Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IB 447



119 Ib 447

49. Estratto della sentenza 24 maggio 1993 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Stato del Cantone Ticino c. P e consorti e Commissione
federale di stima del 13o Circondario (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste

    Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide der eidgenössischen
Schätzungskommissionen; Art. 105 Abs. 2 OG (Fassung gemäss BG vom
4. Oktober 1991, in Kraft seit 15. Februar 1992).

    Obschon die eidgenössischen Schätzungskommissionen "richterliche
Behörden" im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG sind, überprüft das Bundesgericht
die Feststellung des Sachverhaltes frei, da die Spezialvorschriften des
Enteignungsgesetzes über das Verwaltungsgerichtsverfahren der Bestimmung
des OG vorgehen (E. 1).

    Enteignung eines mit einem Überleitungsservitut belasteten
Landstreifens für den Bau von Schallschutzwänden und -wällen; Methode
der Entschädigungsbemessung; Art. 19 Abs. 1 lit. a und Art. 21 EntG.

    1. Bewertung von mit Überleitungsdienstbarkeiten belasteten
Grundstücken (E. 4a und b).

    2. Die von der eidgenössischen Schätzungskommission angewandte Methode,
die darin besteht, den seinerzeit für die Überleitungsdienstbarkeit
bezahlten Betrag, an die seither eingetretene Teuerung angepasst, von
der heutigen Enteignungsentschädigung für den Boden abzuziehen, führt im
konkreten Fall zu einem Ergebnis, das sich mit Art. 19 lit. a und Art. 21
Abs. 1 EntG vereinbaren lässt (E. 5).

Sachverhalt

    A.- La costruzione della strada nazionale N2 tra Chiasso e Lugano
rese a suo tempo necessario lo spostamento dell'elettrodotto di 50 kV
Gemmo-Chiasso di proprietà della Città di Lugano (Aziende industriali -
AIL). Nel Comune di Melano, il nuovo tracciato della linea fu condotto
parallelamente all'autostrada. Agendo a favore del Comune di Lugano, lo
Stato del Cantone Ticino procedette all'acquisto dei diritti necessari
per il nuovo impianto mediante una serie di contratti espropriativi
(v. sulla nozione: DTF 114 Ib 147 seg. consid. 3b) stipulati con i
proprietari dei fondi siti lungo la strada nazionale. Per i terreni
inclusi nella zona edilizia di Melano, tali convenzioni hanno creato,
accanto agli oneri abituali per simili condotte (di attraversamento,
limitazione delle piantagioni, accesso per esercizio e manutenzione,
superficie per l'impianto dei pali), anche divieti di costruzione gravanti
la fascia di terreno sottostante alla condotta.

    Dai contratti - conclusi nel novembre 1975 e nel dicembre 1978 -
risulta che le indennità globali corrisposte dallo Stato ai proprietari
per l'acquisto di tali diritti furono determinate tenendo conto unicamente
delle superficie gravate dalla servitù di non costruire che si trovano
all'esterno degli allineamenti della strada nazionale, e che nessuna
indennità fu corrisposta in un caso in cui erano già state pagate, in virtù
di una transazione stipulata davanti al Tribunale federale nel 1967 nel
quadro della pregressa procedura espropriativa per l'acquisto del terreno
della strada nazionale, indennità di svalutazione della porzione residua.

    Nel 1987 il Cantone Ticino, d'intesa con l'autorità federale, ha
fatto elaborare un progetto esecutivo complementare per la costruzione di
un'opera di protezione fonica nel Comune di Melano. Previa pubblicazione
degli atti ed evasione delle opposizioni da parte del Consiglio di Stato,
il progetto è stato approvato ai sensi dell'art. 28 LSN (RS 725.11) dal
Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
(DFTCE) il 4 dicembre 1987.

    Su istanza del Cantone Ticino, il presidente della Commissione
federale di stima del circondario 13 ha dichiarato aperta la procedura
ordinaria di espropriazione per l'acquisto dei diritti necessari
all'esecuzione dell'opera con decreto del 2 gennaio 1988: piani e tabelle
di espropriazione sono stati pubblicati e sono stati notificati gli
avvisi personali.

    Accanto a espropriazioni temporanee per l'esecuzione dei lavori, che
qui non interessano, il progetto prevede l'espropriazione definitiva, lungo
l'attuale fondo dell'autostrada, di una striscia di terreno destinata alla
formazione di un vallo e alla posa di pannelli di protezione. Nei confronti
dei proprietari, parti nella presente causa, l'espropriazione colpisce
una serie di fondi tutti inseriti nella zona edificabile del Comune, e
precisamente nella zona artigianale A3-06 nel caso di P, rispettivamente
nella zona residenziale R3-06 nel caso degli altri espropriati. Il
terreno da espropriare include anche le porzioni dei fondi sulle quali
è situato l'elettrodotto della Città di Lugano, che sono gravate degli
oneri descritti precedentemente in virtù delle menzionate convenzioni.

    Nelle loro notifiche, gli espropriati formularono per i terreni
definitivamente espropriati pretese di indennità varianti fra i 150.--
e i 250.-- fr./m2. Alle udienze di conciliazione, tenute i 19 e 20 aprile
e il 3 maggio 1989, lo Stato offrì per le porzioni già gravate dalla
servitù di non costruire a favore delle AIL un'indennità di 10.-- fr./m2,
e indennità varianti tra i 50.-- e i 130.-- fr./m2 per le superficie
libere da detto onere. La conciliazione fallì, ma tutti gli espropriati
accordarono l'anticipata immissione in possesso.

    La CFS si è pronunciata con decisione del 4 dicembre 1992. Nel
dispositivo, essa ha stabilito gli importi dovuti per le espropriazioni
definitive - parziali o totali - delle particelle, come pure le indennità
annue per l'occupazione temporanea.

    Nella motivazione, suddivisa in una parte generale e in singoli
capitoli per ognuno degli espropriati, la CFS ha esposto i criteri
estimatori cui si è ispirata, fondandosi sulle risultanze dei sopralluoghi,
le contrattazioni rilevate e su dati desunti da altre espropriazioni del
diritto cantonale nel Comune di Melano. Essa è giunta alla conclusione che,
alla data determinante dell'udienza di conciliazione (aprile 1989), al
fondo di P, sito nella zona artigianale, andava attribuito un valore venale
pieno di 200.-- fr./m2, superiore a quello degli altri terreni espropriati
posti nella zona residenziale R3-06, che fu stabilito in 180.-- fr./m2.

    La CFS ha constatato che l'elettrodotto, posto lungo il confine
verso l'autostrada, non intralcia concretamente lo sfruttamento edilizio,
e che neppure il divieto di costruzione costituito a favore del Comune
di Lugano impedisce giuridicamente o di fatto l'integrale utilizzazione
degli indici di sfruttamento previsti dalle norme di attuazione (NAPR)
del piano regolatore (PR) di Melano, il quale inserisce nella rispettiva
zona le particelle per la totalità della loro superficie.

    Ciò posto, la CFS ha considerato che dagli importi calcolati in base
alla superficie espropriata definitivamente e ai due menzionati prezzi
unitari dovessero dedursi le indennità forfettarie che lo Stato aveva
versato ai proprietari nel 1975 e nel 1978, e ciò previo adattamento
dei rispettivi importi all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo
intervenuta tra novembre 1975 (punti 165,2), risp. dicembre 1978 (punti
170,3) e la data determinante dell'aprile 1989 (punti 241,4). Per ragioni
inerenti alla clausola di adeguamento delle indennità ai risultati della
misurazione definitiva, la CFS ha suddiviso gli importi in capitale
dovuti per le singole espropriazioni parziali in due poste distinte:
l'una relativa alla superficie soggetta al divieto di costruzione, sulla
quale sono stati imputati i versamenti precedenti, l'altra relativa alla
residua superficie espropriata, libera da tale onere, per la quale sono
stati applicati i menzionati prezzi unitari di 200.--, risp. 180.-- fr./m2.

    L'espropriante ha impugnato la decisione della CFS con distinti
ricorsi di diritto amministrativo, limitatamente alle indennità accordate
per l'espropriazione definitiva, concludendo a che queste siano ridotte.

    Le postulate riduzioni risultano dall'applicazione di un'indennità
unitaria di 10.-- fr./m2 alle superficie gravate dalla servitù di non
costruire, corretta dal riconoscimento per tali aree di indennizzi
supplementari per piante o manufatti, da un lato, e dall'applicazione
alle residue superficie espropriate, libere da tale onere, dei valori
unitari di 200.--, risp. 180.-- fr./m2 stabiliti dalla CFS, dall'altro.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- a) Contro le decisioni delle Commissioni federali di stima è
rimedio ammissibile il ricorso di diritto amministrativo (art. 77 cpv.
1 LEspr, 115 cpv. 1 OG). Parte principale al procedimento, l'espropriante
è legittimato a ricorrere (art. 78 cpv. 1 LEspr). Le ulteriori condizioni
poste dagli art. 106 e 108 OG sono adempiute, ed il gravame è quindi
ricevibile.

    b) Con il ricorso si possono censurare la violazione del diritto
federale, comprensiva dell'eccesso e dell'abuso del potere di apprezzamento
(art. 104 lett. a OG), e l'inadeguatezza della decisione (art. 104
lett. c n. 1 OG), poiché la CFS decide sull'indennità espropriativa
in prima istanza. Vigente il testo originale dell'art. 105 cpv. 2 OG,
anche l'accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti poteva esser
censurato senza restrizioni (art. 104 lett. b OG), poiché la limitazione
prevista dall'art. 105 cpv. 2 OG per le commissioni di ricorso non si
applicava alle commissioni federali di stima, che sono commissioni di
arbitrato secondo l'art. 98 lett. e OG (DTF 116 Ib 254 consid. 2c, 112 Ib
420 consid. 2b; RDAT 1991-II, pag. 185 consid. 1b). Secondo il nuovo testo
dell'art. 105 cpv. 2 OG, entrato in vigore il 15 febbraio 1992 in seguito
alla novellazione introdotta con la LF del 4 ottobre 1991 (RU 1992, 288;
RS 173.110.0; FF 1991 II 413), l'accertamento dei fatti vincola - salvo
eccezioni - il Tribunale federale "se l'istanza inferiore è un'autorità
giudiziaria" (e non più, come precedentemente, "se l'istanza inferiore
è un tribunale cantonale o una commissione di ricorso"). Le Commissioni
federali di stima sono dei Tribunali amministrativi speciali (DTF 116 Ib
254 consid. 2c; 112 Ib 125, 177 seg.; 111 Ib 233), cui la qualifica di
"autorità giudiziaria" deve indubbiamente esser riconosciuta. In base al
testo della nuova disposizione, si potrebbe ritenere che dopo la riforma
il Tribunale federale sia vincolato al loro accertamento dei fatti, a meno
che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti o stabiliti
in violazione di norme essenziali di procedura. Tale conclusione,
dedotta unicamente dal tenore letterale della norma, sarebbe però
affrettata. In realtà, essa non può esser ritenuta, perché contrasta con
altre disposizioni e non corrisponde alla volontà del legislatore.

    Intanto ci si può chiedere, in via di principio, se il Tribunale
federale - quando è munito, come in casu, della facoltà di rivedere
l'adeguatezza della decisione dell'istanza inferiore (art. 104 lett. c n. 1
OG) - possa sdebitarsi di tale compito, ove non disponga congiuntamente
anche della facoltà di controllare liberamente il fatto: il controllo
dell'adeguatezza implica infatti la possibilità per l'istanza superiore
di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'istanza precedente,
scegliendo la soluzione che a suo avviso meglio risponde alle concrete
circostanze del caso, e mal si comprende quale portata effettiva possa
avere questa facoltà, se i fatti non possono esser riveduti. Questa
delicata questione di principio può tuttavia esser lasciata aperta,
poiché il problema non dev'esser risolto genericamente per riguardo ad
ogni istanza inferiore prevista dall'art. 105 cpv. 2 OG, ma soltanto per
quanto concerne il caso specifico delle Commissioni federali di stima.

    Giusta l'art. 115 cpv. 1 e 2 OG, nel testo della riforma del titolo
quinto dell'organizzazione giudiziaria introdotta dalla LF del 20
dicembre 1968, in vigore dal 1o ottobre 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965
II 1029), la procedura di ricorso di diritto amministrativo contro le
decisioni delle Commissioni federali di stima è regolata dagli art. 104
a 109 della stessa legge, per il resto dagli art. 77 a 87 e 116 LEspr (RS
711). Successivamente alla cennata riforma dell'organizzazione giudiziaria,
la LEspr è però a sua volta stata riveduta con la LF del 18 marzo 1971,
in vigore dal 1o agosto 1972 (RU 1972 1076 1086; FF 1970 I 774). Questa
riforma non ha soltanto abrogato gli art. da 83 a 85 e l'art. 87 LEspr,
cui l'art. 115 cpv. 2 OG, rimasto invariato, tuttora rinvia, ma ha anche
modificato l'art. 77 LEspr. Nel suo tenore attuale, il capoverso secondo
di tale disposizione prevede che la procedura di ricorso di diritto
amministrativo, per quanto concerne le Commissioni federali di stima,
è disciplinata dall'OG "in quanto la presente legge non stabilisce
altrimenti". Questa disposizione, speciale e posteriore all'art. 115 OG,
fa sì che le regole procedurali della legge d'espropriazione prevalgano
sull'OG. Nell'art. 82 cpv. 1 e 2 LEspr, è previsto che, nei casi di
ricorso, il Giudice delegato del Tribunale federale designa da uno a tre
membri della Commissione superiore di stima per funzionare da periti o,
eccezionalmente, anche altri periti, di cui dirige le deliberazioni. Ora,
questa istituzionalizzazione del ricorso a periti non avrebbe praticamente
senso, se gli esperti - e con loro il Tribunale federale - non dovessero
potere esaminare liberamente i fatti. Inoltre, l'art. 77 cpv. 3 LEspr
dichiara ammissibili, nella procedura di ricorso contro decisioni sulla
determinazione dell'indennità, anche nuove conclusioni, a condizione
ch'esse non potessero essere presentate già davanti alla CFS: ora,
chi ha la facoltà di formulare nuove conclusioni, ha anche quella di
addurre a loro appoggio fatti nuovi, atti a sovvertire o modificare le
constatazioni precedenti: il che implica pure libero esame per l'istanza
di ricorso. Deriva dal senso e dallo scopo di questo assetto procedurale
istituito dal legislatore che, adito con ricorso di diritto amministrativo,
il Tribunale federale deve poter esaminare liberamente i fatti, e che
pertanto la limitazione istituita dal nuovo art. 105 cpv. 2 OG non si
applica alle Commissioni federali di stima, così come non si applicava
loro la disposizione precedente. Tale risultato è peraltro conforme
alle intenzioni del legislatore espresse nei lavori legislativi. Il
messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1991 (FF 1991 II 473)
adduce infatti che con la modificazione proposta dall'art. 105 cpv. 2 si
intendeva adattarne la terminologia a quella impiegata nel nuovo art. 98
a (FF 1991 II 470): nulla induce a ritenere che la riforma alla legge,
intesa a potenziare la tutela giurisdizionale offerta al cittadino,
dovesse però in determinate materie ridurla, come in caso di contraria
interpretazione accadrebbe per l'espropriazione, dal momento che la
Commissione federale, adita su azione ("Klageverfahren"; cfr. GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a edizione, Berna 1983, pag. 113)
statuisce su pretese di diritto pubblico come autorità di prima istanza
ed esamina quindi per la prima volta l'oggetto del litigio (in senso
identico, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1993, pag. 216, n. 364, e 242, n. 423). Questa soluzione
è del resto conforme al sistema dei gradi giurisdizionali adottato
dal legislatore federale: contro le decisioni di autorità inferiori è
di massima dato ricorso (o opposizione) ad un'autorità cui compete di
riesaminare liberamente i fatti (cfr. GYGI, Verwaltungsrechtspflege
in Bundesverwaltungssachen, in: Statica e dinamica del diritto nella
giurisprudenza del Tribunale federale, Basilea 1975, pag. 198 e 208).

    Se ne deve concludere che la restrizione dell'art. 105 cpv. 2
OG, cui l'art. 104 lett. b OG rinvia, continua a non applicarsi alle
decisioni delle Commissioni federali di stima anche dopo la novellazione
dell'organizzazione giudiziaria.

Erwägung 2

    2.- (Il valore venale di un terreno libero da oneri è di 200.--
fr./m2 in zona artigianale, di 180.-- fr./m2 in zona residenziale.)

Erwägung 3

    3.- Secondo l'art. 21 cpv. 1 LEspr, nella stima del valore venale
(art. 19 lett. a LEspr) devesi tener conto delle servitù che esistono al
momento del deposito del piano di espropriazione, eccettuati gli usufrutti,
nonché dei diritti annotati nel registro fondiario derivanti da contratti
di pigione e di affitto. Nella misura in cui questi costituiscono un onere,
vanno imputati sul valore venale (cfr. DTF 109 Ib 4). Non è necessario
che la riduzione sia specificata in cifre nella decisione: basta ch'essa
si rifletta nel risultato finale. La riduzione non si identifica né con
l'indennità che l'espropriante deve eventualmente versare all'avente
diritto per la soppressione della servitù, né col compenso ottenuto a suo
tempo dal proprietario quale corrispettivo per la costituzione dell'onere
(HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Commento all'art. 21 n. 2).

Erwägung 4

    4.- (Secondo il ricorrente, le porzioni dei fondi espropriati soggette
alla servitù di non costruire dovrebbero esser valutate solo fr. 10.--
il m2.)

    a) Come giustamente la CFS ha constatato, la fascia inedificabile
correva lungo il confine dei fondi verso autostrada, e le parti libere
dal divieto conservavano una forma regolare. (Quanto alle loro dimensioni,
tali parti libere erano o talmente ragguardevoli da non suscitare problemi
per l'edificazione, o sufficienti per un'utilizzazione razionale.)

    Ciò premesso sotto il profilo geometrico, è determinante, per la
valutazione dei fondi soggetti all'onere, la circostanza che gli indici
di sfruttamento, nonostante il parziale divieto di costruzione, avrebbero
potuto esser integralmente utilizzati sulla superficie libera, cioè,
in altri termini, che la servitù non aedificandi non riduceva il cubo
edilizio realizzabile sulle particelle anteriormente alla sua costituzione.

    b) Quando queste circostanze sono verificate, la svalutazione di un
fondo gravato da servitù di elettrodotto - pari alla differenza fra il
valore venale dell'intera particella libera dall'aggravio e il valore
venale del fondo gravato (DTF 114 Ib 324, 111 Ib 288 seg. consid. 1,
106 Ib 245 consid. 3) - dipende non tanto dalla servitù di non costruire
che si abbina con quella di semplice attraversamento, eliminando per
il proprietario la possibilità di richiedere lo spostamento della linea
(cfr. DTF 115 Ib 17 seg. consid. 2 e rinvii), quanto dal fattore negativo
costituito dalla semplice presenza dell'impianto, che può influire
sull'attrattività del fondo per la cerchia dei potenziali acquirenti
(DTF 109 Ib 300 seg. consid. 4a, 102 Ib 350 consid. 3, 100 Ib 194). Questo
fattore negativo è praticamente nullo - sempre nelle descritte circostanze
- per chi è alla ricerca di un terreno a sfruttamento industriale o
artigianale; esso può essere invece più significativo per la scelta di
chi vuol edificare a scopo abitativo, segnatamente costruire una casa
monofamigliare. Nei casi in rassegna, quindi, si può ritenere che tale
elemento negativo non fosse di nessun peso per la zona artigianale. Esso
aveva invece rilievo per quella residenziale, anche se l'elettrodotto in
questione è di soli 50 kV e, nella zona che qui interessa, i conduttori
sono sostenuti da semplici pali in cemento e non da tralicci notoriamente
di maggior disturbo.

Erwägung 5

    5.- La CFS ha ritenuto che, per misurare la svalutazione derivante
ai terreni espropriati dalla presenza dell'elettrodotto e dalle servitù
relative, fosse d'uopo, nel caso concreto, prender come riferimento
le indennità concordate a suo tempo fra lo stesso espropriante
e i proprietari di allora dei fondi che dovevano esser gravati, o
addirittura le indennità accordate nella anteriore espropriazione degli
anni sessanta, attualizzandole alla data determinante sulla base del
rincaro intervenuto tra il 1975/78 e il 1989, e sottrarre gli importi
così ottenuti dall'indennità calcolata sul valore pieno delle superficie
gravate dall'onere.

    a) Come si è visto, la prestazione che il proprietario ha a suo
tempo ottenuto quale contropartita per la costituzione della servitù non
equivale senz'altro alla svalutazione attualmente patita dal fondo per
l'esistenza dell'onere. La Commissione non ha però semplicemente dedotto
quelle indennità, ma le ha previamente adattate al rincaro intervenuto
nel frattempo: con ciò essa ha implicitamente considerato che gli importi
portati in deduzione corrispondono alle indennità che l'espropriante
avrebbe pagato ai proprietari, se si fosse trattato di indennizzare al
giorno dell'udienza di conciliazione - data determinante - le servitù
dell'elettrodotto.

    (Obiezioni al calcolo della CFS tratte dal fatto che le originarie
indennità concordate fra espropriante e espropriati potrebbero aver
costituito disuguaglianze di trattamento e che esse risultano esser
state stabilite con metodi empirici non necessariamente conformi alla
giurisprudenza (DTF 114 Ib 324, 111 Ib 288), onde l'adattamento al rincaro
non sanerebbe tali vizi di principio.)

    Queste questioni possono tuttavia, per le ragioni che ancora si
vedranno, esser lasciate aperte.

    b) Una riflessione pratica può far propendere, nel caso concreto, per
un ricorso al metodo adottato dalla CFS. Essa consiste nel considerare
che l'attuale espropriazione per l'acquisto del terreno necessario
per le opere di protezione contro il rumore costituisce, di fatto se
non in diritto, un ampliamento della pregressa espropriazione degli
anni settanta, volta all'acquisto di diritti reali limitati necessari
per la costruzione dell'elettrodotto. È infatti palese che, se già a
quell'epoca avesse avvertito la necessità di costruire i pannelli e le
colline di protezione fonica, lo Stato avrebbe sin dall'inizio richiesto
l'espropriazione definitiva della striscia, che avrebbe utilizzato per
entrambi gli scopi: quale indennità, avrebbe dovuto corrispondere, data
l'incontestata assenza di svalutazione delle parti residue, unicamente
l'intero valore venale delle porzioni di fondo espropriate (art. 19 lett. a
LEspr). A nessuna speciale indennità lo Stato avrebbe dovuto invece
corrispondere per l'elettrodotto, poiché l'utilità che l'espropriante
ricava dall'uso del fondo espropriato non entra in considerazione per
stabilire il valore venale (DTF 111 Ib 100 consid. 2d; 109 Ib 35, 274
consid. 3b; 101 Ib 168 consid. 1c).

    Ora, l'acquisto definitivo intervenuto nel 1989, da questo punto di
vista, assorbe il pregresso acquisto dei diritti reali limitati. Dal punto
di vista giuridico e de lege ferenda, l'operazione potrebbe definirsi
come la combinazione di un procedimento espropriativo con una procedura
atipica di retrocessione (cfr. art. 102 segg., segnatamente l'art. 103
LEspr relativo alla retrocessione di servitù prediali).

    Questo tipo di procedura non è tuttavia previsto dalla legge di
espropriazione: il Tribunale federale può solo verificare se l'originale
sistema di calcolo adottato dalla CFS conduce nella specie ad un
risultato compatibile con gli art. 19 lett. a e 21 cpv. 1 LEspr, cioè
se la svalutazione dei fondi, determinata dall'elettrodotto e dalle sue
servitù, è stata con tale calcolo adeguatamente tenuta in considerazione,
come impone l'art. 21 cpv. 1 LEspr, nella fissazione del valore venale
del terreno espropriato.

    Nella fattispecie gli espropriati hanno accettato la deduzione
effettuata per tale titolo dalla CFS: vincolato alle conclusioni
delle parti, il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se detta
imputazione debba considerarsi sufficiente, e il ricorso dell'espropriante
può prosperare solo se a tale quesito debba darsi risposta negativa.
   c) Manifestamente, ciò non è il caso per una serie di considerazioni.

    aa) Anche se sono state calcolate con un metodo empirico, le indennità
corrisposte o conteggiate ai proprietari d'allora costituivano la
contropartita della svalutazione subita dall'intero fondo in conseguenza
della costruzione dell'elettrodotto e della costituzione delle servitù
che l'accompagnano. Esigerne, dopo aver aggiornato gli importi,
l'integrale restituzione in occasione dell'odierna espropriazione di
porzioni relativamente esigue per rapporto alla superficie totale,
è procedimento che favorisce l'espropriante.

    bb) Esigere la restituzione integrale degli importi aggiornati è
pure procedimento che favorisce l'espropriante, atteso che l'attuale
espropriazione, se toglie agli espropriati la parte gravata dalla servitù
di non costruire, non elimina l'elettrodotto e quindi non fa scomparire
completamente la svalutazione dovuta alla sua semplice presenza.

    cc) Anche un controllo più particolareggiato, che consiste nel
raffrontare la deduzione ordinata dalla Commissione al valore pieno
dell'intero fondo (1), poi al valore della sola parte espropriata (2) ed
in fine al valore della sola parte colpita dall'onere di non edificare (3),
non evidenzia nessun elemento che permetta di concludere che l'imputazione
effettuata sia inferiore a quanto esige l'art. 21 cpv. 1 LEspr.

    (Seguono i calcoli per i singoli casi, che dimostrano come le deduzioni
effettuate per tener conto della svalutazione indotta dall'onere non
possono esser considerate troppo esigue.)

    Ne viene che i ricorsi debbono essere respinti.