Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 502



118 II 502

95. Estratto della sentenza 23 ottobre 1992 della II Corte civile nella
causa Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft contro Hotel Lago di
Lugano S.A. (ricorso per riforma) Regeste

    Internationales Privatrecht. Subrogation und Rückgriffsrecht
(Kumulationsstatut).

    1. Unabhängig von der Anwendbarkeit des Art. 144 IPRG ist auf die
Subrogation und die Ausübung des Rückgriffsrechts nicht nur das Recht
anzuwenden, welches den Versicherungsvertrag regelt, sondern kumulativ
auch dasjenige, nach welchem sich das Schuldverhältnis bestimmt, welches
der Versicherungsleistung zugrunde liegt (E. 2).

    2. Art. 72 VVG: Voraussetzungen für dessen Anwendung (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Il mattino del 31 luglio 1982 si scatenò nella regione di
Lugano un violento temporale. Rolf Hartenstein, che soggiornava a
Bissone presso l'Hotel Lago di Lugano, di proprietà della società
anonima dello stesso nome, aveva ottenuto da quest'ultimo l'uso di una
boa per attraccarvi il proprio motoscafo. Le intemperie provocarono la
rottura della catena che ancorava la boa al fondo del lago, permettendo
all'imbarcazione di urtare la riva e di subire gravi danni. La Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft a Stoccarda, presso la quale Rolf
Hartenstein aveva assicurato il natante, gli riconobbe, tenuto conto
dell'esistenza di una sottoassicurazione e del valore del relitto,
un'indennità di 29'312.50 Marchi tedeschi.

    B.- Con petizione 18 agosto 1987 la Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft ha fatto valere contro la Hotel Lago di
Lugano S.A. una pretesa di regresso di fr. 30'420.30, pari a 35'454.93
Marchi tedeschi, più interessi al 5% dal giorno del sinistro. Con sentenza
14 novembre 1990 il Pretore straordinario del distretto di Lugano ha
integralmente respinto l'azione. Il 31 ottobre 1991 la II Camera civile
del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha pure respinto l'appellazione
della parte soccombente contro il giudizio del primo giudice.

    C.- Il 5 dicembre 1991 la Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft ha
inoltrato al Tribunale federale un ricorso per riforma, riproponendo, in
via principale, la domanda di pagamento formulata innanzi alle istanze
cantonali. In via subordinata, essa chiede il rinvio della causa
all'ultima autorità cantonale per nuovo giudizio e, in via ancor più
subordinata, la condanna della convenuta al versamento di fr. 25'540.45,
più interessi al 5% dal 14 settembre 1982. Con risposta del 24 febbraio
1992 la Hotel Lago di Lugano S.A. propone la reiezione del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la sentenza
di appello.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) Il Tribunale di appello ha innanzi tutto determinato il
diritto applicabile a un'azione di regresso promossa da una società
di assicurazioni con sede in Germania contro una convenuta con sede in
Svizzera per un fatto avvenuto in quest'ultima nazione. Dal raffronto e
dall'interpretazione degli art. 196 e 198 LDIP, che disciplinano il diritto
transitorio, esso ha dedotto l'applicabilità delle nuove disposizioni di
diritto internazionale privato e, per quanto riguarda il caso concreto,
dell'art. 144 LDIP. Questa norma ammette il diritto di regresso tra
due debitori solo se i diritti regolatori di entrambi i debiti - ossia
quello dipendente dal contratto di assicurazione e quello risultante dal
rapporto che ha originato la prestazione assicurativa - lo consentono. Sia
l'ordinamento giuridico germanico sia quello svizzero prevedono il
diritto di regresso dell'assicuratore. Tuttavia, trattandosi di due (o
più) debitori, entrambi responsabili contrattualmente, la giurisprudenza
svizzera riconosce un diritto di regresso contro l'altro responsabile,
solo se quest'ultimo risponde per colpa grave. Tra la convenuta e Rolf
Hartenstein è sorto un contratto di sublocazione avente come oggetto l'uso
di una boa - di proprietà della comunione dei comproprietari del condominio
che include anche l'albergo - per attraccarvi un motoscafo. L'istruzione
della causa ha provato che la catena, che ancorava la boa al fondo del
lago, era fortemente arrugginita e assottigliata alle estremità e che,
quale conseguenza di tale stato difettoso, essa era stata strappata
dal gancio che la collegava con il peso posto sul fondo del lago. Se
ne è dedotto che la boa non è stata consegnata dalla convenuta a Rolf
Hartenstein, in violazione degli obblighi del locatore, nello stato idoneo
all'uso previsto e che neppure il violento temporale abbattutosi sulla
regione può essere considerato un evento di forza maggiore suscettibile
di interrompere il nesso causale fra la rottura della catena e i danni
subiti dal motoscafo. D'altra parte non è stato provato che, dopo la
posa delle boe nel 1976, siano stati effettuati dei controlli e dei
lavori di manutenzione. Tuttavia la colpa della convenuta, se si tien
conto del fatto che appare difficile immaginare la verifica dello stato
di una catena di ancoraggio, posta sott'acqua in profondità, senza che
ricorrano particolari motivi per procedervi, deve però essere considerata
lieve, il che esclude il regresso dell'assicuratore nei confronti
della convenuta. Pure l'attrice ammette che la colpa della convenuta,
quale sublocatrice della boa può ritenersi lieve. Essa ritiene però che,
contrariamente all'opinione dell'autorità cantonale, il suo diritto di
regresso sarebbe disciplinato unicamente dal diritto germanico.

    b) Secondo la giurisprudenza esposta nella sentenza Lacroix
e litisconsorti contro Swissair (DTF 98 II 237 consid. 1a e
rinvii) la questione a sapere se e in quale misura la pretesa di
risarcimento dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile
passa all'assicuratore, che ha effettuato la prestazione prevista dal
contratto di assicurazione, è retta dallo stesso diritto applicabile a
tale contratto. Condizione per l'applicabilità di tale legge è tuttavia
che la situazione giuridica del responsabile non ne sia aggravata. Ciò
significa che l'uso della legge straniera non deve avere per il debitore un
risultato più sfavorevole che nel caso fosse stato convenuto direttamente
dal danneggiato (DTF 88 II 438 consid. 3 in fine). Nel caso in esame,
il contratto di assicurazione, concluso in Germania tra l'attrice con
sede a Stoccarda e Rolf Hartenstein pure domiciliato in Germania,
è indubbiamente retto dal diritto tedesco. Quest'ultimo diritto,
contrariamente a quello svizzero, non fa dipendere l'azione di regresso
da parte della società assicuratrice dalla prova di una colpa grave del
terzo, autore e responsabile contrattualmente del danno. Esso non conosce,
inoltre, la restrizione dell'art. 72 LCA, secondo cui la surrogazione
a favore dell'assicuratore ha luogo solo se il terzo ha provocato il
danno attraverso un atto illecito, mentre per il regresso contro il terzo
responsabile contrattualmente - ossia per il medesimo titolo giuridico
per il quale risponde l'assicuratore - fanno stato gli art. 50 cpv. 2 e
51 cpv. 1 CO (DTF 114 II 345 consid. 3, 93 II 353 consid. 6, 80 II 255
seg.; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2a ed., pag. 399
seg.; per il diritto tedesco: BRUCK-MÖLLER, Kommentar zum VVG, 8a ed.,
vol. II nota 26 al § 67). È evidente, quindi, l'interesse dell'attrice
di ottenere la sola applicazione del diritto germanico e di sottrarsi
alle restrizioni del diritto svizzero.

    c) In tempi più recenti la giurisprudenza del Tribunale federale
ha subito un'evoluzione. Dopo aver ricordato che la dottrina svizzera
prevalente si pronuncia a favore della regola del cumulo dei diritti,
nel senso che la questione a sapere se si verifichi una surrogazione
è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di assicurazione,
mentre la possibilità di esercitare il regresso dipende dalla risposta
al quesito se anche la legge, che regola il rapporto obbligatorio che
ha giustificato la prestazione assicurativa, ammetta la surrogazione, la
sentenza DTF 107 II 494 ha applicato il principio del cumulo. Al medesimo
risultato è giunta, con esplicito riferimento al giudizio appena citato,
la successiva decisione pubblicata in DTF 109 II 68 consid. 1. È vero che
entrambe le sentenze sono state emanate nell'ambito di cause concernenti
un'assicurazione contro la responsabilità civile e non un'assicurazione
contro i danni che sola entra in considerazione nel caso in esame. Tuttavia
anche la giurisprudenza citata in DTF 107 II 494 - ossia DTF 98 II 237,
88 II 437 consid. 3, 85 II 272, 74 II 88 - per illustrare la prassi
del Tribunale federale sull'applicabilità del principio del cumulo dei
diritti, riguardava un'assicurazione contro i danni nell'ambito di un
contratto di trasporto. Le sentenze più recenti (DTF 109 II 68 e 107 II
494) possono essere quindi considerate come l'affermazione generale di
un nuovo principio, che alla surrogazione e all'esercizio del diritto
di regresso applica non più solo il diritto che regge il contratto di
assicurazione, ma, cumulativamente, anche quello che disciplina il rapporto
obbligatorio che ha provocato la prestazione assicurativa. Del resto da
tempo nella dottrina la soluzione applicata precedentemente era stata, a
giusta ragione, ritenuta insoddisfacente (cfr. ad es. SCHÖNENBERGER/JÄGGI,
Zürcher Kommentar, Allgemeine Einleitung zu art. 1-17 OR n. 381-383),
ciò che ha condotto all'adozione dell'art. 144 LDIP che fa dipendere il
regresso di un debitore verso l'altro dall'applicazione degli ordinamenti
giuridici che regolano entrambi i debiti e che subordina l'esercizio del
regresso al diritto applicabile al debito dell'obbligato in via di regresso
(cfr. Messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 1982 relativo alla
legge di diritto internazionale privato in: Foglio Federale 1983 I 407,
n. 285.2).

    d) Ne consegue che, dovendosi applicare i due diritti - quello
germanico e quello svizzero - l'attrice non può esercitare con successo
il diritto di regresso, fondato sugli art. 50 e 51 CO e sull'inadempienza
e la colpa contrattuali della convenuta. Il diritto svizzero ammette,
infatti, tale regresso solo nell'ipotesi di colpa contrattuale grave, una
premessa che, secondo il giudizio cantonale non criticato su questo punto
dall'attrice, non è adempiuta. Può pertanto rimanere irrisolto anche il
problema - che occupa una gran parte sia della decisione impugnata sia del
gravame - a sapere se le disposizioni transitorie della LDIP (art. 196
e 198) impongano l'applicazione della nuova legge e, in particolare,
dell'art. 144, alla presente lite. Indipendentemente dal nuovo art. 144
LDIP si deve infatti ritenere che la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, correttamente intesa, già era fondata sull'esigenza
di tener conto cumulativamente dei due diritti.

Erwägung 3

    3.- Come già osservato, il chiaro tenore dell'art. 72 LCA riconosce
il diritto di regresso dell'assicuratore per l'indennità da lui pagata
solo se l'autore del danno ha commesso, nei confronti del beneficiario
della prestazione assicurativa, un atto illecito. La Corte cantonale ha
reputato che la convenuta non è autrice di un'atto illecito, poiché non
è provato che, se non vi fosse stato il rapporto di locazione che ha
permesso l'ormeggio del motoscafo alla boa, la catena di ancoraggio,
senza il peso del natante, si sarebbe egualmente spezzata e avrebbe
quindi provocato l'evento dannoso. La ricorrente ravvisa, invece, nel
comportamento della convenuta, accanto a una violazione contrattuale, un
atto illecito idoneo, in via subordinata, a giustificare la pretesa di
regresso. È ammesso da dottrina e giurisprudenza che la responsabilità
contrattuale può concorrere con quella da atto illecito (DTF 117 II 321
consid. e in fine, 113 II 247 consid. 3 e rinvii). Ma una responsabilità da
atto illecito non può essere imputata a chi omette di eseguire un'azione
che l'ordinamento giuridico non gli impone. Non esiste un obbligo legale
generale di agire nell'interesse di terzi. Un'omissione diventa illecita
solo se la legislazione la sanziona espressamente o se quest'ultima esige
una determinata attività (DTF 116 Ib 374 consid. c, 115 II 18 consid. 3
sulla teoria obiettiva e soggettiva dell'illiceità).

    Nel caso in esame, la convenuta, semplice locataria della boa, non
aveva nessun obbligo generale, valido nei confronti di qualsiasi terzo,
di verificare o far verificare lo stato della catena di ancoraggio
della boa e di provvedere a lavori di manutenzione o di riparazione
qualora avesse constatato lo stato di usura, che ne determinò poi la
rottura. Un tale obbligo divenne attuale solo attraverso la sublocazione
della boa al proprietario del motoscafo e il conseguente impegno legale
di consegnare la cosa in stato idoneo a servire all'uso previsto dal
contratto. La boa non era a disposizione di chiunque volesse attraccarvi
la propria imbarcazione e né la proprietaria né la convenuta, semplice
locataria, erano tenute a garantirne la perfetta efficienza al di fuori
di un rapporto contrattuale avente per oggetto la sua utilizzazione. Del
resto, secondo gli accertamenti della Corte cantonale, vincolanti per il
Tribunale federale, non è provato che la boa rappresentasse, di per sé,
uno stato di pericolo nei confronti di terzi e che la catena di ancoraggio
si sarebbe spezzata senza il peso del natante. Qualora il motoscafo fosse
stato ormeggiato alla boa senza l'autorizzazione degli aventi diritto,
un'eventuale responsabilità fondata sull'art. 58 CO riguarderebbe,
come osservato nel giudizio impugnato, solo la proprietaria. Non essendo
pertanto imputabile alla convenuta un atto illecito, cade ogni possibilità
di regresso a mente dell'art. 72 LCA.