Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IB 86



116 Ib 86

10. Estratto della sentenza 19 febbraio 1990 della I Corte di diritto
pubblico nella causa D. e. litisconsorti c. Camera dei ricorsi penali
del Tribunale di appello e Giudice istruttore sottocenerino (ricorso di
diritto amministrativo) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Art. 15 EÜR und Art. III
des Protokolls betreffend die Vollziehung der am 22. Juli 1868 in Bern
und in Florenz zwischen der Schweiz und Italien abgeschlossenen und
unterzeichneten Verträge und Übereinkünfte).

    a) Art. 15 Abs. 1 und 2 EÜR enthält Formvorschriften über die
Übermittlung von Rechtshilfeersuchen (E. 5b).

    b) Das Fehlen der nach Art. 15 Abs. 2 EÜR erforderlichen Dringlichkeit
stellt keinen schweren Mangel i.S. von Art. 2 lit. d IRSG dar (E. 5c).

    c) Tragweite von Art. III des Protokolls betreffend die Vollziehung der
am 22. Juli 1868 in Bern und in Florenz zwischen der Schweiz und Italien
abgeschlossenen und unterzeichneten Verträge und Übereinkünfte (E. 5d).

    d) Die Verletzung der vom vorgenannten Protokoll an der Zusendung von
Rogatorien gestellten formellen Anforderungen zieht grundsätzlich nicht
die Abweisung des Rechtshilfeersuchens nach sich (E. 5d).

Sachverhalt

    A.- Nell'ambito del fallimento della società per azioni A, Milano,
la Procura della Repubblica di Milano ha aperto, dietro segnalazione
del Commissario giudiziale, un procedimento penale contro i membri del
consiglio di amministrazione della fallita, sospettati di aver versato
provvigioni ingiustificate, creando così un pregiudizio ai creditori. La
Procura della Repubblica di Milano, dopo aver inoltrato una prima
commissione rogatoria a Ginevra, ha chiesto il 5 aprile 1989 assistenza
giudiziaria al Giudice istruttore della giurisdizione sottocenerina in
Lugano. Quest'ultimo, con decisione 3 maggio 1989, ha ordinato alla banca
B e alla banca C la trasmissione della documentazione relativa ai conti
intestati alle società D, E e F. Contro questa decisione le predette
società sono insorte con reclamo alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello. Questi ricorsi sono stati respinti dalla Camera
dei ricorsi penali con decisioni distinte del 17 e del 24 ottobre 1989.

    Le società D, E e F hanno impugnato queste decisioni con tempestivi
ricorsi di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di
annullarle.

    Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi, in quanto ricevibili.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 5

    5.- a) Le ricorrenti sostengono che la trasmissione diretta della
domanda d'assistenza al Giudice istruttore sottocenerino viola l'art. 15
CEAG, poiché non vi è alcuna urgenza; il pagamento della provvigione alla
società X. è infatti avvenuto già nel 1982.

    b) L'art. 15 cpv. 2 CEAG prevede che, in caso d'urgenza, le commissioni
rogatorie possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie
della Parte richiedente a quelle della Parte richiesta. L'interesse
pubblico che tende a salvaguardare la procedura ordinaria è comunque
preservato dal fatto che le commissioni esperite d'urgenza sono rispedite,
corredate dei documenti relativi all'esecuzione, secondo la procedura
ordinaria dell'art. 15 cpv. 1 CEAG. Sono inoltre riservate dall'art.
15 cpv. 7 CEAG le disposizioni degli accordi o convenzioni bilaterali
in vigore fra le parti contraenti, che prevedono la trasmissione diretta
della domanda di assistenza giudiziaria fra le autorità delle parti.

    c) Qualora la trasmissione diretta della domanda di assistenza fosse
ritenuta un errore, si tratterebbe di un vizio di forma, che secondo la
prassi di questo Tribunale non costituisce una deficienza grave giusta
l'art. 2 lett. d AIMP, ossia tale da giustificare il rigetto della domanda
di assistenza (sentenza inedita del 28 novembre 1989 in re RKB S.A.,
consid. 5a).

    d) Fra la Svizzera e l'Italia vale poi il Protocollo concernente
l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi e firmati a
Berna e a Firenze il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541.1). L'art. III
di questo protocollo stabilisce che le Corti di appello italiane,
il Tribunale federale e il Tribunale supremo di ciascun Stato della
Confederazione possono corrispondere direttamente fra loro "per tutto
ciò che concerne l'invio e la spedizione di rogatorie, sia nel civile,
sia nel criminale". Nel caso in esame la rogatoria non è stata notificata
al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Tuttavia, ciò potrebbe essere
di rilievo, qualora una disposizione del diritto cantonale imponesse
al Tribunale di appello del Cantone Ticino di verificare i requisiti
formali delle rogatorie, ciò che non è il caso. Il rifiuto di dar seguito
alla presente domanda di assistenza, in ragione della sua trasmissione
diretta al Giudice istruttore sottocenerino, costituirebbe ad ogni modo
un formalismo eccessivo (sentenza del 31 ottobre 1984 in re S. e Banca P.,
pubblicata in SJ 107/1985 pag. 372 consid. 4).

    e) Alla luce delle considerazioni esposte, il quesito a sapere, se
nel caso in esame vi sia il requisito dell'urgenza previsto dall'art. 15
cpv. 2 CEAG, può quindi rimanere indeciso.