Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 118 IA 320



118 Ia 320

43. Estratto della sentenza 9 ottobre 1992 della II Corte di diritto
pubblico nella causa Comune di Lugano e Aziende industriali della Città
di Lugano contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Gemeindeautonomie; Art. 4 BV; Gebühren für die Trinkwasserversorgung.

    1. Legitimation der Gemeinde zur Geltendmachung ihrer Autonomie
im Bereich der Trinkwasserversorgung; Kognition des Bundesgerichts,
wenn gerügt wird, das Gewaltentrennungsprinzip und der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit öffentlicher Abgaben seien verletzt (E. 2).

    2. Öffentliche Abgaben - mit Ausnahme der Kanzleigebühren - bedürfen
in der Regel der Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn. Begriff
des Gesetzes im formellen Sinn (E. 3a).

    3. Die Kompetenz zur Erhebung von Abgaben kann an die vollziehende
Behörde delegiert werden, sofern Subjekt, Objekt und Bemessungsgrundlage
der Abgabe in einem formellen Gesetz umschrieben sind. Dieser Grundsatz
kann aber dort gelockert werden, wo dem Bürger die Überprüfung der Gebühr
auf ihre Rechtmässigkeit anhand von verfassungsrechtlichen Prinzipien,
insbesondere des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips, ohne weiteres
möglich ist (E. 3b).

    4. Anwendung der obgenannten Kriterien auf verschiedene
Benützungsgebühren für die Trinkwasserversorgung: Notwendigkeit des
Vorliegens einer formellgesetzlichen Grundlage (E. 4).

    5. Die Gemeinde, welche mit einer staatsrechtlichen Beschwerde ihre
Befugnis geltend macht, die Kompetenz zur Erhebung von Gebühren an die
vollziehende Behörde delegieren zu können, handelt ohne finanzielle
Interessen und ist daher von der Tragung der Gerichtskosten befreit (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Il 25 settembre 1989, il Consiglio comunale di Lugano ha adottato
il regolamento per la fornitura di acqua delle aziende industriali
della città. Il 3 novembre 1989 il Municipio ha chiesto al Dipartimento
dell'interno del Cantone Ticino di approvare tale regolamento, ciò che è
avvenuto con risoluzione del 12 gennaio 1990, salvo per gli articoli 50
cpv. 2 e 54 cpv. 1 e 2, che recitavano:

    "Art. 50. Tassa d'allacciamento

    1. ...

    2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della
   tubazione.

    Art. 54. Determinazione delle tasse

    1. Le tasse di allacciamento, come pure tariffe per la manodopera e le
   tasse di utilizzazione sono fissate dal Municipio.

    2. Esse devono figurare in un apposito tariffario."

    Secondo l'autorità dipartimentale, le norme menzionate non costituivano
una base legale sufficiente per il prelievo delle tasse di allacciamento:
essa le ha pertanto modificate d'ufficio.

    B.- Adito dal Municipio di Lugano il 7 febbraio 1990, il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha evaso il gravame con decisione del 29
ottobre 1991. Esso ha ritenuto che l'autorità di prima istanza aveva leso
l'autonomia del Comune di Lugano modificando d'ufficio il regolamento in
questione. D'altro canto - agendo in veste di autorità di vigilanza -
ha osservato che le disposizioni adottate dal legislativo comunale non
costituivano una base legale sufficiente per il prelievo delle tasse
previste. Per ognuna di esse, ha quindi invitato il Comune a fissare nel
regolamento perlomeno soggetto, oggetto e basi di calcolo del tributo. In
particolare, ha ingiunto al Comune di specificare: le basi di calcolo
per la tassa di allacciamento, precisi parametri di calcolo o perlomeno
un importo massimo per la tassa base, un prezzo unitario minimo e uno
massimo per la tassa di consumo e, infine, debitore, oggetto e misura
dell'imposizione per le tariffe di manodopera.

    C.- Il 4 dicembre 1991, il Municipio di Lugano e le Aziende industriali
della Città di Lugano hanno introdotto congiuntamente dinanzi al Tribunale
federale un ricorso di diritto pubblico, nel quale chiedono che la
risoluzione dipartimentale e la decisione governativa siano annullate e
che gli atti siano rinviati al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per
nuovo giudizio.

    Chiamato a esprimersi, il Governo ticinese ha proposto la reiezione
del gravame.

    Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era
ammissibile; non sono state prelevate spese processuali.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, in
materia di distribuzione dell'acqua potabile, la legislazione ticinese
concede ai Comuni l'autonomia (DTF 102 Ia 400 consid. 3). Con l'adozione
del regolamento per la fornitura d'acqua in esame, il ricorrente ne ha
fatto uso. Ne discende che egli può fare valere con ricorso di diritto
pubblico che il Governo cantonale ha ecceduto il proprio potere d'esame,
che ha applicato in modo arbitrario norme di diritto comunale, cantonale o
federale o che ha applicato in modo errato norme di livello costituzionale
cantonale o federale (DTF 114 Ia 169 consid. 2a, 113 Ia 206 consid. b e
relativi rinvii). Quest'ultima censura è esaminata dal Tribunale federale
con libera cognizione (DTF 115 Ia 46 consid. 3c e rinvii).

    b) Nella fattispecie, il ricorrente non contesta l'estensione
del potere d'esame del Consiglio di Stato. Oggetto del litigio è,
al contrario, il quesito se l'autorità cantonale citata, allorquando
ha stabilito che il regolamento in questione non costituiva una base
legale sufficiente per riscuotere le tasse ivi previste, ha applicato
correttamente il principio dell'esigenza di una base legale formale
per il prelievo di tributi pubblici e quello della separazione dei
poteri tra organi del legislativo e dell'esecutivo (cfr. DTF 112 Ia 43
consid. 2a). Trattandosi dell'applicazione di principi costituzionali,
il Tribunale federale dispone di libero potere d'esame (cfr. DTF 103 Ia
374 consid. 3a, 112 Ia 139 consid. b).

Erwägung 3

    3.- a) Per costante giurisprudenza, il prelievo di tributi pubblici -
a eccezione degli emolumenti di cancelleria (DTF 107 Ia 32 consid. c) -
è, di regola, unicamente possibile se si fonda su di una legge in senso
formale (DTF 112 Ia 43 consid. 2a e rinvii). I diritti costituzionali
menzionati al considerando precedente sono di conseguenza violati se il
legislatore delega all'esecutivo il compito di regolamentare il prelievo
di un tributo senza fissare la delega in una legge in senso formale, la
quale determina anche soggetto, oggetto e basi di calcolo del tributo
(DTF 114 Ia 11 consid. b, 112 Ia 43 consid. 2a e riferimenti). Tale
principio è stato sovente esplicitato nel senso di richiedere che la
delega fosse contenuta in una legge sottoposta a referendum (cfr. DTF
112 Ia 43 consid. 2a, 109 Ib 315 consid. 6a, 107 Ia 32 consid. 2c, in
merito alla delegazione di competenza all'esecutivo non concernente la
regolamentazione del prelievo di tributi cfr. DTF 115 Ia 379 consid. 3a,
290 consid. 7c, 112 Ia 139 consid. 3b, 254 consid. 2a).

    Esso va tuttavia precisato; in effetti, conformemente alla formulazione
contenuta in decisioni meno recenti (cfr. DTF 98 Ia 109 consid. 2 e rinvii)
è sufficiente che la legge su cui si fonda la delega sia adottata dal
legislatore: i Cantoni non sono, infatti, tenuti a sottoporre le proprie
leggi al referendum popolare (DTF 118 Ia 247 consid. 3b; cfr. anche ANDREAS
AUER, La notion de la loi en droit cantonal: Carrefour du fédéralisme
et de la démocratie suisse, in: Das Gesetz im Staatsrecht der Kantone,
Chur/Zürich 1991, pag. 22-25, e FN 23; GEORG MÜLLER, Legalitätsprinzip
und kantonale Verfassungsautonomie, in: Im Dienst an der Gemeinschaft,
Festschrift für Dietrich Schindler, Basel/Frankfurt a. M. 1989, pag. 747 e
segg., 756). Nulla vieta poi che sia il Comune a legiferare in tale ambito,
a condizione che il diritto cantonale gli conceda la necessaria autonomia
(DTF 97 I 805), requisito adempiuto nella fattispecie.

    b) Di regola, la legge su cui poggia la delega agli organi del potere
esecutivo è sufficientemente precisa se determina perlomeno il soggetto,
l'oggetto e le basi di calcolo del tributo (DTF 112 Ia 44). Tale principio
è tuttavia applicato meno rigidamente in materia di tasse: segnatamente
laddove il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di
principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello
dell'equivalenza. In simili circostanze, la necessità di tutelare il
cittadino, esigendo una base legale chiara fissata in una legge in senso
formale, è infatti ridotta: è pertanto possibile tenere conto dell'esigenza
del legislatore di delegare all'esecutivo il compito di fissare le basi
di calcolo della tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un
forte carattere tecnico o che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per
converso, il principio dell'esigenza di una base legale contenuta in una
legge in senso formale deve essere ossequiato integralmente nei casi in cui
esso adempie la propria funzione di tutela del cittadino e dunque quando,
per l'esame della legalità del tributo, non è sufficiente far riferimento
ai citati principi giurisprudenziali (DTF 114 Ia 11, 112 Ia 44 in fine).

Erwägung 4

    4.- a) Nella fattispecie, il regolamento comunale in questione
prevede tre tipi di tasse: le tasse di allacciamento, le tasse di consumo
(suddivise in tassa base e tassa di consumo vera e propria) e le tariffe
per la manodopera. Si tratta, come l'autorità cantonale ha constatato e
i ricorrenti ammettono, di tasse di utilizzazione, pretese da un'azienda
municipalizzata.

    b) Il Consiglio di Stato ritiene che alle tasse di utilizzazione
non si applica il principio della copertura dei costi, ciò che avrebbe
come conseguenza di autorizzare - ma non di obbligare - il Comune a
stabilire il gettito complessivo delle tasse in un importo superiore
all'ammontare globale dei costi (in merito al principio citato cfr. DTF
106 Ia 243). A sostegno di tale tesi riporta due decisioni del Tribunale
federale pubblicate, rispettivamente, in DTF 102 Ia 397 e segg. e in
RDAT 1979 n. 76 pag. 214 e segg. In dottrina, la questione è controversa
(contro l'applicazione del principio menzionato si dichiarano: FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berna 1986, pag. 272; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. 2, pag. 611; a favore: HÄFELIN/MÜLLER,
Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 457 nota
c.aa; RUDOLF STÜDELI, Bericht über Grundeigentümerbeiträge und Gebühren an
Erschliessungsanlagen, in: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung,
Schriftenfolge Nr. 18, Berna 1975, pag. 26 e seg.; CHRISTIAN LINDENMANN,
Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs-
und Baurecht, Diss. Zurigo 1989, pag. 69). Va inoltre osservato che
in un'ulteriore sentenza, pubblicata in DTF 112 Ia 260 e segg., a
pagina 263 consid. a, il Tribunale federale si è pronunciato a favore
dell'applicazione del principio della copertura dei costi per le tasse
concernenti la fornitura di acqua potabile.

    La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento. In effetti,
anche se si ritenesse applicabile il principio della copertura dei costi,
ciò non vieterebbe comunque al Comune di stabilire l'ammontare delle tasse
in modo da creare delle riserve finanziarie. Nell'ambito della fornitura
dell'acqua potabile, l'ente pubblico deve, infatti, sopportare notevoli
costi di manutenzione e di ampliamento, per cui solo grazie alla formazione
di fondi di riserva è possibile garantire la continuità delle tariffe e
favorire, di conseguenza, la realizzazione del principio della parità di
trattamento. La formazione di riserve finanziarie viola il principio della
copertura dei costi solo quando non è più obbiettivamente giustificata;
ciò si avvera in particolare quando l'ammontare delle riserve eccede
il fabbisogno finanziario futuro stimato con prudenza (sentenza inedita
del 2 giugno 1992 nella causa H. C. consid. 4g). Ne consegue che, nella
fattispecie, il principio della copertura dei costi - al quale si richiama
peraltro l'art. 48 cpv. 1 e 3 del regolamento sulla fornitura d'acqua
in esame - anche se fosse applicabile, non garantirebbe al cittadino un
controllo efficiente della legalità della tassa: difetta pertanto uno dei
presupposti che giustificano l'allentamento del principio dell'esigenza
di una base legale chiara fissata in una legge in senso formale.

    c) Alla medesima conclusione si giunge se si applica al caso concreto
il principio dell'equivalenza. Quest'ultimo - valevole anche in materia
di tasse d'utilizzazione (cfr. DTF 109 Ib 313 consid. 5 e 101 Ib 468)
- sancisce che deve esistere un rapporto ragionevole tra l'ammontare
della tassa e la prestazione dell'ente pubblico. Come già ricordato, tale
principio, unitamente a quello della copertura dei costi, può facilitare al
cittadino la verifica della legalità del tributo e consente, talvolta, di
attenuare l'esigenza di una base legale formale per il prelievo di tasse.

    Senonché, nell'ambito della fornitura di acqua potabile, il Comune
dispone di un monopolio di fatto: il cittadino è, di conseguenza,
privato della possibilità di confrontare il costo della prestazione
dell'ente pubblico con quello di un'uguale prestazione offerta dal libero
mercato. Contrariamente a quanto sembra voler indicare il ricorrente,
il costo delle acque minerali vendute al dettaglio non può costituire
un valido termine di paragone: i loro costi di distribuzione sono, in
effetti, troppo diversi da quelli di un acquedotto comunale. Ne consegue
che il valore della prestazione comunale può essere stimato unicamente
raffrontandolo all'interesse soggettivo del suo fruitore - che è tuttavia
difficilmente valutabile - o paragonandolo alle tariffe di altre aziende,
che risultano però poco significative, in quanto anch'esse non scaturiscono
direttamente da regole di mercato, ma sono stabilite da un monopolista,
che può essere tentato di fissarle diversamente da quanto dettato dal
principio dell'equivalenza.

    d) Da quanto esposto discende che, in materia di tariffe per
l'erogazione dell'acqua potabile, né il principio della copertura dei
costi né quello dell'equivalenza permettono al cittadino di valutare la
legalità della tassa: i criteri di calcolo di quest'ultima vanno pertanto
fissati in una legge in senso formale e non possono essere delegati più
o meno globalmente agli organi del potere esecutivo.

    Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non ha dunque interpretato
in modo errato il principio della legalità, imponendo al ricorrente di
fissare nel proprio regolamento debitore, oggetto e modalità di calcolo
di ogni singola tassa. In particolare, per la tassa di allacciamento
non è sufficiente l'indicazione di uno dei suoi coefficienti di calcolo
(diametro del tubo): devono invece venire definiti chiaramente anche
i criteri impositivi e gli ulteriori parametri di calcolo, nell'ambito
dei quali può, poi, essere riservato al Municipio il diritto di fissare
l'esatto ammontare del tributo. Le medesime considerazioni valgono per
la tassa base, quella di consumo e, in linea di principio, per le tariffe
per la manodopera, per ognuna delle quali, come indicato nella decisione
impugnata, bisognerà specificare chiaramente oggetto, soggetto e basi
di calcolo.

Erwägung 5

    5.- Infine, va ancora osservato che il fatto che le tariffe delle
Aziende industriali della Città di Lugano sono soggette a pubblicazione
e possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato nulla muta a
quanto testé esposto. Né tale elemento né la circostanza che i conti
delle citate aziende devono essere approvati dal legislativo comunale
permettono, infatti, di fare astrazione dall'esigenza di una chiara base
legale fissata in una legge in senso formale. Basta al proposito rilevare
che una delega troppo ampia di poteri all'esecutivo non può essere sanata
mediante l'approvazione della tariffa da parte di un ulteriore organo
dell'esecutivo, quale è il Consiglio di Stato, né dall'approvazione dei
conti da parte del Consiglio comunale, approvazione che non permette
comunque a quest'ultimo di rivedere i criteri di percezione dei singoli
tributi (cfr. pure DTF 105 Ia 4 consid. 1b e 100 Ia 69 e seg.).

Erwägung 6

    6.- Considerato che la lite oggetto del presente giudizio non verte sul
diritto del Comune di prelevare le tasse previste nel citato regolamento,
bensì sull'ammissibilità della delega di competenze al Municipio, il
Comune ha agito senza interesse pecuniario e va pertanto dispensato dal
pagamento di spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).