Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 357



115 V 357

48. Estratto della sentenza del 13 novembre 1989 nella causa C. contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino Regeste

    Art. 3 Abs. 4 lit. e und g ELG, Art. 11a und 17 Abs. 1 lit. b ELKV:
Transportkostenabzug. Die ELKV-Regelung hält sich im Rahmen des Gesetzes
(in der seit 1. Januar 1987 gültigen Fassung), indem sie - abgesehen
von Notfällen oder vom notwendigen Transport mit Krankenwagen - die vom
Einkommen abziehbaren Transportkosten begrenzt.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Nella fattispecie si tratta di stabilire quale sia l'importo
deducibile dal reddito del beneficiario di prestazioni complementari a
titolo di trasporto al luogo di cura ambulatoriale, in particolare quali
siano state le ripercussioni su questo punto della modificazione, con il
1o gennaio 1987, del diritto applicabile.

    Giusta l'art. 5 cpv. 2 LPC l'importo delle prestazioni complementari
corrisponde alla differenza fra un certo limite di reddito fissato dalla
legge e il reddito annuo determinante del richiedente. Si deve quindi
stabilire come le spese di trasporto litigiose debbano essere computate
nel calcolo del reddito determinante del beneficiario di prestazioni
complementari.

    a) Vigente il diritto applicabile sino al 31 dicembre 1986,
secondo l'art. 3 cpv. 4 lett. e LPC dal reddito erano dedotte "le spese
insorte durante l'anno in corso e debitamente comprovate di medico,
dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio come anche mezzi
ausiliari". L'art. 3 cpv. 4bis 2a frase LPC precisava che "il Consiglio
federale determina i medicamenti e i mezzi ausiliari, come pure gli
apparecchi per la cura e il trattamento i cui costi possono essere dedotti"
e che "esso disciplina le condizioni che legittimano una deduzione delle
spese e stabilisce in quali casi un mezzo ausiliario, o un apparecchio
per la cura o per il trattamento può essere dato in prestito". L'art. 19
OPC, fondato su questo disposto legale, affermava dal canto suo che "il
Dipartimento federale dell'interno emana le prescrizioni necessarie circa
le spese deducibili di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera,
cura a domicilio e per mezzi ausiliari" ed "emana inoltre disposizioni
relative alla consegna, a titolo di prestito, di mezzi ausiliari come pure
di apparecchi di trattamento e di cura". Il Dipartimento, a sua volta,
sulla base della predetta delega aveva emanato l'OMPC, il cui art. 11,
relativo alle "spese di trasporto", prevedeva che "sono deducibili le
spese di trasporto in una vettura d'ambulanza e le indennità per gli
accompagnatori".

    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di interpretare
quest'ultimo disposto in una sentenza 28 dicembre 1982 in re W.,
pubblicata in DTF 108 V 235. La Corte ha così affermato che con questa
norma non si era voluto limitare la facoltà di dedurre le, gravose, spese
di trasporto in essa contenute, una simile limitazione apparendo priva
di senso, ritenuto come pure le usuali spese di viaggio siano idonee ad
influire sulla situazione economica dell'assicurato in misura rilevante
dal profilo del diritto alle prestazioni complementari. L'art. 11 OMPC
indicava al contrario, proseguiva il Tribunale, che a maggior ragione
dovevano essere prese in conto le usuali spese di viaggio nella misura in
cui si erano considerate persino le, più importanti, spese di ambulanza
e di accompagnamento (DTF 108 V 243 consid. 5b).

    Con il 1o gennaio 1984 la delega dell'art. 3 cpv. 4bis LPC è stata
modificata nel senso che "il Consiglio federale determina le spese
di medico, dentista, medicamenti, cure e mezzi ausiliari, come pure
i contributi all'assicurazione contro le malattie che possono essere
dedotti". L'autorità esecutiva federale ha dal canto suo emanato un nuovo
art. 19 OPC, il cui cpv. 2, in vigore da quella stessa data, disponeva che
"il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le spese deducibili di
medico, dentista, medicamenti, cura e mezzi ausiliari". Il Dipartimento,
infine, ha all'art. 11a OMPC, in vigore dal 1o febbraio 1984, riferito
sempre alle "spese di trasporto", affermato che "le spese di trasporto
dimostrate possono essere dedotte solo se sono state provocate da
un'urgenza o dall'uso indispensabile di un'autoambulanza".

    b) Giusta l'art. 3 cpv. 4 LPC nel tenore vigente dal 1o gennaio
1987 dal reddito sono dedotte fra l'altro "le spese intervenute durante
l'anno in corso e debitamente comprovate di soggiorno in case o ricoveri,
di medico, dentista, farmacista, cura ospedaliera, cura a domicilio, come
anche per mezzi ausiliari" (lett. e), nonché "le spese supplementari per
il sostentamento generale dovute all'invalidità e debitamente comprovate,
fino a una somma annua di 3600 franchi per persona" (lett. g). L'art. 3
cpv. 4bis seconda frase LPC afferma che "il Consiglio federale stabilisce
le spese di soggiorno in case e ricoveri, di medico, dentista, farmacista,
cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le
malattie e le spese supplementari causate da invalidità che possono essere
dedotti". All'art. 19 cpv. 2 OPC il Consiglio federale ha quindi affermato
che "il Dipartimento federale dell'interno stabilisce le spese di medico,
dentista, medicamenti, cura e mezzi ausiliari e le spese supplementari
dovute all'invalidità che possono essere dedotte". Il Dipartimento ha in
quell'occasione lasciato immutato il testo dell'art. 11a OMPC. All'art. 17
cpv. 1 dell'ordinanza medesima ha invece predisposto essere considerate
"spese supplementari dovute all'invalidità" se "debitamente comprovate,
a condizione che non siano coperte da una prestazione dell'AVS o dell'AI o
da un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni",
segnatamente (lett. b) "i trasporti al luogo del trattamento medico più
vicino". Il disposto precisa che "sono rimborsate le spese corrispondenti
alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto" e che
"se l'impedimento obbliga l'assicurato a ricorrere a un altro mezzo di
trasporto, le spese relative sono prese in considerazione".

    c) Da quanto precede emerge che successivamente all'epoca della resa
della sentenza in DTF 108 V 235 ed entro la modifica legislativa entrata
in vigore il 1o gennaio 1987 il disciplinamento ha subito modifiche.

    Le modifiche, con il 1o gennaio 1984, delle deleghe di cui agli
art. 3 cpv. 4bis LPC e 19 OPC erano intese a permettere rispettivamente
al Consiglio federale e al Dipartimento dell'interno di determinare
la misura del computo dei premi dell'assicurazione contro le malattie
(cfr. Rapporto esplicativo 26 maggio 1983 della Commissione del Consiglio
degli Stati in FF 1983 III 286; RCC 1983 pag. 297 e 1984 pag. 78). Questo
tema è estraneo all'oggetto della vertenza.

    Viceversa l'introduzione, con effetto dal 1o febbraio 1984,
dell'art. 11a OMPC in sostituzione del precedente art. 11 OMPC si riferisce
direttamente al punto oggi litigioso. Ci si potrebbe chiedere se il
predetto nuovo disposto - più restrittivo della norma da esso sostituita in
quanto segnatamente ammette essere le spese di trasporto deducibili nella
limitata misura in cui esse siano causate da una situazione di urgenza o
da un uso indispensabile dell'ambulanza - consentisse ancora la deduzione
delle spese di semplice trasporto al luogo di terapia, come ammesso dalla
giurisprudenza di questa Corte. Il tema può comunque rimanere irrisolto
dal momento che devono nell'evenienza concreta essere accertati solo i
diritti dell'assicurata successivamente al 1o gennaio 1988.

    Orbene, se si esamina la genesi della nuova disposizione di legge
vigente dal 1o gennaio 1987 e si considerano i suoi riflessi sulle
disposizioni regolamentari, vuol essere osservato che la norma di cui
all'art. 3 cpv. 4 lett. g LPC non era prevista nel Messaggio 21 novembre
1984 del Consiglio federale sulla seconda revisione dell'assicurazione
per l'invalidità (cfr. FF 1985 I 17; v. pure FF 1985 I 114). Essa venne
introdotta per volontà del Consiglio degli Stati, il quale ritenne
necessario introdurre una deduzione, limitandola a Fr. 3600.-- all'anno,
per le spese supplementari dovute all'invalidità. Per simili spese
supplementari si dovevano intendere segnatamente quelle non già coperte
altrimenti da assegni per grandi invalidi; escluse dal reddito dovevano
essere ad esempio le spese di trasporto al luogo di cura più vicino,
ritenuto nella misura del possibile l'obbligo di far capo ai mezzi pubblici
(Boll.uff. CSt 1985 289, rel. Dobler). Questa opinione venne contestata
dal Consiglio federale (Boll.uff. CSt 1985 289, rel. Egli). Il Consiglio
nazionale si adeguò alla decisione del Consiglio degli Stati. I relatori
ripresero gli argomenti avanzati dal Consiglio degli Stati, insistendo
sulla necessità di permettere ai beneficiari di prestazioni complementari
di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente domestico e di
procrastinare quindi il momento del ricovero in istituti specializzati
(Boll.uff. CN 1985 1395 segg., rel. Zehnder, Etique, Weber, Pitteloud e
Grendelmeier). In questa circostanza il Consiglio federale diede il suo
assenso (Boll.uff. CN 1985 1397, rel. Egli).

    d) È manifesto ora che se la nuova disposizione contenuta all'art. 3
cpv. 4 lett. g da un lato favorisce gli assicurati al beneficio di
prestazioni complementari, dall'altro, essa, quantomeno per ciò che
concerne le spese di trasporto, li danneggia nella misura in cui pone
un limite di spese deducibili in precedenza ignorato. L'OMPC, poi,
ha con l'art. 17 cpv. 1 lett. b riconosciuto, limitandolo nel contempo,
il diritto alla deduzione delle usuali spese di trasporto precedentemente
ammessa nell'ambito d'applicazione dell'art. 11 sino al 31 gennaio 1984,
rispettivamente, se del caso, dell'art. 11a da quest'ultima data al 31
dicembre 1986. Né si può dire che il Dipartimento federale dell'interno, su
delega del Consiglio federale, abbia, adottando la nuova norma dell'OMPC,
violato le disposizioni di legge, dal momento che, come si è visto,
essa riproduce la volontà testuale del legislatore.

    Corollario di quanto precede è che, ovviamente, l'art. 11a OMPC,
perlomeno dal 1o gennaio 1987, non può più che riferirsi alle spese di
trasporto nel senso letterale della norma, ossia a quelle rese necessarie
da una situazione di urgenza oppure dovute all'uso indispensabile di
un'autoambulanza.