Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 489



118 II 489

92. Estratto della sentenza 3 novembre 1992 della II Corte civile nella
causa Y.Z. contro B.Z., M.L. e A.M. (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 169 ZGB; Veräusserung der Wohnung der Familie.

    1. Begriff der Wohnung der Familie und Folgen der fehlenden Zustimmung
des Ehegatten, dem daran keine Rechte zustehen (E. 2).

    2. Die Kündigung der Wohnung durch die Erbengemeinschaft, welcher der
als Mieter auftretende Ehegatte angehört, fällt nicht unter die "anderen
Rechtsgeschäfte" im Sinne von Art. 169 ZGB (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Il 1o luglio 1981 L.Z. ha locato al figlio B.Z. la "Villa X" sita
nel Comune di Y. La locazione è iniziata il medesimo giorno per scadere
il 30 giugno 1982, salvo rinnovo tacito di anno in anno, in mancanza
di disdetta di una delle parti, con preavviso di tre mesi. Dal 1982,
a seguito del matrimonio del conduttore con Y.Z., l'immobile è diventato
abitazione coniugale. Il 23 dicembre 1990 L.Z. è deceduto e il menzionato
stabile è passato alla Comunione ereditaria del defunto, composta dai figli
B.Z. e M.L. Con testamento olografo del 5 settembre 1990 il de cujus
aveva imposto agli eredi designati la vendita della villa X, per poter,
con il relativo ricavo, far fronte ad un legato destinato alla figlia del
conduttore B.Z. Il 25 gennaio 1991, l'avv. A.M., esecutore testamentario
delle volontà del defunto L.Z., ha notificato, per conto dei componenti
della Comunione ereditaria, la disdetta del contratto di locazione ai
coniugi B.Z. e Y.Z. - fra i quali è pendente un'azione di divorzio -
per la fine del mese di luglio 1991. Poiché anche dopo tale data Y.Z. è
rimasta, unitamente alla figlia, nella villa, l'esecutore testamentario
e i due eredi ne hanno chiesto lo sfratto al Pretore del Distretto di
L. Il primo giudice ha accolto la domanda con decreto 17 gennaio 1992. Il
7 aprile 1992 la II Camera civile del Tribunale di appello, adita dalla
parte soccombente, ha confermato il decreto pretorile.

    B.- Y.Z. ha presentato, il 21 maggio 1992, un ricorso per riforma al
Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, con
cui postula l'annullamento del decreto di sfratto. Non è stato ordinato
uno scambio di allegati.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplicito
consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o
l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti
inerenti all'abitazione familiare. La nozione di abitazione familiare
non è definita dalla legge. La dottrina è concorde nell'affermare che
essa è il luogo ove si svolge la vita familiare comune (GEISER, Neues
Eherecht und Grundbuchführung, ZBGR 1987, pag. 16 e seg.; BÜHLER/SPÜHLER,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, art. 145 n. 96; NÄF-HOFMANN, Das neue
Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, Zurigo 1986, n. 87; PFÄFFLI, Die
Auswirkungen des neuen Ehe- und Erbrecht auf die Grundbuchführung, in: Der
Bernische Notar 1986, pag. 285 lett. b). Ispirato dal diritto francese,
l'art. 169 CC (corrispondente all'art. 171 CC dell'avanprogetto),
entrato in vigore il 1o gennaio 1988, è stato introdotto nell'ottica
della protezione dell'unione coniugale e in particolare per proteggere
il coniuge non titolare dei diritti di locazione. Predetta norma è
poi stata completata dall'art. 266n CO, entrato in vigore il 1o luglio
1990, in virtù del quale la disdetta data dal locatore e l'imposizione
di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta devono essere
notificate separatamente al conduttore e al suo coniuge. L'art. 169 CC
sanziona - a differenza del diritto francese (art. 215 cpv. 3 Code civil
français) - la mancanza del consenso del coniuge con la nullità assoluta
dell'atto giuridico in questione, senza tener conto della buona fede della
controparte (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero, Effetti
del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio in: FF
1979 pag. 1189 seg.; GROSSEN, La protection du logement de la famille, in:
Mélanges en l'honneur de Henri Deschenaux, Friborgo 1977, pag. 106, n. 5;
PORTNER, Wegleitung zum neuen Mietrecht, Berna 1990, pag. 105). Il coniuge
non è pertanto obbligato a contestare la disdetta entro un termine di 30
giorni, poiché è sempre possibile farne constatare la nullità assoluta.

    Nella fattispecie è pacifico che "Villa X" costituisce l'abitazione
familiare, e la convenuta, che vive separata dal marito, vi risiede con
la figlia. L'art. 169 CC è applicabile per tutta la durata del matrimonio,
indipendentemente dal fatto che i coniugi convivano o meno (DTF 114 II 399
e seg. con riferimenti). Tuttavia in concreto non è il marito B.Z. che
ha disdetto il contratto di locazione, ma i componenti della Comunione
ereditaria fu L.Z., per il tramite dell'esecutore testamentario. Il marito
si è limitato a dare il proprio accordo a una decisione della comunione
ereditaria. Occorre pertanto esaminare se la fattispecie rientra negli
"altri negozi giuridici", che limitano i diritti inerenti all'abitazione
familiare, previsti dall'art. 169 CC.

Erwägung 3

    3.- a) Gli altri negozi giuridici ai sensi dell'art. 169 CC possono
consistere sia nella rinuncia a un diritto, sia in atti suscettibili
di restringere la facoltà d'uso dell'abitazione. Essi comprendono, ad
esempio, la cessione di quote di società che conferiscono la fruizione di
un appartamento, la rinuncia a un usufrutto o a un diritto d'abitazione,
la cessione della locazione o della sublocazione, la costituzione di un
usufrutto o di un diritto di abitazione. Infine, in certi casi, pure la
costituzione di un diritto di pegno (Messaggio, pag. 1190). Questo elenco,
non esaustivo, lascia al giudice ancora una certa latitudine di giudizio.

    b) Come rilevato dall'autorità cantonale, per quanto riguarda
l'applicazione dell'art. 169 CC alle comunioni ereditarie la dottrina non
è unanime. DESCHENAUX/STEINAUER ritengono che nel caso di divisione
di una comunione ereditaria o di una comproprietà l'assegnazione
dell'immobile a un coerede o comproprietario diverso dal coniuge, che
usufruisce dell'abitazione familiare in virtù di un accordo interno,
occorre il consenso di quest'ultimo (Le nouveau droit matrimonial, Berna
1987, pag. 101). HEGNAUER resta sul generico menzionando unicamente
l'alienazione di una quota di partecipazione (Grundriss des Eherechts,
2a ed., pag. 174 seg.). BUCHER non tratta la presente fattispecie (Die
Wohnung der Familie im neuen Recht, insbesondere zur Problematik des
Zustimmungserfordernisses gemäss ZGB 169, in: Das neue Ehe- und Erbrecht
des ZGB mit seiner Übergangsordnung, Berna 1988, pag. 45 seg.). PFÄFFLI,
invece, è dell'opinione che l'art. 169 CC si applica unicamente se una
persona fisica è proprietario unico, escludendo i casi di comproprietà,
società semplice, Comunione ereditaria, ecc. (op.cit., pag. 286). SCHMID
(Neues Eherecht und Grundbuchführung, ZBGR 1987, pag. 295 segg.) e TRAUFFER
(Verfügung über die Familienwohnung nach neuem Eherecht, in Zeitschrift für
Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden, 1987, pag. 72 segg.) sono
più restrittivi e considerano che l'art. 169 CC è applicabile nei casi di
comproprietà di un coniuge con un terzo, ma suggeriscono una valutazione
di caso in caso quando si tratta di proprietà comune. Per quanto concerne
le comunioni ereditarie, essi ritengono che il coniuge di un erede non
può impedire l'alienazione dell'abitazione, fondandosi sull'art. 169 CC.

    HAUSHEER/REUSSER/GEISER ritengono che decisivo è sapere se il negozio
giuridico contestato è l'espressione della volontà del coniuge conduttore
o se la divisione avviene per dei motivi indipendenti dalla sua volontà
(Kommentar zur Eherecht, vol. I, Berna 1988, pag. 320 n. 31).

    c) In concreto si può lasciare quest'ultima questione indecisa, poiché
nella misura in cui lo scopo perseguito dalla Comunione, nel caso in
esame ereditaria, è la liquidazione della successione conformemente alle
istruzioni del testatore, poco importa se la divisione e, in concreto,
la disdetta del rapporto di locazione, è intervenuta su iniziativa del
coniuge membro della comunione e nel contempo conduttore di un immobile
facente parte della successione. Del resto una tale iniziativa non è
stata accertata nel giudizio impugnato. Inoltre DESCHENAUX/STEINAUER,
pur ammettendo in linea di principio l'applicazione dell'art. 169 CC anche
alle comunioni ereditarie, la limitano ai casi di "accordi interni" della
Comunione (loc.cit.), fattispecie che in concreto non si realizza. In
ogni caso la protezione dell'art. 169 CC non è assoluta, essa tende
essenzialmente, secondo la ratio legis, a proteggere il coniuge non
parte del contratto di locazione da atti nocivi all'unione coniugale,
inconsiderati o più generalmente di mala fede da parte dell'altro
coniuge. Ma ciò che è decisivo nel caso in esame, è il fatto che non vi
è identità fra il coniuge conduttore e il locatore. È per quanto concerne
la Comunione ereditaria di cui fa parte il marito, esso non fa altro che
conformarsi alle disposizioni di ultima volontà del de cujus. Il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, deve pertanto essere respinto.