Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 II 101



117 II 101

22. Estratto della sentenza 19 febbraio 1991 della I Corte civile nella
causa X contro "Vodese" Assicurazioni (ricorso per riforma) Regeste

    Strassenverkehr (Art. 58 ff. SVG). Ersatz der Anwalts- und
Expertisekosten des Strafverfahrens.

    1. Zusammenfassung von Rechtsprechung und Lehre (E. 2 und 3).

    2. Rechtsnatur vorprozessualer Kosten (E. 4).

    3. Die im Strafverfahren entstandenen Kosten stellen insoweit Schaden
dar, als sie nicht nach kantonalem Prozessrecht zu ersetzen sind (E. 5).

    4. Im Zivilprozess kann nur ein Teil der Kosten des Strafverfahrens
als Schadensbestandteil zugesprochen werden. Im vorliegenden Fall sind 10%
des vom Richter als Schadenersatz zuerkannten Betrags angemessen (E. 6).

Sachverhalt

    A.- La sera del 14 novembre 1981 alle ore 23.10, è avvenuto in
territorio del Comune di Lugano, all'intersezione fra via Zurigo e via
Maderno, un grave incidente della circolazione che ha coinvolto i signori
X e Y. X percorreva con la propria vettura la via Maderno in direzione di
Cornaredo, giunto all'incrocio con via Zurigo - regolata da un impianto
semaforico - entrava in collisione con la vettura di Y che proveniva da
destra su via Zurigo in direzione di Besso. Quest'ultimo è deceduto il 3
dicembre 1981 in seguito alle ferite riportate. X veniva invece dimesso
dall'Ospedale alcuni giorni dopo l'incidente.

    B.- Il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina ha
avviato un'inchiesta penale per omicidio colposo nei confronti di X e,
dopo aver assunto informazioni preliminari, ha trasmesso gli atti al
Giudice istruttore per l'istruttoria formale. Allo scopo di chiarire
le cause e la dinamica dell'incidente sono state eseguite nell'ambito
dell'istruzione tre perizie, una giudiziaria, una di parte, ordinata
da X ed infine una superperizia, affidata al servizio scientifico della
Polizia comunale di Zurigo e tendente in modo particolare ad esprimersi
sui precedenti referti apparsi fra di loro contrastanti. Il superperito,
confermando sostanzialmente la perizia di parte, ha accertato che X ha
passato l'incrocio con la luce gialla ad una velocità minima di 70 km/h;
Y con la luce rossa ad una velocità di circa 41 km/h.

    Con decreto del 25 marzo 1986, il Procuratore pubblico della
giurisdizione sottocenerina, fondandosi essenzialmente sulle risultanze
della superperizia, ha abbandonato il procedimento penale avviato nei
confronti di X: quest'ultimo al momento in cui la luce del semaforo è
passata dal verde al giallo non era infatti più in condizione di fermarsi
prima della linea di arresto e la collisione non avrebbe potuto essere
evitata nemmeno se la velocità fosse stata quella autorizzata di 60
km/h. Il superamento del limite di velocità consentito in quel tratto
di strada non è quindi stato causale per l'incidente. Contro questa
decisione, gli Eredi Y sono insorti alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello, formulando una proposta d'accusa contro X per titolo
di omicidio colposo. Il 30 giugno 1986 la Camera ha respinto la proposta
dei ricorrenti. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i
ricorsi di diritto pubblico (causa P 1271/1986) e per cassazione penale
(causa Str. 488/86) presentati dagli Eredi di Y contro la decisione
dell'autorità cantonale.

    C.- X ha intentato il 7 agosto 1986 una causa davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 1, per ottenere la condanna della "Vodese"
Assicurazioni, presso cui il veicolo guidato da Y era assicurato, al
pagamento di fr. 75'236.-- oltre interessi in rifusione del danno subito
di cui fr. 1'216.-- per spese vive, fr. 10'500.-- per danno totale del
veicolo, fr. 20'000.-- per l'onorario del perito di parte, fr. 18'250.--
per l'onorario del proprio patrocinatore e fr. 25'000.-- come indennità
per torto morale. La "Vodese" Assicurazioni ha riconosciuto la propria
responsabilità limitatamente a 2/3 del danno, ossia fr. 7'664.-- (fr.
996.-- per spese vive e fr. 10'500.-- per danno totale). Essa ha respinto
le ulteriori pretese dell'attore, dichiarandosi tuttavia disposta a versare
a quest'ultimo - a titolo di risarcimento delle spese sostenute prima
del processo - il 10% oltre interessi dell'importo che sarebbe stato
riconosciuto giudizialmente quale risarcimento danni. Il 18 novembre
1986 la convenuta ha poi versato all'attore l'importo di fr. 9'596.50
(fr. 7'664.-- danno riconosciuto e fr. 1'932.50 per interessi). Con
sentenza del 6 settembre 1989 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e condannato la compagnia assicuratrice a corrispondere a X
fr. 10'481.-- oltre interessi al 5% su fr. 8'832.-- dal 14 novembre
1981 e su fr. 1'649.60 dal 1o aprile 1986. Egli ha affermato l'integrale
responsabilità della convenuta, riconoscendo all'attore fr. 999.--
per spese vive, fr. 10'500.-- per danno totale, dedotto il versamento
di fr. 7'664.-- e fr. 5'000.-- per torto morale. La pretesa per spese
sostenute prima del processo è stata accolta limitatamente a fr. 1'649.60,
equivalenti al 10% della somma riconosciuta a titolo di risarcimento
danni. Statuendo il 20 giugno 1990 su un appello principale dell'attore
e adesivo della convenuta, la II Camera civile del Tribunale di appello
del Cantone Ticino, ha integralmente accolto la pretesa dell'attore di
risarcimento delle spese sostenute prima del processo, confermando per
il resto il giudizio del Pretore.

    D.- Il 4 settembre 1990 la "Vodese" Assicurazioni ha inoltrato al
Tribunale federale un ricorso per riforma in cui chiede che la petizione
sia accolta limitatamente all'importo di fr. 10'481.60 oltre interessi
al 5% su fr. 3'832.-- dal 15 novembre 1986, su fr. 5'000.-- dal 14
novembre 1981 e su fr. 1'649.60 dal 1o aprile 1986. X postula il rigetto
del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- La sola questione litigiosa riguarda, sul piano federale, il
risarcimento delle spese di patrocinio e di perizia sostenute prima del
processo, ammontanti a fr. 38'520.--. Anche in questa sede la convenuta
ribadisce di essere d'accordo che all'attore siano attribuiti a titolo di
spese di patrocinio sostenute prima del processo fr. 1'649.60 pari al 10%
della somma riconosciuta dal Pretore.

Erwägung 2

    2.- Nella sentenza inedita del 17 gennaio 1958 in re "Helvezia"
Società svizzera di assicurazioni c. Henzen (consid. 4 in fine), il
Tribunale federale ha considerato che le spese di patrocinio sostenute
prima del processo non costituivano un elemento del danno secondo gli
art. 41 segg. CO. In una successiva sentenza del 20 gennaio 1970 in re
Grüneisen c. "Zurigo" Assicurazioni (consid. 3), pure non pubblicata,
la questione è rimasta indecisa. Nella sentenza pubblicata in DTF 97 II
267 seg. consid. III 5 il Tribunale federale ha poi ammesso il principio
che le spese connesse all'intervento necessario di un avvocato prima
dell'apertura del processo e non comprese nelle ripetibili secondo la
procedura cantonale costituiscono un elemento del danno. Questo principio
è stato confermato in DTF 113 II 340 consid. 7 con la precisazione che
anche le spese di patrocinio sostenute prima del processo sono soggette
a riduzione nella medesima misura delle altre posizioni del danno. In
quest'ultima sentenza parte di tali spese riguardavano l'assistenza di
uno degli attori nel procedimento penale contro l'autore del danno. Il
Tribunale federale non ha però avuto modo di pronunciarsi su tale
questione, poiché l'assicurazione non ha contestato l'obbligo del
risarcimento, ma unicamente il suo ammontare.

Erwägung 3

    3.- L'opinione del Tribunale federale è condivisa unanimamente
dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle Corti cantonali.
Tuttavia, sussistono divergenze sul quesito di sapere, quando e in
che misura le spese di patrocinio sostenute prima del processo siano
risarcibili. OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 4a
edizione, Zurigo 1975, pag. 57 in fine) afferma che tali spese sono
generalmente risarcibili, anche quelle connesse ad un procedimento penale
parallelo. Dello stesso avviso è KELLER (Haftpflicht im Privatrecht,
Vol. II, Berna 1987, pag. 33 seg. e 41), con la precisazione che
le spese di un procedimento penale sono risarcibili solo se vi è un
rapporto di causalità adeguata fra le stesse e l'evento dannoso: ad
esempio nel caso in cui il danneggiato abbia partecipato come parte
lesa alfine di salvaguardare le proprie pretese civili o sia stato
coinvolto e costretto a difendersi, senza colpa, nel procedimento
(cfr. op.cit. pag. 41 in medio). BREHM (in: Berner Kommentar, n. 90
e 91 ad art. 41 CO) ritiene che le spese di patrocinio sostenute in un
procedimento penale sono risarcibili unicamente se il danneggiato vi ha
partecipato come parte lesa per difendere i propri interessi di natura
civile; per contro qualora il danneggiato fosse coinvolto per i medesimi
fatti quale imputato, le relative spese di patrocinio rimarebbero a suo
carico, anche in caso di assoluzione: motivo dell'apertura dell'inchiesta
penale è infatti il comportamento del danneggiato e non quello dell'autore
del danno. Riservato il caso in cui l'apertura del procedimento penale sia
dovuta a fallaci dichiarazioni del responsabile. In questo senso si era
già espresso GIRSBERGER (Das Recht auf Ersatz der Anwaltskosten, die im
Zusammenhang mit der Verfolgung begründeter oder der Abwehr unbegründeter
Ansprüche entstehen, in: SJZ 58/1962, pag. 353) e di recente SCHAER
(Grundzüge des Zusammenwirkens von Schadenausgleichsystemen, Basilea e
Francoforte sul Meno 1984, pag. 74 n. 198-200) e SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER
(Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna
1988, pag. 64 segg., n. 964/70). Questi ultimi affermano che le spese,
derivanti da un procedimento penale aperto contro il danneggiato
a seguito di un incidente della circolazione stradale, rimangono a
suo carico in quanto riconducibili alla sua difesa davanti al giudice
penale; per contro è incerto se il danneggiato, coinvolto senza colpa
in un procedimento penale e successivamente assolto, possa far valere
una pretesa di risarcimento. Di avviso in parte contrario è STEIN
(Wer zahlt die Anwaltskosten im Haftpflichtfall?, in: ZSR 106/1987 pag.
648 segg. e 665 nota 85), che ritiene generalmente risarcibili le spese
di patrocinio preprocessuale, nella misura in cui esse siano servite a
chiarire le responsabilità e ad accertare il danno, indipendentemente
dal ruolo assunto dal danneggiato nel procedimento (parte lesa o imputato).

    Le sentenze emesse dalle Corti cantonali su questo argomento concernono
solo il risarcimento delle spese di patrocinio sostenute in un procedimento
penale dalle parti lese (cfr. Tribunale superiore di Zurigo in: ZR 63/1964
n. 100 pag. 228 consid. 3, 69/1970 n. 141 pag. 380 consid. 10, 70/1971
n. 62 pag. 190 consid. 6; Tribunale cantonale vodese in: SJZ 77/1981
pag. 27 seg. n. 4; Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984
pag. 116 seg. consid. 7.3). In dottrina e giurisprudenza si fa spesso
riferimento ad un parere allestito da JÄGGI per conto dell'"Helvetia"
Assicurazioni il 24 agosto 1962, nel quale si sostiene che le spese di
difesa penale sono risarcibili unicamente se il danneggiato ha partecipato
come parte lesa al procedimento. Le spese di patrocinio derivanti da
un procedimento penale aperto contro il danneggiato, non sono causate
dall'autore del danno, anche in caso di assoluzione. In questo caso la
causa adeguata è da ricercare infatti nel comportamento delle autorità
penali, le quali decidono, in base al loro potere di apprezzamento,
contro chi avviare il procedimento; mentre il comportamento dell'autore
del danno è solo una condizione di tale decisione (op.cit. pag. 23).

Erwägung 4

    4.- Secondo l'art. 58 cpv. 1 LCS il detentore del veicolo a motore
risponde soltanto del danno corporale e materiale e non anche del danno
puramente economico (o "altro danno" cfr. DTF 106 II 75 segg.). Le spese
di patrocinio e in generale quelle sorte in un procedimento penale,
non raffigurano né un danno corporale né un danno materiale: il loro
risarcimento nell'ambito della responsabilità per la circolazione stradale
- la sola che può entrare in considerazione nella presente lite contro
l'assicurazione responsabilità civile - sarebbe pertanto escluso (in
questo senso il Tribunale superiore di Basilea-Campagna in: SJZ 81/1985
pag. 133 in basso e 134 in alto), ciò renderebbe superflua tutta la
discussione sulle spese di patrocinio sostenute prima del processo nella
responsabilità per la circolazione stradale. Tuttavia un pregiudizio
che provoca normalmente conseguenze analoghe ad un danno materiale
deve essere considerato - di regola - in quanto tale e non come danno
puramente economico (KELLER, op.cit., pag. 90 e 98 e la sentenza del
Tribunale superiore di Zurigo pubblicata in: ZR 63/1964 n. 100, pag. 228
consid. 2 con rinvio al già citato parere di JÄGGI). Nello stesso modo
delle spese di patrocinio sostenute prima del processo devono pure essere
trattate quelle che hanno una connessione diretta con l'accertamento
della responsabilità e del danno. Fra queste vi sono anche - in quanto
si rivelano giustificate e necessarie - le spese di perizia.

Erwägung 5

    5.- Secondo la sentenza pubblicata in DTF 97 II 267 consid.  III 5,
le spese connesse all'intervento di un avvocato prima dell'apertura di
un processo costituiscono un elemento del danno nella misura in cui non
sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale. Questo
principio deve valere, a maggior ragione, per le spese sorte in altro
procedimento. Di conseguenza, se in quest'ultimo vi è la possibilità
di ottenere il risarcimento delle spese, esse non possono più essere
fatte valere nell'ambito di una successiva azione per responsabilità
civile (DTF 112 Ib 355 segg. consid. 3a). In concreto, la Corte
cantonale ha accertato che il codice di procedura penale ticinese
preclude all'attore la possibilità di far valere le spese di difesa e di
perizia. Evidentemente esse non sono neppure comprese nelle ripetibili
dell'attuale procedimento. Tale circostanza è ammessa dalle parti e non
potrebbe del resto essere rivista - trattandosi dell'applicazione del
diritto cantonale - nell'ambito di un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1
e 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 114 II 188 in fine). Sono pertanto adempiute
le condizioni per far valere queste spese quali elemento del danno.

Erwägung 6

    6.- a) Fra le opinioni dottrinali sopraesposte quella di STEIN
(op.cit., pag. 648 segg.) è eccessiva nella misura in cui questo
autore afferma che le spese sostenute prima del processo rappresentano -
analogamente agli interessi del credito spettante a titolo di risarcimento
danni - un diritto accessorio. Le spese di patrocinio sorte in un
procedimento penale possono senza dubbio essere fatte valere come elemento
del danno se la parte lesa ha partecipato allo stesso per difendere i
propri interessi di natura civile. A tal fine, non è necessario che essa
formuli pretese in via adesiva: la sua partecipazione al procedimento
contro l'autore del danno - se la procedura penale cantonale lo permette
- è sufficiente. D'altra parte, non può essere condivisa l'opinione
degli autori che escludono ogni pretesa di risarcimento delle spese
di patrocinio sorte in un procedimento penale nel quale il danneggiato
era imputato. Infatti, anche in questo caso il procedimento penale può
servire a chiarire questioni attinenti alla responsabilità e al danno e,
in questa misura, non è possibile escludere di principio il risarcimento
di tali spese. Tuttavia, occorre tener conto - come rilevano GIRSBERGER,
BREHM, SCHAER, SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER (op.cit.) e il parere di JÄGGI - del
fatto che in simili casi le spese di patrocinio sostenute dal danneggiato
servono principalmente alla sua difesa e non all'accertamento della
responsabilità e del danno. Di conseguenza, tali spese possono essere
prese in considerazione in sede civile, quali elemento del danno, solo
in misura parziale.

    b) Condizione essenziale per il risarcimento è che l'assistenza legale
sia giustificata, necessaria e appropriata (cfr. DTF 97 II 267 consid. III
5; KELLER, op.cit., pag. 34 in alto). Essa deve inoltre avere per oggetto
le pretese di risarcimento e servire direttamente al loro riconoscimento
nella successiva azione per responsabilità civile. Nella fattispecie queste
condizioni sono manifestamente realizzate, poiché solo con l'assistenza di
un legale e con la perizia di parte l'attore ha potuto evitare la condanna
per omicidio colposo. In caso contrario, le pretese fatte valere nella
presente lite non avrebbero potuto essere accolte. La responsabilità fra
detentori per i danni materiali è infatti basata sulla colpa (art. 61
cpv. 2 LCS) e, in concreto, l'azione di risarcimento sarebbe stata
sicuramente respinta per colpa personale dell'attore.

    c) Tuttavia, nel caso in esame le spese di difesa e di perizia
sostenute dall'attore sono state destinate, in primo luogo, ad evitare
la condanna per il delitto di omicidio colposo. Il fatto poi che tali
spese si siano rivelate utili anche in sede civile, costituisce una
semplice conseguenza indiretta di tale agire. D'altra parte sarebbe
sproporzionato - come si rileva in modo pertinente nel ricorso -
impiegare una somma di fr. 38'520.-- per spese di difesa e perizia,
per far valere una pretesa di risarcimento di circa fr. 36'000.--
(importo indicato nella petizione senza le due posizioni qui litigiose),
accolta poi limitatamente a fr. 16'496.--. Se si considerano queste
circostanze ed in particolare che la pretesa principale dell'attore è
stata accolta per la metà (fr. 16'000.-- contro i 36'000.-- richiesti),
l'importo riconosciuto dalla convenuta di fr. 1'649.60 - corrispondente
al 10% della somma ammessa giudizialmente a titolo di risarcimento danni
- appare adeguato (sul tema: KELLER, op.cit., pag. 33 in basso; secondo
il quale per pretese di risarcimento da fr. 10'000.-- a fr. 50'000.--,
il 10% può costituire una soluzione equa).