Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 239



115 V 239

33. Sentenza del 31 luglio 1989 nella causa Cassa cantonale pensioni dei
Grigioni contro E. e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
Regeste

    Art. 73 BVG: Vornahme ergänzender Abklärungen. Im Bereich der
beruflichen Vorsorge ist der Richter nicht befugt, die Sache zu ergänzenden
Abklärungen und neuer Verfügung an die Verwaltung zurückzuweisen, weil
Ausgangspunkt des Verfahrens nach Art. 73 BVG nicht eine Verfügung im
Rechtssinne ist, sondern eine blosse Stellungnahme der Vorsorgeeinrichtung,
welche nur aufgrund eines auf Klage hin ergangenen Gerichtsurteils
rechtsverbindlich wird.

Sachverhalt

    A.- Mario E., nato nel 1938, era stradino-autista presso un ufficio
tecnico cantonale grigionese. Il 17 luglio 1986 il Governo cantonale dei
Grigioni rescisse il rapporto di servizio e il 17 giugno 1987 la Cassa
cantonale pensioni dei Grigioni rifiutò all'assicurato l'erogazione di
una pensione di invalidità negando che ne fossero dati i presupposti.

    Un primo gravame di Mario E. venne tutelato il 1o settembre 1987 dal
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale rinviò gli
atti alla Cassa "per complemento d'istruttoria e resa di nuova decisione",
dal momento che, secondo i primi giudici, gli atti medici sarebbero stati
insufficientemente probanti.

    Dopo gli ulteriori accertamenti, la Cassa rese il 13 aprile 1988 un
nuovo provvedimento di diniego, munito dell'indicazione che rimedio di
diritto sarebbe stato il ricorso al competente Tribunale amministrativo
del Cantone dei Grigioni.

    B.- Mario E. si prevalse del rimedio di diritto indirizzando un
"ricorso" alla predetta autorità giudiziaria.

    Con giudizio del 19 agosto 1988 il Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni ha disposto, in accoglimento del gravame, l'annullamento
della "impugnata decisione" e il rinvio degli atti alla Cassa cantonale
"per complemento d'istruttoria... e resa di una nuova decisione".

    C.- La Cassa pensioni produce ricorso di diritto amministrativo a
questa Corte chiedendo, in annullamento del querelato giudizio, che si
accerti essere Mario E. al momento della rescissione del contratto stato
completamente capace di lavoro. In sostanza, affermando che oggetto di
ricorso di diritto amministrativo può essere una decisione di rinvio,
adduce che a torto i primi giudici avrebbero applicato il diritto federale
in luogo di quello cantonale, interpretando in modo errato la nozione
di invalidità.

    Mario E. postula la declaratoria di irricevibilità del ricorso di
diritto amministrativo. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in
ordine, ammette l'impugnabilità delle decisioni di rinvio e, nel merito,
precisa che la prima istanza avrebbe disatteso di dire che l'assicurato,
non avendo diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno aveva diritto a prestazione obbligatoria giusta la normativa in
materia di LPP, ma che da esaminare sarebbe stato comunque se un diritto
fosse esistito nell'ambito di una previdenza più estesa.

Auszug aus den Erwägungen:

                           Diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa il tribunale
che, in ultima istanza cantonale, decide le controversie tra istituti
di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Questo disposto si
applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese
di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) - e, d'altro lato, alle fondazioni
di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle
prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CC). Per
il cpv. 2 dell'art. 73 LPP i Cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti. Secondo
l'art. 73 cpv. 4 LPP, poi, le decisioni dei tribunali cantonali designati
dal cpv. 1 di questo disposto possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.

Erwägung 2

    2.- In ordine, l'opponente eccepisce l'irricevibilità del ricorso di
diritto amministrativo, contestando la legittimazione della Cassa cantonale
pensioni dei Grigioni di interporre ricorso di diritto amministrativo, da
un lato, e la legittimità di impugnare un giudizio di rinvio, d'altro lato.

    a) Per quel che concerne il punto della legittimazione ricorsuale della
Cassa, l'addebito è infondato. In effetti, la Cassa cantonale pensioni
dei Grigioni, quale istituto di previdenza, può, ai sensi dell'art. 73
cpv. 1 LPP, essere parte alla procedura giudiziaria di prima istanza ed
in seguito, conformemente al cpv. 4 dell'art. 73 LPP, essa è legittimata
ad adire il Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. DTF 114 V 105
consid. 1b; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,
pag. 127; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I, pagg. 613
e 629).
   b) Rimane da esaminare il tema dell'impugnabilità del giudizio di
   rinvio.

    Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,
trattandosi di questione di diritto, le condizioni formali di validità
e regolarità della procedura amministrativa (DTF 113 V 203 consid. 3d,
112 V 83 consid. 1, 111 V 346 consid. 1a, 110 V 129 consid. 2 e 149
consid. 2b, 107 V 248 consid. 1b; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ediz., pag. 73 cpv. 3 e sentenze ivi citate).

    Nell'evenienza concreta la Cassa pensioni ha reso una "decisione"
che l'interessato ha impugnato mediante "ricorso" al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni, ciò nel rispetto dell'art. 81
cpv. 2 dell'Ordinanza sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (OCP).

    In una sentenza odierna in re N. (cfr. DTF 115 V 224) il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare,
dando una risposta ad un quesito lasciato in precedenza irrisolto dalla
giurisprudenza (cfr. DTF 113 V 200 consid. 2 e 112 Ia 184 consid. 2a),
come le istituzioni previdenziali di diritto pubblico, alla stessa stregua
di quelle di diritto privato, non siano legittimate a rendere decisioni
"stricto sensu". Non esistendo motivo per trattare in modo diverso gli
enti previdenziali pubblici da quelli privati, le determinazioni delle
autorità, in sostanza delle amministrazioni pubbliche, altro non possono
configurare che dichiarazioni di autorità di rifiutare o sollevare pretese,
ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 PA, e, quindi, non sono decisioni. Si tratta di
determinazioni inidonee a crescere in giudicato se non impugnate mediante
ricorso nei brevi termini di perenzione di istanza previsti dal diritto
processuale. Il rimedio di diritto previsto dall'art. 73, per quanto
riferito al procedimento cantonale, non è infatti il ricorso, bensì
l'azione, definita come richiesta indirizzata all'autorità giudiziaria
e intesa ad ottenere il riconoscimento di diritti o prestazioni, oppure
ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto.

    Orbene, l'azione è preceduta da una dichiarazione dell'amministrazione,
vale a dire da una presa di posizione, suscettibile di imporsi soltanto in
virtù di una pronunzia di un tribunale; viceversa, il ricorso è diretto
avverso una decisione, la quale senza di essa impugnativa crescerebbe
in giudicato. Nel primo caso si tratta di una procedura primaria, nel
secondo di una procedura secondaria. La decisione emanata da un'autorità
legittimata soltanto a rilasciare semplici determinazioni è nulla come
decisione, ma valida quale determinazione. L'azione avvia una procedura
unica, mentre il ricorso introduce una procedura che è la continuazione
di un precedente procedimento (GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. II, pag. 940).

    Non contrasta ora di principio il diritto federale che un'autorità
giudiziaria cantonale chiamata a decidere quale autorità di ricorso
disponga di annullare la decisione amministrativa rinviando gli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti e resa di una nuova
decisione, ciò mediante un giudizio deducibile al Tribunale federale delle
assicurazioni quando siano dati particolari presupposti (DTF 113 V 159).
Tuttavia, il rinvio ha senso solo in quanto volge a permettere la resa
di una nuova decisione sostitutiva di quella annullata (GYGI, op.cit.,
pag. 232).

    Tale non è il caso quando l'autorità cantonale sia stata adita
per azione, dal momento che all'origine del procedimento non sta una
decisione amministrativa che deve essere annullata e che altrimenti
cresce in giudicato, ma la determinazione di una parte inabile a rendere
decisioni in senso tecnico-giuridico. Il rinvio può trovare giustificazione
solo nella procedura di ricorso che è la continuazione di un precedente
procedimento amministrativo, ma non in una procedura primaria. Né si
vede come il giudice possa costringere una parte a modificare una sua
dichiarazione unilaterale di volontà. È compito del giudice dire se
il rifiuto di dar seguito a una richiesta trovi fondamento nel diritto
applicabile, condannando se del caso la parte che rifiuta la prestazione
pretesa dall'altra.

    Dati questi presupposti, non può essere tutelato il giudizio
dell'ultima istanza cantonale nella misura in cui quest'ultima ha statuito
quale autorità di ricorso, annullando una decisione e rinviando gli atti
all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di un nuovo
provvedimento.

Erwägung 3

    3.- In queste condizioni, intervenendo d'ufficio, questa Corte annulla
il giudizio in lite. Gli atti sono retrocessi ai primi giudici ai quali,
nell'ambito degli accertamenti prescritti dall'art. 73 cpv. 2 LPP,
spetterà assumere tutte le prove ritenute necessarie per rendere una
nuova pronunzia.

    Le considerazioni che precedono impongono a questa Corte di non
entrare nel merito delle censure di merito mosse dalla Cassa ricorrente
al giudizio controverso.

Entscheid:

    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
                          pronuncia:

    Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso dei
considerandi, il giudizio querelato del Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni essendo annullato e gli atti ritornati all'autorità
giudiziaria cantonale perché, dopo aver promosso gli accertamenti
richiesti, renda una pronunzia di merito.