l'immediato e incondizionato soddisfacimento del credito
ed è pertanto escluso che possa essere considerata un deposito sufficiente
ai sensi dell'art. 182 n. 4 LEF. Ciò giustifica l'accoglimento del ricorso
e l'annullamento della decisione impugnata.