Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 III 127



119 III 127

36. Estratto della sentenza 28 ottobre 1993 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa B GmbH contro banca S (ricorso) Regeste

    Verwertung im Konkursverfahren. Steigerungsbedingungen.
Bauhandwerkerpfandrecht. Art. 49, 106 und 117 VZG.

    1. Art. 106 VZG ist auch auf die Verwertung im Konkursverfahren
anwendbar (E. 3a).

    2. Steigerungsbedingungen, welche die Zahlung des Betrags, der den
Baupfandgläubigern zusteht, zusätzlich zur verlangten Akontozahlung
vorschreiben, verletzen die Art. 106 und 117 VZG nicht (E. 3b).

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito del fallimento della P S.A., Neuchâtel, l'Ufficio dei
fallimenti di Neuchâtel ha allestito elenco oneri relativo alle particelle
n. 2760, 2761, 2762 e 1071 RFD del Comune di Lugano di proprietà della
fallita. Nel medesimo sono indicate ipoteche legali a favore dello Stato
del Cantone Ticino e del Comune di Lugano per complessivi Fr. 217'089.20,
ipoteche convenzionali a favore della banca S per Fr. 59'207'798.30
risp. per Fr. 2'630'085.90, come pure ipoteche legali indirette per
Fr. 162'905.10 a favore della G S.A., Lugano, e per Fr. 7'000'316.70 a
favore della B GmbH.

    Il 10 giugno 1993 l'Ufficio fallimenti di Lugano, incaricato di
procedere per rogatoria alla realizzazione delle suddette particelle, ha
depositato le condizioni di incanto. Il valore di stima peritale ammonta a
Fr. 48'125'000.--. Il punto 10 prevede che i pagamenti a contanti devono
essere effettuati come segue:

    1. Fr. 4'500'000.-- contanti o assegno, al momento della delibera, in
   acconto o in garanzia del prezzo di aggiudicazione, il resto, maggiorato
   dell'interesse del 7% entro 30 giorni.

    2. Fr. 300'000.-- contanti o assegno al momento della delibera, in
   acconto e a garanzia delle spese di realizzazione e trapasso.

    3. L'aggiudicatario pagherà inoltre a contanti, in aggiunta all'acconto
   richiesto, l'importo spettante ai creditori garantiti da ipoteca legale
   dell'imprenditore (iscritta in via definitiva o in via provvisoria)
   in quanto non coperta dal prezzo di aggiudicazione, fino a concorrenza
   dell'importo massimo di Fr. 7'163'221.80 (interessi compresi fino al
   giorno della realizzazione).

    B.- Con reclamo del 15 giugno 1993, la B GmbH si è rivolta alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, autorità di vigilanza, chiedendo in sostanza che il punto
10.3 delle condizioni di vendita fosse modificato nel senso che il
versamento dell'importo spettante ai creditori garantiti da ipoteca legale
dell'imprenditore doveva avvenire in aggiunta al prezzo di aggiudicazione
(senza imputazione sul prezzo di vendita) e non in aggiunta all'acconto
richiesto. Il 15 settembre 1993 la Camera ha respinto il reclamo.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- Anche in questa sede la ricorrente sostiene che la condizione di
aggiudicazione secondo cui l'aggiudicatario dovrà versare in contanti
l'importo corrispondente alle ipoteche legali indirette (art. 837 cpv.
1 n. 3 CC) per i crediti di imprenditori e artigiani in aggiunta
all'acconto richiesto viola gli art. 106 e 117 RFF (RS 281.42).

    a) Si pone dapprima il quesito - risolto positivamente dalla Corte
cantonale - di sapere se l'art. 106 RFF sia applicabile anche nella
procedura di fallimento (per l'art. 117 RFF cfr. l'art. 132 RFF). La
realizzazione nella procedura di fallimento è disciplinata dagli art. 132
a 134 RFF. L'art. 130 cpv. 1 prevede che i disposti degli art. 41 capoverso
2, 45 a 52, 56 a 70, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura
relativa alle condizioni di incanto e all'incanto stesso. Questa norma
non contiene quindi alcun rinvio all'art. 106 RFF (ipoteca a favore
degli artigiani e imprenditori). Secondo la dottrina la collocazione
sistematica dell'art. 106 RFF non è chiara e può creare equivoci
(RASCHEIN, Das Bauhandwerkerpfandrecht, in BlSchK 1972, pag. 33 segg., in
part. pag. 41 seg.). Non vi è però alcun dubbio che il principio enunciato
dall'art. 106 RFF secondo il quale per i crediti ipotecari a favore di
artigiani ed imprenditori devesi esigere nelle condizioni d'incanto il
pagamento in contanti nel caso in cui non siano tutti interamente coperti
è applicabile anche nella procedura di fallimento (cfr. LEEMANN/COLOMBI,
Commentario del Codice civile Svizzero, 2a edizione, n. 4 ad art. 840;
PFISTER-INEICHEN, Das Vorrecht nach Art. 841 ZGB und die Haftung
der Bank als Vorgangsgläubigerin, tesi Friborgo 1991, pag. 85 n. 35;
RASCHEIN, loc.cit.), con la restrizione tuttavia che in tale procedura -
ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 130 cpv. 2 RFF - l'aggiudicazione
deve avvenire in ogni caso al maggior offerente giusta l'art. 258 cpv. 1
LEF (RASCHEIN, loc.cit.; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, pag. 339 n. 11).

    b) Ammessa l'applicabilità dell'art. 106 RFF alla procedura di
fallimento, resta da esaminare la tesi della ricorrente secondo cui
l'aggiudicatario deve versare in contanti la somma corrispondente alle
ipoteche legali per i crediti di imprenditori e artigiani in aggiunta al
prezzo di aggiudicazione.

    Questa tesi non può essere seguita. In effetti, essa avrebbe come
conseguenza che i crediti degli artigiani e imprenditori sarebbero pagati
ancora prima dei crediti pignoratizi anteriori, senza dover ricorrere alla
procedura di contestazione prevista dall'art. 117 cpv. 1 RFF in relazione
con l'art. 841 CC (cfr. su questo tema la sentenza apparsa in Rep. 1969,
pag. 335 segg., massimata in SJZ 68/1972 pag. 224 n. 127 e ripresa da
FRITZSCHE/WALDER, op.cit., Vol. I, pag. 448 in alto). L'infondatezza
della tesi della ricorrente risulta pure dall'art. 49 cpv. 1 e 2 RFF,
che elenca tassativamente quali spese e crediti l'aggiudicatario è tenuto
ad assumere senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione.

    D'altra parte, come risulta dalla pertinente motivazione della Corte
cantonale - cui si può rinviare, nel sistema del diritto privato svizzero
l'art. 841 CC costituisce una norma d'eccezione che va interpretata in modo
restrittivo: gli art. 106 e 117 RFF, che concretano nel diritto esecutivo
l'ordinamento adottato dal legislatore all'art. 841 CC, non possono quindi
condurre ad un'interpretazione ancora più estensiva di tale disposizione.