Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 119 IB 366



119 Ib 366

37. Estratto della sentenza 3 giugno 1993 della I Corte di diritto pubblico
nella causa M e C c. Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone
e Commissione federale di stima del 13o Circondario (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Rechnungsfehler (Art. 69 Abs. 3 VwVG).

    Ein Fehler bei der Berechnung der Enteignungsentschädigung ist von
Amtes wegen zu berichtigen (E. 2).

    Enteignung; Stichtag bei der Bestimmung des Verkehrswertes des
enteigneten Rechtes; Entschädigung für überbaute Grundstücke ausserhalb
der Bauzone.

    Ausnahme von der Regel, wonach der Zeitpunkt der Einigungsverhandlung
auch für die rechtliche Situation des enteigneten Bodens massgebend ist,
wenn diese Situation eine Vorwirkung des Unternehmens des Enteigners
begründet (Art. 20 Abs. 3 EntG) (E. 3a).

    Kriterien für die Schätzung von überbauten Grundstücken ausserhalb
der Bauzone; Beeinflussung der Schätzung durch die Möglichkeit der
Verwendung einer bestehenden Baute, insbesondere unter dem Aspekt der
Bestandesgarantie (E. 3b-e).

Sachverhalt

    A.- Il Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone (in
seguito: consorzio o espropriante) ha dovuto ricorrere all'espropriazione
per l'acquisto dei diritti necessari alla creazione di una piazza di tiro
intercomunale in località "Canavee", in territorio dei Comuni di Iseo e
Vernate. Nei confronti di C e M, proprietarie di fondi espropriandi, la
procedura - aperta nel 1978 - ha sofferto ritardi per le ragioni che il
Tribunale federale ha illustrato nella recente sentenza dell'8 settembre
1992 concernente le parti.

    Con la citata sentenza, il Tribunale federale ha annullato la decisione
di data 16 gennaio 1992, con la quale la Commissione federale di stima
del 13o Circondario (CFS) aveva stabilito le indennità espropriative,
ed ha rinviato la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio. In
sostanza, il Tribunale ha constatato che, per una svista, la CFS aveva
posto alla base della decisione piani e tabelle che non corrispondevano
a quelli che erano stati pubblicati nelle cancellerie comunali ed aveva
con ciò proceduto ad un'estensione dell'espropriazione, che non poteva
fondarsi né sulla legge né su una convenzione del diritto espropriativo.

    Ripresa la procedura, la CFS ha effettuato un sopralluogo
in contraddittorio ed ha consentito alle parti di esprimersi per
iscritto. Con una nuova decisione del 24 febbraio 1993, essa ha stabilito
in Fr. 60'000.-- l'indennità per la costruzione esistente sulle particelle
n. 387, 389 e 392 della vecchia mappa di Iseo (400 m3 a 150.-- fr./m3),
ed in Fr. 35'280.-- l'indennità per l'espropriazione definitiva di una
porzione di 588 m2 complessivi delle suddette tre particelle (Fr. 60.-- il
m2). Ambo le indennità fruttano interesse al 6 1/2% dal 9 ottobre 1991. Le
spese del procedimento sono state poste a carico dell'espropriante,
condannato a rifondere Fr. 2'000.-- alle espropriate per ripetibili.

    Con ricorso di diritto amministrativo le espropriate hanno impugnato
questa decisione. Esse chiedono che il Tribunale federale aumenti
l'indennità per lo stabile a Fr. 120'000.-- e quella per il terreno,
da valutare Fr. 120.-- il m2, a Fr. 70'280.-- (recte: Fr. 70'568.--).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Come la CFS ha rettamente stabilito, oggetto dell'espropriazione
definitiva e parziale sono i fondi seguenti:
   n. prog.    n. MAF     n. v.M. superficie totale  superficie espropriate

    1           324        387     2490              125- 99 prato

    - 26 parte fabbricato

    3           328        389      190               44- 43 prato
                                                          1 parte
                                                          fabbricato

    5           330        392      433              319-279 prato
                                                         40 parte
                                                         fabbricato

    Il totale della superficie espropriata, secondo i piani e le tabelle
determinanti, assomma pertanto a 488 (quattrocentottantotto) m2 e non a
588 m2, come, per manifesto errore di addizione o di scrittura, la CFS ha
esposto a pag. 13 della sua decisione. Ne è derivato un errore di calcolo
dell'indennità, che si è riflesso nel dispositivo.

    La somma ivi indicata di Fr. 35'280.-- (Fr. 60.-- il m2 per m2
588) va quindi rettificata d'ufficio (art. 69 cpv. 3 PA; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993,
pag. 187, n. 317) in Fr. 29'280.-- (Fr. 60.-- il m2 per m2 488).

    Parimenti d'ufficio va corretta la conclusione delle ricorrenti
per quanto riguarda il terreno: nella loro ottica di una stima di
Fr. 120.-- il m2, l'importo richiesto va rettificato in Fr. 58'560.--
(cinquantottomilacinquecentosessanta).

Erwägung 3

    3.- Diversamente dalla CFS, il Tribunale federale è vincolato dalle
conclusioni delle parti, e precisamente dall'ammontare complessivo
delle loro richieste (DTF 114 Ib 300 consid. 9, 109 Ib 31 consid. 2b e
rinvii). Il ricorso delle espropriate può quindi prosperare soltanto se
l'indennità globale di Fr. 89'280.--, risultante dopo rettifica dalla
decisione impugnata, dev'essere aumentata.

    Le ricorrenti postulano in sostanza il raddoppio delle indennità
unitarie stabilite dalla Commissione, che sono di Fr. 60.--/m2 per il
terreno e di Fr. 150.-- il m3 per lo stabile.

    A sostegno, esse adducono: che il raffronto che l'impugnata
decisione fa con l'indennità di Fr. 110.-- il m3 stabilita dalla CFS per
l'espropriazione di altri stabili nella precedente decisione del 19 giugno
1987 non regge; che il richiesto aumento trova conforto in una valutazione
fatta nel 1967 dall'Ufficio cantonale di stima; che l'esito negativo
per l'espropriante della causa a torto promossa per farsi riconoscere la
proprietà dello stabile dal giudice civile non può esser motivo per una
riduzione dell'indennità, ed infine che l'espropriante non deve profittare
di un blocco da lui stesso imposto per anni allo sviluppo edilizio di
questa zona pregiata di Iseo per espropriare i fondi a miglior mercato.

    a) Determinante per stabilire il valore venale (art. 19 lett. a LEspr)
del diritto espropriato è la data dell'udienza di conciliazione (art. 19bis
cpv. 1 LEspr). Nella specie, la CFS si è attenuta a giusta ragione alla
data dell'udienza tenuta il 9 ottobre 1991, per il motivo che - per le tre
particelle in esame - la procedura era stata sospesa nel 1984, in attesa
dell'esito della causa civile promossa dall'espropriante, conclusasi poi
con la sentenza del Tribunale di appello del 1o febbraio 1991 (cfr. DTF
116 Ia 110 consid. 3a in fine, 116 Ib 18 consid. 2dd, 115 Ib 25).

    La data del 9 ottobre 1991 fa stato non solo per stabilire la
situazione di fatto del fondo espropriato, ma anche per determinarne lo
statuto giuridico: a codesto principio va tuttavia fatta eccezione,
se risulta che il regime pianificatorio, cui il fondo soggiace,
costituisce di per sé un effetto anticipato - poco importa se favorevole
o sfavorevole - dell'impresa dell'espropriante medesimo, effetto da
cui deve farsi astrazione in virtù dell'art. 20 cpv. 3 LEspr (DTF 115
Ib 25 seg. consid. 5b, 112 Ib 533 e rinvii). Alla data determinante,
lo stabile delle espropriate era incluso quale stand di tiro in una
zona per edifici ed attrezzature pubbliche del piano regolatore di Iseo,
entrato in vigore il 19 febbraio 1986. Questa misura pianificatoria è stata
però manifestamente adottata in relazione con l'opera dell'espropriante.
Da essa si deve quindi far astrazione, e ci si deve chiedere a quale
azzonamento la pianificazione comunale avrebbe proceduto in assenza
del previsto poligono di tiro. Nel caso di specie, la risposta a tale
quesito è indubbia: la proprietà delle espropriate, discosta dall'abitato,
avrebbe condiviso la sorte dei fondi che l'attorniano, e avrebbe dovuto
esser inserita in zona agricola.

    Alla data determinante, i fondi parzialmente espropriati soggiacevano
quindi al regime previsto dall'art. 16 LPT. Su di essi avrebbero potuto
esser costruiti o esser trasformati soltanto edifici o impianti conformi
alla destinazione agricola di tale zona (art. 22 cpv. 1 e 2 LPT): la
costruzione o il cambiamento di destinazione di altri edifici o impianti
sarebbe soggiaciuta al rilascio di un permesso eccezionale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 LPT, conseguibile soltanto ove fossero cumulativamente
adempiute le condizioni restrittive (vincolo di ubicazione - assenza di
interessi preponderanti in contrario senso) previste dalle lett. a e b
del cennato disposto.

    b) Assegnando per il terreno espropriato - quale sedime e superficie di
disimpegno dell'esistente costruzione - un'indennità di Fr. 60.-- il m2,
la CFS è andata ben oltre il valore venale attribuibile ai fondi agricoli
(prativi) siti in quella località. Nella decisione del 19 giugno 1987,
relativa all'espropriazione di tutti gli altri fondi inclusi nella stessa
procedura, essa aveva infatti valutato i fondi prativi Fr. 7.-- il m2. È
vero che, per quella stima, era determinante la data dell'udienza di
conciliazione del 12 settembre 1984, e non quella del 9 ottobre 1991,
e che nell'intervallo un aumento dei valori venali per i fondi agricoli
si è indubbiamente verificato. Ma a stare alla decisione del 16 gennaio
1992 (annullata, è vero, dal Tribunale federale, però per motivi affatto
estranei alla questione qui dibattuta), il valore dei terreni agricoli
nella zona era salito nel 1991 a Fr. 15.-- il m2. Il Tribunale federale
non ha motivo per scostarsi da questa valutazione, che le espropriate
non hanno di per sé revocato in dubbio né nel precedente né nell'attuale
gravame. Si deve quindi concludere che, in casu, la CFS ha accordato
al terreno espropriato - per tener conto dell'edificazione esistente -
un supplemento di ben Fr. 45.-- il m2, pari al 300% del valore venale
agricolo di un prato inedificato.

    c) Ora, è ben vero che, conformemente alla prassi estimatoria
delle Commissioni ed anche alla giurisprudenza del Tribunale federale a
terreni edificati situati fuori della zona edificabile deve sovente esser
attribuito un valore di mercato che costituisce un multiplo del valore
venale agricolo e che si identifica o si avvicina al valore venale di
fondi situati in zona edificabile. Si tratta però sempre di casi in cui
l'edificio esistente è costituito o di una casa d'abitazione o di altra
fabbrica avente un'utilizzazione non conforme alle disposizioni vigenti
per la zona agricola, ma che, in virtù della garanzia di mantenimento
(Bestandesgarantie), può continuare ad esser utilizzata per lo scopo
per il quale è stata (legittimamente) creata vigente il precedente
diritto. Simili stabili godono spesso di una situazione di fatto
addirittura privilegiata, poiché non solo possono esser conservati,
ma beneficiano della inedificabilità di cui le disposizioni della zona
agricola gravano i fondi vicini: tanto il mercato immobiliare quanto il
diritto delle espropriazioni prendono in conto tale vantaggio, che si
ripercuote non solo sullo stabile, ma anche sul terreno su cui sorge
l'edificio e sulla superficie di disimpegno normalmente richiesta dal
genere e dall'importanza della costruzione: terreno per il quale un
potenziale acquirente è di regola disposto a pagare un prezzo di area
fabbricabile (cfr. DTF 112 Ib 537 seg. consid. 4a).

    La situazione nel caso di specie è tuttavia totalmente
diversa. L'edificio in questione è stato eretto nel 1959 quale stand
di tiro dalla società tiratori Sta Maria sul terreno ora di proprietà
delle espropriate, di cui è diventato parte integrante in virtù di
accessione (art. 671 cpv. 1 CC) in assenza della costituzione di un
diritto di superficie a favore del costruttore (cfr. sentenza del
Tribunale di appello, citata). Se si prescinde - come impone l'art. 20
cpv. 3 LEspr - dall'impresa dell'espropriante (esercizio di un poligono
di tiro intercomunale di interesse pubblico), lo stabile non avrebbe
potuto continuare ad esser gestito come stand di tiro dalle proprietarie
private: l'avesse potuto, tale circostanza non sarebbe d'altronde stata di
rilievo sotto il risvolto del valore venale, dal momento che è estremamente
improbabile - per non dire escluso - che si potesse reperire un acquirente
privato interessato a tale utilizzazione. Alla trasformazione dell'edificio
in casa d'abitazione, segnatamente in residenza secondaria, faceva ostacolo
manifestamente l'art. 24 cpv. 1 LPT. Anche un ricorso al diritto cantonale
(art. 24 cpv. 2 LPT) non poteva esser d'ausilio, dal momento che la
rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici
previste da tale norma sono nozioni del diritto federale (DTF 113 Ib
305 consid. 3a, 316 consid. 3, 112 Ib 96), e che un mutamento radicale
e completo di destinazione esorbita dal concetto di "trasformazione
parziale" secondo tale disposizione (DTF 113 Ib 305 seg. consid. 3b,
112 Ib 97 consid. 3 e rinvii). Ne viene che - non fosse intervenuta
l'espropriazione - lo stabile avrebbe potuto esser adibito soltanto
ad un'utilizzazione conforme a quella prescritta per la zona agricola,
vale a dire concretamente - previo eventuale adattamento - a deposito di
prodotti o di attrezzi agricoli.

    In simili condizioni, non sussistevano pertanto i motivi illustrati
sopra, che giustificano eccezionalmente di attribuire a terreni edificati
in zona agricola un valore venale sostanzialmente superiore a quello dei
fondi agricoli circostanti, e pari o prossimo a quello di terreni siti
nella zona edificabile.

    d) A questa conclusione nulla muta che la perizia giudiziaria dell'ing.
Montorfani allestita nella causa civile abbia attribuito al terreno di
700 m2 attorno allo stabile un valore di Fr. 70.-- il m2: l'esperto è
infatti partito dall'implicita inesatta premessa che, in quanto edificato,
il terreno dovesse ritenersi anche edificabile, come risulta dal fatto
ch'egli ha valutato il prato rimanente Fr. 10.-- il m2 "in quanto si
tratta di un terreno chiaramente inedificabile".

    Né la conclusione cui si è pervenuti può esser scalfita, contrariamente
all'opinione delle ricorrenti, da valutazioni che risalgono agli anni
sessanta: le ricorrenti disattendono infatti che a quell'epoca non erano
in vigore le norme giuridiche che distinguono nettamente il territorio
edilizio da quello inedificabile.

    A torto infine le espropriate scorgono nell'esistenza degli impianti
di tiro della società Sta Maria, di cui il consorzio espropriante ha preso
la successione quale ente intercomunale di diritto pubblico, la causa
esclusiva o quantomeno determinante per l'affermato impedimento di uno
sviluppo edilizio del Comune di Iseo in zona "Canavee". A parte il fatto
che si tratta di una affermazione non suffragata da concreti elementi,
le ricorrenti disattendono che la sorte dei loro fondi non è diversa da
quella che hanno subito tutti i terreni discosti dall'abitato in virtù
della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 ottobre 1971,
entrata in vigore il 1o luglio 1972, che ha reso inedificabili i terreni
situati al di fuori delle zone edilizie, rispettivamente, in difetto
di tali zone, quelli situati fuori dal perimetro del piano direttore
delle canalizzazioni (cfr. DTF 114 Ib 327/29 consid. 4d). Questa perdita
dell'eventuale edificabilità esistente in virtù del diritto cantonale
precedente non è più stata ricuperata, poiché alle abrogate disposizioni
di quella legge federale hanno fatto seguito senza soluzione di continuità
le norme della LPT (sentenza citata).

    e) Ciò detto per quanto riguarda l'eccesso di valutazione del terreno,
non mette conto di esaminare più da vicino le censure relative alla stima
cubimetrica unitaria dello stabile. Vale comunque la pena di sottolineare
come la stima di Fr. 150.-- il m3 per una costruzione grezza fatta dalla
CFS sia del 36% superiore a quella adottata per gli altri stabili agricoli
nella zona nella sentenza del 19 giugno 1987. Anche a voler ammettere che
per tale posta sia concepibile un aumento, è sicuramente escluso che si
possa giungere ad un aumento dell'indennità complessiva accordata dalla
CFS e non impugnata dall'espropriante.

Erwägung 4

    4.- Il ricorso di diritto amministrativo deve così esser integralmente
respinto.