Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 V 177



116 V 177

31. Sentenza del 12 settembre 1990 nella causa Cassa cantonale di
compensazione del Cantone Ticino contro P. e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 5 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 AHVG, Art. 11 Abs. 1 AHVV, Art. 93
SchKG: Beitragspflicht des Konkubinatspartners.

    - Ermittlung des Naturallohnes des Konkubinatspartners, wenn zufolge
der bescheidenen wirtschaftlichen Lage des zur Entrichtung paritätischer
Beiträge verpflichteten andern Partners die Bewertung des Naturaleinkommens
aufgrund von Art. 11 Abs. 1 AHVV offensichtlich in keinem Verhältnis zu
den wirtschaftlichen Verhältnissen steht.

    - Anwendung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums für die
Ermittlung des Naturallohnes.

    - Weil im vorliegenden Fall der für die Partnerin geschuldete Beitrag
unterhalb des Mindestbeitrages gemäss Art. 10 Abs. 1 Satz 1 AHVG liegt,
wird sie in Anwendung von Art. 10 Abs. 1 Satz 2 AHVG und in Abweichung von
den Grundsätzen gemäss BGE 110 V 1 zu den nichterwerbstätigen Versicherten
gezählt.

Sachverhalt

    A.- L'assicurato Ulrich P., padre di una figlia e di un figlio nati
rispettivamente nel 1978 e nel 1982, convive con Hanna W.

    Mediante decisione del 7 maggio 1987 la Cassa cantonale di
compensazione del Cantone Ticino ha proceduto alla tassazione d'ufficio
dei contributi AVS/AI/IPG da lui dovuti per Hanna W. nel periodo dal 1o
gennaio al 31 dicembre 1986, stabilendone l'importo a fr. 696.60 sulla
base di un salario in natura annuo di fr. 6'480.--.

    B.- Ulrich P. è insorto contro la tassazione d'ufficio con ricorso
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino asserendo che egli
conviveva con la signora W. in condizioni di assoluta uguaglianza tra uomo
e donna, ragione per cui sarebbe stato assurdo ipotizzare una situazione
di dipendenza.

    Con giudizio del 6 agosto 1987 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame riducendo il salario
in natura annuo su cui sarebbero stati da calcolare i contributi a
fr. 2'571.--. Secondo i primi giudici, con richiamo alla giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, legittimo era il prelievo
del contributo nella forma indicata dalla Cassa di compensazione e da
calcolare sul reddito in natura. Sempre per i primi giudici il reddito
in natura doveva essere in proporzione con il reddito destinato ad altri
membri del nucleo familiare. In ogni caso il reddito in natura non poteva
superare la differenza tra il minimo di esistenza calcolato secondo
il diritto in materia di esecuzione fallimentare degli altri membri
(in casu fr. 12'900.--) ed il reddito lordo realizzato da Ulrich P.,
al quale incombeva l'obbligo di contribuzione. Richiamati gli incarti
fiscali da cui risultava per Ulrich P. un reddito lordo di fr. 15'471.--
i primi giudici hanno fatto obbligo alla Cassa di compensazione di fissare
i contributi paritetici da lui dovuti per Hanna W. nel 1986 sulla base
di un salario in natura annuo di fr. 2'571.--.

    C.- La Cassa cantonale di compensazione interpone ricorso di diritto
amministrativo. Argomenta che la prima istanza, ammessa la giurisprudenza
federale in tema di persone conviventi, se ne sarebbe discostata al
momento di calcolare l'importo del contributo, creando una regola non
risultante da nessuna norma legale. D'altra parte la soluzione adottata
creerebbe difficoltà alla Cassa stessa visto che il salario ammesso
risulta inferiore al minimo previsto dall'art. 10 cpv. 2 LAVS e quindi
la obbliga a rendere due decisioni.

    Ulrich P. postula, pur accennando a incongruenze della giurisprudenza,
la reiezione del ricorso di diritto amministrativo e la conferma del
giudizio in lite.

    L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, di contro, propone
l'accoglimento del ricorso di diritto amministrativo.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- (Cognizione giudiziaria)

Erwägung 2

    2.- Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
comprende ogni retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato o indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per
definizione, tutte le entrate del salariato economicamente in relazione
con il rapporto di lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista
o che esso sia stato sciolto e che le prestazioni siano corrisposte
in virtù di un'obbligazione oppure a titolo volontario. Devono quindi
essere considerate come reddito di un'attività sottoposta a imposizione
contributiva non soltanto le retribuzioni versate direttamente per
un lavoro svolto, bensì, per principio, anche tutte le indennità o le
prestazioni aventi una relazione qualsiasi con il rapporto lavorativo,
nella misura in cui esse non sono esonerate dall'imposizione giusta una
esplicita disposizione legale (DTF 110 V 231 consid. 2a e la giurisprudenza
ivi citata).

    Secondo costante giurisprudenza la donna che convive maritalmente con
un uomo e che per la tenuta dell'economia domestica riceve dal compagno
prestazioni in natura (vitto e alloggio) nonché uno spillatico deve,
dal profilo contributivo, essere considerata quale persona esercitante
un'attività dipendente. Le prestazioni in natura e l'eventuale spillatico
costituiscono quindi salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(DTF 110 V 1).

    Per l'art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati
in aziende non agricole e del personale domestico erano valutati nel 1986
a fr. 18.-- il giorno.

Erwägung 3

    3.- Nell'evenienza concreta non è controverso lo statuto di Hanna W.,
che ai sensi della LAVS è da ritenere quale persona esercitante un'attività
lucrativa dipendente. Litigioso è soltanto il modo di calcolare il reddito
in natura (vitto e alloggio) determinante i suoi contributi paritetici e
in particolare se le disposizioni dell'art. 11 cpv. 1 OAVS sono tassative
(come sancito dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza
inedita in re L. dell'11 maggio 1987) oppure consentono eccezioni laddove
la situazione economica del convivente tenuto all'obbligo di contribuzione
sia di natura tale da comportare conseguenze difformi dalla volontà
del legislatore.

    Se di principio sono applicabili le disposizioni dell'art. 11 cpv. 1
OAVS, in casi particolari, come il presente, eccezioni devono essere
possibili laddove ricorrono gli estremi di una situazione economica modesta
e la valutazione del reddito in natura di uno dei conviventi secondo
le disposizioni di tale norma si avvera manifestamente sproporzionata
se paragonata con la situazione economica dell'altro convivente tenuto
all'obbligo di contribuzione. In tali casi, come parte di reddito in
natura, sulla quale sono dovuti i contributi paritetici, è da ritenere
quella che rimane dopo aver dedotto dal reddito lordo del convivente
tenuto all'obbligo di contribuzione il limite di esistenza applicabile
nei suoi confronti secondo il diritto esecutivo (art. 93 LEF).

Erwägung 4

    4.- Nell'evenienza concreta, dopo aver acquisito agli atti gli incarti
fiscali dei conviventi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
accertato che Hanna W. si occupa unicamente dell'economia domestica
della comunione e che il reddito lordo di Ulrich P., padre di due figli
minorenni, ammonta complessivamente a fr. 15'471.-- annui.

    Considerata la modesta situazione economica di Ulrich P. appare
evidente che la valutazione della prestazione in natura corrispondente al
vitto e all'alloggio della convivente Hanna W. non possa essere determinata
applicando la valutazione prevista dall'art. 11 cpv. 1 OAVS. Infatti,
secondo questa normativa, nel tenore vigente nel 1986 e applicabile in
concreto, il reddito in natura annuo sulla base del quale dovrebbero essere
corrisposti i contributi paritetici risulterebbe di fr. 6'480.--, importo
che si avvera manifestamente sproporzionato se messo a confronto con il
reddito annuo complessivo di fr. 15'471.-- a disposizione di Ulrich
P. per far fronte ai bisogni dell'economia domestica della comunione
convivente con due figli.

    Dato che i minimi di esistenza annui fissati dal diritto esecutivo
ammontavano nel 1986 a fr. 8'760.-- per una persona singola, importo al
quale era da aggiungere un supplemento di fr. 2'400.-- per una figlia di
8 anni e un supplemento di fr. 1'680.-- per un figlio di 4 anni (Tabella
dei minimi di esistenza allestita dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale di appello del Cantone Ticino il 1o gennaio 1986), il minimo
di esistenza di Ulrich P. nel 1986 era di fr. 12'840.--.

    In applicazione dei principi enunciati nel precedente considerando
i contributi paritetici da lui dovuti per Hanna W. dovrebbero quindi
essere calcolati su un importo di fr. 2'631.--, pari alla differenza fra
il reddito lordo realizzato da Ulrich P., fissato dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni a fr. 15'471.--, e l'ammontare complessivo del suo
limite di esistenza di fr. 12'840.--.

Erwägung 5

    5.- Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, seconda frase, gli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano,
incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi
inferiori a fr. 252.-- (v. art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza 86 sugli
adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI, applicabile
in concreto) sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

    Nel caso in esame i contributi paritetici che Ulrich P., secondo le
considerazioni che precedono, dovrebbe versare per Hanna W. nel 1986,
tenuto conto del reddito imponibile ai fini contributivi dell'AVS di
fr. 2'631.-- e del tasso contributivo totale in vigore a quell'epoca
di 8,4% (contributo personale dell'assicurato e del datore di lavoro),
ammontano a fr. 221.--. Essendo tale importo inferiore al minimo legale
per il 1986 di fr. 252.--, in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LAVS,
seconda frase, Hanna W. deve essere qualificata in concreto e ciò
in eccezione ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 110 V 1
(v. consid. 2, penultimo capoverso) quale persona non esercitante
un'attività lucrativa. Ne consegue che il querelato giudizio e la
decisione amministrativa del 7 maggio 1987 devono essere annullati e gli
atti rinviati alla Cassa di compensazione ricorrente per nuova fissazione
dei contributi AVS/AI/IPG dovuti da Hanna W. per il 1986.