Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IV 115



118 IV 115

23. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 10
marzo 1992 nella causa Procura pubblica sopracenerina c. D., C., B. e
A. (ricorso per cassazione). Regeste

    Art. 63 StGB; Bemessung der Strafe bei aufgrund verdeckter Fahndung
festgenommenen Angeschuldigten.

    Wird ein Angeschuldigter aufgrund verdeckter Fahndung festgenommen,
ist bei der Bemessung der Strafe jede dadurch bewirkte Förderung der
Straftaten zu berücksichtigen; die Strafe ist gemäss der durch den
Einsatz der V-Leute gemilderten Schuld herabzusetzen. Im vorliegenden
Fall verletzt die von der kantonalen Behörde vorgenommene Strafreduktion
um einen Viertel bzw. einen Fünftel Art. 63 StGB; sie hätte unter den
konkreten Umständen nur weniger als einen Zehntel ausmachen dürfen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Nel febbraio 1987 venivano fermati a Bellinzona gli autisti turchi
A. e B. che, dopo aver trasportato con il loro autocarro 20 kg di eroina
e 80 kg di morfina base, si apprestavano a consegnare gli stupefacenti a
supposti acquirenti. Questi erano in realtà agenti di polizia in borghese;
tutta la fase preparatoria e organizzativa del traffico, condotto da C.,
D. e E., era infatti stata seguita tramite un agente infiltrato dalla
polizia, fin dall'inizio informato da F., che i trafficanti avevano preso
per un potenziale acquirente o intermediario.

    Con sentenza del 14 aprile 1989 la Corte delle assise criminali del
Cantone Ticino sedente a Bellinzona dichiarava i predetti partecipanti a
tale traffico colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli
stupefacenti, condannando: C. (riconosciuto altresì colpevole di taluni
altri reati minori) a 17 anni di reclusione e all'espulsione dal territorio
svizzero per 15 anni; D., a 12 anni di reclusione e all'espulsione per
15 anni; A. e B., a 8 anni di reclusione e all'espulsione per 15 anni;
B. (riconosciuto colpevole anche di due reati minori), a 6 anni di
reclusione.

    Adita da C. e da D., la Corte di cassazione e di revisione penale del
Cantone Ticino (CCRP) accoglieva il 12 ottobre 1989 parzialmente il ricorso
del primo, prosciogliendolo da un'imputazione di atti preparatori di un
traffico di 1000 kg di hascisc per intervenuta prescrizione, respingendo
i gravami per il rimanente e confermando le pene irrogate in prima istanza.

    Il 16 maggio 1990, la Corte di cassazione penale del Tribunale
federale accoglieva il ricorso per cassazione proposto da C. e D. contro
la sentenza della CCRP, nella misura in cui questa non aveva tenuto conto,
quale fattore di riduzione di pena, dell'inchiesta mascherata; il ricorso
di B., che non aveva sollevato tale censura, era invece respinto.

    In sede di rinvio, la CCRP riduceva, con sentenza del 26 giugno
1991, da 17 a 13 anni di reclusione la pena inflitta a C., da 12 a 9
anni di reclusione quella inflitta a D., e da 8 anni a 6 anni e 6 mesi di
reclusione quella inflitta a B. e A. (ai quali coimputati non ricorrenti la
decisione veniva estesa in virtù di quanto disposto dall'art. 238 CCP/TI).

    La Procura pubblica sopracenerina è insorta tempestivamente con
ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 giugno 1991 della CCRP,
chiedendone l'annullamento per avere tale corte effettuato una riduzione
eccessiva delle pene.

    La Corte di cassazione del Tribunale federale ha accolto il ricorso,
rinviando la causa alla CCRP per nuova decisione.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- a) La CCRP ha, in base ai suoi precedenti accertamenti fattuali e
ai corrispondenti rilievi contenuti nelle decisioni di rinvio del Tribunale
federale, constatato che il traffico di stupefacenti di cui trattasi non
era stato in alcun modo avviato da agenti infiltrati, e che l'iniziativa
era dovuta esclusivamente agli imputati. Quali elementi che hanno agevolato
l'esecuzione del traffico e che sono da attribuirsi all'attività degli
agenti infiltrati, la CCRP ha considerato la presenza di tali agenti in
veste di supposti acquirenti, la loro apparente solvibilità dimostrata con
l'esibizione del denaro necessario per l'acquisto, e la loro apparente
serietà, garantita dalla presentazione di un finto laboratorio. Essa ha
altresì ravvisato un'agevolazione di una certa importanza nella presa in
consegna dei campioni d'eroina nella zona extradoganale dell'aeroporto di
Kloten. Ha invece attribuito scarso rilievo, sotto questo profilo, alle
minacce proferite dall'agente infiltrato a D. e a E.; secondo la CCRP,
esse non hanno agevolato l'operazione, né tanto meno hanno determinato
gli autori ad agire; al contrario, quel nervosismo incontrollato aveva
rischiato di far fallire tutta l'operazione, di guisa che se ne poteva
tutt'al più tener conto quale ostacolo frapposto dall'infiltrato a
un'ipotetica retromarcia in un'operazione già in fase esecutiva. La
CCRP ha concluso che l'agevolazione da parte degli agenti infiltrati
nell'esecuzione delittuosa non concerneva tal o tal altro esecutore
in particolare, ma aveva piuttosto una portata generale ai fini della
realizzazione del traffico per la quale detti agenti hanno spianato
la strada. Ne seguiva che la colpa di tutti i partecipanti risultava
diminuita e che ciò andava considerato in sede di nuova determinazione
delle pene.

    b) La ricorrente eccepisce al riguardo che un'inchiesta mascherata
condotta correttamente non può comportare una riduzione tanto massiccia
quale quella operata dalla CCRP. Essa rileva che la Corte di cassazione
del Tribunale federale aveva nella sua sentenza di rinvio stabilito
che l'intervento degli agenti infiltrati poteva avere solo un effetto
limitato sulla riduzione delle pene pronunciate in precedenza. Secondo
la ricorrente, la CCRP ha irrogato pene arbitrariamente miti, che
manifestamente non corrispondono alla gravità obiettiva e soggettiva
dei reati accertati; essa ha pertanto ecceduto il proprio potere di
apprezzamento e violato così l'art. 63 CP.

Erwägung 2

    2.- Nel ponderare gli elementi di rilevanza giuridica determinanti
per la commisurazione della pena, il giudice di merito dispone di un
considerevole potere di apprezzamento. Adito con ricorso per cassazione,
con il quale può essere fatta valere solo la violazione del diritto
federale (art. 269 cpv. 1 PP), il Tribunale federale interviene nella
commisurazione della pena soltanto laddove l'autorità cantonale abbia
ponderato erroneamente tali elementi, esercitando in modo eccessivo od
abusivo il proprio potere di apprezzamento (DTF 117 IV 114 e richiami).

    a) In base ad un'interpretazione dell'art. 63 CP conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli
effetti dell'impiego di un agente infiltrato devono essere considerati,
ai fini della determinazione della pena, in modo adeguato a favore
dell'imputato. Il Tribunale federale non esige una base legale per
l'impiego di agenti infiltrati, dato che non v'è una violazione di un
diritto fondamentale garantito dalla Costituzione o dalla CEDU quando
chi è imputato in seguito ad un'inchiesta mascherata non venga in alcun
modo punito per il contributo alla sua partecipazione recato da agenti
infiltrati (DTF 116 IV 297 consid. 2b/aa, 112 Ia 22). Ne discende,
da un lato, che può derogarsi a tale principio solo in casi del tutto
straordinari, per esempio laddove tale contributo sia stato minimo
o manifestamente non abbia avuto alcuna influenza sul grado di colpa
dell'imputato (DTF 116 IV 298 consid. 2b/bb). D'altro canto, allorquando
il traffico di stupefacenti di cui si tratta non sia stato in alcun modo
avviato grazie ad un comportamento attivo di agenti infiltrati, bensì
sia dovuto esclusivamente all'iniziativa degli autori, l'agevolazione -
intervenuta in virtù del contributo di agenti infiltrati - dell'esecuzione
dell'attività criminosa può comportare solo effetti limitati sulla
misura della pena da pronunciare (DTF 116 IV 299 consid. 2b/cc). In
altre parole, in linea di principio va tenuto conto di qualsiasi
agevolazione dell'attività criminosa; se tuttavia tale agevolazione
non ha avuto come risultato che, senza di essa, l'attività delittuosa
non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo solo in misura minore,
bensì ha soltanto fatto sì che l'autore ha dovuto impiegare un'energia
criminosa minore, tale circostanza comporta una riduzione relativamente
minore della colpevolezza e giustifica perciò una diminuzione della pena
corrispondente a tale minor grado di colpevolezza.

    b) La CCRP ha manifestamente frainteso l'esatto significato di tale
giurisprudenza. Essa è pervenuta in fatto alla conclusione - vincolante il
Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 PP) e contro la quale i resistenti
sollevano pertanto censure inammissibili (art. 273 cpv. 1 lett. b PP) -
che il comportamento degli agenti infiltrati diretto a spianare la strada
degli autori del traffico era stato essenzialmente passivo, di guisa che
occorreva a tali autori, per realizzare il fine che si erano proposti,
una volontà criminosa minore in misura corrispondente (DTF 116 IV 297
consid. 2b/aa). Nel ridurre le pene, rispettivamente di un quarto o di
un quinto, la CCRP ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento, poiché
non ha tenuto conto dell'influenza solo modesta che il grado relativamente
minore di colpevolezza dovuto al contributo degli agenti infiltrati poteva
avere sulla misura delle pene da irrogare. Nella fattispecie poteva entrare
nei limiti di un corretto potere d'apprezzamento solo una riduzione
inferiore a un decimo. Per tale ragione il ricorso dev'essere accolto,
la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata per nuova decisione
alla CCRP.