Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IA 175



117 Ia 175

30. Estratto della sentenza 12 agosto 1991 della I Corte di diritto
pubblico nella causa R. X. contro Cassa pensione dei dipendenti dello
Stato, Stato della Repubblica e Cantone Ticino e Camera di cassazione
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto
pubblico) Regeste

    Art. 4 und Art. 58 BV; Art. 11 Abs. 1 des Tessiner Gesetzes über
die Organisation der Rechtspflege (LOG). Durch den Gerichtsschreiber
gefällter Entscheid.

    1. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 2).

    2. Tessiner Gerichtsordnung. In Zivilsachen hat der Gerichtsschreiber
- ausser bei gesetzlichem Ausschluss oder Abwesenheit des Richters -
keinerlei Rechtsprechungsbefugnisse (E. 3).

    3. Darstellung der Tessiner Rechtsprechung zu Art. 11 Abs. 1 LOG
(E. 4a). Im vorliegenden Fall stützt sich der angefochtene Entscheid auf
eine unhaltbare Auslegung von Art. 11 Abs. 1 LOG (E. 4b). Diese Bestimmung
darf nicht weit ausgelegt werden; trotzdem ist eine Gesetzeslücke
auszuschliessen (E. 4c).

    4. Die Verletzung von Art. 11 Abs. 1 LOG führt zur Nichtigkeit des
Entscheids, die von der Rekursinstanz von Amtes wegen festzustellen ist
(E. 5a-d).

Sachverhalt

    A.- In data 10 ottobre 1989, R. X. ha fatto notificare allo Stato del
Cantone Ticino un precetto esecutivo per il pagamento di fr. 2'006.-- oltre
interessi. Il credito era suddiviso in fr. 1'406.-- a carico della Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato e fr. 600.-- a carico della Cancelleria
dello Stato del Cantone Ticino. L'escusso ha sollevato opposizione.

    Con instanza del 18 novembre 1989, R. X. ha chiesto al Pretore del
Distretto di Bellinzona il rigetto definitivo dell'opposizione per il
credito di fr. 1'406.-- e provvisorio per quello di fr. 600.--. Le udienze
di discussione hanno avuto luogo il 9 gennaio e l'8 febbraio 1990 - la
prima è stata aggiornata per un'eccezione di rappresentanza processuale
sollevata dall'istante - e sono state dirette dal Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona, senza che dai verbali sia desumibile per quale
ragione egli abbia sostituito il Pretore. Lo stesso Segretario assessore,
con sentenza del 15 marzo 1990, nella quale figura introduttivamente, con
richiamo all'art. 11 della legge organica giudiziaria civile e penale del
24 novembre 1910 (LOG), che il Pretore era impedito, ha respinto l'istanza
del ricorrente, rilevando che dalla copiosa documentazione prodotta non
emergeva alcun titolo di rigetto ai sensi degli art. 80 e 82 LEF.

    R. X. è insorto il 26 marzo 1990 alla Camera di cassazione civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino sollevando in via preliminare la
nullità della sentenza, poiché, contrariamente all'art. 11 LOG, la causa
era stata decisa e istruita dal Segretario assessore, senza che fosse né
evidenziato, né provato in impedimento del Pretore. Nel merito, egli ha
sostenuto l'esistenza di un valido titolo di rigetto. Con sentenza del
25 luglio 1990 la Camera ha respinto il ricorso. All'eccezione d'ordine
sollevata dal ricorrente, essa ha osservato che è nulla la sentenza
del Pretore allorché la precedente fase istruttoria è stata condotta
dal solo Segretario assessore senza che venga specificato il motivo che
ha determinato la sostituzione. Nel caso di specie, anche la sentenza
è stata pronunciata dal Segretario assessore, dimodoché l'indicazione
dell'impedimento legale in detta sentenza sanava l'omessa precisazione
dell'impedimento nei precendenti verbali. Pertanto, non si giustificava
di annullare la sentenza: tale provvedimento costituirebbe un formalismo
eccessivo.

    L'11 settembre 1990 R. X. ha proposto al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico fondato sugli art. 4 e 58 Cost. inteso all'annullamento
della sentenza predetta. Egli addebita, in sintesi, alla Camera di aver
arbitrariamente ritenuto compatibile con l'art. 11 LOG l'omesso accenno
nei verbali delle udienze a questa norma e l'omessa specificazione nella
querelata sentenza della ragione di simile asserito impedimento.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Adito con un ricorso fondato sulla violazione della garanzia del
giudice naturale, il Tribunale federale controlla l'interpretazione e
l'applicazione del diritto cantonale dal ristretto profilo dell'arbitrio;
esamina invece liberamente se l'interpretazione non arbitraria delle
norme del diritto cantonale di procedura è conforme alle esigenze
poste dall'art. 58 Cost. (DTF 116 Ia 33 consid. 2a, 17 consid. 3 e 11
consid. 2b e richiami). In concreto, il ricorrente si limita a contestare
l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 LOG. Ne segue,
che il potere d'esame del Tribunale federale è limitato all'arbitrio.

Erwägung 3

    3.- L'art. 39 della Costituzione ticinese del 4 luglio 1830 -
riordinata il 29 ottobre 1967 - stabilisce che il potere giudiziario è
esercitato dai Giudici di pace, dai Pretori, dal Tribunale di appello,
dalle Assise criminali, dalle Assise correzionali, dalle Assise pretoriali,
dalla Corte di cassazione e di revisione penale (cfr. inoltre art. 1
LOG). I Pretori sono almeno uno per distretto, eccettuati quelli di Lugano,
Locarno e Mendrisio: nel primo vi sono sei Pretori più uno straordinario,
con giurisdizione sull'intero distretto e con una ripartizione fissata
da uno speciale regolamento del 21 agosto 1985; nel secondo e nel
terzo due, con giurisdizione territoriale fissata dalla legge (art. 42
cpv. 1 Cost. ticinese; 7 e 7bis LOG). Essi sono nominati dai cittadini
dei rispettivi distretti o circondari e la durata della carica è di
10 anni (art. 45 cpv. 1 e 2 e 46 cpv. 1 Cost. ticinese). L'art. 47
cpv. 1 Cost. ticinese prevede che le supplenze sono organizzate dalla
legge, precisando al capoverso 2 che la supplenza dei Pretori può essere
organizzata sia per reciprocità (art. 12 LOG), sia mediante i Segretari
assessori. I Pretori giudicano in materia civile le cause che eccedono
la competenza dei Giudici di pace (fr. 1'000.-- - cfr. art. 5 LOG) e in
materia penale i casi di minore gravità, salvo rimedi di legge (art. 42
Cost. ticinese). Le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio del Pretore
sono poi precisate agli art. 7 a 18 e 28 a 30 della LOG. Il Pretore è
assistito da un Segretario assessore, nominato dal Consiglio di Stato,
che aiuta il Pretore in ogni incombente di sua competenza e svolge le
mansioni descritte all'art. 18 LOG. In materia penale, il Pretore, in
caso di impedimento legale, è sostituito dal Pretore viciniore (art. 30
cpv. 1 LOG). In materia civile invece la supplenza è regolata all'art. 11
cpv. 1 LOG, che dispone: "in caso di impedimento legale o di assenza, il
Pretore è sostituito dal Segretario assessore, assistito dal segretario
o dal segretario aggiunto o da un notaio o da altra persona di notoria
idoneità, salvo il disposto dell'art. 70". Quest'ultima disposizione
prevede la facoltà per il Consiglio di Stato di designare un supplente
in caso di vacanza o di impedimento di carattere durevole del magistrato
giudiziario. Il testo dell'art. 11 cpv. 1 LOG è poi ripreso all'art. 5 del
Regolamento delle Preture dell'11 dicembre 1925, che menziona tuttavia
solo la supplenza nel caso di impedimento legale. Questa omissione
è dovuta semplicemente al fatto, che al momento in cui si è aggiunto
all'art. 11 LOG, quale motivo di sostituzione, l'assenza del Pretore
(Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone
Ticino, vol. 49 pag. 83), non si è provveduto ad adattare il testo
dell'art. 5 del Regolamento delle Preture.

    Risulta da queste disposizioni che il Segretario assessore, ad
eccezione dei casi di impedimento legale o di assenza del Pretore, non
ha alcuna competenza giurisdizionale.

Erwägung 4

    4.- Nel caso di specie, l'intera procedura di rigetto dell'opposizione
è stata svolta e decisa dal Segretario assessore. Dai verbali delle udienze
non è desumibile per quale motivo il Pretore sia stato sostituito dal
Segretario assessore: nel frontespizio della sentenza di primo grado è
invece indicato in modo generico, con richiamo all'art. 11 LOG, che il
Pretore sarebbe stato impedito. La Corte cantonale ha tuttavia ritenuto
che l'assenza di ogni indicazione nei verbali sarebbe stata sanata
dal giudizio, dimodoché l'annullamento in ordine del giudizio stesso
costituirebbe formalismo eccessivo.

    a) La Corte cantonale ha confuso fra due problemi che vanno invece
tenuto distinti: quello di sapere se la persona che statuisce possa essere
diversa dalla persona che è stata preposta all'istruzione probatoria e
quello della portata dell'art. 11 cpv. 1 LOG.

    Già nella decisione del 10 marzo 1916 Scala e Andreoli (Rep. 1916
pag. 312), citata nella sentenza impugnata, il Tribunale di appello
ha risposto negativamente al primo quesito per ragioni dedotte dal
diritto di essere sentito. Nella seconda decisione richiamata nella
sentenza impugnata (Rep. 1981 pag. 393, consid. 5 in lato), la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha affrontato
l'altro quesito, rilevando, sia pure con un richiamo improprio del
giudizio sopracitato, che il Segretario assessore, il quale non ha una
competenza giurisdizionale autonoma, parallela a quella del Pretore,
non può intervenire se non nei casi previsti all'art. 11 cpv. 1 LOG. In
senso analogo, le sentenze della Camera di Cassazione civile del 27
febbraio 1920 nella causa Rivera (Rep. 1920 pag. 190 in basso) e del 2
marzo 1950 nella causa Ramellini. Anche nella decisione 21 marzo 1988
nella causa B., cui si fa riferimento nella sentenza impugnata, i due
problemi non furono tenuti separati: la Camera desunse la nullità del
giudizio di prima istanza dalla circostanza che il Segretario assessore
aveva sostituito il Pretore in due udienze senza che si potesse accertare
se i presupposti dell'art. 11 cpv. 1 LOG fossero adempiuti. Infine,
la decisione del 19 agosto 1988 nella causa G. della Camera, menzionata
da ultimo nella sentenza, ribadisce che il Segretario assessore non può
supplire il Pretore, neppure per dirigere una singola udienza, quando
non sia dato uno dei motivi previsti dall'art. 11 cpv. 1 LOG, motivo che,
se del caso, va specificato nel verbale.

    b) Discende da queste considerazioni che la sentenza impugnata si
fonda su un'interpretazione insostenibile dell'art. 11 cpv. 1 LOG,
che contrasta con la giurisprudenza stessa cui essa si richiama. Il
Segretario assessore ha infatti svolto l'intera procedura ed ha deciso
senza che mai sia stato indicato il motivo della sostituzione: i verbali
delle due udienze sono completamente silenti al riguardo. Né l'accenno
all'ingresso della decisione impugnata, secondo cui il Pretore sarebbe
stato impedito giusta l'art. 11 cpv. 1 LOG è idoneo, contrariamente
a quel che sostiene la Camera, a sanare il vizio, poiché la "ratio"
dell'art. 11 cpv. 1 LOG esige che venga precisata la specifica ragione
della supplenza, affinché le parti possano verificare se la norma è stata
rispettata. La circostanza, posta in evidenza nella decisione impugnata,
che il Segretario assessore, quando ha statuito, aveva una conoscenza
diretta della lite per aver prima tenuto entrambe le udienze, se è atta
ad escludere il rimprovero di violazione del diritto di essere sentito,
è però irrilevante ai fini dell'art. 11 cpv. 1 LOG.

    c) D'altra parte, non sussiste alcuna ragione per scostarsi dal
tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 LOG, perfettamente chiaro e univoco,
poiché non vi sono fondati motivi che inducano a ritenere che il testo
non rifletta il vero senso della norma (DTF 115 Ia 137 consid. 2b e
riferimenti). La nozione di impedimento legale contenuta all'art. 11 cpv. 1
LOG non può quindi essere interpretata in modo libero e estensivo. Pure
da escludere è l'esistenza di una lacuna (nel senso proprio), la quale
potrebbe essere colmata dall'autorità chiamata ad applicare la legge
(art. 1 cpv. 2 CC; DTF 115 II 99 consid. 2b, 114 II 356 consid. 1c, 112 II
106 e riferimenti). L'interpretazione estensiva o il riconoscimento di una
lacuna condurebbero infatti ad estendere la competenza giurisdizionale
del Segretario assessore in modo incompatibile con il testo legale,
ciò che lederebbe il principio della legalità.

    La sentenza impugnata viola di conseguenza sia l'art. 4 Cost., sia
l'art. 58 Cost.

Erwägung 5

    5.- Resta da esaminare quali siano gli effetti di tale violazione. Per
le ragioni che verranno esposte di seguito non occorre chiedersi se la
censura sollevata dal ricorrente solo in sede di ricorso per cassazione
sia irricevibile ed abbia anche carattere abusivo (cfr. DTF 115 Ia 142,
114 Ia 350 consid. d, 110 Ia 150 consid. 4).

    a) Secondo l'art. 97 cpv. 1 CPC ticinese, il giudice esamina d'ufficio,
in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, fra i
quali vi è la giurisdizione (n. 1). Gli atti di procedura sono nulli
se emanano da un giudice incompetente o se diffettano di un altro
presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). La nullità deve
essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Giova osservare che il
testo attuale dell'art. 142 CPC è dovuto ad una novella del 25 marzo 1975
(Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone
Ticino, vol. 75, pag. 313) che ha inasprito la versione precedente del
1o gennaio 1972, secondo cui la nullità doveva essere rilevata d'ufficio
solo se espressamente comminata dalla legge (art. 142 cpv. 1 lett. c CPC):
la novella ha esteso l'esame d'ufficio alle tre ipotesi previste all'art.
142 cpv. 1 CPC. Significativo al proposito è il messaggio del Consiglio di
Stato n. 1964 del 22 maggio 1974: "... il principio che la nullità debba
essere rilevata d'ufficio, è un principio generale, che vale per tutti i
casi di nullità assoluta e non solo per l'ultimo caso, così come previsto
dal testo in vigore. Esso vale in particolare, secondo l'art. 97, per i
presupposti processuali, la cui esistenza dev'essere esaminata d'ufficio
in ogni stadio di causa" (messaggio, pag. 4).

    b) Tuttavia il concetto di nullità contenuto all'art. 142 CPC è
relativo. Infatti, l'art. 146 CPC dispone: "la nullità della sentenza
contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può
essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per
questi mezzi di impugnazione". Il legislatore ticinese ha quindi sancito
la prevalenza del principio di impugnazione su quello della nullità
(ANASTASI, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura
civile ticinese, tesi, Zurigo 1981, pag. 154, 173 e 174; cfr. inoltre
sulle conseguenze della pronuncia di incostituzionalità di una disposizione
cantonale la sentenza del 27 novembre 1990 nella causa Rohner, Baumann e
Sonderegger c. Cantone di Appenzello Interno, DTF 116 Ia 381 consid. 10
d e sull'ammissibilità della censura la sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo nella causa De Cubber, Publications de la Cour, Série A,
vol. 86, n. 33).

    Ne segue che nel caso di ricorso, la Camera adita può e deve esaminare
d'ufficio la competenza, alla quale è possibile derogare solo nei casi
previsti dalla legge (art. 2 CPC).

    c) La violazione dell'art. 11 cpv. LOG, è sempre stata sanzionata
dal Tribunale di appello con l'annullamento delle decisioni impugnate,
e tale annullamento è stato anche pronunciato d'ufficio (Cassazione
civile nella causa Rivera, pubblicata in Rep. 1920 pag. 190; Cassazione
civile nella causa Ramellini del 2 marzo 1950; Camera di esecuzione e
fallimenti nella causa B., pubblicata in Rep. 1981 pag. 393 in alto,
Cassazione civile nella causa G. del 19 agosto 1988). In quest'ultima
sentenza vengono espressamente richiamate le disposizioni di cui si è
accennato al considerando precedente, in particolare l'art. 142 cpv. 1 e
2 CPC. Nel caso concreto, la Camera non aveva alcun motivo per scostarsi
da questa giurisprudenza costante (che ha quasi un ottantennio), anzi,
una diversa soluzione sarebbe contraria alle chiare disposizioni del
codice di procedura civile.

    d) Il Tribunale federale è consapevole che il tentativo di
interpretare e applicare in modo estensivo l'art. 11 cpv. 1 LOG va
ricercato nell'eccessivo carico di lavoro di parecchie Preture ticinesi,
cui può essere fatto fronte soltanto se il Pretore ed il Segretario
assessore svolgono contemporaneamente udienze: in alcune Preture si
assiste perfino ad una ripartizione delle cause (in senso analogo la già
citata sentenza nella causa Ramellini del 2 marzo 1950). "De lege lata"
non vi è tuttavia spazio per un'interpretazione estensiva dell'art. 11
cpv. 1 LOG. Spetterà semmai al legislatore, se lo ritenesse opportuno,
di approntare altre soluzioni.