Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 III 85



116 III 85

19. Estratto della sentenza 14 agosto 1990 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa Deutsche Bank Lübeck AG contro Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno (ricorso) Regeste

    Zwangsverwertung einer Liegenschaft: Zustellung der Steigerungsanzeige
(Art. 139 SchKG in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 VZG).

    1. Könnten Name und Wohnort eines Grundpfandgläubigers durch eine
einfache Anfrage beim Schuldner ermittelt werden, so führt der Umstand,
dass diesem Gläubiger die Steigerungsanzeige nicht zugestellt worden ist,
zur Ungültigkeit der Versteigerung (E. 2).

    2. Sagt das Lastenverzeichnis nicht, in welchem Umfang die
Grundpfandschulden dem Erwerber überbunden werden, so führt das nicht
zur Ungültigkeit der Versteigerung, sofern die Steigerungsbedingungen
diesbezüglich klar sind (E. 3).

    3. Wenn ein Grundpfandgläubiger auf dem Weg der ordentlichen
Betreibung betreibt (anstatt durch Betreibung auf Grundpfandverwertung)
und das Betreibungsamt die grundpfandbelastete Liegenschaft pfändet,
so wird im Augenblick, wo das Verwertungsbegehren gestellt wird, dieser
Grundpfandgläubiger - sofern sein Grundpfandrecht im Lastenverzeichnis
aufgeführt ist - als "im Range vorgehend" im Sinne von Art. 126 SchKG
betrachtet (E. 4).

Sachverhalt

    A.- In seguito a due esecuzioni ordinarie promosse nel gennaio del
1987 dal Comune di Locarno contro Kurt Schad, Wendlingen (D), l'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno ha messo all'asta e aggiudicato il 30
ottobre 1989 a Romano Menghini la proprietà per piani n. 5329 di Locarno
(pari a 4/1000 del fondo base n. 187 RFD) per la somma di Fr. 46'000.--. Le
tre cartelle ipotecarie al portatore che gravavano l'immobile (due di
complessivi Fr. 143'000.-- in primo grado e una di Fr. 138'240.-- in
secondo grado), detenute da ignoti, sono state cancellate dal registro
fondiario (art. 69 RFF). Tale provvedimento è stato pubblicato il 17
novembre 1989 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

    B.- Il 15 febbraio 1990 la Deutsche Bank Lübeck AG è insorta alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, autorità di vigilanza. Dopo aver fatto valere di essere venuta
a conoscenza dell'incanto solo il 5 febbraio 1990, essa ha prodotto la
cartella ipotecaria di Fr. 138'240.-- che gravava in secondo grado la
proprietà per piani di Kurt Schad e ha chiesto di dichiarare nulla (in
subordine: di annullare) l'aggiudicazione a Romano Menghini, ordinando
il ripristino del registro fondiario nello stato anteriore alla tenuta
dell'asta. Con sentenza del 25 aprile 1990 la corte cantonale ha respinto
il reclamo.

    C.- La Deutsche Bank Lübeck AG ha esperito il 14 maggio 1990 un ricorso
alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in
cui ripresenta le conclusioni già sottoposte all'autorità di vigilanza. Il
Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- La ricorrente sostiene anzitutto che l'Ufficio di esecuzione
non avrebbe fatto nulla per individuare i portatori delle cartelle
ipotecarie gravanti la proprietà messa all'asta, e ciò in violazione
dell'art. 28 cpv. 2 RFF; tale vizio di forma comporterebbe la nullità
dell'incanto. La corte cantonale ha rilevato, nella sua sentenza,
che la banca avrebbe dovuto farsi iscrivere nel registro fondiario,
e più precisamente nel registro dei creditori (art. 66 cpv. 2 e 3 del
regolamento per il registro fondiario, RRF): non avendovi provveduto, essa
doveva imputare l'accaduto a sé medesima, tanto più che nell'elenco degli
oneri l'iscrizione di un pegno senza il nome del titolare non è permessa.

    a) L'inosservanza dell'art. 28 cpv. 2 RFF non è stata eccepita in
sede di reclamo e l'art. 79 cpv. 1 seconda frase OG vieta di proporre
nuove censure sul piano federale. Se non che, nel caso specifico, la
ricorrente non solleva critiche fondate su fatti nuovi: essa si limita a
un nuovo apprezzamento giuridico dell'identica fattispecie. Ciò è lecito,
la corretta applicazione del diritto federale essendo verificata d'ufficio
(DTF 103 III 24 consid. 3; v. anche DTF 109 II 283 consid. 2, 108 II
175 consid. 5, 106 II 277, 104 II 111 consid. 2). L'argomento è quindi
proponibile.

    b) L'art. 28 RFF stabilisce che l'Ufficio di esecuzione, una
volta comunicata al debitore la domanda di vendita, deve procurarsi un
estratto del registro fondiario concernente il fondo da realizzare e
controllarne i dati, "interrogando il debitore sul nome ed il domicilio
dei creditori pignoratizi". Quest'ultima esigenza è dovuta al fatto che
non necessariamente il registro fondiario dà indicazioni (o indicazioni
aggiornate) sul portatore di un titolo ipotecario (DTF 71 I 425, 40
II 597): l'elenco degli oneri deve quindi essere allestito in base
all'estratto del registro e ai ragguagli integrativi del debitore (DTF
112 III 29 consid. 3). All'Ufficio spetta di adottare i provvedimenti
opportuni perché i creditori sconosciuti si annuncino (DTF 97 III 75
consid. 2). Se, nondimeno, essi rimangono ignoti, il loro diritto di
pegno è iscritto ugualmente nell'elenco degli oneri (DTF 62 III 123 in
medio). In proposito la diversa opinione della corte cantonale viola non
solo gli art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF e 34 cpv. 1 lett. b RFF, ma contraddice
anche la giurisprudenza: certo, non va iscritto nell'elenco degli oneri
il pegno del creditore che, pur annunciandosi tramite un rappresentante,
rifiuta di declinare le proprie generalità (DTF 97 III 75 consid. 3, 57
III 134 consid. 2); tale sanzione non si applica tuttavia al creditore che
rimane silente perché ignora la diffida d'insinuazione (DTF 71 III 110).

    c) In concreto il registro dei creditori non dava alcuna indicazione
sui portatori delle tre cartelle ipotecarie accese sul fondo da
realizzare. L'Ufficio avrebbe dovuto pertanto interpellare il debitore
e - eventualmente - prendere le misure necessarie affinché i creditori
sconosciuti avessero a manifestarsi. Ora, dagli atti (incompleti e
a totale soqquadro) risulta che l'Ufficio ha provveduto a pubblicare
l'avviso d'incanto sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art. 35
cpv. 2 LEF). Non è possibile desumere invece se esso abbia adottato
la misura più elementare prescritta dalla legge, quella di interrogare
l'escusso, e con quale esito. È vero che nella fattispecie il debitore ha
ricevuto per rogatoria l'elenco degli oneri e le condizioni d'asta senza
reagire: ciò non significa in ogni modo - come crede la corte cantonale -
ch'egli abbia ammesso l'inesistenza dei pegni. Si è visto che non spetta
all'autorità di vigilanza giudicare in merito e a giusta ragione, per
altro, l'Ufficio di esecuzione ha riportato le tre cartelle ipotecarie
nell'elenco degli oneri. Rimane da esaminare quali siano gli effetti di
un'eventuale mancanza dell'Ufficio nell'interpellazione del debitore.

    d) L'art. 139 LEF dispone che l'avviso d'incanto va notificato al
creditore, al debitore, al terzo proprietario dell'immobile (se esiste),
"come pure ad ogni altro interessato iscritto nei libri pubblici, sempreché
abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante". I portatori di pegni
immobiliari rientrano nel novero di questi interessati (art. 30 cpv. 2
RFF). La mancata notifica dell'avviso d'incanto a un creditore pignoratizio
di cui può essere individuata la persona e il recapito con una semplice
domanda al debitore è suscettibile perciò di comportare l'invalidazione
dell'asta. A una conseguenza del genere sfugge nondimeno il caso in
esame, ove il portatore della nota cartella ipotecaria - un istituto di
credito con sede in Germania - avrebbe dovuto designare un rappresentante
in Svizzera. Non avendolo fatto, esso doveva ritenersi domiciliato
presso l'Ufficio di esecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF, applicabile
anche all'art. 139 LEF: JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, nota 3 ad art. 139 LEF). A
nulla sarebbe valso pertanto interrogare il creditore; la ricorrente,
del resto nemmeno afferma di avere un agente in Svizzera. L'Ufficio non
era quindi tenuto a spedire in Germania l'avviso d'incanto, e nemmeno
aveva l'obbligo di diffidare la ricorrente a munirsi di un rappresentante
(JAEGER, op.cit., nota 8 ad art. 67 LEF). Se la banca, pur sprovvista
di un rappresentante in Svizzera, fosse stata iscritta nel registro dei
creditori la situazione sarebbe anche potuta essere diversa, l'art. 30
cpv. 2 RFF prevedendo in maniera espressa l'invio dell'avviso d'incanto
ai creditori registrati. Di simile beneficio però la ricorrente non può
giovarsi. Ne segue che su questo primo punto il gravame non ha consistenza.

Erwägung 3

    3.- In secondo luogo la ricorrente critica l'elenco degli oneri
per la sua incompletezza, facendo notare che l'Ufficio di esecuzione
non ha indicato in che misura i debiti garantiti dalle tre cartelle
ipotecarie sarebbero stati assegnati all'aggiudicatario oppure pagati
in contanti. Tale ambiguità, lesiva dell'art. 34 RFF, comporterebbe la
nullità dell'elenco, e di conseguenza la nullità dell'asta. La doglianza
non è stata sollevata nel reclamo; considerato che il tema non era
nemmeno litigioso in sede cantonale, v'è da domandarsi se la censura sia
- come quella esposta nel considerando che precede - una mera tesi di
diritto oppure una contestazione nuova e inammissibile. Dato ch'essa non
conduce all'annullamento dell'incanto, la questione può - comunque sia -
rimanere irrisolta.

    L'art. 34 cpv. 1 lett. b seconda frase RFF prevede che nell'elenco
degli oneri devono figurare, in colonne separate, "gli importi esigibili
dei crediti garantiti da pegno e quelli da assegnarsi al deliberatario
(art. 135 LEF)". Le pretese garantite dalle tre cartelle ipotecarie al
portatore risultando unicamente dal registro fondiario, l'Ufficio di
esecuzione ha tenuto conto a giusto titolo del solo capitale e degli
interessi correnti. Non ha precisato se gli oneri ipotecari con i
relativi interessi sarebbero stati assegnati all'aggiudicatario, ma su
tale questione non poteva sussistere equivoco: le condizioni dell'incanto
depositate l'8 marzo 1989 indicavano chiaramente che i pegni convenzionali
non scaduti sarebbero stati accollati al deliberatario fino a concorrenza
del prezzo di aggiudicazione (art. 135 cpv. 1 LEF), mentre i relativi
interessi correnti sarebbero stati assegnati "senza imputazione sul
prezzo di delibera" (v. l'art. 48 cpv. 1 RFF). Ciò posto, non può dirsi
che il difetto ravvisabile nell'elenco degli oneri fosse essenziale
(cfr. DTF 99 III 69 consid. 2), non permettesse di capire cioè entro
quali limiti l'interessato avrebbe dovuto assumere l'aggravio ipotecario
con i cosiddetti interessi intercalari. Un annullamento dell'asta, nelle
circostanze descritte, non si giustifica.

Erwägung 4

    4.- Senza riguardo a quanto precede la ricorrente invoca l'art. 126
LEF, applicabile alla realizzazione degli immobili giusta l'art. 141 LEF,
secondo cui gli oggetti in vendita sono aggiudicati al miglior offerente
"purché l'offerta ecceda l'importo degli eventuali crediti garantiti da
pegno poziori a quello del creditore procedente" (cpv. 1). Essa afferma
che in concreto, trattandosi di due esecuzioni ordinare, l'Ufficio
avrebbe dovuto aggiudicare il fondo a un prezzo non inferiore alla somma
di tutti gli oneri ipotecari. L'autorità di vigilanza ha osservato che,
il creditore procedente essendo in ogni modo il titolare di un'ipoteca
legale, bastava nella fattispecie un'offerta pari al totale di siffatte
ipoteche (Fr. 2'642.--). La conclusione è errata perché in realtà non
occorreva alcun piede d'asta.

    a) Che le ipoteche legali iscritte nell'elenco degli oneri a favore
dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di Locarno (art. 836 CC)
fossero sullo stesso piano è pacifico (art. 183 della legge ticinese di
applicazione del Codice civile, LAC). L'art. 105 cpv. 2 RFF stabilisce che
"se il diritto di pegno del creditore che ha domandato la vendita è pari
in grado a quello d'altri creditori, questi saranno pure considerati come
creditori istanti anche se non hanno fatto domanda di vendita". Nessun
onere ipotecario prevalendo sulle ipoteche legali dell'art. 183 LAC,
non potevano esistere nel caso in esame pegni poziori a quelli per cui
il Comune di Locarno aveva promosso le due esecuzioni. L'incanto del
30 ottobre 1989 è avvenuto quindi, giustamente, senza l'imposizione di
un'offerta minima. L'Ufficio soggiunge di avere agito in tal modo poiché
il debitore risultava aver pagato nel frattempo le ipoteche legali e
le esecuzioni proseguivano per le sole spese di realizzazione. Non è
necessario soffermarsi su questa circostanza, ininfluente per il prezzo
di aggiudicazione; quanto allo stato di riparto, esso non è controverso
e non dev'essere rimesso in causa.

    b) Rimane l'obiezione che la ricorrente desume dall'art. 126 LEF
e secondo la quale, non avendo il Comune di Locarno agito in via di
realizzazione del pegno, l'offerta minima per la delibera avrebbe
dovuto equivalere alla somma dell'intero onere ipotecario (legale e
convenzionale). La tesi è infondata. Ove un creditore pignoratizio proceda
in via d'esecuzione ordinaria (anziché in via di realizzazione del pegno)
e l'Ufficio pignori l'immobile gravato, al momento di richiedere la vendita
del fondo tale creditore è ritenuto - se il suo pegno figura nell'elenco
degli oneri - come procedente a norma dell'art. 126 LEF (JAEGER, op.cit.,
nota 6 ad art. 141 LEF). Nulla giustificherebbe per altro di penalizzare
il creditore che rinunci a valersi del pegno immobiliare - e si limiti
a promuovere un'esecuzione ordinaria - qualora l'unico bene realizzabile
si riveli essere lo stabile gravato dal pegno (art. 95 cpv. 2 LEF). Anche
la terza censura della ricorrente appare così sprovvista di buon diritto
e dev'essere respinta.