Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IA 513



117 Ia 513

79. Estratto della sentenza 29 novembre 1991 della II Corte civile nella
causa A. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone Ticino
(ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Art. 4 BV; Art. 162 der Zivilprozessordnung des Kantons
Tessin. Rückerstattung des von der obsiegenden Partei geleisteten
Kostenvorschusses.

    Das Recht der obsiegenden Partei, vom Staat die von ihr
sichergestellten Kosten rückerstattet zu erhalten - in einem Fall, wo
der Gegenpartei die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist -,
schliesst nicht die Ausrichtung der ihr zugesprochenen Parteientschädigung
mit ein.

Sachverhalt

    A.- Il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha completato
il 16 ottobre 1989 una sua precedente sentenza con cui veniva pronunciato
il divorzio dei coniugi A., condannando il marito al versamento di
fr. 96'000.-- oltre interessi dal 23 novembre 1983 a titolo di liquidazione
del regime matrimoniale dei beni.

    Il Tribunale di appello, accogliendo l'appello principale del marito,
ha annullato il giudizio del Pretore, condannando la moglie al pagamento
delle tasse di giustizia e delle spese, nonché al versamento delle
ripetibili di prima e seconda istanza: per quest'ultima essa è stata
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

    Il 23 maggio 1991 il marito ha inoltrato al Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino istanza di pagamento delle ripetibili assegnategli
nella procedura cantonale, istanza respinta il 28 agosto 1991.

    Il marito insorge al Tribunale federale con un ricorso di diritto
pubblico, in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e
la condanna dello Stato del Cantone Ticino al pagamento delle citate
ripetibili.

    Il Dipartimento di giustizia conclude alla reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 162 CPC ticinese, qualora la parte soccombente -
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria - venga condannata nella
sentenza definitiva al pagamento delle spese e delle tasse di giustizia,
la parte vincente ha diritto di ottenere dallo Stato la restituzione
delle spese da essa anticipate: l'autorità cantonale, a questo proposito,
ritiene che il sopraccitato disposto non contempli l'obbligo dello Stato
di rifondere alla stessa parte vincente le ripetibili attribuitele. Il
diritto di quest'ultima alle ripetibili va in effetti interpretato come
operante unicamente nei confronti della parte soccombente, pur se questa
è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

    Il ricorrente scorge nella decisione impugnata una violazione
dell'art. 4 Cost., in quanto a suo parere l'autorità cantonale avrebbe
interpretato in modo estremamente restrittivo il surriferito disposto di
legge, creando così una disparità di trattamento tra le parti in tutte le
fasi di un processo. L'art. 4 Cost. garantisce l'uguaglianza di trattamento
e sancisce il divieto del diniego di giustizia: ciò significa che, nel caso
in esame, ciascuno deve poter far valere i propri diritti anche qualora non
disponga delle necessarie risorse finanziarie. In altri termini, è d'uopo
evitare che l'accesso ai tribunali e, più in generale, alla giustizia,
sia riservato alle sole persone abbienti, poiché allora sarebbe irrilevante
godere dei medesimi diritti, se poi essi non possono venire adeguatamente
esercitati per dei motivi meramente finanziari (DTF 97 I 630 consid. 4;
99 Ia 330 consid. 4). Il disposto costituzionale in questione non esige
invece che lo Stato assuma il pagamento delle ripetibili attribuite alla
parte vincente nei confronti della parte assistita soccombente, anche
se ai Cantoni è data facoltà d'introdurre tale obbligo (cf. ad esempio
l'art. 112 cpv. 2 ZPO SO) ed anche se ciò potrebbe apparire opportuno
(ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima
imposées par l'art. 4 Cst., in JT 1989 I 34 ss, segnatamente pag. 45, con
la motivazione, invero non del tutto convincente, secondo cui l'obbligo
in questione a carico dello Stato non sarebbe che il corollario di
quello consistente nel permettere alle persone indigenti l'accesso ai
tribunali). Se ne deve dunque concludere che il rischio della parte
vincente di non poter incassare le ripetibili esiste, e può verificarsi
in ogni lite giudiziaria. Esso non è specifico della situazione in cui
la parte soccombente è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.