Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 II 206



118 II 206

42. Estratto della sentenza 10 marzo 1992 della I Corte civile nella
causa diretta A X contro Stato e Repubblica del Cantone Ticino Regeste

    Direktprozess zwischen einem Kanton und Privaten (Art. 42 OG).

    1. Zusammenfassung der Rechtsprechung zu den Eintretensvoraussetzungen
und zum Begriff der zivilrechtlichen Streitigkeit im Sinn von Art. 42 OG
(E. 2a-c).

    2. Die Klage auf Herausgabe eines hinterlegten und anschliessend
im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmten Geldbetrages fällt
nicht unter den Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit gemäss Art. 42 OG
(Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3a-b). Es besteht kein Anlass,
den Begriff der Zivilsache auf derartige Fälle auszudehnen (E. 3c).

    3. Die Klage auf Herausgabe kann mangels entsprechender Vorschriften
auch nicht aus der Haftung des Gemeinwesens abgeleitet werden (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Il 30 marzo 1988 la Metal Marketing Corporation of Zambia
Ltd. (Memaco), Lusaka (Repubblica dello Zambia), una società statale,
ha sporto denuncia penale alla Procura pubblica del Sopraceneri contro X,
cittadino canadese e turco, attualmente residente a Toronto (Canada) e Y,
cittadino svizzero, per sospetta truffa ed appropriazione indebita. Nella
denuncia si faceva valere che X e Y avevano assunto il mandato dalla
Memaco, per il tramite della società R S.A., Chiasso, di fornire un
prestito dell'ordine di trecentoventi milioni di dollari destinato a
finanziare lo sviluppo turistico della Repubblica dello Zambia; che la
Memaco aveva versato alla R S.A. negli anni 1985 e 1986 la somma di US$
15'425'000.-- quale anticipo e che X e Y si erano spartiti questo importo
senza adempiere il mandato ricevuto. Contro X il Procuratore pubblico
del Sopraceneri ha pure assunto informazioni preliminari nel quadro di
un'inchiesta promossa nei confronti dei fratelli Magharian per violazione
della legislazione sugli stupefacenti. Il 28 aprile 1988 e l'11 luglio
1988 il Procuratore pubblico ha poi emesso ordini di arresto contro
Y e X. Questi è stato fermato nel Principato di Monaco il 5 settembre
1988 e posto in stato d'arresto provvisorio a titolo estradizionale. Il
15 settembre successivo X è stato dimesso dal carcere dopo che si era
impegnato a presentarsi all'autorità svizzera. Giunto per aereo nel Ticino,
X è stato arrestato la sera di quello stesso giorno all'aeroporto di
Agno. Il 16 settembre 1988 e nei giorni seguenti X è stato interrogato a
diverse riprese. L'8 ottobre 1988 il Procuratore pubblico del Sopraceneri
ha concesso ad X la libertà provvisoria dietro deposito di una cauzione
di fr. 100'000.-- e l'invito a non lasciare il territorio svizzero senza
l'autorizzazione del magistrato. In precedenza X aveva provveduto a far
pervenire, con l'aiuto della moglie A X e del proprio avvocato, alla Banca
dello Stato del Cantone Ticino, a disposizione della Procura pubblica,
oltre alla citata cauzione, anche un importo di quattro milioni di
dollari, somma che nel corso degli interrogatori X aveva ammesso di aver
ricevuto da Y nella ripartizione dei pagamenti fatti dalla Memaco alla
R S.A. All'udienza dell'8 ottobre 1988, X era assistito da un avvocato
francese e da due colleghi ticinesi.

    B.- Nel quadro dell'istruzione formale condotta dal Giudice istruttore
- a dipendenza della denuncia sporta dalla Memaco - X ha chiesto il
16 ottobre 1989, unitamente alla moglie, la liberazione del deposito
di quattro milioni di dollari. Contro la decisione del 23 ottobre 1989,
con la quale il Giudice istruttore rifiutava la liberazione del deposito,
X è insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del
Cantone Ticino (CRP). Per contro, la moglie non ha impugnato questa
decisione. Il 15 novembre 1989 il Giudice istruttore ha poi ordinato
il formale sequestro del deposito: anche questo provvedimento è stato
impugnato da X con nuovo reclamo alla CRP. Questa ha respinto entrambi i
reclami con un'unica decisione del 21 novembre 1989. Con sentenza del 2
ottobre 1991, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile,
un ricorso di X diretto contro la decisione della CRP (DTF 117 Ia 424
parzialmente pubblicata).

    C.- Con due precetti esecutivi del 5 ottobre 1989 A X e suo marito
hanno escusso lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino per gli importi
di 6,8 e 20 milioni di franchi oltre interessi al 18% dal 7 ottobre,
rispettivamente dal 5 settembre 1988. Quale titolo del credito A X ha
indicato "indebito arricchimento per nullità della causa. Dolo, errore
e timore e risarcimento danni riguardante il deposito, alla Banca dello
Stato, di quattro milioni di dollari" e il marito inoltre "risarcimento
danni riguardante la domanda di estradizione del Cantone Ticino a Monaco
e arresto e detenzione illegale". L'escusso ha interposto opposizione.

    Con atto del 2 novembre 1989, X ha ceduto alla moglie la pretesa
fondata sull'indebito arricchimento per il deposito dei quattro milioni
di dollari nella misura in cui tale pretesa gli appartiene.

    D.- A X ha promosso il 6 aprile 1990 davanti al Tribunale federale
una causa per ottenere dallo Stato e Repubblica del Cantone Ticino
il versamento dell'importo di fr. 6'800'000.-- oltre interessi al 5%
dall'11 ottobre 1988. Il convenuto ha proposto di dichiarare l'azione
inammissibile, in subordine di respingerla. In replica e duplica le parti
hanno riconfermato le loro conclusioni.

    Un dibattimento preparatorio si è svolto il 21 maggio 1991. In questa
occasione, è stato deciso, con l'accordo delle parti, di sospendere la
procedura fino al giudizio del Tribunale federale sul ricorso di diritto
pubblico di X. Dopo la pronuncia di tale giudizio e la redazione della
sentenza, con decreto del 9 dicembre 1991 il Giudice delegato ha riassunto
la procedura limitatamente al quesito dell'ammissibilità dell'azione
(art. 34 cpv. 2 PC). Nel contempo la procedura preparatoria è stata
dichiarata chiusa e l'attrice, al momento senza patrocinatore, invitata
ad eleggere domicilio in Svizzera. Con telescritto del 3 gennaio 1992
essa ha chiesto che il decreto del 9 dicembre 1991 le fosse recapitato
per via diplomatica e inoltre ha criticato il fatto che lo stesso sia
stato redatto in lingua italiana. Il 13 gennaio 1992 l'attrice ha poi
designato un nuovo patrocinatore.

    Nel corso della procedura, l'attrice ha cambiato più volte il
proprio patrocinatore. Su sua istanza e dopo uno scambio di allegati,
con decisione del 19 settembre 1991 il Tribunale federale ha fissato
l'onorario del primo patrocinatore ai sensi dell'art. 161 OG.

    E.- All'udienza odierna le parti hanno ribadito le loro domande.

    Il Tribunale federale ha dichiarato la petizione inammissibile.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 42 OG, che è una disposizione d'applicazione
dell'art. 110 cpv. 1 n. 4 Cost. (DTF 80 I 245 consid. 3), il Tribunale
federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra un
Cantone e privati, quando una parte tempestivamente lo domandi e il valore
litigioso sia di 8'000 franchi almeno.
   a) Nel caso di specie il valore litigioso supera tale importo.

    b) Secondo la giurisprudenza, una parte adisce "tempestivamente" il
Tribunale federale, se essa non ha già fatto valere propria la pretesa
davanti alle istanze cantonali, rinunciando sia mediante dichiarazione
espressa o sia mediante atti concludenti al foro elettivo del Tribunale
federale (DTF 81 I 271 consid. 1 e riferimenti). In concreto, questa
condizione è adempiuta nella misura in cui l'attrice fa valere una pretesa
propria. Per contro, è dubbio che tale condizione sia adempiuta nella
misura in cui essa si richiama all'atto di cessione del marito. Questi ha
infatti già fatto valere senza successo davanti alle autorità ticinesi
la propria pretesa in restituzione dell'importo sequestrato di quattro
milioni di dollari, per cui vi sarebbe rinuncia all'azione civile diretta
prevista dall'art. 42 OG. Il quesito di sapere se l'attrice faccia valere
una pretesa propria o possa richiamarsi alla cessione del marito può
comunque rimanere aperto, atteso che l'azione, per le considerazioni che
verranno esposte di seguito, deve comunque essere dichiarata inammissibile.

    c) Per prassi costante la nozione di causa civile degli art. 42
OG e 110 cpv. 1 n. 4, pur avendo lo stesso senso, ha una portata più
vasta di quella degli art. 41, 43 segg. e 68 segg. OG. Infatti, essa
comprende, oltre alle contestazioni di diritto civile in senso proprio,
anche determinati litigi concernenti rapporti giuridici che, secondo
la concezione odierna sottostanno al diritto pubblico, ma ai quali il
legislatore storico ha a suo tempo attribuito carattere civile (DTF
107 Ib 157 e rinvii). In particolare, la giurisprudenza del Tribunale
federale ha ritenuto che rientrano in questa nozione ampia di causa
civile dell'art. 42 OG (cfr. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Vol. II, Berna, n. 2.1.1 segg. ad art. 42 OG):
le azioni fondate sulla responsabilità dello Stato per violazione dei
doveri d'ufficio dei funzionari cantonali (DTF 107 Ib 157 consid. 1);
le pretese contro un Cantone per il riconoscimento di diritti acquisiti,
come ad esempio i diritti d'acqua o di pesca (DTF 41 II 161 segg. consid. 2
e 756 consid. 1); le pretese pecuniarie dei funzionari cantonali (DTF 72 I
287 segg. consid. 2; 75 II 249 seg. consid. 1); le azioni per l'esecuzione
di un contratto di diritto amministrativo o per risarcimento danni a
seguito di una violazione di tali contratti (DTF 78 II 26); le pretese
fondate su concessioni cantonali, purché le condizioni di tali concessioni
siano state convenute contrattualmente e non siano state fissate dal
Cantone con atto d'imperio e nella misura in cui il diritto federale non
preveda una procedura particolare (DTF 80 I 244 segg. consid. 3 e 4).

    Per contro, non rientrano nella nozione di causa civile dell'art. 42
OG le liti in materia fiscale e di sovvenzioni (DTF 62 II 291). Questa
interpretazione storica della Costituzione e della legge si fonda sul
fatto che al momento dell'emanazione delle disposizioni in discussione la
procedura e la giurisprudenza amministrative erano ancora poco sviluppate
onde la necessità di sottoporre siffatte contestazioni al giudice civile. È
lecito chiedersi se da allora queste considerazioni legislative non abbiano
perso di significato (POUDRET, op.cit., n. 2.1.5 ad art. 42 OG). Ad ogni
modo non sussiste ragione alcuna per estendere la nozione di causa civile
così come l'ha definita la giurisprudenza fino ad oggi.

Erwägung 3

    3.- Occorre ora vagliare se la contestazione in esame possa essere
ritenuta - sulla scorta delle considerazioni esposte al considerando che
precede - una causa civile ai sensi dell'art. 42 OG.

    a) La somma di cui è chiesta la restituzione è stata dapprima
accreditata alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, a disposizione
della Procura pubblica del Sopraceneri, perché il marito dell'attrice ha
ritenuto "che alla luce delle risultanze processuali fosse indispensabile
depositare presso l'autorità penale l'ammontare corrispondente a quanto ho
percepito nella vicenda". Essa è poi stata oggetto di formale sequestro
da parte del Giudice istruttore ai sensi dell'art. 120 CPP ticinese
in vista di un'eventuale confisca (art. 58 segg. CP), poiché vi erano
ragionevoli motivi per ritenere ch'essa si identificava con le somme che
il marito dell'attrice ha ottenuto da Y nella spartizione delle rimesse
della Memaco. Il sequestro rappresenta una misura processuale penale e
quindi un provvedimento di diritto pubblico (DTF 117 IV 242 consid. 5d
aa; cfr. inoltre sul tema BURCKARDT, Kommentar der schweizerischen
Bundesverfassung, 3a edizione, Berna 1931, pag. 757). Come tale esso
non ricade pertanto nei casi - esposti al considerando 2c - che la
giurisprudenza considera cause civili ai sensi dell'art. 42 OG). Il
Tribunale federale si è già pronunciato in tal senso nella sentenza
inedita del 16 giugno 1981 nella causa H AG e E R contro Cantone di Zurigo
(consid. 2), ove ha ritenuto che una azione in restituzione di una somma
sequestrata non rientra nella nozione di causa civile dell'art. 42 OG.

    b) Le cose non muterebbero neppure qualora si volesse considerare la
sola costituzione del deposito. In effetti, a parte il fatto che tale
deposito è ora superato dalla misura di sequestro, esso è intervenuto
nell'ambito di un procedimento penale e poco importa al riguardo che il
versamento sia stato effettuato dal prevenuto X o da una terza persona. Ciò
significa che la restituzione della somma depositata non dipende più dalla
volontà del deponente, che giusta l'art. 475 cpv. 1 CO potrebbe sempre
reclamarla, bensì dall'avverarsi di determinate condizioni attenenti alla
procedura penale e al diritto penale.

    Significativa al proposito è la sentenza resa il 22 febbraio 1902 nella
causa Monti e Consorti contro Cantone Ticino (pubblicata in Rep. 1902
pag. 746), in cui il Tribunale federale era chiamato a statuire su una
causa diretta ai sensi dell'art. 48 n. 4 v. OG con la quale dei prevenuti
chiedevano la restituzione di titoli al portatore sequestrati dall'autorità
penale ticinese. Il Tribunale federale ha ritenuto che anche se gli attori
si fondavano su un titolo di natura privata (la proprietà dei titoli in
base al diritto italiano) l'azione doveva essere dichiarata inammissibile -
e non solo sospesa - poiché al suo esercizio si opponeva un'eccezione di
diritto pubblico, ossia la pendenza del procedimento penale, sulla quale
il Tribunale federale come corte civile non era competente a statuire
(sentenza citata pag. 752).

    c) L'attrice fonda la propria pretesa sull'indebito
arricchimento. Tuttavia, non si può parlare di arricchimento del convenuto
già per il motivo che esso non pretende per sé la somma depositata, ma l'ha
solo sequestrata fino alla decisione definitiva del Giudice penale. Si
volesse prescindere da tale circostanza, si tratterebbe comunque,
in base alle considerazioni che precedono, di una pretesa di indebito
arricchimento fondata sul diritto pubblico che la giurisprudenza non ha
mai sussunto all'art. 42 OG. D'altra parte, visto che il diritto penale
e la procedura penale offrono una garanzia sufficiente ad una completa
protezione giuridica dei cittadini, non vi è alcun motivo per estendere
la nozione di causa civile a casi come quello in esame. A ciò non muta
nulla l'asserzione dell'attrice stando alla quale la somma depositata
proviene dal proprio patrimonio e non da quello del marito e che quindi
non potrebbe essere oggetto di una misura di confisca ai sensi dell'art. 58
CP. Le autorità penali ticinesi hanno infatti ordinato il sequestro, come
già si è detto, con la motivazione che vi è il fondato sospetto che si
tratta di una somma conseguita dal marito nella spartizione delle rimesse
della Memaco e questo punto di vista è stato confermato da tutte le istanze
di ricorso compreso il Tribunale federale. Spetterà quindi al Giudice di
merito statuire in modo definitivo su tale questione. Indipendentemente
da quanto precede, occorre poi rilevare che alla misura cautelativa del
sequestro e, eventualmente della confisca, possono pure soggiacere beni
nella disponibilità di terze persone (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 2 ottobre 1991 parzialmente destinata a pubblicazione nella
causa X, consid. 20a e rinvii).

Erwägung 4

    4.- L'azione non può neppure essere fondata sulla responsabilità
dell'ente pubblico. Al proposito l'attrice adduce che le autorità
inquirenti ticinesi avrebbero ordinato il sequestro in modo illegale.
Tuttavia, negli anni 1988 e 1989, periodo nel quale si sono svolti
i fatti in discussione, nel Cantone Ticino non era ancora entrata in
vigore la legge sulla responsabilità dell'ente pubblico (LResp). Questa
porta infatti la data del 24 ottobre ed è entrata in vigore il 1o gennaio
1990 ed inoltre essa si applica solo all'atto illecito, causa del danno
verificatosi dopo la sua entrata in vigore (art. 32 LResp). Prima del
1o gennaio 1990, nel Cantone Ticino, tranne alcune norme che regolavano
la responsabilità personale di alcuni funzionari, non era prevista una
responsabilità dell'ente pubblico per gli atti compiuti dai suoi agenti
(DTF 108 II 335 seg. consid. 3; cfr. inoltre BIANCHI, Ente pubblico e
responsabilità per illecito, in: RDAT 1979, pag. 265 segg.).

    Nella petizione l'attrice solleva anche la questione di sapere se
in concreto non vi sia un contratto di diritto amministrativo. A questo
quesito dà poi essa stessa - a ragione - risposta negativa. Il sequestro
della somma depositata costituisce infatti un atto d'imperio statale,
anche nell'ipotesi in cui l'attrice e suo marito hanno proceduto al
deposito più o meno spontaneamente.